Art. 5.
  Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti  in  rate
semestrali  posticipate  al  1 gennaio e al 1 luglio di ogni anno. La
prima cedola e' pagabile il 1 luglio 1997 e  l'ultima  il  1  gennaio
2004.
  Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui
al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.
  La  Banca  d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando,
se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto,  a
seconda  che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire
e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico  da
lire  1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli
verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo  della
cedola afferente al suddetto taglio teorico.
  Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a
tutti  gli  effetti,  a quelle dei titoli di debito pubblico e godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.