Art. 3. 1. Le determinazioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto 29 maggio 1992, in merito alle opzioni sono di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 1996 Il Ministro: PINTO Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 1