Art. 18. Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche' ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione. Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994. I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale. La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sara' effettuata a cura del Magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato. Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvedera' alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3. Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi titoli e' esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali. Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sara', per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171. Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.