Art. 2. 1. Per esercitare l'attivita' di pesca durante il triennio di validita' dell'opzione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, rilascia, in via provvisoria, una licenza di pesca per il sistema per il quale e' stata effettuata la scelta. 2. Entro un mese prima dello scadere del vincolo triennale di cui al comma 1, l'interessato potra' rinnovare l'opzione di cui all'art. 1.