Art. 4. Fondi per le aree depresse 1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalita' e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis". (( 1-bis. Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del )) (( decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si )) (( intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di )) (( industrializzazione approvati, con concessione di contributo, )) (( quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal )) (( comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 )) (( del 1993. )) 2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilita' in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996. 3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalita' di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' produttiva e lo sviluppo dell'occupazione nel settore dell'industria cartaria ubicata nel territorio di Crotone, e' autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: a) Per il testo del comma 5-ter dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 96/1993, cosi' come modificato dal presente decreto, si veda la nota c) all'art. 3. b) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia), e' il seguente: "4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreo legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative gia' insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui a periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto e' determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonche' per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni". c) Il testo del comma 5 dell'art. 2 del D.L. n. 398/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493/1993 (per il titolo si veda la precedente nota b)), e' il seguente: "5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti dall'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attivita' nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curera' il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza". d) Il testo dell'art. 2, comma 2, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia), e' il seguente: "2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'art. 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni quindici e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento". e) Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 8 agosto 1980, n. 480 (Autorizzazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ad acquistare azioni della societa' "Cartiere Miliani" di Fabriano), e' il seguente: "3. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' altresi' autorizzato a sottoscrivere gli aumenti del capitale sociale che saranno deliberati dalla societa'". f) Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 480/1980 (per il titolo si veda la precedente nota e), e' il seguente: "1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, fino alla concorrenza del complessivo importo di lire 20 miliardi, mutui di ammontare corrispondente alle somme che saranno conferite dall'Istituto medesimo alle Cartiere Miliani - Fabriano S.p.a. per operazioni di ricapitalizzazione relative ad investimenti destinati a scopi di ristrutturazione tecnica dell'azienda". g) Il testo dell'art. 2 della legge n. 480/1980 (per il titolo si veda la precedente nota e)), e' il seguente: "Art. 2. - 1. All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' assegnato, per l'anno 1980, un contributo straordinario di lire 5 miliardi, a titolo di aumento del fondo di dotazione, per provvedere all'acquisto di cui all'articolo precedente".