Art. 4.
                         Collaudo dei lavori
  1.   Il  collaudo  tecnico  ed  amministrativo  delle  opere  e  di
quant'altro  occorra,  oggetto  del  presente   affidamento,   verra'
effettuato,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni, da collaudatore
unico e/o dalla commissione dei collaudatori, nominati  dall'E.S.A.F.
su designazione del sub-commissario, l'assessore regionale dei lavori
pubblici, prof. Paolo Fadda.
  2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi
compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico
dell'E.S.A.F.
  3.  La  designazione  del  collaudatore  e/o  della  commissione di
collaudatori, verra' effettuata e  comunicata  con  immediatezza  dal
sub-commissario   all'E.S.A.F.   che   provvedera'  agli  adempimenti
conseguenti.
   4.  All'occorrenza,  il  collaudatore  e/o   la   commissione   di
collaudatori  sottoporranno le opere e quantt'altro occorra, a visite
ed accertamenti anche in corso d'opera.
  5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione
definitiva entro i termini contrattuali,  a  partire  dalla  data  di
ultimazione  dei  lavori,  e  l'  E.S.A.F.  e'  tenuto  a  comunicare
tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.
  6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'E.S.A.F. ne
dara'  comunicazione  al  commissario,  certificando  sotto  la   sua
esclusiva  responsabilita' che l'oggetto dell'affidamento e' ultimato
e collaudato in ogni  sua  parte  e  trasmettendo  la  documentazione
relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.