Art. 6. Contoversie 1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'E.S.A.F., dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. 2. A tal uopo l'E.S.A.F., qualora abbia interessi da far valere, notifichera' motivata domanda al commissario, il quale provvedera' su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta. 3. L'E.S.A.F. non potra', di conseguenza, adire l'autorita' giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.