Art. 4. Collaudo dei lavori 1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verra' effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, da collaudatore unico e/o dalla commissione dei collaudatori, nominati dall'E.S.A.F. su designazione del sub-commissario, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda. 2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'E.S.A.F. 3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verra' effettuata e comunicata con immediatezza dal sub-commissario all'E.S.A.F. che provvedera' agli adempimenti conseguenti. 4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quantt'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera. 5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l' E.S.A.F. e' tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni. 6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'E.S.A.F. ne dara' comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilita' che l'oggetto dell'affidamento e' ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.