(all. 1 - art. 1)
                             CAPITOLO I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Definizioni
 Ai fini del presente provvedimento si definisce:
a) "Decreto", il decreto legislativo  23  luglio  1996,  n.  415,  di
   recepimento  della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa
   ai servizi di investimento nel  settore  dei  valori  mobiliari  e
   della    direttiva   93/6/CEE   del   15   marzo   1993   relativa
   all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli
   enti creditizi;
b) "T.U. bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e
   successive modificazioni;
c) "capitale versato", l'ammontare versato dai soci  a  fronte  della
   sottoscrizione  di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto
   al valore nominale;
d) "controllo" il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario;
e) "partecipazione  indiretta"  la  partecipazione  detenuta  per  il
   tramite  di  societa'  controllate,  di  societa' fiduciarie o per
   interposta persona;
f) "partecipazione qualificata" una partecipazione superiore al 5 per
   cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto;
g) "societa' ed enti finanziari": le SIM, le imprese di investimento,
   gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del T.U.  bancario,
   le societa' di gestione previste dalle leggi 23 marzo 1983, n. 77,
   14  agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86, le societa', con
   sede in  Italia  o  all'estero,  esercenti,  in  via  esclusiva  o
   prevalente,  altre  attivita'  finanziarie  indicate nell'art. 59,
   comma 1, lett. b) del T.U. bancario;
                             CAPITOLO II
                      CAPITALE MINIMO DELLE SIM
1. Disciplina del capitale minimo
 Gli importi  minimi  del  capitale  versato  delle  SIM  sono  cosi'
fissati:
I)    750  milioni  di  lire per le SIM che intendono svolgere, anche
    congiuntamente, i servizi di:
    a) collocamento senza  preventiva  sottoscrizione  o  acquisto  a
       fermo    ovvero   assunzione   di   garanzia   nei   confronti
       dell'emittente;
    b) gestione su base individuale di portafogli di investimento per
       conto terzi;
    c) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione
    a condizione che:
    1.  le  SIM  non  detengano,  neanche  in  via   temporanea,   le
       disponibilita'   liquide  e  gli  strumenti  finanziari  della
       clientela;
    2. le attivita' di cui ai precedenti  punti  siano  svolte  senza
       assunzione di rischi da parte delle SIM.
Tali  limitazioni  devono essere espressamente previste nello statuto
delle SIM.
II) 2 miliardi di lire per  le  SIM  che  intendono  svolgere,  anche
    congiuntamente, i servizi:
    a)  previsti  dal  precedente  paragrafo  I),  in  mancanza delle
       condizioni indicate ai precedenti punti 1 o 2;
    b) di collocamento con preventiva  sottoscrizione  o  acquisto  a
       fermo    ovvero   assunzione   di   garanzia   nei   confronti
       dell'emittente;
    c) di negoziazione per conto proprio o per conto terzi.
 Nelle ipotesi di societa' gia' operanti  che  avendo  modificato  il
proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione
di  servizi  di investimento, o di SIM gia' autorizzate che intendano
svolgere servizi di investimento per i quali sia previsto un  importo
minimo  del  capitale  versato  superiore,  ai fini del calcolo degli
importi minimi sopra indicati si  tiene  conto  anche  delle  riserve
risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto
siano indisponibili.
 Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi
di  capitale  sopra  indicati,  tenendo  anche  conto  delle  riserve
indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi  minimi
risultino  intaccati,  le  SIM  provvedono  tempestivamente  al  loro
reintegro.
2. Regime transitorio
 Le SIM autorizzate alla data di entrata  in  vigore  delle  presenti
disposizioni  all'esercizio  di  servizi  di investimento si adeguano
alle disposizioni del presente capitolo entro il 31 dicembre 1997.
                            CAPITOLO III
                     NOZIONE DI GRUPPO RILEVANTE
              AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
I. Nozione di gruppo
 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi
d'investimento fanno parte del gruppo della SIM i  soggetti  italiani
ed esteri che:
a) controllano la SIM;
b) sono controllati dalla SIM;
c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM;
 Si  considerano altresi' appartenenti al gruppo della SIM i soggetti
italiani ed esteri che:
a) partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del
   capitale con diritto di voto;
b) sono partecipati dalla SIM  in  misura  almeno  pari  al  20%  del
   capitale con diritto di voto.
 Per   la   verifica   di  tali  condizioni  si  computano  anche  le
partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite  di  societa'
controllate, fiduciarie o per interposta persona.
                             CAPITOLO IV
                PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SIM
                              SEZIONE I
                      OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
1. Ambito di applicazione
1.1 Soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni
 Sono  tenuti  a  effettuare  alla  Banca  d'Italia  le comunicazioni
previste dal presente capitolo i soggetti che intendono:
a)  acquisire,  a  qualsiasi  titolo, azioni con diritto di voto che,
   tenuto conto di quelle gia' possedute, danno luogo:
   - a una partecipazione superiore al 5% del capitale  rappresentato
     da  azioni  con diritto di voto della SIM o al superamento delle
     soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
   - al controllo della  SIM,  indipendentemente  dall'entita'  della
     partecipazione;
b)  cedere,  a  qualsiasi  titolo, azioni con diritto di voto in modo
   tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di
   sotto  di  ciascuna  delle  soglie  sopra  fissate   ovvero   che,
   indipendentemente  dall'entita' della partecipazione, si verifichi
   la perdita del controllo.
 A dette comunicazioni  sono  tenute  anche,  ove  si  verifichino  i
presupposti,  le societa' fiduciarie intestatarie di azioni per conto
di terzi  nonche'  le  societa'  di  gestione  di  fondi  comuni  con
riferimento  ai  diritti  di  voto  detenuti  per conto dei patrimoni
gestiti.
 Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, gli obblighi  di
comunicazione,  ove  ne  sussistano  i presupposti, fanno capo sia al
riportato sia al riportatore.
 Le comunicazioni devono essere  effettuate  sia  quando  si  intende
acquisire  o  cedere  una partecipazione al capitale della SIM in via
diretta, sia quando si intende acquisire o cedere una  partecipazione
in  via  indiretta (1). In quest'ultimo caso le comunicazioni possono
essere effettuate solo dal soggetto posto  al  vertice  della  catena
partecipativa  a  condizione  che  le  stesse  siano sottoscritte dal
soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni  della
SIM  (quando  la  partecipazione  in  capo  a  quest'ultimo  soggetto
comporti il superamento, in aumento o in  diminuzione,  delle  soglie
rilevanti).
 Non  e'  tenuto  ad  effettuare  le  comunicazioni  il Ministero del
Tesoro.
-------------------
(1) Per le  operazioni  che  comportino  una  modifica  della  catena
partecipativa,  va  effettuata  una  nuova comunicazione solo qualora
tali  modifiche  comportino  il  superamento,   in   aumento   o   in
diminuzione,  delle  soglie  rilevanti  in  capo al soggetto posto al
vertice della  catena  partecipativa  o  ai  diretti  titolari  delle
azioni.   Nel  caso  di  modifiche  della  catena  partecipativa  che
comportino il superamento delle  soglie  rilevanti  solo  in  capo  a
soggetti    interposti,    andra'    effettuata   esclusivamente   la
comunicazione successiva prevista al punto 4.
1.2 Modalita' di calcolo della percentuale
 Nel calcolo della percentuale non si tiene  conto  delle  azioni  di
risparmio;  si  tiene  invece  conto  delle  azioni  privilegiate che
attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.
 Si adottano le seguenti modalita' di calcolo:
- al numeratore si considerano: a) le azioni  in  proprieta',  quelle
  che  si  intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto
  di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto  di  voto;
  b)  le  azioni  per  le quali il soggetto sia comunque titolare del
  diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- al denominatore si considerano tutte le azioni con diritto di  voto
  rappresentanti il capitale della SIM.
 Gli  obblighi  di  comunicazione  non  riguardano  le  operazioni di
sottoscrizione o acquisto di obbligazioni  convertibili  o  di  altri
titoli  che  diano  diritto all'acquisto di azioni nel capitale delle
SIM  (warrants).   E'   invece   soggetta   alle   comunicazioni   la
sottoscrizione   di   azioni   successiva   alla   conversione  delle
obbligazioni o  all'esercizio  dei  diritti  di  opzione  qualora  in
conseguenza  della  partecipazione  che  si intende acquisire vengano
superate le soglie rilevanti.
1.3 Accordi di voto
 Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in una SIM inerente  ad
azioni   che,   complessivamente   considerate,  superano  le  soglie
rilevanti  ai  fini  della  presente  disciplina  e'  comunicato  dai
partecipanti  alla  Banca  d'Italia  entro  5 giorni dalla data della
stipulazione.
 E' parimenti oggetto di comunicazione  nei  termini  sopra  indicati
ogni accordo dal quale derivi il controllo di una societa' interposta
alla SIM.
 Per  semplificare  gli adempimenti a carico dei singoli partecipanti
all'accordo di voto, puo' essere prodotta un'unica  comunicazione  da
parte del soggetto a cio' delegato dagli aderenti al patto.
2. Comunicazione preventiva per l'acquisizione delle partecipazioni
2.1  Principio della sana e prudente gestione e della idoneita' a non
    pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza
 I soggetti che intendono acquisire una partecipazione superiore alle
soglie rilevanti devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione
preventiva corredata della documentazione appresso indicata,  atta  a
comprovare  l'idoneita'  del  potenziale acquirente ad assicurare una
gestione sana e prudente della SIM e a non  pregiudicare  l'effettivo
esercizio della vigilanza sulla stessa.
 A  tal  fine  rilevano  i  requisiti di onorabilita', la correttezza
nelle  relazioni  di  affari  e  l'affidabilita'   della   situazione
finanziaria  dei  soggetti  che  effettuano la comunicazione, nonche'
l'esistenza di  legami  di  qualsiasi  natura  -  anche  familiari  o
associativi  - tra il richiedente e altri soggetti capaci di influire
sulla sana e prudente gestione della SIM.
 Assume  inoltre  rilievo  il  grado  di  trasparenza  nei  confronti
dell'Autorita'  di  vigilanza  della  struttura  del  gruppo che puo'
determinarsi  a  seguito  dell'operazione,  nonche'  l'idoneita'  del
medesimo,  anche  in relazione alla localizzazione territoriale delle
societa' estere che  lo  compongono,  a  non  ostacolare  l'effettivo
esercizio della vigilanza.
2.2  Modalita'  di effettuazione della comunicazione e documentazione
    da produrre
 La comunicazione deve essere effettuata secondo lo  schema  indicato
nell'allegato  1  e inviata in duplice copia alla Filiale della Banca
d'Italia ove ha sede legale la SIM  cui  si  riferisce  l'operazione.
Essa deve essere corredata dalla documentazione - a data recente - di
seguito elencata.
1.  Se  il  soggetto  tenuto  ad  effettuare  la comunicazione e' una
   persona fisica:
   a) attestazioni relative all'esercizio di attivita'  professionali
      (ad  esempio,  iscrizione  ad  albi o ordini professionali); il
      "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o societa' di
      provenienza;
   b)  riferimenti  circa  le relazioni di affari (servizi prestati o
      ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonche'  gli  altri
      collegamenti  che  il  soggetto interessato ha in essere con la
      SIM cui si riferisce la partecipazione,  altre  SIM,  banche  e
      altri  intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale
      della SIM interessata;
   c) indicazione  delle  fonti  di  finanziamento  che  il  soggetto
      intende    eventualmente    attivare   per   la   realizzazione
      dell'operazione  di  acquisizione  della  partecipazione,   con
      l'indicazione dei soggetti finanziatori;
   d)  nel  caso  in cui eserciti attivita' d'impresa in via diretta,
      informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e
      finanziaria dell'impresa esercitata;
   e) documentazione atta a comprovare il possesso dei  requisiti  di
      onorabilita' secondo quanto previsto al successivo punto 2.3.
2.  Se  il  soggetto  tenuto  ad  effettuare  la comunicazione e' una
   societa':
   a) bilancio dell'ultimo esercizio, corredato dalla relazione degli
      amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla
      certificazione della societa' di revisione;
   b) attestazioni professionali (ad esempio, iscrizione  ad  albi  o
      ordini  professionali)  e  i  "curriculum vitae" dei membri del
      consiglio di amministrazione,  del  collegio  sindacale  e  del
      direttore generale;
   c) le medesime informazioni richieste alle lettere b), c) e d) del
      paragrafo  precedente  riferite  alla  societa',  nonche'  alla
      lettera e)  del  medesimo  paragrafo  riferite  agli  esponenti
      aziendali della societa' stessa;
   d)  elenco  dei  soci che detengono una partecipazione qualificata
      nella societa' tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che
      esercitano il controllo congiunto sulla societa' stessa.
 Ove si tratti di una societa' estera soggetta a forme di  vigilanza,
in  aggiunta  alla  documentazione  sopra  indicata  dovranno  essere
inviate lettere di "good standing"  o  altre  attestazioni  da  parte
delle  Autorita'  di  vigilanza  del paese di origine. Dalle societa'
estere  dovra'  inoltre  essere  prodotta  una  dichiarazione   della
societa' con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni,
derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
dell'ordinamento  di  appartenenza, a fornire informazioni alla Banca
d'Italia.
 In caso di  partecipazione  indiretta,  se  i  soggetti  interessati
intendono avvalersi della facolta' di inviare un'unica comunicazione,
le  informazioni  di  cui  ai  precedenti punti 1 e 2 dovranno essere
riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa,
sia  alla  societa'  che  intende  assumere   in   via   diretta   la
partecipazione nella SIM.
 In  ogni  caso, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia
parte di un gruppo (1), oltre ai riferimenti indicati  ai  precedenti
punti dovranno essere inviati:
a)  la  mappa  del  gruppo  con  l'indicazione  della  localizzazione
   territoriale delle sue componenti;
b) il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio;
c) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere
   tra:
   - la SIM di cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti
     appartenenti al gruppo;
   -  gli  enti  finanziari  del  gruppo di appartenenza (SIM e altri
     intermediari)  e  le  altre  societa'  ricomprese   nel   gruppo
     medesimo.
 La  documentazione  prevista dal presente punto 2.2 non e' richiesta
se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione appartiene a  un
gruppo  bancario italiano o e' una banca o un'impresa di investimento
comunitaria. Per i soggetti sottoposti  alla  vigilanza  della  Banca
d'Italia  non e' richiesto l'invio della documentazione gia' prodotta
anche ad altro titolo.
2.3 Requisiti di onorabilita'
 Fino all'entrata in vigore del provvedimento previsto  dall'articolo
8,  comma  1  del Decreto, i requisiti di onorabilita' richiesti sono
quelli indicati dall'articolo 3, comma 2, lett. b) della L. 1/91 (2).
 In caso di partecipazione indiretta, il requisito di onorabilita' e'
comprovato  solo  dal  soggetto  posto  al   vertice   della   catena
partecipativa  e  da quello che intende acquisire direttamente azioni
della SIM (quando la partecipazione in capo a  quest'ultimo  soggetto
comporti il superamento delle soglie rilevanti).
 Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una societa' o
un  ente, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da tutti
i membri del consiglio di amministrazione e  dal  direttore  generale
ovvero  dai  soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi
la  verifica  dei  requisiti  viene  effettuata  dal   consiglio   di
amministrazione  (3)  e  alla comunicazione preventiva va allegato il
verbale della relativa delibera consiliare  unitamente  ai  documenti
presi a base delle valutazioni effettuate.
 E'  rimessa  alla responsabilita' del consiglio di amministrazione o
dell'organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza
probatoria della documentazione.
 L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e
con la rispettiva astensione.
-------------------
(1) Le  informazioni  prodotte  devono  riguardare  esclusivamente  i
soggetti che, direttamente o indirettamente:
-  sono  controllati  da chi intende assumere la partecipazione nella
SIM;
- controllano il soggetto  che  intende  assumere  la  partecipazione
nella SIM;
-  sono  controllati  dallo stesso soggetto che controlla chi intende
assumere la partecipazione nella SIM.
(2) Per la documentazione necessaria alla verifica del  requisito  in
questione  si  rinvia alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi
dell'art. 6, comma 3 del Decreto.
(3) In caso di amministratore unico  la  verifica  dei  requisiti  e'
effettuata   dal   collegio  sindacale  o  dall'organo  con  funzioni
equivalenti.
 Non  sono  tenuti  a  comprovare  il  possesso  dei   requisiti   di
onorabilita',   oltre   ai   soggetti   che   svolgono   funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo in enti o societa'  sottoposti
alla  vigilanza  della  Banca d'Italia, anche i soggetti che svolgono
analoghe funzioni in:
- banche e imprese di investimento comunitarie;
-  banche  e imprese di investimento extracomunitarie nei casi in cui
  gli esponenti aziendali siano soggetti  ad  analoghi  requisiti  in
  base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va
  comprovata  mediante  attestazione  dell'Autorita' di vigilanza del
  Paese di origine:
- enti pubblici anche economici.
 Per i soggetti di nazionalita' estera (persone fisiche ed  esponenti
aziendali   delle  societa'  partecipanti)  si  fa  riferimento  alle
legislazioni  vigenti  nello  Stato  di  appartenenza,  richiedendosi
l'esistenza di requisiti analoghi a quelli previsti per i soggetti di
nazionalita'  italiana.  Nel  caso  di soggetti diversi dalle persone
fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in  ordine  alla
competenza  del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e
alle modalita' per la verifica dei requisiti.
2.4 Procedura e termini
 La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di  ricezione
della comunicazione, puo' vietare l'acquisizione della partecipazione
quando  ritenga  che  il  potenziale  acquirente  non  sia  idoneo ad
assicurare una gestione sana  e  prudente  della  SIM  o  l'effettivo
esercizio della vigilanza. Il termine di 90 giorni e' interrotto:
a)  nel  caso  di  richiesta di ulteriori informazioni. Dalla data di
   ricezione delle medesime comincia a decorrere un nuovo termine  di
   90 giorni;
b) qualora il potenziale acquirente sia un soggetto estero e la Banca
   d'Italia  debba  interessare  l'Autorita'  di vigilanza estera. In
   tali casi, il termine e' interrotto dal momento in  cui  la  Banca
   d'Italia  comunica  tale  circostanza  all'interessato.  La  Banca
   d'Italia comunica altresi' al potenziale  acquirente  la  data  di
   ricezione della risposta da parte dell'Autorita' del Paese estero;
   da tale data comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni.
 Inoltre, il termine di 90 giorni e' sospeso per il tempo  necessario
alla  Banca  d'Italia  per  ottenere  dalla  competente  Prefettura i
certificati - relativi ai soggetti tenuti a  comprovare  il  possesso
dei  requisiti  di  onorabilita'  ai sensi del precedente paragrafo -
attestanti che i medesimi non  sono  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o
della  legge  31  maggio  1965,  n.  575 e successive modificazioni e
integrazioni,  salvo  gli  effetti  della  riabilitazione.  La  Banca
d'Italia  comunica  all'interessato  la  sospensione del termine e la
data dalla quale il medesimo ricomincia a decorrere.
 E'  opportuno  che  l'efficacia  dei   contratti   da   cui   derivi
l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente
disciplina  sia subordinata alla condizione che la Banca d'Italia non
vieti l'operazione.
 Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi  da  atti
di  liberalita' o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di
voto e' sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni  dalla  data
di  ricezione  della  comunicazione  da  parte della Banca d'Italia o
delle informazioni integrative eventualmente richieste.
 Nell'ipotesi in cui la Banca  d'Italia  vieti  l'acquisizione  della
partecipazione,  copia  del relativo provvedimento e' trasmessa anche
alla SIM.
 Nelle operazioni di aumento  di  capitale  o  altre  operazioni  che
comportino    variazioni    nelle    partecipazioni   azionarie,   la
comunicazione puo' essere effettuata anche al termine dell'operazione
nel caso in cui  si  venga  a  detenere,  in  conseguenza  dell'esito
complessivo  dell'operazione  medesima,  una partecipazione superiore
alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto  inerente  alle
azioni che eccedono le predette soglie e' sospeso fino al decorso del
suindicato termine di 90 giorni.
 Nel  caso  di  offerte  pubbliche  di  vendita  e  di sottoscrizione
riguardanti le azioni di SIM,  stante  il  carattere  irrevocabile  e
incondizionato  delle accettazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
della legge 149/92, i  soggetti  che  intendono  aderire  all'offerta
devono  effettuare  tempestivamente  la comunicazione preventiva alla
Banca d'Italia al fine di consentirle,  tenuto  conto  dei  tempi  di
svolgimento  dell'operazione, di rendere nota anche prima del decorso
del termine di 90 giorni previsto dalla legge l'assenza di condizioni
ostative all'acquisizione della partecipazione.
 Per l'acquisizione di partecipazioni  nel  capitale  della  SIM  che
comportano   l'obbligo   di  offerta  pubblica  di  acquisto  di  cui
all'articolo 10 della legge n. 149/92,  i  soggetti  interessati  non
possono promuovere l'offerta se non sia decorso il suindicato termine
di 90 giorni. Analoga procedura va seguita per la partecipazione alle
operazioni  per  le  quali  si  fa ricorso a trattative plurime nella
contrattazione (ad esempio, sistemi d'asta).
 Nel  caso  in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo
per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del  diritto  di
voto  inerente  alle azioni acquistate oltre il termine prescritto e'
sospeso. Il diritto di voto e' inoltre sospeso quando non siano state
effettuate  le  prescritte  comunicazioni,  quando  sia   intervenuto
espresso  divieto  della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso
il  termine  entro  il  quale  la   Banca   d'Italia   puo'   vietare
l'acquisizione.
 Nell'ipotesi  in  cui non si intenda piu' concludere l'operazione se
ne dovra' dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.
3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione
 I soggetti indicati al precedente punto 1 che intendono  cedere  una
partecipazione  possono  procedere al compimento dell'operazione solo
dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.
La comunicazione  in  questione  dovra',  tra  l'altro,  indicare  la
presumibile  data  di  conclusione  dell'operazione, i nominativi dei
soggetti acquirenti e  la  percentuale  del  capitale  della  SIM  in
oggetto di cessione.
4. Comunicazioni successive
 I soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni preventive ai sensi
dei  precedenti  punti  2  e 3 inviano alla Banca d'Italia e alla SIM
entro  il  termine  di  30   giorni   dall'avvenuto   perfezionamento
dell'operazione,  il  modello  19/L  (cfr.  allegato 2), da compilare
secondo le  modalita'  indicate  in  dettaglio  nelle  istruzioni  al
modello stesso.
 I soggetti che partecipano in misura superiore alle soglie rilevanti
in   una  SIM  di  nuova  costituzione  che  chiede  l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi di investimento ai sensi dell'art. 6, comma
1 del Decreto sono tenuti ad  inviare  il  modello  19/L  alla  Banca
d'Italia entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione medesima.
 Il  modello  e'  inviato  in  duplice copia alla Filiale della Banca
d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione.
5. Regime transitorio
 I soggetti  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento,  detengono  partecipazioni  nel capitale di una SIM in
misura  superiore  alle  soglie  rilevanti   trasmettono   alla   SIM
partecipata,  nel  termine di 90 giorni, una comunicazione contenente
il modello 19/L e la documentazione atta a comprovare il possesso dei
requisiti di onorabilita' secondo quanto previsto al precedente punto
2.3.
 Il  consiglio  di  amministrazione  della  SIM  sulla   base   della
documentazione  trasmessa  verifica  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita'. Copia del verbale della relativa  delibera  consiliare,
dei documenti presi a base delle valutazioni effettuate e del modello
19/L ricevuto sono trasmessi alla Banca d'Italia.
 Non   sono  tenuti  all'invio  della  documentazione  attestante  il
possesso dei requisiti di onorabilita', oltre ai soggetti esentati ai
sensi del precedente punto 2.3, anche i soci di controllo  della  SIM
che  abbiano gia' comprovato alla CONSOB il possesso dei requisiti in
questione.
                             SEZIONE II
                        ADEMPIMENTI DELLE SIM
 Le SIM forniscono ai soggetti interessati ogni utile informazione  -
in  particolare in occasione di complesse operazioni, quali quelle di
aumento del capitale - nonche' i modelli gia'  stampati  nella  parte
riguardante i dati delle SIM stesse.
 L'articolo  11  del  Decreto prevede che il diritto di voto inerente
alle azioni acquisite non puo' essere esercitato in caso di omissione
delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della  partecipazione
in  violazione  del divieto della Banca d'Italia ovvero prima che sia
decorso il termine entro il quale  la  Banca  d'Italia  puo'  vietare
l'acquisizione  o oltre il termine massimo dalla stessa eventualmente
fissato.
 Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di
verifica  della  regolare   costituzione   dell'assemblea   e   della
legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti
che,  sulla  base delle informazioni disponibili, risultino possedere
partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.
 Dai verbali assembleari deve risultare:
a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti  all'assemblea
   e'  stato  richiesto  di  far  presente  eventuali  situazioni  di
   esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni
   disponibili per l'ammissione al voto;
c) l'indicazione (1) per le singole delibere:
   -  dei  nominativi  partecipanti  all'assemblea,   anche   tramite
     soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
   -  dei  voti  favorevoli,  contrari,  nulli  e  astenuti,  con  la
     specificazione  dei  nominativi  che   abbiano   espresso   voto
     contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta ovviamente per
     le  votazioni  effettuate,  ai  sensi dello statuto, a scrutinio
     segreto.
 La Banca d'Italia si  riserva  di  richiedere  ulteriori  specifiche
informazioni; in relazione a cio' le SIM conservano per ogni delibera
la   documentazione  inerente  alle  modalita'  di  formazione  della
volonta' assembleare.
-------------------
(1) Tali informazioni posso  risultare,  se  ritenuto  piu'  agevole,
anche da apposita comunicazione del presidente.
                             CAPITOLO V
       DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE SIM APPARTENENTI A GRUPPI
           NON SOTTOPOSTI A VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
1. Definizioni
 Ai fini del presente capitolo, si definisce "gruppo" l'insieme delle
societa', con sede in Italia o all'estero, che:
a) controllano la SIM;
b) sono controllate dalla SIM;
c) sono controllate dalla stessa societa' che controlla la SIM;
d)  sono  partecipate  almeno  per  il  20 per cento del capitale con
   diritto di voto, anche congiuntamente, dalla SIM o dalle  societa'
   di cui alle lettere a), b) e c).
 Per   la   verifica   di  tali  condizioni  si  computano  anche  le
partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite  di  societa'
controllate, fiduciarie o per interposta persona.
2. Ambito di applicazione
 Sono  tenute  al  rispetto  delle disposizioni del presente capitolo
tutte le SIM appartenenti a gruppi che ricomprendono, oltre alla  SIM
medesima, altre societa' ed enti finanziari.
 Sono  escluse  le  SIM  appartenenti  ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di  cui  all'art.  64  del  T.U.  bancario  o  a  un  gruppo
sottoposto  a  vigilanza  consolidata  in  un altro Paese dell'Unione
Europea nonche' le SIM ricomprese in  un  gruppo  non  bancario  che,
ricorrendone  le condizioni, rispettino le disposizioni in materia di
vigilanza su base consolidata.
3. Caratteristiche dei sistemi di verifica delle fonti di capitale  e
   di finanziamento
 Le  SIM che fanno parte di un gruppo devono stipulare accordi con la
capogruppo affinche' siano istituiti sistemi e procedure  informative
adeguati  a  consentire  alle  SIM  medesime  di conoscere in maniera
tempestiva e completa le fonti di capitale e di  finanziamento  delle
societa'  ed  enti  finanziari  appartenenti  al  gruppo  nonche'  la
composizione aggiornata del gruppo medesimo.
 Tra le societa'  e  gli  enti  finanziari  non  sono  ricomprese  le
societa'  la  cui attivita' consiste in via esclusiva nell'assunzione
di partecipazioni, non a fini di successivo smobilizzo,  in  societa'
esercenti attivita' diversa da quella creditizia e finanziaria.
 I sistemi e le procedure prevedono almeno che le SIM del gruppo:
1.  ricevano  -  con  cadenza  semestrale  -  dalle  societa' ed enti
   finanziari del gruppo:
   a) i dati sulla situazione patrimoniale, economica  e  finanziaria
      indicati nell'allegato 3;
   b)  tutte  le  informazioni  in  ordine  alle posizioni di rischio
      assunte dagli enti finanziari  necessarie  per  determinare  il
      grado  di concentrazione dei rischi a livello aggregato secondo
      quanto previsto dal Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il
      2 luglio 1991 ai sensi della L. 1/91;
2. possono verificare la  correttezza,  completezza  e  tempestivita'
   delle informazioni ricevute.
4. Comunicazioni alla Banca d'Italia
4.1 Relazione illustrativa
 Le  SIM  inviano  alla  Filiale  della Banca d'Italia competente per
territorio  e  all'Amministrazione  Centrale  -  Servizio   Vigilanza
sull'Intermediazione  Finanziaria  (Divisione Analisi e Interventi I)
una relazione illustrativa dei sistemi e delle procedure adottati  in
ottemperanza alle presenti disposizioni.
 La relazione contiene almeno indicazioni circa:
a)  le  informazioni  inviate dalle societa' del gruppo alle SIM e la
   periodicita' delle stesse;
b) le soluzioni adottate per garantire la completezza e tempestivita'
   delle  segnalazioni  ricevute,  con  particolare   riguardo   alle
   societa' del gruppo con sede all'estero;
c) i controlli interni posti in essere per verificare l'efficacia dei
   sistemi  e  delle  procedure  adottate  per comunicare alle SIM le
   informazioni relative alle societa' ed enti finanziari del gruppo.
 Le SIM indicano altresi' se siano  stati  eventualmente  predisposti
sistemi  che  consentono  la misurazione e il controllo dei rischi su
base consolidata o aggregata e la tipologia dei rischi considerati.
 Alla relazione  va  allegato  uno  schema  con  l'articolazione  del
gruppo.
 La  relazione  e' inviata entro tre mesi dall'iscrizione all'albo di
cui all'art. 9 del Decreto (1). Le variazioni intervenute nei sistemi
di  verifica  delle  fonti  di  capitale   e   di   finanziamento   o
nell'articolazione  del  gruppo  sono  comunicate alla Banca d'Italia
entro trenta giorni.
 Le  SIM  inviano  alla  Filiale  della Banca d'Italia competente per
territorio  e  all'Amministrazione  Centrale  -  Servizio   Vigilanza
sull'Intermediazione  Finanziaria (Divisione Analisi e Interventi I),
entro quattro mesi dalla data di riferimento:
a) le informazioni di cui al precedente paragrafo 3, punto 1),  lett.
   a), ricevute dalle societa' ed enti finanziari del gruppo;
b)  le  informazioni relative al grado di concentrazione dei rischi a
   livello  aggregato,  determinato  facendo  riferimento  sia   alle
   posizioni  di  rischio  della  SIM  sia  a quelle comunicate dalle
   societa' ed enti finanziari del gruppo.
-------------------
(1) Le SIM gia' iscritte all'albo alla data di entrata in vigore  del
presente provvedimento inviano la relazione entro il 30 aprile 1997.
4.2 Comunicazione dei rischi
 Le  SIM  notificano tempestivamente alla Banca d'Italia la presenza,
nelle  societa'  ed  enti  finanziari  del  gruppo,  di  rischi   che
potrebbero  avere  effetti  negativi  sulla  situazione  finanziaria,
economica e patrimoniale delle SIM medesime.
                             CAPITOLO VI
                         DISPOSIZIONI FINALI
1. Allegati
 Gli  allegati  richiamati  nel  presente  regolamento  fanno   parte
integrante del regolamento stesso.
2. Entrata in vigore
 Il  regolamento  entra  in  vigore il 1 gennaio 1997. A decorrere da
tale data gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento emanato  dalla  Banca
d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della L. 1/91 sono abrogati.