Art. 4.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente decreto si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
  Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non
possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.
  I  certificati  medesimi  sono  ammessi  di diritto alla quotazione
ufficiale, sono  compresi  tra  i  titoli  sui  quali  l'istituto  di
emissione  e'  autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  possono essere
accettati   quali   depositi   cauzionali   presso    le    pubbliche
amministrazioni.