Art. 2.
  1.  Per  esercitare  l'attivita'  di  pesca  durante il triennio di
validita'  dell'opzione,  il  Ministero   delle   risorse   agricole,
alimentari   e   forestali   -   Direzione  generale  della  pesca  e
dell'acquacoltura, rilascia, in via provvisoria, una licenza di pesca
per il sistema per il quale e' stata effettuata la scelta.
  2. Entro un mese prima dello scadere del vincolo triennale  di  cui
al  comma 1, l'interessato potra' rinnovare l'opzione di cui all'art.
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