Art. 6. Selezione delle candidature e commissione di valutazione Le candidature verranno selezionate sulla base di una valutazione relativa a: complementarieta' rispetto ad analoghe iniziative preesistenti; estensione e livello di sviluppo turistico dell'area interessata dall'iniziativa; completezza e articolazione del contenuto dell'iniziativa proposta; presenza di adeguate capacita' organizzative e gestionali; redditivita' del presidio; esperienza pregressa dell'ente proponente; disponibilita' dell'immobile per l'istituzione del presidio; nuova occupazione direttamente o indirettamente creata nella fase di costituzione e gestione; previsione dei termini per lo sviluppo e la costituzione del presidio; disponibilita' delle necessarie autorizzazioni o delibere. Una commissione di valutazione delle candidature, composta da due rappresentanti del Dipartimento del turismo, di cui uno con qualifica di dirigente generale e funzioni di presidente della commissione, da un rappresentante per ogni regione e da un rappresentante del CNEL procedera' alla valutazione delle candidature.