Art. 5.
               Trasferimento di opere infrastrutturali
                      ed impianti alle regioni
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sentito
il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, sono
trasferiti alle regioni Basilicata e  Campania  le  aree  industriali
nonche'  gli  impianti  e  le opere infrastrutturali realizzati nelle
aree industriali, ai sensi dell'articolo 32  della  legge  14  maggio
1981, n. 219. (( Per il completamento degli insediamenti produttivi e
per  la  gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei
consorzi di sviluppo industriale competenti per  territorio  a  norma
dell'articolo  36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni. ))
  2. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5,  commi
4  e  seguenti,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, valutato in 10  miliardi  di  lire
per  ciascun  anno  del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme
derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto 1995, n. 341.
          Riferimenti normativi:
              a) Il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n.
          219   (conversione   in   legge,   con  modificazioni,  del
          decreto-legge 19  marzo  1981,  n.  75,  recante  ulteriori
          interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
          sismici   del   novembre   1980   e   del   febbraio  1981.
          Provvedimenti organici per la ricostruzione e  lo  sviluppo
          dei territori colpiti), e' il seguente:
             "Art.  32 (Aree da destinare agli impianti industriali).
          - Le regioni Basilicata e Campania; entro  sessanta  giorni
          dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge,  per
          incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola
          dimensione   nonche'   quelli   commerciali    di    ambito
          sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.
             L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta
          delle  comunita'  montane interessate, con riferimento alle
          zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi  di  assetto
          territoriale  della regione e con l'obiettivo di assicurare
          l'occupazione degli abitanti di tali zone.
             Per la progettazione ed attuazione  di  tutte  le  opere
          necessarie   all'insediamento  e  ai  servizi  di  impianti
          industriali, le comunita'  montane  interessate  provvedono
          con il fondo di cui all'art. 3.
             In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di
          nuovi  stabilimenti  industriali con investimenti fino a 20
          miliardi e le cui domande  siano  presentate  entro  il  30
          giugno  1982  agli istituti di credito a medio termine sono
          ammesse alle sole  agevolazioni  finanziarie  previste  dal
          precedente art. 21.
             Le    agevolazioni    sono    concesse    dal   Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  previa
          istruttoria  tecnica degli istituti abilitati all'esercizio
          del credito industriale a medio e lungo termine.
             Le domande devono indicare il termine entro il quale  le
          iniziative saranno realizzate.
             Trascorso  detto  termine, per ragioni non dipendenti da
          forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90  per
          cento   della   sua  realizzazione,  sara'  pronunciata  la
          decadenza   di    benefici    concessi    previa    diffida
          all'interessato".
              b)  Il  testo  dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5
          ottobre  1991,   n.   317,   e   successive   modificazioni
          (Interventi  per  l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
          imprese), e' il seguente:
             "4. I consorzi di sviluppo  industriale,  costituiti  ai
          sensi  della  vigente  legislazione  nazionale e regionale,
          sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni  soltanto
          il   controllo   sui  piani  economici  e  finanziari,  dei
          consorzi.
             5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma  4
          promuovono,   nell'ambito   degli  agglomerati  industriali
          attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni  necessarie
          per  la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei
          settori  dell'industria  e  dei  servizi.  A   tale   scopo
          realizzano   e   gestiscono,   in   collaborazione  con  le
          associazioni imprenditoriali e con le camere di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura, infrastrutture per
          l'industria,  rustici  industriali,  servizi   reali   alle
          imprese,  iniziative  per  l'orientamento  e  la formazione
          professionale  dei  lavoratori,  dei  quadri  direttivi   e
          intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio
          sociale connesso alla produzione industriale".
              c)  Il  testo dell'art. 5, commi 4 e seguenti, del D.L.
          n. 32/1995, convertito dalla  legge  n.  104/1995  (per  il
          titolo si veda la nota b) all'art. 1), e' il seguente:
             "4.  A  far  data dal 1 novembre 1994, i consorzi per le
          aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono
          incaricati della gestione di cui al comma  1,  fatta  salva
          diversa    indicazione    delle   rispettive   regioni   di
          appartenenza, intervenuta anteriormente; essi  stabiliscono
          le  quote  a  carico  delle  singole  ditte  beneficiarie e
          provvedono alla riscossione in  base  alla  disciplina  del
          testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  relative alla
          riscossione  delle  entrate   patrimoniali   dello   Stato,
          approvato  con  regio  decreto  14  aprile  1910, n. 639, e
          successive modificazioni e integrazioni.
             5. I consorzi di  cui  al  comma  4,  nell'ambito  delle
          vigenti   norme  in  materia  di  concessione  di  servizi,
          attivano, a decorrere dal 1 novembre 1994, procedure  volte
          a  consentire  alle  ditte  beneficiarie  di prendere parte
          attiva alla gestione in forme tali  comunque  da  garantire
          per  quanto  possibile  l'assorbimento  senza  soluzione di
          continuita'  nel   rapporto   di   lavoro   del   personale
          attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.
             6.   Il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  e'   autorizzato,   previo   parere   dei
          consulenti  di  cui  all'art.  4,  comma  6, a definire con
          transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione  delle
          infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'art.
          32  della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativamente anche
          a piu'  rapporti  contrattuali  in  essere  con  lo  stesso
          concessionario.
             7.  L'Avvocatura  generale  dello  Stato  puo' esprimere
          diverso avviso sulla  proposta  transattiva  inoltrata  dal
          Ministero      dell'industria,      del     commercio     e
          dell'artigianato".
              d) Per il testo dell'art.  4,  comma  1,  del  D.L.  n.
          244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341
          del 1995, si veda la nota f) all'art. 1.