Art. 6. Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 1 gennaio 2004, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; ove necessario, si procedera' agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito. La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.