Art. 5. Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonche' gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (( Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni. )) 2. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Riferimenti normativi: a) Il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), e' il seguente: "Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali). - Le regioni Basilicata e Campania; entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonche' quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate. L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta delle comunita' montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone. Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunita' montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3. In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21. Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine. Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sara' pronunciata la decadenza di benefici concessi previa diffida all'interessato". b) Il testo dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), e' il seguente: "4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari, dei consorzi. 5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale". c) Il testo dell'art. 5, commi 4 e seguenti, del D.L. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995 (per il titolo si veda la nota b) all'art. 1), e' il seguente: "4. A far data dal 1 novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni. 5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1 novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuita' nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, previo parere dei consulenti di cui all'art. 4, comma 6, a definire con transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativamente anche a piu' rapporti contrattuali in essere con lo stesso concessionario. 7. L'Avvocatura generale dello Stato puo' esprimere diverso avviso sulla proposta transattiva inoltrata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". d) Per il testo dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995, si veda la nota f) all'art. 1.