Art. 6.
                            Aree protette
  1. Il termine di cui  all'articolo  35,  comma  4,  della  legge  6
dicembre  1991, n. 394, e' differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro
dell'ambiente procede entro il 30  giugno  1997  all'istituzione  del
Parco  nazionale  della  Val  d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso,
Volturino, Viggiano,  Sirino,  Raparo),  a  norma  del  comma  5  del
medesimo articolo 35.
          Riferimenti normativi:
              a)  Il  testo  dell'art.  35,  comma  4,  della legge 6
          dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e'
          il seguente: "4. Entro due anni dalla data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   legge  le  regioni  interessate
          provvedono, d'intesa con il  Ministro  dell'ambiente,  alla
          istituzione del parco naturale interregionale del Delta del
          Po  a  modifica dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n.
          305, in  conformita'  delle  risultanze  dei  lavori  della
          Commissione  paritetica  istituita  in  applicazione  della
          delibera   del   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione   economica   (CIPE)   del  5  agosto  1988,
          pubblicata nel supplemento ordinario n.  87  alla  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre
          1988.    Qualora  l'intesa  non  si perfezioni nel suddetto
          termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale
          in tale area a norma del comma 3".
              b) Il testo del comma 5 dell'art.  35  della  legge  n.
          394/1991  (per il titolo si veda la precedente nota a)), e'
          il seguente: "5.   Nell'ipotesi in  cui  si  istituisca  il
          parco  interregionale del Delta del Po, con le procedure di
          cui all'art.  4  si  procede  alla  istituzione  del  parco
          nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso,
          Volturino,   Viggiano,   Sirino,   Raparo),   o,   se  gia'
          costituito, di altro parco nazionale, per il quale  non  si
          applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6".