Art. 5.
                              Rapporti
  1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza,
l'E.S.A.F.  agira' in nome e per conto proprio, atteso che, in virtu'
della presente ordinanza medesima, spetta  ad  esso  ogni  potere  in
relazione  a tutta l'attivita' da compiere per la realizzazione delle
opere.
  2. L'E.S.A.F. e' pertanto responsabile di  qualsiasi  danno  che  i
terzi  subiscano  in  dipendenza  dell'esecuzione  dei lavori e delle
attivita' connesse, e non potra' quindi pretendere di  rivalersi  nei
confronti del commissario.
  3.  Il  presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione
dell'atto commissariale di chiusura del rapporto  di  affidamento  di
cui  al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i
motivi di cui al successivo comma.
  4. Al commissario e' riservato il potere di revocare  l'affidamento
nel  caso in cui l'E.S.A.F. incorra in violazioni o negligenze, tanto
in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme  di
legge  o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di
buona amministrazione.
  5. Lo stesso potere  di  revoca,  il  commissario  esercitera'  ove
l'E.S.A.F.,  per  imperizia o altro suo comportamento, comprometta la
tempestiva  esecuzione  e  la  buona  riuscita   dell'intervento   in
relazione  alle  esigenze  di superamento dello stato emergenziale in
atto.
  6.  Nel  caso  di  revoca  si  fara'  luogo,  in   contraddittorio,
all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attivita'
eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.S.A.F. le somme
legittimamente  erogate,  o  al cui pagamento l'E.S.A.F. medesimo sia
legittimamente tenuto, con riguardo ai  lavori  e  forniture  stesse,
alle  indennita' espropriative e accessori, alle restanti attivita' e
in misura proporzionale alle spese generali,  salvo  il  risarcimento
danni di cui al comma che segue.
  7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento
dei  danni  che  dovessero  derivargli da quegli stessi comportamenti
dell'E.S.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.
  8. Il commissario, in caso di  revoca  dell'affidamento,  a  tutela
dell'interesse   generale   si   riserva,   infine,  la  facolta'  di
sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione  dell'oggetto
dell'affidamento all'E.S.A.F. altro ente o amministrazione.
  9.  In  conseguenza l'E.S.A.F. si impegna ad inserire nei contratti
che andra' a stipulare con i terzi esplicita  clausola  che  consenta
l'eventuale   subentro   di  altro  "Ente"  o  "Amministrazione"  nei
contratti stessi.
  10.  Ricevuti  gli  atti  del  collaudo  finale  e  la  conseguente
dichiarazione  dell'E.S.A.F.  di  compiuto  espletamento dell'oggetto
dell'affidamento, nonche' i provvedimenti degli organi  di  controllo
preposti  e  concluse  le  procedure  espropriative,  il commissario,
provvedera' alla omologazione degli atti  di  contabilita'  finale  e
collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.