L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto
4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle   assicurazioni   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme di pericolosita' sociale;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione  diretta  sulla
vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che
prevede   tra   l'altro  l'approvazione  da  parte  dell'ISVAP  delle
modifiche dello statuto;
  Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1992 di  autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa nei rami
vita  rilasciato  alla  Ticino   vita   -   Compagnia   italiana   di
assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a.,  con sede in Roma, via San
Giovanni della Croce, 3;
  Vista l'istanza in data 16 gennaio 1995 con la quale la Ticino vita
- Compagnia italiana di assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a.  ha
chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita'
assicurativa   alle  operazioni  di  gestione  dei  fondi  collettivi
costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in  caso
di   vita   o  in  caso  di  cessazione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
   Vista  la  delibera  assunta  dall'assemblea  straordinaria  degli
azionisti   della  societa'  Ticino  vita  -  Compagnia  italiana  di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. in  data  20  settembre  1996,
concernente la modifica dell'oggetto sociale mediante l'aggiornamento
dell'art.  4  dello  statuto  sociale in ordine alla possibilita' per
l'impresa di gestire le forme di previdenza complementare di  cui  al
decreto   legislativo   n.   124/1993,   e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  nonche'  di  istituire,  costituire  e  gestire  fondi
pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del citato decreto;
  Vista  la  delibera  con  la  quale il consiglio di amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta  del  19  dicembre  1996,  ritenuta  la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso  all'attivita'  assicurativa
previsti dalla normativa vigente, si e'  espresso  favorevolmente  in
merito  all'istanza  soprarichiamata  presentata  dalla Ticino vita -
Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a .
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  Ticino  vita  -   Compagnia   italiana   di   assicurazioni   e
riassicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Roma, via San Giovanni della
Croce, 3, e'  autorizzata  ad  estendere  l'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  nel  ramo VI di cui al punto A) della tabella riportata
nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.