Art. 7.
                       Modifica e integrazione
                della legge 25 febbraio 1992, n. 210
  1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste
in un assegno,  reversibile  per  quindici  anni,  determinato  nella
misura  di  cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n.
177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2  maggio  1984,  n.
111. L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi
titolo percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmato.
   2.  L'indennizzo  di  cui  al  comma  1  e' integrato da una somma
corrispondente all'importo dell'indennita'  integrativa  speciale  di
cui  alla  legge  27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
prevista per la prima qualifica  funzionale  degli  impiegati  civili
dello  Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La
predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita' integrativa
speciale o altra analoga indennita'  collegata  alla  variazione  del
costo  della  vita.  Ai  soggetti  di cui al comma 1 dell'articolo 1,
anche nel caso in  cui  l'indennizzo  sia  stato  gia'  concesso,  e'
corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi
dell'evento  dannoso  e  l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla
presente legge, un assegno (( una tantum )) nella  misura  pari,  per
ciascun  anno,  al  30  per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del
comma 1 e del primo periodo del presente  comma,  con  esclusione  di
interessi legali e rivalutazione monetaria.
   3.  Qualora  a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste
dalla presente legge sia derivata la  morte,  l'avente  diritto  puo'
optare  fra  l'assegno  reversibile di cui al comma 1 e un assegno ((
una tantum )) di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono
considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a  carico:
il  coniuge,  i  figli,  i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli
maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui  al  presente  comma
spettano  anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non
rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.
   4. Qualora la persona sia deceduta in  eta'  minore,  l'indennizzo
spetta ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
   5.   I   soggetti  di  cui  all'articolo  1  sono  esentati  dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  di  cui  ai  commi  14  e  15
dell'articolo  8  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, nonche' dal pagamento della quota fissa per ricetta di
cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8  della  citata  legge  n.
537  del  1993,  introdotto  dall'articolo  1 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per
la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.
   6.  I  benefici  di  cui  alla presente legge spettano altresi' al
coniuge  che  risulti  contagiato  da  uno  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 1, nonche' al figlio contagiato durante la gestazione.
   7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una malattia ad
ognuna  delle  quali  sia conseguito un esito invalidante distinto e'
riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo,
un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro  della  sanita'  con
proprio  decreto,  in  misura non superiore al 50 per cento di quello
previsto ai commi 1 e 2".
  2. In attesa di una nuova e piu' completa  disciplina  legislativa,
le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e
1996.
  3. Ai maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  2
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del
presente  articolo,  pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire
91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire  90  miliardi
per  l'anno  1995  e  a  lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  2599  dello   stato   di
previsione   del   Ministero   della   sanita'   per  l'anno  1995  e
corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto  a  lire  30,5
miliardi  per  l'anno  1996 mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
lo stesso anno.
  4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I  soggetti  interessati  ad  ottenere  l'indennizzo  di cui
all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanita'
entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di
epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di  infezioni  da
HIV.  I  termini  decorrono  dal  momento  in  cui,  sulla base della
documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto  risulti  aver
avuto  conoscenza  del  danno.  La USL provvede all'istruttoria delle
domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo
4, sulla base di direttive del Ministero della sanita'".
  5. Le domande gia' presentate al Ministero della  sanita',  per  le
quali  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non e'
ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli  assessorati  alla
sanita'  delle  regioni  e  delle  province autonome, per l'ulteriore
invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli  adempimenti
previsti dal comma 4.
  6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
dopo  le  parole: "Ministro della sanita'" sono inserite le seguenti:
", tramite la USL territorialmente competente,".
          Riferimenti normativi:
              a) Il testo dell'art. 2 della legge 25  febbraio  1992,
          n.  210  (Indennizzo  a  favore dei soggetti danneggiati da
          complicanze di tipo irreversibile a causa  di  vaccinazioni
          obbligatorie,    trasfusioni    e    somministrazione    di
          emoderivati),  nella  formulazione   originaria,   era   il
          seguente:
             "Art.  2.  - 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1,
          consiste in un assegno non  reversibile  determinato  nella
          misura  di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile
          1976, n. 177, come modificata dall'art.  8  della  legge  2
          maggio 1984, n. 111.
             2.   L'indennizzo   di   cui   al   comma  1,  integrato
          dall'indennita' integrativa speciale di cui alla  legge  27
          maggio   1959,  n.  324,  e  successive  modificazioni,  ha
          decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di
          presentazione della domanda.
             3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle  patologie
          previste  dalla  presente  legge  sia  derivata  la  morte,
          spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma  1,
          un  assegno  una  tantum nella misura di lire 50 milioni da
          erogare ai soggetti a carico nel seguente ordine:  coniuge,
          figli   minori,   figli   maggiorenni  inabili  al  lavoro,
          genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili  al
          lavoro.
             4.  Qualora  la  persona  sia  deceduta  in  eta' minore
          l'indennizzo  spetta  ai  genitori  o  a  chi  esercita  la
          potesta' parentale".
              b) La legge 29 aprile 1976, n. 177, reca: "Collegamento
          delle  pensioni  del  settore  pubblico alla dinamica delle
          retribuzioni.  Miglioramento del trattamento di  quiescenza
          del  personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
          degli istituti di previdenza". Si riporta, di  seguito,  la
          tabella  B  allegata  alla  suddetta  legge  n.   177/1976,
          nonche' il testo dell'art. 15 della legge 26 gennaio  1980,
          n.  9  e dell'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, che
          apportano modifiche alla suddetta tabella:
          Legge n. 177/1976:
                                                           "TABELLA B
              PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI
Gradi 1a Cat. 2a Cat. 3a Cat. 4a Cat. 5a Cat. 6a Cat. 7a Cat. 8a Cat.
Caporal maggiore e caporale, sottocapo e comune di I classe del CEMM,
primo aviere e aviere scelto
 .... 829.500 746.500 664.000 581.000 498.000 415.000 332.000 249.000
Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo  guardia  di
pubblica  sicurezza,  allievo  agente  di  custodia  delle  carceri e
allievo guardia forestale
 .... 792.500 713.500 634.000 555.000 475.500 396.500 317.000 238.000
Soldato, comune di II classe del CEMM, aviere
 .... 735.000 661.500 588.000 514.500 441.000 367.500 294.000 220.500
          Legge n. 9/1980:
             "Art. 15 (Pensione o assegno privilegiato tabellare  dal
          1  gennaio  1979).  -  Le  pensioni  di cui alla tabella B,
          annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono  maggiorate
          del  50  per cento dal 1 gennaio 1979, e di un ulteriore 50
          per cento a decorrere dal 1 gennaio 1981, considerando  per
          tutti i gradi le misure previste per il caporale maggiore e
          caporale,  sottocapo  e comune di 1a classe del CEMM, primo
          aviere e aviere scelto.
             Per gli altri dipendenti militari,  a  decorrere  dal  1
          gennaio  1979 lo stipendio o paga che concorre a costituire
          la base pensionabile non puo' essere inferiore  all'importo
          previsto  per  la  prima  categoria della tabella di cui al
          precedente comma. Le percentuali della  base  pensionabile,
          ai   fini  della  liquidazione  delle  pensioni  o  assegni
          privilegiati ordinari, relative ad infermita' diverse dalla
          prima  categoria,  sono  quelle  previste  dall'art. 67 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n.
          1092".
          Legge n. 111/1984:
             "Art. 8 (Pensione o assegno privilegiato tabellare").  -
          Le  pensioni  di cui alla tabella B, allegata alla legge 29
          aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31  dicembre  1981,  per
          effetto  della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate
          del 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio  1984  e  di  un
          ulteriore  15  per  cento  a  decorrere dal 1 gennaio 1985,
          considerando per  tutti  i  gradi  le  misure  previste  da
          caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.
             Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal
          1  gennaio  1984,  lo  stipendio  o  paga  che  concorre  a
          costituire la base pensionabile non puo'  essere  inferiore
          all'importo previsto per la prima categoria della tabella B
          citata nel precedente comma.
             Le  percentuali  della  base pensionabile, ai fini della
          liquidazione  delle   pensioni   o   assegni   privilegiati
          ordinari,   relative  ad  infermita'  diverse  dalla  prima
          categoria, sono quelle  previste  dall'art.  67  del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          29 dicembre 1973, n. 1092".
              c)  Per il testo dell'art. 8 della legge 2 maggio 1984,
          n. 111 (Adeguamento delle pensioni dei mutilati e  invalidi
          per  servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni
          di guerra dal decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 1981, n. 834), si veda la precedene nota b).
              d)   La   legge   27   maggio   1959,   n.  324,  reca:
          "Miglioramenti economici al personale statale in  attivita'
          ed in quiescenza".
              e)  Il  testo dei commi 14 e 15 dell'art. 8 della legge
          24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di  finanza
          pubblica), e successive modificazioni, e' il seguente:
             "14.  I  farmaci  collocati nella classe di cui al comma
          10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario
          nazionale con la corresponsione, da  parte  dell'assistito,
          di   una   quota  fissa  per  ricetta  di  lire  3.000  per
          prescrizioni  di  una  confezione  e  di  lire  6.000   per
          prescrizioni  di  piu'  confezioni. Per i farmaci collocati
          nella classe di cui al comma 10, lettera b), e' dovuta  una
          partecipazione  alla  spesa  da  parte dell'assistito nella
          misura del 50 per cento del prezzo di vendita al  pubblico.
          I  farmaci  collocati  nella  classe  di  cui  al comma 10,
          lettera c), sono a totale carico dell'assistito.
             15. Tutti i cittadini sono soggetti al  pagamento  delle
          prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e
          delle altre prestazioni  specialistiche,  ivi  comprese  le
          prestazioni  di  fisiokinesiterapia e le cure termali, fino
          all'importo  massimo  di  lire  70.000  per  ricetta,   con
          assunzione  a carico del Servizio sanitario nazionale degli
          importi eccedenti tale limite".
              f) Il testo del comma 16-ter dell'art. 8 della legge n.
          537/1993  (per  il  titolo  si veda la precedente nota e)),
          introdotto dall'art.  1, comma 3, della legge  23  dicembre
          1994,  n.  724  (Misure  di razionalizzazione della finanza
          pubblica), e'  il  seguente:  "16-ter.    Per  l'assistenza
          farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci
          collocati  nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per
          l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni  di  cui  al
          comma  15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi
          di guerra  titolari  di  pensione  diretta  vitalizia,  dei
          grandi  invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100
          per cento e dei grandi invalidi  del  lavoro,  sono  tenuti
          comunque  al  pagamento  di  una quota fissa per ricetta di
          lire 3.000 per prescrizioni di una  confezione  e  di  lire
          6.000  per  prescrizioni  di  piu'  confezioni  nonche' per
          prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15".
              g) Per il testo dell'art. 2 della  legge  n.  210/1992,
          nella  formulazione originaria, nonche' per il titolo della
          stessa legge, si veda la precedente nota a).
              h) Il testo del comma 1  dell'art.  3  della  legge  n.
          210/1992  (per  il  titolo  si veda la precedente nota a)),
          nella formulazione  originaria,  era  il  seguente:  "1.  I
          soggetti   interessati  ad  ottenere  l'indennizzo  di  cui
          all'art. 1, comma 1, presentano domanda al  Ministro  della
          sanita' entro il termine perentorio di tre anni nel caso di
          vaccinazione  o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV.
          I termini decorrono dal momento in cui,  sulla  base  della
          documentazione  di  cui  ai  commi  2 e 3, l'avente diritto
          risulti aver avuto conoscenza del danno".
              i) Il testo del comma 1  dell'art.  6  della  legge  n.
          210/1992  (per  il  titolo  si veda la precedente nota a)),
          cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
          "1. Nel caso  di  aggravamento  delle  infermita'  o  delle
          lesioni, l'interessato puo' presentare domanda di revisione
          al   Ministro   della   sanita',   ((   tramite  la  U.S.L.
          territorialmente competente, )) entro sei mesi  dalla  data
          di conoscenza dell'evento".