Art. 3.
  1.  Le  determinazioni  di  cui all'art. 9, comma 5, del decreto 29
maggio 1992, in merito alle opzioni sono di competenza del  Ministero
delle  risorse  agricole, alimentari e forestali - Direzione generale
della pesca e dell'acquacoltura.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 novembre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO
 Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 1