Art. 4.
                     Disponibilita' finanziarie
                     e ammontare del contributo
Disponibilita' finanziarie.
  Le risorse pubbliche  complessivamente  stanziate  per  il  periodo
1995-1999  ammontano a 8,00 MECU (pari a circa 16 miliardi di lire) e
graveranno, per la quota parte  comunitaria,  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale  e,  per  la  quota parte nazionale, sul Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie  di  cui  alla
legge  n.  183/87,  con  amministrazione  autonoma  e  gestione fuori
bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1401.
  I fondi privati ammonteranno complessivamente a 2,40 MECU.
  A titolo orientativo, si informa  che  saranno  approvati,  per  le
annualita'  1995/96 progetti per 4,16 MECU, di cui 3,20 MECU di parte
pubblica e 0,96 MECU di parte privata, con priorita' per  la  regione
Abruzzo  che,  dal 1 gennaio 1997 non fara' piu' parte dell'obiettivo
1, ai sensi del regolamento CEE 2081/93.
Ammontare del contributo.
  L'ammontare del contributo pubblico per  il  singolo  presidio  non
potra' superare, in linea di massima, lire 1.000 milioni.
  Nel caso di domande di contributo presentate da soggetti pubblici o
di interesse pubblico sono concessi contributi in conto capitale fino
alla   concorrenza   del   100%   delle   spese  ammissibili  per  la
realizzazione dell'intervento.
  Nel caso di partecipazione di soggetti privati sono  concessi  agli
stessi  contributi  secondo  il  regime  de  minimis,  ai sensi della
"Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a  favore  delle
piccole  e  medie  imprese"  (92/C  213/02), fino a 100.000 ECU su un
periodo di tre anni a  decorrere  dal  momento  del  primo  aiuto  de
minimis.   La   percentuale   massima   del  contributo  sulle  spese
ammissibili e' pari al 50%.
  Il finanziamento concesso non  potra'  essere  cumulato  con  altri
finanziamenti  o  incentivazioni  da  parte  dell'Unione europea o da
altre leggi a carico del bilancio dello Stato  o  comunque  di  altri
enti  pubblici  nazionali  o  regionali,  tranne  nel caso di apporti
finanziari  propri  del  soggetto  beneficiario  a  complemento   dei
contributi  nazionali  e  comunitari previsti e di apporti finanziari
integrativi disposti da altri soggetti pubblici.
  Sono ammissibili ad eventuale contributo, ai sensi dell'art. 33 del
regolamento CEE 2082/93, anche le domande relative  ad  opere  i  cui
lavori  siano  conclusi  o  ancora  in fase di realizzazione, purche'
eleggibili ai contributi previsti dalla misura,  per  la  sola  parte
relativa alle spese sostenute a decorrere dal 6 dicembre 1994.