Art. 4.
                     Fondi per le aree depresse
  1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del  decreto-legge  8  febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo
periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Le  somme iscritte in conto
competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate
alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire  dal  1995,  sono
mantenute  in  bilancio  per  essere versate in entrata e riassegnate
nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro  del  tesoro,  al
Fondo  di  cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalita' e le
procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis".
(( 1-bis. Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del        ))
(( decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con           ))
(( modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si          ))
(( intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di        ))
(( industrializzazione approvati, con concessione di contributo,   ))
(( quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal   ))
(( comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 ))
(( del 1993.                                                       ))
  2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi  di  risanamento
delle  condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2,
del  decreto-legge  23  settembre  1994,  n.  547,  convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   22   novembre   1994,   n.  644,  le
disponibilita' in conto residui del  capitolo  7741  dello  stato  di
previsione  del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in
tale anno possono esserlo nel 1996.
  3. In applicazione dell'articolo 1,  terzo  comma,  della  legge  8
agosto  1980, n. 480, e per le finalita' di cui all'articolo 4, primo
comma, della medesima legge, al fine  di  assicurare  la  continuita'
dell'attivita'  produttiva e lo sviluppo dell'occupazione nel settore
dell'industria  cartaria  ubicata  nel  territorio  di  Crotone,   e'
autorizzato   un   conferimento   di   lire   60  miliardi  ai  sensi
dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1996,  all'uopo  utilizzando  la  voce  relativa  al medesimo
Ministero.
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
              a) Per il testo del comma 5-ter dell'art. 19 del citato
          D.Lgs.    n.  96/1993,  cosi'  come modificato dal presente
          decreto, si veda la nota c) all'art. 3.
              b) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.L. 5  ottobre
          1993, n.  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          dicembre  1993,  n.   493 (Disposizioni per l'accelerazione
          degli investimenti a sostegno  dell'occupazione  e  per  la
          semplificazione  dei  procedimenti in materia di edilizia),
          e'  il seguente: "4. I lotti delle aree infrastrutturate ai
          sensi dell'art. 39 del testo  unico  approvato  con  decreo
          legislativo  30  marzo  1990, n. 76, tuttora non assegnati,
          ovvero  assegnati  da  oltre  dodici  mesi  e  tuttora  non
          utilizzati,  sono  ceduti  per  l'ampliamento di iniziative
          gia' insediate nell'agglomerato industriale,  a  condizione
          che  le  iniziative  stesse abbiano raggiunto gli obiettivi
          previsti  nel  progetto  originario  e  che   l'ampliamento
          programmato  determini  ulteriori  incrementi  dei  livelli
          occupazionali.  La disposizione di cui a periodo precedente
          si applica anche alle iniziative di  cui  all'art.  39  del
          testo  unico  approvato  con  decreto  legislativo 30 marzo
          1990,  n.  76,  localizzate  nei  piani   di   insediamento
          produttivo  di  cui  all'art.  34, comma 3, lettera b), del
          medesimo testo unico. Il prezzo di cessione  del  lotto  e'
          determinato   in  misura  pari  al  costo  sostenuto  o  da
          sostenere per l'esproprio, nonche' per le relative opere di
          urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  e,  comunque,  in
          misura  non superiore a quanto previsto dall'art. 5-bis del
          decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  e
          successive modificazioni".
               c) Il testo del  comma  5  dell'art.  2  del  D.L.  n.
          398/1993,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          493/1993 (per il titolo si veda la precedente nota b)),  e'
          il  seguente:  "5.  In caso di revoca dell'assegnazione del
          lotto  con  contestuale  dichiarazione  di  decadenza   dai
          contributi  previsti dall'art. 39 del testo unico approvato
          con decreto legislativo  30  marzo  1990,  n.  76,  per  la
          mancata   osservanza   delle   condizioni   contenute   nel
          disciplinare di  concessione,  il  lotto  e  il  contributo
          concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo
          sotto  il  profilo  tecnico-economico, con preferenza per i
          titolari di iniziative in attivita' nell'area  industriale.
          Le  opere  e  gli  impianti  eventualmente  realizzati  dal
          soggetto decaduto saranno valutati sulla  base  di  perizia
          giurata  dei  lavori  eseguiti e della spesa effettivamente
          sostenuta,  da  redigersi  a  cura  di  tecnico   abilitato
          designato   da   parte   del   presidente   del   tribunale
          territorialmente competente,  che  curera'  il  reperimento
          della  documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di
          finanza".
              d) Il testo dell'art. 2, comma 2, del D.L. 23 settembre
          1994, n.  547, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          22  novembre  1994, n.   644 (Interventi urgenti a sostegno
          dell'economia), e'  il  seguente:    "2.  La  durata  delle
          operazioni  finanziarie di cui all'art. 8 del decreto-legge
          18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita  nella
          durata  massima  di  anni  quindici  e  le somme a tal fine
          autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono
          esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento
          dei mutui contratti  dai  fornitori  sono  corrisposte  dal
          Ministero  dell'interno  direttamente agli istituti bancari
          mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento".
              e)  Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 8 agosto
          1980, n.   480 (Autorizzazione all'Istituto  Poligrafico  e
          Zecca  dello  Stato  ad  acquistare  azioni  della societa'
          "Cartiere  Miliani"  di  Fabriano),  e'  il  seguente:  "3.
          L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato e' altresi'
          autorizzato  a  sottoscrivere  gli  aumenti  del   capitale
          sociale che saranno deliberati dalla societa'".
              f)  Il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  della legge n.
          480/1980 (per il titolo si veda la precedente nota  e),  e'
          il   seguente:   "1.   La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'
          autorizzata a concedere all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
          dello  Stato, fino alla concorrenza del complessivo importo
          di lire 20 miliardi, mutui di ammontare corrispondente alle
          somme che saranno  conferite  dall'Istituto  medesimo  alle
          Cartiere  Miliani  -  Fabriano  S.p.a.  per  operazioni  di
          ricapitalizzazione relative  ad  investimenti  destinati  a
          scopi di ristrutturazione tecnica dell'azienda".
              g) Il testo dell'art. 2 della legge n. 480/1980 (per il
          titolo si veda la precedente nota e)), e' il seguente:
             "Art.  2.  -  1.  All'Istituto Poligrafico e Zecca dello
          Stato  e'  assegnato,  per  l'anno  1980,   un   contributo
          straordinario  di  lire 5 miliardi, a titolo di aumento del
          fondo di dotazione,  per  provvedere  all'acquisto  di  cui
          all'articolo precedente".