Art. 2.
  Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai  certificati  di
credito  di  cui al precedente art. 1, verra' determinato aggiungendo
15 centesimi di punto al tasso di  rendimento  semestrale  lordo  dei
buoni  ordinari  del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5
centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del  mese
di  giugno  per  le  cedole  con  godimento  1 luglio e pagabili il 1
gennaio successivo e alla fine del mese di dicembre per le cedole con
godimento 1 gennaio e pagabili il 1 luglio successivo.
  Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e'  pari
alla  differenza  tra  il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta
dei BOT medesimi divisa per il prezzo  stesso,  moltiplicato  per  il
rapporto  percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che
compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
   in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;
   in  caso  di  asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo
medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed
il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali,  comprensivo
dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Qualora  in  uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano
offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso  di  rendimento  semestrale
lordo  considerato  per  il  calcolo  delle cedole verra' determinato
dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse  annuali,
calcolati   in   regime   di   capitalizzazione  semplice  (con  base
trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale
e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di
riferimento.
  Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o
annuale,  detto  tasso  di   rendimento   semestrale   lordo   verra'
determinato  con  riferimento al tasso di interesse annuale lordo del
solo parametro disponibile.
  Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata  alcuna
asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il
calcolo  delle  cedole  sara'  pari al tasso semestrale, calcolato in
regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi piu'
vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered  Rate)  a  sei  mesi,
rilevato  il  quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della
cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI)
e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).
  Tenuto conto dei suddetti criteri, il tasso d'interesse  semestrale
lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al
presente decreto viene stabilito nella misura del 3,45%.
  Il   tasso   d'interesse  semestrale  lordo  relativo  alle  cedole
successive alla prima verra' reso noto con comunicato stampa e verra'
accertato  con  apposito  decreto  del  Ministero  del   tesoro,   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.