Art. 6. Aree protette 1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35. Riferimenti normativi: a) Il testo dell'art. 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e' il seguente: "4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformita' delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3". b) Il testo del comma 5 dell'art. 35 della legge n. 394/1991 (per il titolo si veda la precedente nota a)), e' il seguente: "5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se gia' costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6".