Art. 4. Disponibilita' finanziarie e ammontare del contributo Disponibilita' finanziarie. Le risorse pubbliche complessivamente stanziate per il periodo 1995-1999 ammontano a 8,00 MECU (pari a circa 16 miliardi di lire) e graveranno, per la quota parte comunitaria, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e, per la quota parte nazionale, sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/87, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1401. I fondi privati ammonteranno complessivamente a 2,40 MECU. A titolo orientativo, si informa che saranno approvati, per le annualita' 1995/96 progetti per 4,16 MECU, di cui 3,20 MECU di parte pubblica e 0,96 MECU di parte privata, con priorita' per la regione Abruzzo che, dal 1 gennaio 1997 non fara' piu' parte dell'obiettivo 1, ai sensi del regolamento CEE 2081/93. Ammontare del contributo. L'ammontare del contributo pubblico per il singolo presidio non potra' superare, in linea di massima, lire 1.000 milioni. Nel caso di domande di contributo presentate da soggetti pubblici o di interesse pubblico sono concessi contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 100% delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento. Nel caso di partecipazione di soggetti privati sono concessi agli stessi contributi secondo il regime de minimis, ai sensi della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" (92/C 213/02), fino a 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis. La percentuale massima del contributo sulle spese ammissibili e' pari al 50%. Il finanziamento concesso non potra' essere cumulato con altri finanziamenti o incentivazioni da parte dell'Unione europea o da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o comunque di altri enti pubblici nazionali o regionali, tranne nel caso di apporti finanziari propri del soggetto beneficiario a complemento dei contributi nazionali e comunitari previsti e di apporti finanziari integrativi disposti da altri soggetti pubblici. Sono ammissibili ad eventuale contributo, ai sensi dell'art. 33 del regolamento CEE 2082/93, anche le domande relative ad opere i cui lavori siano conclusi o ancora in fase di realizzazione, purche' eleggibili ai contributi previsti dalla misura, per la sola parte relativa alle spese sostenute a decorrere dal 6 dicembre 1994.