Art. 6.
                     Selezione delle candidature
                    e commissione di valutazione
  Le candidature verranno selezionate sulla base di  una  valutazione
relativa a:
   complementarieta' rispetto ad analoghe iniziative preesistenti;
   estensione  e  livello di sviluppo turistico dell'area interessata
dall'iniziativa;
   completezza  e   articolazione   del   contenuto   dell'iniziativa
proposta;
   presenza di adeguate capacita' organizzative e gestionali;
   redditivita' del presidio;
   esperienza pregressa dell'ente proponente;
   disponibilita' dell'immobile per l'istituzione del presidio;
   nuova  occupazione direttamente o indirettamente creata nella fase
di costituzione e gestione;
   previsione dei termini per  lo  sviluppo  e  la  costituzione  del
presidio;
   disponibilita' delle necessarie autorizzazioni o delibere.
  Una  commissione  di valutazione delle candidature, composta da due
rappresentanti del Dipartimento del turismo, di cui uno con qualifica
di dirigente generale e funzioni di presidente della commissione,  da
un  rappresentante  per  ogni regione e da un rappresentante del CNEL
procedera' alla valutazione delle candidature.