CAPITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si definisce: a) "Decreto", il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; b) "T.U. bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "capitale versato", l'ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale; d) "controllo" il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario; e) "partecipazione indiretta" la partecipazione detenuta per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona; f) "partecipazione qualificata" una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto; g) "societa' ed enti finanziari": le SIM, le imprese di investimento, gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del T.U. bancario, le societa' di gestione previste dalle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86, le societa', con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b) del T.U. bancario; CAPITOLO II CAPITALE MINIMO DELLE SIM 1. Disciplina del capitale minimo Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono cosi' fissati: I) 750 milioni di lire per le SIM che intendono svolgere, anche congiuntamente, i servizi di: a) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; b) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; c) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione a condizione che: 1. le SIM non detengano, neanche in via temporanea, le disponibilita' liquide e gli strumenti finanziari della clientela; 2. le attivita' di cui ai precedenti punti siano svolte senza assunzione di rischi da parte delle SIM. Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM. II) 2 miliardi di lire per le SIM che intendono svolgere, anche congiuntamente, i servizi: a) previsti dal precedente paragrafo I), in mancanza delle condizioni indicate ai precedenti punti 1 o 2; b) di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c) di negoziazione per conto proprio o per conto terzi. Nelle ipotesi di societa' gia' operanti che avendo modificato il proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, o di SIM gia' autorizzate che intendano svolgere servizi di investimento per i quali sia previsto un importo minimo del capitale versato superiore, ai fini del calcolo degli importi minimi sopra indicati si tiene conto anche delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili. Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi risultino intaccati, le SIM provvedono tempestivamente al loro reintegro. 2. Regime transitorio Le SIM autorizzate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni all'esercizio di servizi di investimento si adeguano alle disposizioni del presente capitolo entro il 31 dicembre 1997. CAPITOLO III NOZIONE DI GRUPPO RILEVANTE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE I. Nozione di gruppo Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi d'investimento fanno parte del gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che: a) controllano la SIM; b) sono controllati dalla SIM; c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM; Si considerano altresi' appartenenti al gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che: a) partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto; b) sono partecipati dalla SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto. Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona. CAPITOLO IV PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SIM SEZIONE I OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 1. Ambito di applicazione 1.1 Soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente capitolo i soggetti che intendono: a) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle gia' possedute, danno luogo: - a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%; - al controllo della SIM, indipendentemente dall'entita' della partecipazione; b) cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entita' della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo. A dette comunicazioni sono tenute anche, ove si verifichino i presupposti, le societa' fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonche' le societa' di gestione di fondi comuni con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei patrimoni gestiti. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, gli obblighi di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fanno capo sia al riportato sia al riportatore. Le comunicazioni devono essere effettuate sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione al capitale della SIM in via diretta, sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione in via indiretta (1). In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che le stesse siano sottoscritte dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni della SIM (quando la partecipazione in capo a quest'ultimo soggetto comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti). Non e' tenuto ad effettuare le comunicazioni il Ministero del Tesoro. ------------------- (1) Per le operazioni che comportino una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Nel caso di modifiche della catena partecipativa che comportino il superamento delle soglie rilevanti solo in capo a soggetti interposti, andra' effettuata esclusivamente la comunicazione successiva prevista al punto 4. 1.2 Modalita' di calcolo della percentuale Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria. Si adottano le seguenti modalita' di calcolo: - al numeratore si considerano: a) le azioni in proprieta', quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.; - al denominatore si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM. Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale delle SIM (warrants). E' invece soggetta alle comunicazioni la sottoscrizione di azioni successiva alla conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti di opzione qualora in conseguenza della partecipazione che si intende acquisire vengano superate le soglie rilevanti. 1.3 Accordi di voto Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in una SIM inerente ad azioni che, complessivamente considerate, superano le soglie rilevanti ai fini della presente disciplina e' comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data della stipulazione. E' parimenti oggetto di comunicazione nei termini sopra indicati ogni accordo dal quale derivi il controllo di una societa' interposta alla SIM. Per semplificare gli adempimenti a carico dei singoli partecipanti all'accordo di voto, puo' essere prodotta un'unica comunicazione da parte del soggetto a cio' delegato dagli aderenti al patto. 2. Comunicazione preventiva per l'acquisizione delle partecipazioni 2.1 Principio della sana e prudente gestione e della idoneita' a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza I soggetti che intendono acquisire una partecipazione superiore alle soglie rilevanti devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva corredata della documentazione appresso indicata, atta a comprovare l'idoneita' del potenziale acquirente ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa. A tal fine rilevano i requisiti di onorabilita', la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilita' della situazione finanziaria dei soggetti che effettuano la comunicazione, nonche' l'esistenza di legami di qualsiasi natura - anche familiari o associativi - tra il richiedente e altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione della SIM. Assume inoltre rilievo il grado di trasparenza nei confronti dell'Autorita' di vigilanza della struttura del gruppo che puo' determinarsi a seguito dell'operazione, nonche' l'idoneita' del medesimo, anche in relazione alla localizzazione territoriale delle societa' estere che lo compongono, a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza. 2.2 Modalita' di effettuazione della comunicazione e documentazione da produrre La comunicazione deve essere effettuata secondo lo schema indicato nell'allegato 1 e inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione. Essa deve essere corredata dalla documentazione - a data recente - di seguito elencata. 1. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione e' una persona fisica: a) attestazioni relative all'esercizio di attivita' professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali); il "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o societa' di provenienza; b) riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonche' gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con la SIM cui si riferisce la partecipazione, altre SIM, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale della SIM interessata; c) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori; d) nel caso in cui eserciti attivita' d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata; e) documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' secondo quanto previsto al successivo punto 2.3. 2. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione e' una societa': a) bilancio dell'ultimo esercizio, corredato dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla certificazione della societa' di revisione; b) attestazioni professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale; c) le medesime informazioni richieste alle lettere b), c) e d) del paragrafo precedente riferite alla societa', nonche' alla lettera e) del medesimo paragrafo riferite agli esponenti aziendali della societa' stessa; d) elenco dei soci che detengono una partecipazione qualificata nella societa' tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto sulla societa' stessa. Ove si tratti di una societa' estera soggetta a forme di vigilanza, in aggiunta alla documentazione sopra indicata dovranno essere inviate lettere di "good standing" o altre attestazioni da parte delle Autorita' di vigilanza del paese di origine. Dalle societa' estere dovra' inoltre essere prodotta una dichiarazione della societa' con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alla Banca d'Italia. In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facolta' di inviare un'unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla societa' che intende assumere in via diretta la partecipazione nella SIM. In ogni caso, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo (1), oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati: a) la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti; b) il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio; c) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra: - la SIM di cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo; - gli enti finanziari del gruppo di appartenenza (SIM e altri intermediari) e le altre societa' ricomprese nel gruppo medesimo. La documentazione prevista dal presente punto 2.2 non e' richiesta se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione appartiene a un gruppo bancario italiano o e' una banca o un'impresa di investimento comunitaria. Per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia non e' richiesto l'invio della documentazione gia' prodotta anche ad altro titolo. 2.3 Requisiti di onorabilita' Fino all'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 8, comma 1 del Decreto, i requisiti di onorabilita' richiesti sono quelli indicati dall'articolo 3, comma 2, lett. b) della L. 1/91 (2). In caso di partecipazione indiretta, il requisito di onorabilita' e' comprovato solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni della SIM (quando la partecipazione in capo a quest'ultimo soggetto comporti il superamento delle soglie rilevanti). Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una societa' o un ente, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione (3) e alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate. E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione o dell'organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. ------------------- (1) Le informazioni prodotte devono riguardare esclusivamente i soggetti che, direttamente o indirettamente: - sono controllati da chi intende assumere la partecipazione nella SIM; - controllano il soggetto che intende assumere la partecipazione nella SIM; - sono controllati dallo stesso soggetto che controlla chi intende assumere la partecipazione nella SIM. (2) Per la documentazione necessaria alla verifica del requisito in questione si rinvia alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto. (3) In caso di amministratore unico la verifica dei requisiti e' effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita', oltre ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti o societa' sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche i soggetti che svolgono analoghe funzioni in: - banche e imprese di investimento comunitarie; - banche e imprese di investimento extracomunitarie nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorita' di vigilanza del Paese di origine: - enti pubblici anche economici. Per i soggetti di nazionalita' estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle societa' partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi l'esistenza di requisiti analoghi a quelli previsti per i soggetti di nazionalita' italiana. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalita' per la verifica dei requisiti. 2.4 Procedura e termini La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, puo' vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o l'effettivo esercizio della vigilanza. Il termine di 90 giorni e' interrotto: a) nel caso di richiesta di ulteriori informazioni. Dalla data di ricezione delle medesime comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni; b) qualora il potenziale acquirente sia un soggetto estero e la Banca d'Italia debba interessare l'Autorita' di vigilanza estera. In tali casi, il termine e' interrotto dal momento in cui la Banca d'Italia comunica tale circostanza all'interessato. La Banca d'Italia comunica altresi' al potenziale acquirente la data di ricezione della risposta da parte dell'Autorita' del Paese estero; da tale data comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni. Inoltre, il termine di 90 giorni e' sospeso per il tempo necessario alla Banca d'Italia per ottenere dalla competente Prefettura i certificati - relativi ai soggetti tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' ai sensi del precedente paragrafo - attestanti che i medesimi non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione. La Banca d'Italia comunica all'interessato la sospensione del termine e la data dalla quale il medesimo ricomincia a decorrere. E' opportuno che l'efficacia dei contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d'Italia non vieti l'operazione. Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalita' o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto e' sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste. Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento e' trasmessa anche alla SIM. Nelle operazioni di aumento di capitale o altre operazioni che comportino variazioni nelle partecipazioni azionarie, la comunicazione puo' essere effettuata anche al termine dell'operazione nel caso in cui si venga a detenere, in conseguenza dell'esito complessivo dell'operazione medesima, una partecipazione superiore alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie e' sospeso fino al decorso del suindicato termine di 90 giorni. Nel caso di offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione riguardanti le azioni di SIM, stante il carattere irrevocabile e incondizionato delle accettazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 149/92, i soggetti che intendono aderire all'offerta devono effettuare tempestivamente la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia al fine di consentirle, tenuto conto dei tempi di svolgimento dell'operazione, di rendere nota anche prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dalla legge l'assenza di condizioni ostative all'acquisizione della partecipazione. Per l'acquisizione di partecipazioni nel capitale della SIM che comportano l'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui all'articolo 10 della legge n. 149/92, i soggetti interessati non possono promuovere l'offerta se non sia decorso il suindicato termine di 90 giorni. Analoga procedura va seguita per la partecipazione alle operazioni per le quali si fa ricorso a trattative plurime nella contrattazione (ad esempio, sistemi d'asta). Nel caso in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni acquistate oltre il termine prescritto e' sospeso. Il diritto di voto e' inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espresso divieto della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione. Nell'ipotesi in cui non si intenda piu' concludere l'operazione se ne dovra' dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia. 3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione I soggetti indicati al precedente punto 1 che intendono cedere una partecipazione possono procedere al compimento dell'operazione solo dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. La comunicazione in questione dovra', tra l'altro, indicare la presumibile data di conclusione dell'operazione, i nominativi dei soggetti acquirenti e la percentuale del capitale della SIM in oggetto di cessione. 4. Comunicazioni successive I soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dei precedenti punti 2 e 3 inviano alla Banca d'Italia e alla SIM entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'operazione, il modello 19/L (cfr. allegato 2), da compilare secondo le modalita' indicate in dettaglio nelle istruzioni al modello stesso. I soggetti che partecipano in misura superiore alle soglie rilevanti in una SIM di nuova costituzione che chiede l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto sono tenuti ad inviare il modello 19/L alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione medesima. Il modello e' inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione. 5. Regime transitorio I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, detengono partecipazioni nel capitale di una SIM in misura superiore alle soglie rilevanti trasmettono alla SIM partecipata, nel termine di 90 giorni, una comunicazione contenente il modello 19/L e la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' secondo quanto previsto al precedente punto 2.3. Il consiglio di amministrazione della SIM sulla base della documentazione trasmessa verifica il possesso dei requisiti di onorabilita'. Copia del verbale della relativa delibera consiliare, dei documenti presi a base delle valutazioni effettuate e del modello 19/L ricevuto sono trasmessi alla Banca d'Italia. Non sono tenuti all'invio della documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilita', oltre ai soggetti esentati ai sensi del precedente punto 2.3, anche i soci di controllo della SIM che abbiano gia' comprovato alla CONSOB il possesso dei requisiti in questione. SEZIONE II ADEMPIMENTI DELLE SIM Le SIM forniscono ai soggetti interessati ogni utile informazione - in particolare in occasione di complesse operazioni, quali quelle di aumento del capitale - nonche' i modelli gia' stampati nella parte riguardante i dati delle SIM stesse. L'articolo 11 del Decreto prevede che il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non puo' essere esercitato in caso di omissione delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della partecipazione in violazione del divieto della Banca d'Italia ovvero prima che sia decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o oltre il termine massimo dalla stessa eventualmente fissato. Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione. Dai verbali assembleari deve risultare: a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti all'assemblea e' stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente; b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto; c) l'indicazione (1) per le singole delibere: - dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni; - dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta ovviamente per le votazioni effettuate, ai sensi dello statuto, a scrutinio segreto. La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni; in relazione a cio' le SIM conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalita' di formazione della volonta' assembleare. ------------------- (1) Tali informazioni posso risultare, se ritenuto piu' agevole, anche da apposita comunicazione del presidente. CAPITOLO V DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE SIM APPARTENENTI A GRUPPI NON SOTTOPOSTI A VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA 1. Definizioni Ai fini del presente capitolo, si definisce "gruppo" l'insieme delle societa', con sede in Italia o all'estero, che: a) controllano la SIM; b) sono controllate dalla SIM; c) sono controllate dalla stessa societa' che controlla la SIM; d) sono partecipate almeno per il 20 per cento del capitale con diritto di voto, anche congiuntamente, dalla SIM o dalle societa' di cui alle lettere a), b) e c). Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona. 2. Ambito di applicazione Sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente capitolo tutte le SIM appartenenti a gruppi che ricomprendono, oltre alla SIM medesima, altre societa' ed enti finanziari. Sono escluse le SIM appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del T.U. bancario o a un gruppo sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Paese dell'Unione Europea nonche' le SIM ricomprese in un gruppo non bancario che, ricorrendone le condizioni, rispettino le disposizioni in materia di vigilanza su base consolidata. 3. Caratteristiche dei sistemi di verifica delle fonti di capitale e di finanziamento Le SIM che fanno parte di un gruppo devono stipulare accordi con la capogruppo affinche' siano istituiti sistemi e procedure informative adeguati a consentire alle SIM medesime di conoscere in maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e di finanziamento delle societa' ed enti finanziari appartenenti al gruppo nonche' la composizione aggiornata del gruppo medesimo. Tra le societa' e gli enti finanziari non sono ricomprese le societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva nell'assunzione di partecipazioni, non a fini di successivo smobilizzo, in societa' esercenti attivita' diversa da quella creditizia e finanziaria. I sistemi e le procedure prevedono almeno che le SIM del gruppo: 1. ricevano - con cadenza semestrale - dalle societa' ed enti finanziari del gruppo: a) i dati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria indicati nell'allegato 3; b) tutte le informazioni in ordine alle posizioni di rischio assunte dagli enti finanziari necessarie per determinare il grado di concentrazione dei rischi a livello aggregato secondo quanto previsto dal Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della L. 1/91; 2. possono verificare la correttezza, completezza e tempestivita' delle informazioni ricevute. 4. Comunicazioni alla Banca d'Italia 4.1 Relazione illustrativa Le SIM inviano alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e all'Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (Divisione Analisi e Interventi I) una relazione illustrativa dei sistemi e delle procedure adottati in ottemperanza alle presenti disposizioni. La relazione contiene almeno indicazioni circa: a) le informazioni inviate dalle societa' del gruppo alle SIM e la periodicita' delle stesse; b) le soluzioni adottate per garantire la completezza e tempestivita' delle segnalazioni ricevute, con particolare riguardo alle societa' del gruppo con sede all'estero; c) i controlli interni posti in essere per verificare l'efficacia dei sistemi e delle procedure adottate per comunicare alle SIM le informazioni relative alle societa' ed enti finanziari del gruppo. Le SIM indicano altresi' se siano stati eventualmente predisposti sistemi che consentono la misurazione e il controllo dei rischi su base consolidata o aggregata e la tipologia dei rischi considerati. Alla relazione va allegato uno schema con l'articolazione del gruppo. La relazione e' inviata entro tre mesi dall'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del Decreto (1). Le variazioni intervenute nei sistemi di verifica delle fonti di capitale e di finanziamento o nell'articolazione del gruppo sono comunicate alla Banca d'Italia entro trenta giorni. Le SIM inviano alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e all'Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (Divisione Analisi e Interventi I), entro quattro mesi dalla data di riferimento: a) le informazioni di cui al precedente paragrafo 3, punto 1), lett. a), ricevute dalle societa' ed enti finanziari del gruppo; b) le informazioni relative al grado di concentrazione dei rischi a livello aggregato, determinato facendo riferimento sia alle posizioni di rischio della SIM sia a quelle comunicate dalle societa' ed enti finanziari del gruppo. ------------------- (1) Le SIM gia' iscritte all'albo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento inviano la relazione entro il 30 aprile 1997. 4.2 Comunicazione dei rischi Le SIM notificano tempestivamente alla Banca d'Italia la presenza, nelle societa' ed enti finanziari del gruppo, di rischi che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle SIM medesime. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI 1. Allegati Gli allegati richiamati nel presente regolamento fanno parte integrante del regolamento stesso. 2. Entrata in vigore Il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1997. A decorrere da tale data gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della L. 1/91 sono abrogati.