(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2

     ---->  Vedere Allegato alle Pagg. 33 - 34 della G.U.  <----


  PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
           Istruzioni per la compilazione del modello 19/L
                       AMBITO DI APPLICAZIONE
a) Soggetti tenuti all'invio del modello 19/L
 Sono tenuti a trasmettere il modello 19/L alla Banca d'Italia e alla
SIM partecipata i soggetti che hanno:
1) acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con  diritto  di  voto  che,
   tenuto conto di quelle gia' possedute, danno luogo:
   -  a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato
     da azioni con diritto di voto della SIM o al  superamento  delle
     soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
   -  al  controllo  della  SIM, indipendentemente dall'entita' della
     partecipazione (1);
2) ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto  di  voto  in  modo
   tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di
   sotto   di   ciascuna  delle  soglie  sopra  fissate  ovvero  che,
   indipendentemente dall'entita' della partecipazione, si  verifichi
   la perdita del controllo.
 L'inoltro  del  modello  e'  dovuto  anche,  ove  si  verifichino  i
presupposti, dalle societa' fiduciarie  intestatarie  di  azioni  per
conto di terzi nonche' dalle societa' di gestione di fondi comuni con
riferimento  ai  complessivi  investimenti effettuati con i patrimoni
gestiti.
 La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione
al capitale della SIM e' acquisita  o  ceduta  in  via  diretta,  sia
quando  essa  e' acquisita o ceduta in via indiretta. In quest'ultimo
caso le comunicazioni possono essere  effettuate  solo  dal  soggetto
posto  al  vertice  della  catena  partecipativa, a condizione che il
modello  sia  sottoscritto  anche  da  chi  ha  acquisito  o   ceduto
direttamente le azioni della SIM (cfr. parte superiore del quadro F),
quando  la  partecipazione  diretta  abbia  superato, in aumento o in
diminuzione, le soglie rilevanti (2).
 Non e' tenuto  ad  effettuare  la  comunicazione  il  Ministero  del
Tesoro.
b) Modalita' di calcolo della percentuale
 Nel  calcolo  della  percentuale  non si tiene conto delle azioni di
risparmio; si  tiene  invece  conto  delle  azioni  privilegiate  che
attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.
 Nel  caso  di  azioni  oggetto di contratto di riporto, l'obbligo di
comunicazione, ove ne  sussistano  i  presupposti,  fa  capo  sia  al
riportato sia al riportatore.
 Si adottano le seguenti modalita' di calcolo:
-  al  numeratore si considerano: a) le azioni in proprieta' e quelle
  oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto  sia  privato
  del  diritto  di  voto;  b)  le azioni per le quali il soggetto sia
  comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di  usufrutto,
  pegno, ecc.;
-  al denominatore si considerano tutte le azioni con diritto di voto
  rappresentanti il capitale della SIM.
 Nel caso di  aumenti  di  capitale,  dovra'  farsi  riferimento:  al
numeratore,  al  numero  di  azioni sottoscritte, cumulate con quelle
gia'  eventualmente   possedute;   al   denominatore,   all'ammontare
complessivo  delle  azioni  con  diritto di voto che rappresentano il
capitale della SIM al termine dell'operazione di aumento.
 Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno  in  cui  sono
state  consegnate  direttamente  o  spedite  per lettera raccomandata
A.R..
 Si precisa che  l'obbligo  di  comunicazione  si  considera  assolto
esclusivamente mediante l'invio del modello 19/L.
--------------------
(1)  Ai  fini  della  definizione  del  rapporto  di  controllo si fa
riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.
(2) Per le  operazioni  che  comportino  una  modifica  nella  catena
partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali
modifiche  comportino  il  superamento,  in aumento o in diminuzione,
delle soglie rilevanti in capo al soggetto  posto  al  vertice  della
catena  stessa,  ai  soggetti  interposti o ai titolari diretti delle
azioni (cfr. quadro F).
                      MODALITA' DI COMPILAZIONE
Quadro A: DICHIARANTE
 Andranno riportate con precisione oltre al codice  fiscale,  per  le
persone  fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali
titoli) e, per le persone giuridiche, le societa' di  persone  e  gli
enti  di  diversa  natura,  la  ragione o denominane sociale, nonche'
l'eventuale sigla sociale.
 Qualora il dichiarante  sia  un'istituzione  creditizia  o  una  SIM
andra' indicato anche il relativo codice.
 Per  la  specie,  andranno  riempite le relative caselle con uno dei
seguenti codici:
   SPECIE
   08 Societa' semplice
   41 Societa' in accomandita per azioni
   42 Societa' in accomandita semplice
   43 Societa' in nome collettivo
   51 Societa' per azioni
   52 Societa' a responsabilita' limitata
   61 Societa' cooperativa a responsabilita' limitata
   62 Societa' cooperativa a responsabilita' illimitata
   14 Enti vari
   74 Enti e Societa' non residenti
- Causale della dichiarazione: andra' indicata nell'apposito riquadro
  la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi
  seguenti:
  1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento  del  limite
     del   5%  di  possesso  di  azioni  per  le  quali  il  soggetto
     dichiarante e', in  via  diretta  o  per  il  tramite  di  altri
     soggetti,  titolare  della partecipazione o del diritto di voto,
     sempreche' tale superamento non comporti l'ipotesi di  cui  alla
     successiva causale 4.
  2.  Dichiarazione  da  effettuare  per variazioni che comportino il
     superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del  10%,
     20%  e  33%,  sempreche' la variazione non comporti l'ipotesi di
     cui alle successive causali 3 e 4.
  3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione  della  percentuale
     entro  il  limite  previsto  del  5%. Tale causale dovra' essere
     indicata anche nei casi di modifiche del  contenuto  informativo
     di  cui  al quadro A (ad es. cambiamento della titolarita' della
     partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza
     ovvero variazione della denominazione  sociale,  trasformazione,
     fusione, trasferimento della sede legale).
  In  ipotesi  di  successione  mortis  causa  o  di fusione, i nuovi
     soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare  una
     segnalazione  a  proprio  nome  (con  causale  1  o 2), dovranno
     comunicare  la  riduzione  della  percentuale  entro  il  limite
     previsto  in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando
     la causale 3.
  4. Dichiarazione da effettuare per  variazioni  che  comportino  il
     superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e
     in  ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla
     SIM ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 385/93.
  5. Dichiarazione da effettuare  nei  casi  in  cui,  non  essendosi
     verificata  una  delle  ipotesi  precedenti,  siano  intervenute
     modificazioni nel  contenuto  informativo  del  quadro  F,  come
     precisato nelle relative istruzioni.
  Qualunque  sia  la  causale  della dichiarazione, il modello andra'
  compilato in tutte le sue parti, indicando la  situazione  relativa
  sia  al  dichiarante  sia  agli  altri soggetti di cui al quadro F,
  aggiornata al momento di invio della dichiarazione.
-  Data  dell'acquisto,  della  cessione  o  della  variazione  della
  partecipazione:   andra'  indicata  la  data  dell'acquisto,  della
  cessione o della variazione  della  partecipazione.  Da  tale  data
  decorre  il  termine  di  30  giorni  entro  il  quale  deve essere
  effettuata la comunicazione.
Quadro B: SOCIETA' PARTECIPATA
 Andranno indicati, negli appositi spazi:
- la denominazione della societa' partecipata, il codice fiscale e il
  codice identificativo;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale  con  diritto  di
  voto,  quale  risulta  dall'atto  costitutivo  e  dalle  successive
  modificazioni;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale  con  diritto  di
  voto nell'assemblea ordinaria.
Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE
-  N.  Azioni  possedute: il dichiarante dovra' indicare il numero di
  azioni aventi diritto di  voto  possedute  direttamente,  suddivise
  secondo  il  titolo del possesso; per le azioni in proprieta' e per
  le azioni oggetto di  contratto  di  riporto,  il  riquadro  dovra'
  essere   compilato   indipendentemente  dalla  circostanza  che  il
  dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
- N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato  del  diritto  di
  voto:  in  questo  riquadro  - che dovra' essere compilato solo dal
  proprietario  che  sia  privato  del   diritto   di   voto   ovvero
  relativamente  ad  azioni  oggetto  di  contratto  di  riporto - va
  indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non
  sia titolare del diritto di voto.
-  N.  Azioni  con  diritto  di voto in capo al soggetto dichiarante:
  andra' indicato il numero complessivo di azioni  per  le  quali  il
  dichiarante  e'  titolare  del  diritto  di  voto. Tale numero deve
  corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni  possedute
  e  il  totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia
  privato del diritto di voto.
- Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria:  andra'
  indicato   il   numero   delle   azioni   aventi  diritto  di  voto
  nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero  coincida  con  il
  numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
     N.B.  Nell'ipotesi  in  cui  i  diritti  di  voto  inerenti alla
partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante  facciano  capo
ai   soggetti  del  quadro  D  (societa'  controllate,  fiduciarie  e
interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro
C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprieta' per le quali  il
dichiarante  abbia  ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad
una propria societa' controllata). Al fine di  evitare  duplicazioni,
tali  partecipazioni  andranno  indicate esclusivamente nel quadro D,
secondo le relative istruzioni.
Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE  DI  SOCIETA'  CONTROLLATE,
          FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA
-  N.  Azioni  possedute: andra' riportato il numero di azioni aventi
  diritto di voto possedute per il tramite  di  societa'  controllate
  (1),  fiduciarie  e  di interposte persone, suddivise per titolo di
  possesso.  Per le azioni in proprieta' e per le azioni  oggetto  di
  contratto    di    riporto,    il    riquadro    andra'   compilato
  indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano
  titolari o meno del diritto di  voto.  L'indicazione  dei  soggetti
  interposti  andra'  riportata  nel  quadro  F  secondo  le relative
  istruzioni.
  Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a  diverso  titolo,  a
  uno  o  piu'  soggetti  (rientranti  nelle categorie delle societa'
  controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno
  indicate secondo il titolo di possesso.
- N. Azioni per le quali le societa'  controllate,  fiduciarie  e  le
  interposte  persone  sono  private  del  diritto di voto: in questo
  riquadro, che  dovra'  essere  compilato  solo  per  le  azioni  in
  proprieta'  e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovra'
  essere indicato il  numero  di  azioni  per  le  quali  i  soggetti
  interposti  siano  privati  del diritto di voto, a meno che il voto
  stesso  spetti  ad  altra  societa'   controllata,   fiduciaria   o
  interposta persona.
-  N.  Azioni  con diritto di voto in capo alle societa' controllate,
  fiduciarie  e  interposte  persone:  andra'  riportato  il   numero
  complessivo  delle  azioni  per  le quali i predetti soggetti siano
  titolari del diritto di voto. Tale numero deve  corrispondere  alla
  differenza  tra  il totale delle azioni possedute e il totale delle
  azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto.
- Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria:  andra'
  indicato   il   numero   delle   azioni   aventi  diritto  di  voto
  nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero  coincida  con  il
  numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
     N.B. Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni
possedute  dai  soggetti  di  cui  al quadro D (societa' controllate,
fiduciarie  e  interposte  persone)   facciano   capo   al   soggetto
dichiarante  (quadro  C),  le  relative azioni non vanno indicate nel
quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda  proprieta'  per  le
quali  le societa' controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi
diritti  di  voto  al  proprio  controllante),  Al  fine  di  evitare
duplicazioni,  tali  azioni  o quote andranno indicate esclusivamente
nel quadro C, secondo le relative istruzioni.
Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI  SOGGETTI  DA  SOCIETA'
          FIDUCIARIE O DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI
 Tale   quadro   andra'   compilato  dalle  societa'  fiduciarie  che
posseggano a qualunque titolo azioni  per  conto  di  altri  soggetti
nonche'  dalle  societa'  di gestione di fondi comuni con riferimento
all'ammontare complessivo delle  azioni  possedute  dall'insieme  dei
patrimoni gestiti (2).
-  N.  Azioni  possedute:  andra'  indicato  il numero complessivo di
  azioni con diritto al voto possedute dalla  societa'  fiduciaria  o
  dalla societa' di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.
-  N.  Azioni  per le quali il dichiarante sia privato del diritto di
  voto: andra' riportato il numero  delle  azioni  per  le  quali  il
  diritto  di  voto sia esercitato da soggetto diverso dalla societa'
  fiduciaria o dalla societa' di gestione.
--------------------
(1) Ai fini  della  definizione  del  rapporto  di  controllo  si  fa
riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.
(2)  In  ogni  caso,  l'obbligo  di  comunicazione non sussiste per i
controllanti le fiduciarie e le societa' di gestione con  riferimento
alle azioni detenute per conto di fiducianti e dei fondi.
-  N.  Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il
  numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra  il  totale
  delle  azioni  possedute  e  le  azioni  per  le  quali la societa'
  fiduciaria o la societa' di gestione sia  privata  del  diritto  di
  voto.
-  Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria: andra'
  indicato  il  numero  delle   azioni   aventi   diritto   di   voto
  nell'assemblea  ordinaria,  anche  ove detto numero coincida con il
  numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
-  Numero  dei  fiducianti:  ove  il  dichiarante  sia  una  societa'
  fiduciaria, andra' indicato il numero dei fiducianti come segue:
  1.  caselle  1:  andra' indicato il fiduciante con azioni in misura
     superiore  al  50%,  specificando  nella  seconda   casella   la
     percentuale posseduta da tale soggetto;
  2.  caselle  2: andra' indicato il numero dei fiducianti con azioni
     in misura superiore al 5% e  fino  al  50%,  specificando  nella
     seconda  casella  la  percentuale  complessivamente posseduta da
     tali soggetti.
 Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi  dalle
societa'  fiduciarie  o  dalle  societa'  di  gestione che posseggano
azioni per conto di terzi.
 Riepilogo
-  N. Azioni totali possedute: andra' indicato il numero totale delle
  azioni possedute dal dichiarante, in proprio,  per  il  tramite  di
  altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di
  gestione  di  fondi comuni, indipendentemente dalla titolarita' del
  diritto di voto. Andra' inoltre indicato  il  rapporto  percentuale
  tra  le  azioni  possedute  ed il capitale sociale rappresentato da
  azioni con diritto di voto di cui al quadro B.
  Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di  verificare  la
  sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.
-  Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria: andra'
  indicato  il  numero  totale  delle  azioni  con  diritto  di  voto
  nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per
  il  tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o
  di societa' di gestione di fondi  comuni,  indipendentemente  dalla
  titolarita'  del  diritto  di  voto.  Andra'  inoltre  indicato  il
  rapporto  percentuale  tra  tali  azioni  ed  il  capitale  sociale
  rappresentato   da   azioni  con  diritto  di  voto  nell'assemblea
  ordinaria.
- N. Azioni con diritto di voto possedute: andra' riportato il numero
  delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D,  ed  E
  per  il  quale  il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri
  soggetti, in qualita' di  societa'  fiduciaria  o  di  societa'  di
  gestione  di  fondi comuni, sia titolare di diritti di voto. Andra'
  indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed
  il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di  cui  al
  quadro B.
-  Di  cui  con  diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria: andra'
  indicato il numero di  azioni  per  le  quali  il  dichiarante,  in
  proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa'
  fiduciaria  o di societa' di gestione di fondi comuni, sia titolare
  del  diritto  di  voto.  Andra'  inoltre   indicato   il   rapporto
  percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da
  azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- N. Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione
  (rapporto  percentuale):  ove  il  dichiarante  abbia in precedenza
  inviato una  analoga  comunicazione  andra'  indicato  il  rapporto
  percentuale,   gia'   segnalato   nella   parte  "Riepilogo"  della
  precedente  comunicazione,  tra  il  numero  totale  delle   azioni
  possedute  dal  dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da
  azioni con diritto di voto.
- N. Azioni con diritto di voto possedute alla data della  precedente
  comunicazione  (rapporto  percentuale): ove il dichiarante abbia in
  precedenza inviato una analoga  comunicazione  andra'  indicato  il
  rapporto  percentuale, gia' segnalato nella parte "Riepilogo" della
  precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per  il  quale
  il  dichiarante  sia  titolare di diritti di voto e il capitale con
  diritto di voto.
- Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei
  fogli che compongono la comunicazione.
 La prima pagina del modello andra'  completata  con  la  data  della
dichiarazione,  la  firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con
la  specifica  del  Codice  di  Avviamento  Postale),  ed  il  numero
telefonico.
Quadro  F:  DISTINTA  DELLE  SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE
          INTERPOSTE  PERSONE  PER  IL  TRAMITE  DELLE   QUALI   SONO
          POSSEDUTE LE AZIONI
 Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il
quadro  D,  deve  riportare l'indicazione delle societa' controllate,
fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle  quali  il
dichiarante possiede partecipazioni in SIM.
 Per   le   operazioni  che  comportino  una  modifica  nella  catena
partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali
modifiche comportino il superamento, in  aumento  o  in  diminuzione,
delle  soglie  rilevanti  in  capo al soggetto posto al vertice della
catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di
modifiche  nella  catena  partecipativa,  va  effettuata  una   nuova
comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una
partecipazione superiore alle soglie rilevanti.
 Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:
-  l'ammontare  della partecipazione che il soggetto al vertice della
  catena partecipativa ha nel capitale della societa' interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al  vertice  della
  catena partecipativa e il soggetto interposto.
 Per  ciascun  soggetto  titolare in via diretta della partecipazione
andra' riempito un quadro F su separati  fogli  secondo  le  seguenti
modalita':
-  Societa'  controllata,  fiduciaria  o  interposta persona titolare
  delle azioni con diritto di voto: il riquadro andra' completato per
  ciascun titolare in  via  diretta  di  tali  azioni  riportando  le
  generalita'  del  soggetto  secondo  le  istruzioni  relative  alla
  compilazione del precedente  quadro  A.  Andra'  poi  riportata  la
  partecipazione  posseduta  dal  soggetto  suddivisa  per titolo del
  possesso secondo  le  istruzioni  relative  alla  compilazione  del
  precedente  quadro  D. Il riquadro andra' sottoscritto dal soggetto
  che partecipa direttamente al capitale della  societa'  qualora  lo
  stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.
-  Rapporto  con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A
  ove il titolare sia  intestatario  fiduciario  delle  azioni  della
  societa' per conto del dichiarante.
  Nel caso di rapporto di controllo andra' barrata rispettivamente la
  casella B o la casella C se la posizione di controllo e' assicurata
  al  dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero
  in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno  invece
  barrate:
  -  la  casella  D,  se  il  rapporto  di  controllo  e' determinato
    dall'esistenza di sindacati di voto;
  - la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal  diritto  di
    nominare  o  revocare  la  maggioranza  degli amministratori o da
    altre ipotesi previste dall'art. 23 del d.lgs. 385/93.
  Ove la situazione di controllo si determini per effetto del  cumulo
  delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovra'
  tener  conto,  ai  fini  dell'eventuale compilazione dei successivi
  riquadri relativi  ai  soggetti  interposti  (F1,  F2,  ecc.),  dal
  soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la
  maggiore  partecipazione  nella  societa'  controllata. Pertanto, i
  riquadri dei soggetti interposti  non  andranno  compilati  ove  la
  maggiore  partecipazione  nella  societa'  controllata sia detenuta
  direttamente dal dichiarante.
-  Soggetti  interposti  tra  il  dichiarante ed il soggetto titolare
  delle azioni con diritto di voto: nel caso in cui la partecipazione
  sia detenuta in via indiretta,  andranno  riportati  nella  seconda
  parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il
  dichiarante  ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso
  in cui tra il dichiarante ed il titolare  della  partecipazione  si
  frappongano  piu'  societa'  controllate andra' segnalata una unica
  catena partecipativa tenendo  conto,  in  assenza  di  rapporti  di
  controllo  diretto,  della  societa'  che,  nell'ambito del gruppo,
  detiene  la  maggiore  partecipazione   nel   soggetto   interposto
  controllato.
  Ove   per   la  segnalazione  dei  soggetti  interposti  non  fosse
  sufficiente un unico foglio, la catena andra'  descritta  in  fogli
  successivi numerati progressivamente.