Art. 8.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative   al   collocamento   dei
certificati  di  cui  al  presente  decreto  e'  affidata  alla Banca
d'Italia.
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
conseguenti  alle  operazioni  in  parola  sono  regolati dalle norme
contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
correlati  all'effettuazione  delle  aste  tramite  la Rete nazionale
interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara'   riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,  sull'intero  ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40 per
cento.
  Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale  sottoscritto,
verra'  attribuita,  in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli  impegni  che  assumeranno  con  la  Banca
d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  alcun  onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,
senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.