Art. 2. Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento 1. L'E.S.A.F. e' incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare l'intervento "Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso" secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto dell'intervento stesso. 2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente pro-tempore dell'E.S.A.F. dott. Antonio Demuro e' nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalita' indicate nella presente ordinanza, nonche' per l'effetto, titolare della contabilita' speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1704/4. 3. Per l'esecuzione delle opere predette e' a disposizione, nella contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la Tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari con il n. 1690/3, ed intestata a "Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica", l'importo globale di L. 7.200.000.000. 4. La somma di L. 7.200.000.000, relativa all'intervento in argomento, verra' impegnata sul bilancio della contabilita' speciale n. 1690/3, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione commissariale. 5. L'importo verra' corrisposto, con le modalita' di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennita' da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996. 6. L'articolazione dell'importo di L. 7.200.000.000, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., e' definita nel seguente modo: A) Lavori a base d'asta ................ L. 5.676.156.558 B) Somme a disposizione .V.A................... L. 587.615.656 spese tecniche........ " 664.117.335 imprevisti............ " 81.778.786 oneri attrav. strad... " 20.000.000 oneri notarili espr... " 51.100.000 espropriazioni ....... " 119.231.665 L. 1.523.843.442 -------------- Importo del progetto. . . L. 7.200.000.000 7. Le prestazioni svolte dall'E.S.A.F. in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attivita' dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennita' commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, al lordo delle eventuali somme da erogare per I.V.A., nella misura dovuta per legge. 8. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori. 9. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo. 10. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituira' elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario. 11. Resta a carico dell'E.S.A.F. ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'E.S.A.F. stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese. 12. Resta ugualmente a carico dell'E.S.A.F. ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera d), della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni. 13. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di ciascun lotto, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente ottavo comma, per qualsiasi motivo determinata restera' a carico dell'E.S.A.F. che vi fara' fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere. 14. L'importo globale di L. 7.200.000.000, relativo alla realizzazione dell'intervento denominato "Schema n. 45 Sulcis Nord. Progetto esecutivo per il rifacimento della condotta Carbonia-partitore Portoscuso", verra' messo a disposizione dell'E.S.A.F. sulla contabilita' speciale di tesoreria n. 1704/4, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari, con giroconti dalla contabilita' speciale 1690/3, nel seguente modo: L. 1.800.000.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza; L. 2.160.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 1.440.000.000; L. 2.160.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 3.600.000.000; L. 1.080.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 5.760.000.000; 15. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'E.S.A.F., corredate da idonea documentazione. 16. Le somme a disposizione dell'E.S.A.F. sulla predetta contabilita' speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilita' stessa, il presidente dell'E.S.A.F., in conformita' alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalita' vigenti in materia di contabilita' generale dello Stato. 17. L'E.S.A.F., con atti a firma del suo presidente pro-tempore, nella sua qualita' di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilita' speciale n. 1704/4 presentera' direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilita', la rendicontazione semestrale della spesa con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.