Art. 6.
  Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato  in  unica
soluzione  il 1 gennaio 2004, tenendo conto delle disposizioni di cui
al citato decreto legislativo n. 239 del  1996;  ove  necessario,  si
procedera'  agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente
art. 5.
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza  fra  il  capitale
nominale  dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo di riferimento rimane quello  di  aggiudicazione  della  prima
tranche del prestito.
  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo
relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.