ALLEGATO 2 ----> Vedere Allegato alle Pagg. 33 - 34 della G.U. <---- PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE Istruzioni per la compilazione del modello 19/L AMBITO DI APPLICAZIONE a) Soggetti tenuti all'invio del modello 19/L Sono tenuti a trasmettere il modello 19/L alla Banca d'Italia e alla SIM partecipata i soggetti che hanno: 1) acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle gia' possedute, danno luogo: - a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%; - al controllo della SIM, indipendentemente dall'entita' della partecipazione (1); 2) ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entita' della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo. L'inoltro del modello e' dovuto anche, ove si verifichino i presupposti, dalle societa' fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonche' dalle societa' di gestione di fondi comuni con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con i patrimoni gestiti. La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione al capitale della SIM e' acquisita o ceduta in via diretta, sia quando essa e' acquisita o ceduta in via indiretta. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che il modello sia sottoscritto anche da chi ha acquisito o ceduto direttamente le azioni della SIM (cfr. parte superiore del quadro F), quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti (2). Non e' tenuto ad effettuare la comunicazione il Ministero del Tesoro. b) Modalita' di calcolo della percentuale Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, l'obbligo di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fa capo sia al riportato sia al riportatore. Si adottano le seguenti modalita' di calcolo: - al numeratore si considerano: a) le azioni in proprieta' e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.; - al denominatore si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM. Nel caso di aumenti di capitale, dovra' farsi riferimento: al numeratore, al numero di azioni sottoscritte, cumulate con quelle gia' eventualmente possedute; al denominatore, all'ammontare complessivo delle azioni con diritto di voto che rappresentano il capitale della SIM al termine dell'operazione di aumento. Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.. Si precisa che l'obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 19/L. -------------------- (1) Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93. (2) Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F). MODALITA' DI COMPILAZIONE Quadro A: DICHIARANTE Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le societa' di persone e gli enti di diversa natura, la ragione o denominane sociale, nonche' l'eventuale sigla sociale. Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia o una SIM andra' indicato anche il relativo codice. Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici: SPECIE 08 Societa' semplice 41 Societa' in accomandita per azioni 42 Societa' in accomandita semplice 43 Societa' in nome collettivo 51 Societa' per azioni 52 Societa' a responsabilita' limitata 61 Societa' cooperativa a responsabilita' limitata 62 Societa' cooperativa a responsabilita' illimitata 14 Enti vari 74 Enti e Societa' non residenti - Causale della dichiarazione: andra' indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi seguenti: 1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante e', in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreche' tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4. 2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33%, sempreche' la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4. 3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovra' essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarita' della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale). In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3. 4. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SIM ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 385/93. 5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andra' compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione. - Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione: andra' indicata la data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione. Da tale data decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere effettuata la comunicazione. Quadro B: SOCIETA' PARTECIPATA Andranno indicati, negli appositi spazi: - la denominazione della societa' partecipata, il codice fiscale e il codice identificativo; - il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni; - il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE - N. Azioni possedute: il dichiarante dovra' indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprieta' e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovra' essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. - N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro - che dovra' essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni oggetto di contratto di riporto - va indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. - N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andra' indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante e' titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. N.B. Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (societa' controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprieta' per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad una propria societa' controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni. Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA - N. Azioni possedute: andra' riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di societa' controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso. Per le azioni in proprieta' e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andra' compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andra' riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni. Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o piu' soggetti (rientranti nelle categorie delle societa' controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate secondo il titolo di possesso. - N. Azioni per le quali le societa' controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo per le azioni in proprieta' e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra societa' controllata, fiduciaria o interposta persona. - N. Azioni con diritto di voto in capo alle societa' controllate, fiduciarie e interposte persone: andra' riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. N.B. Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (societa' controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprieta' per le quali le societa' controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante), Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni o quote andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni. Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETA' FIDUCIARIE O DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI Tale quadro andra' compilato dalle societa' fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonche' dalle societa' di gestione di fondi comuni con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei patrimoni gestiti (2). - N. Azioni possedute: andra' indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla societa' fiduciaria o dalla societa' di gestione dichiarante per conto di altri soggetti. - N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andra' riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla societa' fiduciaria o dalla societa' di gestione. -------------------- (1) Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93. (2) In ogni caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le societa' di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto di fiducianti e dei fondi. - N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la societa' fiduciaria o la societa' di gestione sia privata del diritto di voto. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. - Numero dei fiducianti: ove il dichiarante sia una societa' fiduciaria, andra' indicato il numero dei fiducianti come segue: 1. caselle 1: andra' indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto; 2. caselle 2: andra' indicato il numero dei fiducianti con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti. Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle societa' fiduciarie o dalle societa' di gestione che posseggano azioni per conto di terzi. Riepilogo - N. Azioni totali possedute: andra' indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B. Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. - N. Azioni con diritto di voto possedute: andra' riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni, sia titolare di diritti di voto. Andra' indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni, sia titolare del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. - N. Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andra' indicato il rapporto percentuale, gia' segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. - N. Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andra' indicato il rapporto percentuale, gia' segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto. - Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione. La prima pagina del modello andra' completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico. Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in SIM. Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti. Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti: - l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della societa' interposta; - il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto. Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andra' riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalita': - Societa' controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andra' completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalita' del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andra' poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andra' sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della societa' qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza. - Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della societa' per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo andra' barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo e' assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate: - la casella D, se il rapporto di controllo e' determinato dall'esistenza di sindacati di voto; - la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del d.lgs. 385/93. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovra' tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), dal soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella societa' controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella societa' controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante. - Soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della societa' che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andra' descritta in fogli successivi numerati progressivamente.