Art. 6.
                             Contoversie
  1.  Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e
l'E.S.A.F., dovranno essere sottoposte  ad  un  previo  tentativo  di
risoluzione amministrativa.
  2.  A  tal  uopo l'E.S.A.F., qualora abbia interessi da far valere,
notifichera' motivata domanda al commissario, il quale provvedera' su
di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.
  3.  L'E.S.A.F.  non  potra',  di  conseguenza,  adire   l'autorita'
giudiziaria  prima  che  il  commissario  abbia  emesso  la decisione
amministrativa o prima che sia decorso  inutilmente  il  termine  per
provvedervi.