Art. 11.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte,  di  cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di  un  dipendente
della  Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione  dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
l'intervento di un  funzionario  del  Tesoro,  a  cio'  delegato  dal
Ministero  del  tesoro,  con  funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risulti il prezzo  di  aggiudicazione.
Tale  prezzo  sara'  reso  noto  mediante comunicato stampa nel quale
verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata  in
asta agli "specialisti".