Art. 3.
  I certificati di  credito  emessi  con  il  presente  decreto  sono
costituiti  da  titoli  al  portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10
milioni, 50 milioni, 100  milioni,  500  milioni,  1  miliardo  e  10
miliardi di capitale nominale.
  Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente,
ciascuna  tranche  del  prestito  e'  rappresentata da un certificato
globale  provvisorio,  al  portatore,  di  valore  pari   all'importo
nominale   emesso,   da   custodire   nei  depositi  della  "gestione
centralizzata" in essere presso  la  Banca  d'Italia.  I  certificati
provvisori  non  hanno  circolazione  al  di  fuori del sistema della
"gestione centralizzata".
  I titoli per i  quali  in  sede  di  sottoscrizione  non  e'  stata
richiesta  la  consegna  materiale,  e che quindi sono destinati alla
custodia  nei  depositi  della  Banca  d'Italia  di  cui   al   comma
precedente,  possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un
unico certificato al portatore.
  Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio  1995,
pubblicati  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 4
giugno 1993 e n. 10 del 13  gennaio  1995,  ciascun  depositante  dei
titoli  immessi  nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti
puo' chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei
titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di  ritiro  non  possa
essere  immediatamente  soddisfatta  con  i  quantitativi disponibili
nella  "gestione  centralizzata",  la  consegna  avverra'  nei  tempi
tecnici  necessari  per  l'allestimento  e  la  spedizione dei titoli
stessi,  previo  frazionamento  del  certificato  di  cui  al   comma
precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.
  Non sono ammesse operazioni di riunione ne' di divisione dei titoli
al  portatore,  di  cui  al primo comma del presente articolo, ne' di
tramutamento in nominativi.