Art. 2.
          Misure di carattere previdenziale e contributivo
 1.  Al  fine  di asicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del Fondo previdenzie e assistenziale degli  spedizionieri  doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
  a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
   1)  i  valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati
nella misura di cui all'allegata tabella A;
   2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
  L'art. 31 del regolamento del  Fondo,  approvato  con  decreto  del
Ministro  delle  finanze  30  ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie  generale  -  n.  303  del  24  novembre  1973,  e'
abrogato;
   3)  trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di
eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui  all'art.  25  del
regolamento  del  Fondo,  la  tabella  A,  sezione  uomini,  allegata
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
   4) cessano di maturare le anzianita' utili  ai  fini  del  calcolo
dell'indennita'  di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento
del  Fondo  previdenziale  di  cui  al  presente   comma.   L'importo
dell'indennita'  di  buonuscita,  maturata al 31 dicembre 1993, viene
liquidato  al  conseguimento  delle  prestazioni  pensionistiche   e,
comunque,  non  prima  della  maturazone del requisito di eta' per il
diritto alla pensione  ordinaria  a  carico  del  Fondo.  All'importo
dell'indennita'  di  buonuscita,  maturato  al  31  dicembre 1993, si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma  dell'articolo  2120
del  codice  civile,  come  sostituito dall'articolo 1 della legge 29
maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al  presente  numero  non
trovano  applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di
buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
  b)  e'  autorizzata  l'erogazione  di  un   contributo   al   Fondo
previdenziale  ed  assistenziale  degli spedizionieri doganali pari a
lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995  e  13
miliardi annui a decorrere dal 1996.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, si provvede,
quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire  3  miliardi  per
l'anno  1995  a  carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  per  l'anno  1994  e  corrispondente  capitolo  per   quello
successivo;  quanto  a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto  a
lire  13  miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero
del   tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale.
 3.  Le  posizioni  assicurative  costituite  dalla Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari  presso
l'Ente  nazionale  di  assistenza  per gli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno  1983,  restano
utili  ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato
dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari  di
posizione   assicurativa  in  vigore  al  30  giugno  1983,  potranno
richiedere, entro il termine di due anni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, di essere
ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 8 della legge
2 febbraio 1973,  n.  12,  pur  in  difetto  della  sussistenza  alla
predetta  data  del  requisito  di  almeno  cinque anni di anzianita'
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
 4. Ai fini del diritto  e  della  misura  di  un'unica  pensione,  i
contributi   previdenziali  versati  alla  Cassa  di  previdenza  dei
dipendenti enti locali (CPDEL)  per  il  periodo  1  ottobre  1991-31
dicembre  1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.
274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali; sono
trasferiti  d'ufficio  all'Istituto  nazionale  di   previdenza   dei
giornalisti  italiani  (INPGI)  senza  oneri  a carico dei lavoratori
interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio  1979,  n.   29,   con   esclusione   della   corresponsione
dell'interesse composto ivi previsto.
 5.  Il  termine  del  31  dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma
1-bis, del decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995.
 6.  Al  fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza  per  i  lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti
sui   regimi  pensionistici  operanti  presso  il  predetto  ente  in
conseguenza dell'esercizio, delle  deleghe  di  cui  all'articolo  2,
comma  22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al
riequilibrio finanziario delle relative  gestioni,  e'    autorizzata
l'erogazione di un contributo a carico
dello  Stato  in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per
l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi
per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
 7. All'onere di cui al  comma  6  si  provvede:  quanto  a  lire  35
miliardi  per  l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno
1996, a carico dello stanziamento iscritto sul  capitolo  3673  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale per l'anno  1995  e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi;  quanto  a  lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100
miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a  decorrere  dall'anno
1998  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale  1996-1998,  al  capitolo  6856  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1996,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 8.  Per  realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
finalizzati  alla  vigilanza  sugli   obblighi   contributivi   delle
attivita'   dello  spettacolo  e  dello  sport  professionistico,  le
disposizioni di cui all'articolo  9  del  decreto-legge  30  dicembre
1987,  n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988,  n.  8, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni  dalla  legge  1
giugno  1991,  n.  166,  si  applicano  alla Societa' italiana autori
editori  (SIAE)  e  all'Unione,  nazionale  incremento  razze  equine
(UNIRE).  L'ENPALS  puo'  stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE
per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione
dei contributi previdenziali  ad  esso  dovuti  dalle  imprese  dello
spettacolo e dello sport.
 9.  L'articolo  3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso  che
gli    esercenti    impianti    trasporto   a   fune   sono   esclusi
dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei  guadagni  degli
operai  dell'industria.    I  versamenti  contributivi  effettuati in
applicazione delle norme predette,  se  eseguiti  anteriormente  alla
data  del  14  giugno  1995,  restano  salvi  e  conservano  la  loro
efficacia, anche ai fini delle  relative  prestazioni,  fino  a  tale
data.
 10.  All'articolo  5  del  decreto-legge  30  ottobre  1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  "9-bis.  La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione alla durata  normale  annua  della  prestazione  di  lavoro
espressa in ore.
  9-ter.  La  retribuzione  minima  oraria  da assumere quale base di
calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e'  stabilita
con le modalita' di cui al comma 5.".
 11.  Alle  minori  entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti  dall'articolo  5,
commi  e  9-bis  e  9-ter, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.  863,
come  modificato  dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a  decorrere  dal  1996,  si
provvede:  quanto  a  lire  40  miliardi  per  l'anno  1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1995,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
medesimo Ministero; quanto a  lire  70  miliardi  annui  a  decorrere
dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  per  il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
 12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2,  del  decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  si  applica  alle  imprese industriali della
provincia di Gorizia  e  va  interpretato  nel  senso  che  l'obbligo
contributivo  di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali
e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986,
n. 26, si considera  comunque  assolto  con  gli  adempimenti  per  i
periodi  precedenti  la  data  di  entrata in vigore dell'articolo 2,
comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  anche  se
effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle  minori
entrate  per  l'INPS  si provvede nei limiti delle somme previste per
tale finalita' dall'articolo  18,  comma  3,  del  decreto-legge,  16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 1994,
n. 451.
 13.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996 il personale ferroviario in
attivita' di servizio e' assicurato all'INAIL  secondo  la  normativa
vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. e' tenuto al versamento dei relativi
premi  in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza  sociale  in  data  30  marzo  1994.  Dalla
medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte
le   altre   prestazioni,   comprese   quelle  relative  agli  eventi
infortunistici  e  alle  manifestazioni  di  malattie   professionali
verificatisi  entro  il  31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
 14. Con la stessa  decorrenza  di  cui  al  comma  13  il  personale
navigante  dell'Ente  ferrovie  S.p.a.  e' assicurato all'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali con la corresponsione  del  premio
di  tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono
poste a carico del suddetto Istituto tutte  le  rendite  e  tutte  le
altre    prestazioni,    comprese   quelle   relative   agli   eventi
infortunistici  e  alle  manifestazioni  di  malattie   professionali
verificatisi  entro  il  31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
 15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA,  dal  1
gennaio  1996,  delle  prestazioni  in  essere  al  31 dicembre 1995,
nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale  data  determinate
da  eventi  infortunistici  o  da malattie professionali verificatisi
entro il 31 dicembre 1995,  l'Ente  ferrovie  S.p.a.  provvedera'  al
versamento  di una riserva matematica nella misura e con le modalita'
da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti  del  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentiti l'INAIL  e  l'IPSEMA,  per  la  parte  di  rispettiva
competenza, nonche' l'Ente stesso.
 16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  le  parole:  "nel  medesimo  anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "nel corso dell'anno 1996".
 17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  1995,  n.
341,  le  parole:  "dall'articolo  5, comma 4," sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,".
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            - La legge 22 dicembre  1990,  n.  1612  (Ricopnoscimento
          giuridico  della  professione  di spedizioniere doganale ed
          istituzione degli albi e del fondo previdenziale  a  favore
          degli  spedizionieri doganali) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1961.
            - L'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,  n.  503  (Norme
          per   il   riordinamento   del  sistema  previdenziale  dei
          lavoratori privati e pubblici, a norma  dell'art.  3  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421) cosi' recita:
            "Art.  11.  (Perequazione automatica delle pensioni) - 1.
          Gli aumenti  a  titolo  di  perequazione  automatica  delle
          pensioni  previdenziali  ed assistenziali si applicano, con
          decorrenza dal 1994, sulla base  del  solo  adeguamento  al
          costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di
          ogni   anno.   Tali   aumenti   sono  calcolati  applicando
          all'importo della pensione spettante alla fine  di  ciascun
          periodo  la  percentuale  di  variazione  che  si determina
          rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per  famiglie  di  operai  ed  impiegati,  relativo
          all'anno  precedente  il  mese  di decorrenza dell'aumento,
          all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.   Si
          applicano  i  criteri  e le modalita' di cui ai commi 4 e 5
          dell'art.  24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
            2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti  con  legge
          finanziaria  in  relazione  all'andamento  dell'economia  e
          tenuto conto  degli  obiettivi  rispetto  al  PIL  indicati
          nell'art.  3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale.  Con  effetto dal 1
          gennaio 2009  i  predetti  aumenti  saranno  stabiliti  nel
          limite  di  un  punto  percentale  della  base imponibile a
          valere sulle fasce di pensione fino a  lire  dieci  milioni
          annui".
            -  L'art.  31  del regolamento del Fondo previdenziale ed
          assistenziale  a  favore  degli   spedizionieri   doganali,
          approvato  con  D.M.  30  ottobre 1973, ora abrogato, cosi'
          recitava:
            "Art. 31. - Gli importi delle pensioni erogate dal  fondo
          sono aumentati con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno in
          misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice
          del  costo  della  vita calcolato dall'Istituto centrale di
          statistica ai fini della scala  mobile  delle  retribuzioni
          dei lavoratori dell'industria.
            Ai  fini  previsti  nel  precedente  comma  la variazione
          percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata
          confrontando  il  valore  medio  dell'indice  relativo   al
          periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore
          a  quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il
          valore  medio  dell'indice,  in  base  al  quale  e'  stato
          effettuato il precedente aumento.
            L'aumento  della  pensione  non ha luogo quando l'aumento
          dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al  due
          per  cento;  in  tal  caso,  nell'anno successivo l'aumento
          delle  pensioni  ha  luogo  indipendentemente  dall'entita'
          dell'aumento dell'indice del costo della vita.
            La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al
          primo  comma  e'  accertata con decreto del Ministro per le
          finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
            Gli aumenti derivanti  dalla  applicazione  del  presente
          articolo  si  applicano sia alle pensioni gia' in godimento
          al 1 gennaio di ciascun anno  sia  a  quelle  concesse  nel
          corso dell'anno medesimo".
            -  L'art. 25 del regolamento del Fondo approvato con D.M.
          30 ottobre 1973, e' il seguente:
            "Art.  25.  -  La  pensione ordinaria spetta, su domanda,
          all'iscritto che abbia compiuto  almeno  sessanta  anni  di
          eta'  e  che  abbia  altresi'  maturato  una  anzianita' di
          iscrizione al fondo non inferiore ai venti anni.
            La pensione corrispondente all'anzianita'  di  iscrizione
          minima di cui al precedente comma e' stabilita nella misura
          di L. 1.625.000 annue. Per ogni anno di iscrizione al fondo
          in  piu'  dei venti, l'importo predetto e' maggiorato di un
          ventesimo, fino a  raggiungere  il  limite  massimo  di  L.
          3.250.000 annue, corrispondenti alla anzianita' complessiva
          di quaranta anni.
            Ai  fini  del  computo  della anzianita' di iscrizione le
          frazioni  di  un  anno,  se  superiori  a  sei  mesi,  sono
          considerate come anno compiuto.
            A  favore  dell'iscritto cui sia stato riconosciuto dalla
          competente autorita' il diritto alle campagne di guerra, si
          applicano,  sempreche'  lo  stesso  abbia   gia'   maturato
          l'anzianita' di iscrizione minima di cui al primo comma del
          presente   articolo,   le   disposizioni   previste  per  i
          dipendenti dello Stato. La valutazione  delle  campagne  di
          guerra   e'   esclusa  nei  confronti  degli  iscritti  che
          fruiscano di altra pensione non di  guerra  ai  fini  della
          quale le campagne stesse siano state gia' computate.
            La  pensione  ordinaria decorre dal primo giorno del mese
          successivo a quello della cancellazione  dall'elenco  degli
          iscritti  al  fondo se la domanda e' presentata entro i due
          anni  dalla  cancellazione;  trascorso   inutilmente   tale
          termine, la pensione decorre dalla data della domanda".
            -  L'art.  1 del D.Lgs. n. 503/1992, con allegata tabella
          A, e' il seguente:
            "Art. 1 (Eta' per il pensionamento di vecchiaia). - 1. Il
          diritto   alla   pensione    di    vecchiaia    a    carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e'
          subordinato al compimento dell'eta' indicata,  per  ciascun
          periodo, nella tabella A allegata.
            2.  Il  limite  di eta' previsto per l'applicazione delle
          disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29  dicembre
          1990,  n.  407,  e' elevato fino al compimento del 65 anno;
          gli assicurati che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur
          avendo maturato i requisiti per aver diritto alla  pensione
          di    vecchiaia,    sono   esonerati   dall'obbligo   della
          comunicazione di cui al richiamato art. 6,  comma  2;  sono
          altresi'  esonerati  dall'anzidetto  obbligo gli assicurati
          che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  fermo
          restando  l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare
          la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui
          i predetti requisiti sono maturati.
            3. La percentuale annua di commisurazione della  pensione
          per  ogni  anno  di  anzianita'  contributiva acquisita per
          effetto di opzione esercitata ai sensi  dell'art.  4  della
          legge   9   dicembre  1977,  n.  903,  e  dell'art.  6  del
          decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.  791,  convertito  con
          modificazioni  dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini
          della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al  comma
          1,   e'  incrementata  di  un  punto  percentuale  fino  al
          compimento del 60 anno di eta' per le donne e  65  per  gli
          uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche
          in deroga all'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969,
          n.  153.  Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque,
          fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima
          utile.  Per  gli  anni  successivi  viene  riconosciuta  la
          maggiorazione  della pensione di cui al comma 6 dell'art. 6
          della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
            4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi
          del  comma  3  restano  acquisite  indipendentemente  dalla
          successiva  applicazione  dell'elevazione  del requisito di
          eta' prevista dal comma 1.
            5.     Il     trattamento     pensionistico     derivante
          dall'applicazione  dei  commi  2  e  3  non  puo'  comunque
          superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista
          dai singoli ordinamenti.
            6.  Sono  confermati  i  requisiti  per  la  pensione  di
          vecchiaia  in  vigore  alla data dei 31 dicembre 1992 per i
          lavoratori non vedenti.
            7.  Il  conseguimento  dei  diritto  alla   pensione   di
          vecchiaia  e'  subordinato  alla cessazione del rapporto di
          lavoro.
            8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1  non
          si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per
          cento".
          "Tabella A
               Eta' richiesta per il pensionamento di vecchiaia
          Periodo di riferimento
                                       -
          Uomini
                                       -
          Donne
                                       -
          dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995 61 anno 56 anno
          dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 62 anno 57 anno
          dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998 63 anno 58 anno
          dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999 64 anno 59 anno
          dal 1 gennaio 2000 in poi 65 anno 60 anno".
            -  L'art.  32 del regolamento del Fondo previdenziale per
          gli spedizionieri doganali e' il seguente:
            "Art. 32. - A ciascun iscritto al fondo,  all'atto  della
          cancellazione o radiazione dall'albo professionale, compete
          una  indennita'  di  buonuscita,  commisurata  agli anni di
          effettiva  iscrizione  al  fondo,  computando   come   anno
          compiuto le frazioni di anno superiori a sei mesi.
            In   caso   di   morte   dell'iscritto,   si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 2122 del codice civile.
            L'importo della indennita' e' stabilito, per ogni anno di
          effettiva iscrizione, in  misura  pari  ad  un  tredicesimo
          della  pensione  ordinaria  minima  vigente alla data della
          cancellazione dell'elenco degli iscritti  al  fondo  ovvero
          del decesso. A favore degli iscritti che vengono cancellati
          o  radiati dall'albo professionale prima di aver conseguito
          il diritto alla pensione ordinaria e che non abbiano titolo
          per ottenere la pensione per  invalidita'  l'importo  della
          indennita'   e'  stabilito,  per  ogni  anno  di  effettiva
          iscrizione, in misura pari a due tredicesimi della pensione
          ordinaria minima  vigente  alla  data  della  cancellazione
          dall'elenco".
            -  Il quarto comma dell'art. 2120 del codice civile, come
          sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982,  n.  297
          (Disciplina  del  trattamento  di  fine rapporto e norme in
          materia pensionistica) e' il seguente:  "Il trattamento  di
          cui  al  precedente primo comma, con esclusione della quota
          maturata nell'anno, e' incrementato, su base  composta,  al
          31  dicembre  di  ogni anno, con l'applicazione di un tasso
          costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75  per
          cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
          famiglie  di  operai  ed  impiegati,  accertato dall'ISTAT,
          rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente".
          Comma 3:
            - La legge 2 febbraio  1973,  n.  12  (Natura  e  compiti
          dell'Ente   nazionale   di  assistenza  per  gli  agenti  e
          rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
          pensionistico integrativo  a  favore  degli  agenti  e  dei
          rappresentanti  di  commercio) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 50 del 23 febbraio 1973.
            - L'art. 8 della legge n. 12/1973 e' il seguente:
            "Art. 8 (Prosecuzione volontaria).  -  Gli  agenti  ed  i
          rappresentanti di commercio che dichiarino di aver cessato,
          temporaneamente    o   definitivamente,   l'attivita'   per
          qualsiasi causa possono chiedere  di  essere  ammessi  alla
          prosecuzione  volontaria  del versamento, ad esclusivo loro
          carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in
          costanza  del  rapporto  di  agenzia  e'   a   carico   del
          preponente.   Detta   prosecuzione   e'   subordinata  alla
          sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche  non
          consecutivi,  di  anzianita'  contributiva  all'atto  della
          sospensione dell'attivita' e  sempreche'  la  richiesta  di
          ammissione  ai  versamenti  volontari sia effettuata, entro
          due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore  alla
          data di cessazione o sospensione dell'attivita'.
            Gli   agenti   ed   i  rappresentanti  di  commercio  non
          pensionati che abbiano cessato l'attivita', temporaneamente
          o definitivamente, prima della data di  entrata  in  vigore
          della  presente legge, possono, entro due anni dalla stessa
          data,  chiedere  di  essere  ammessi  all'effettuazione  di
          versamenti volontari per gli anni non coperti da contributi
          obbligatori,  purche' sussista il requisito di cui al comma
          precedente.
            L'ammontare del contributo volontario annuo  puo'  essere
          determinato   dall'iscritto  in  misura  non  superiore  al
          contributo  commisurato  alla  media   delle   "provvigioni
          liquidate"  negli  ultimi cinque anni anche non consecutivi
          secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun
          versamento;  comunque  il  contributo  volontario annuo non
          puo' essere inferiore all'ammontare minimo dei  contributi,
          fissato  per  il  caso di obbligo ad esercitare l'attivita'
          per un solo preponente, in atto alla data del versamento.
            Le modalita' di versamento dei contributi volontari  sono
          fissate dal regolamento di esecuzione.
            ll  diritto  alla prosecuzione volontaria cessa allorche'
          risulti che gli agenti ed  i  rappresentanti  di  commercio
          abbiano  ripreso  la loro attivita' e, in ogni caso, con il
          conseguimento dei requisiti  per  ottenere  le  prestazioni
          previdenziali".
          Comma 4:
            - L'art. 4 della legge n. 274/1991 e' il seguente:
            "Art.  4  (Iscrizioni).  -  1. L'art. 21 dell'ordinamento
          della Cassa di previdenza per le  pensioni  agli  impiegati
          degli  enti  locali,  approvato  con  regio decreto-legge 3
          marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio  1939,
          n.  41,  e'  abrogato a decorrere dal primo giorno del mese
          successivo a quello di entrata  in  vigore  della  presente
          legge.    Le  disposizioni  contenute  nel  citato  art. 21
          restano  operanti  per  le  iscrizioni   facoltative   gia'
          verificatesi alla predetta data.
            2.  A  decorrere  dal  primo giorno del mese successivo a
          quello  di  entrata  in  vigore   della   presente   legge,
          l'iscrizione   alle   Casse   pensioni  degli  istituti  di
          previdenza e' estesa  ai  dipendenti,  a  qualunque  titolo
          assunti,   anche   se   adibiti   a  servizi  di  carattere
          eccezionale o straordinario ancorche'  l'assunzione  sia  a
          tempo  determinato  o a titolo di supplenza o per attivita'
          non istituzionali.
            3. Il dipendente laureato in  medicina  e  chirurgia,  in
          odontoiatria o in veterinaria, in servizio presso uno degli
          enti  o  istituti  tenuti ad iscrivere il proprio personale
          alle  Casse  pensioni  di  categoria  degli   istituti   di
          previdenza, e' obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le
          pensioni   ai   sanitari,  purche'  la  laurea  costituisca
          requisito per il posto occupato nella carriera.
            4.  Dal  primo  giorno  dell'anno  successivo a quello di
          entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli
          iscritti  alla  Cassa  per  le  pensioni  ai  sanitari   si
          applicano   le   disposizioni   previste  dal  terzo  comma
          dell'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
            5. Il personale delle  scuole  materne  equiparate  della
          provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale
          21   marzo  1977,  n.  13,  e  successive  moddicazioni  ed
          integrazioni, e' iscritto alla Cassa  per  le  pensioni  ai
          dipendenti  degli  enti locali a decorrere dal primo giorno
          del mese successivo a quello di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  con ricongiunzione del servizio pregresso
          ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29".
            -  L'art.  6  della  legge  7  febbraio   1979,   n.   29
          (Ricongiunzione  dei periodi assicurativi dei lavoratori ai
          fini previdenziali) cosi' recita:
            "Art. 6. - In deroga a  quanto  previsto  dagli  articoli
          precedenti,  la  ricongiunzione  dei  periodi  assicurativi
          connessi al servizio prestato  presso  enti  pubblici,  dei
          quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed
          il  trasferimento  del  personale  ad  altri enti pubblici,
          avviene  d'ufficio   presso   la   gestione   previdenziale
          dell'ente  di  destinazione  e  senza  oneri  a  carico dei
          lavoratori interessati.
            A tal  fine,  le  gestioni  assicurative  di  provenienza
          versano  a  quelle  di destinazione i contributi di propria
          pertinenza  maggiorati  dell'interesse  composto  annuo  al
          tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art.
          5, quarto, quinto e sesto comma.
            Eventuali   ulteriori  periodi  di  iscrizione  ad  altre
          gestioni possono essere  ricongiunti  ai  sensi  e  con  le
          modalita' di cui agli artt.  1 e 2".
          Comma 5:
            L'art.   8   del   D.L.   n.   299/1994  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 451/1994, come modificato  ed
          integrato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 8 (Disposizioni inerenti il settore siderurgico). -
          1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede
          comunitaria  per  il  risanamento  del settore siderurgico,
          secondo  il  piano   di   ristrutturazione   del   comparto
          siderurgico   europeo  e  con  riferimento  alle  linee  di
          programmazione del settore elaborate in sede nazionale,  e'
          autorizzato,  nel limite massimo di 17.100 unita', un piano
          per il triennio 1994-1996 di pensionamento  anticipato  dei
          dipendenti    dalle   imprese   industriali   del   settore
          siderurgico pubblico e privato, nonche' dalle imprese, gia'
          beneficiarie dei provvedimenti di cui  al  decreto-legge  1
          aprile  1989,  n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  di  impiantistica  industriale  nel  settore
          siderurgico, in attivita' al 1 gennaio 1994,  di  eta'  non
          inferiore  a  cinquanta anni se uomini e quarantasette anni
          se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e
          contributivi  minimi  di  cui  all'art.   2   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
            A  tal  fine,  ai  dipendenti  medesimi,  e'  concesso un
          aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo
          di dieci anni e comunque non superiore alla differenza  tra
          la  data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del
          raggiungimento del sessantesimo anno  di  eta'  ovvero  del
          periodo   necessario   al   conseguimento  di  35  anni  di
          anzianita' contributiva. Si applicano i vigenti  regimi  di
          incumulabilita'   e  di  incompatibilita'  previsti  per  i
          trattamenti pensionistici di anzianita'.
            1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo,
          nel limite massimo numerico ivi  previsto,  possono  essere
          inclusi  anche  lavoratori  dipendenti,  alla  data  del  1
          gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo  comma  e
          successivamente  collocati  in mobilita' ai sensi dell'art.
          7, comma 7, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  che  non
          abbiano  fatto  richiesta,  alla  data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   di
          corresponsione    anticipata   dell'indennita'   ai   sensi
          dell'art. 7, comma 5, della medesima legge 23 luglio  1991,
          n.  223,  ovvero  che  vengano  licenziati per cessazione o
          riduzione di attivita' entro il  28  febbraio  1995  avendo
          maturato almeno trenta anni di anzianita' contributiva.
            2.   Le   domande   di   pensionamento   anticipato  sono
          irrevocabili e devono essere  presentate  alle  imprese  di
          appartenenza  dai  lavoratori interessati che siano gia' in
          possesso dei predetti requisiti ovvero che  li  matureranno
          nel  corso  del  triennio  1994-1996,  entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Le
          imprese,  sulla  base  del piano triennale di pensionamento
          anticipato  sul  quale  vanno  sentite  le   organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori,   e   delle   esigenze   di
          ristrutturazione   e   riorganizzazione,    provvedono    a
          selezionare    le    domande    presentate   trasmettendole
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).  Il
          rapporto di lavoro dei  dipendenti,  le  cui  domande  sono
          trasmesse    all'Istituto    previdenziale,   si   estingue
          nell'ultimo giorno del mese precedente  la  decorrenza  del
          trattamento pensionistico.
            2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto
          dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso
          in  cui  i  lavoratori,  le  cui  domande  di pensionamento
          anticipato sono selezionate e trasmesse  dalle  imprese  ai
          competenti  istituti  previdenziali  ai  sensi del comma 2,
          siano collocati in mobilita' successivamente al  1  gennaio
          1995.
            3.  Il  piano  di cui al comma 1 e' approvato con decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto  con  i  Ministri  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato e del tesoro".
          Comma 6:
            - Il comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare) e' il seguente:
            "Art. 22. - Il Governo della Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,   sentite    le    organizzazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale, uno o
          piu'  decreti  legislativi  intesi  all'armonizzazione  dei
          regimi    pensionistici    sostitutivi   dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  operanti  presso  l'INPS,  l'INPDAP
          nonche'  dei  regimi  pensionistici  operanti presso l'Ente
          nazionale di previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori
          dello  spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle
          forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato  per
          le  categorie  di  personale non statale di cui al comma 2,
          terzo periodo, con l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
             a) determinazione delle basi contributive e pensionabili
          con  riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.
          153,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   con
          contestuale   ridefinizione   delle  aliquote  contributive
          tenendo conto, anche in attuzione di quanto previsto  nella
          lettera  b),  delle  esigenze  di equilibrio delle gestioni
          previdenziali,   di   commisurazione   delle    prestazioni
          pensionistiche  agli  oneri  contributivi  sostenuti e alla
          salvaguardia delle prestazioni  previdenziali  in  rapporto
          con  quelle  assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16
          dell'art. 1;
             b) revisione del sistema di  calcolo  delle  prestazioni
          secondo  i  principi  di  cui  ai  citati  commi  da  6 a16
          dell'art. 1;
             c) revisione dei requisiti di accesso  alle  prestazioni
          secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli
          fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;
             d)  armonizzazione  dell'insieme  delle  prestazioni con
          riferimento  alle  discipline  vigenti   nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate    da    effettive    e   rilevanti   peculiarita'
          professionali   e   lavorative   presenti    nei    settori
          interessati".
          Comma 8:
            - L'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio 1988, n. 48
          (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli  sgravi
          contributivi  nel  Mezzogiorno,  interventi  per settori in
          crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e' il
          seguente:
            "Art. 9. - Al fine di realizzare una  maggiore  efficacia
          dei  controlli  incrociati, di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,
          l'Amministrazione  finanziaria,  l'Istituto nazionale della
          previdenza   sociale    e    l'Istituto    nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti
          a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:
             a)   al   monte  salari  ed  al  numero  dei  dipendenti
          dichiarati dai datori di lavoro in  qualita'  di  sostituti
          d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi;
             b)   al  fatturato  IVA  denunciato  o  accreditato  nei
          confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o
          settori in  cui  piu'  elevate  siano  le  possibilita'  di
          omissioni o irregolarita':
             c) alle dichiarazioni di cui all'art. 69, comma secondo,
          lettera  b), del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.
            2.   Ai   fini   di  cui  al  comma  1  l'Amministrazione
          finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul  lavoro  intrattengono  scambi  reciproci  di
          informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia
          di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.
            3. (Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n.
          103).
            4.  Le  comunicazioni  di cui all'art. 18 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  sono
          dovute   anche   all'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale".
            - I commi 11 e 11-bis dell'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991,
          n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno
          1991,   n.   166   (Disposizioni   urgenti    in    materia
          previdenziale) cosi' recitano:
            "11. Non e' considerato violazione del segreto di ufficio
          lo    scambio   di   informazioni   tra   l'Amministrazione
          finanziaria,  ivi   compresa   la   Guardia   di   finanza,
          l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, le
          altre  Amministrazioni  dello Stato, le regioni, i comuni e
          loro consorzi e le comunita' montane,  il  Servizio  per  i
          contributi  agricoli  unificati,  l'Istituto  nazionale per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le  camere
          di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura e gli
          enti pubblici gestori di forme obbligatorie  di  previdenza
          di  cui  alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.
          70,  ai  fini  della   verifica   sulla   correttezza   dei
          comportamenti  dei  soggetti  tenuti  all'adempimento degli
          obblighi contributivi e fiscali.
            11-bis. Non costituisce altresi' violazione  del  segreto
          di  ufficio  la  fornitura, per fini di cui al comma 11, di
          dati e di notizie alle predette  Amministrazioni  da  parte
          delle  aziende,  istituti,  enti  e  societa' che stipulano
          contratti di somministrazione di  energia  elettrica  o  di
          fornitura  di  servizi telefonici nonche' delle societa' ad
          esse collegate".
          Comma 9:
            - L'art. 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12
          agosto  1947, n. 869 (Nuove disposizioni sulle integrazioni
          salariali) cosi' recita:
            "Art. 3. - Sono  escluse  dall'applicazione  delle  norme
          sulla    integrazione    dei    guadagni    degli    operai
          dell'industria: le imprese  armatoriali  di  navigazione  o
          ausiliarie    dell'armamento,   le   imprese   ferroviarie,
          tranviarie e di navigazione  interna,  nonche'  le  imprese
          esercenti    autoservizi    pubblici    di   linea   tenute
          all'osservanza delle leggi 24 maggio  1952,  n.  628  e  22
          settembre  1960,  n.  1054,  o  che  comunque  iscrivono il
          personale dipendente al Fondo di previdenza  del  personale
          addetto  ai  pubblici  servizi  di trasporto; le imprese di
          spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per
          la pesca industriale; le imprese  artigiane  ritenute  tali
          agli  effetti  degli  assegni  familiari; le cooperative, i
          gruppi, le compagnie e carovane dei facchini  portabagagli,
          birocciai  e  simili;  le  imprese  industriali  degli enti
          pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.
            Su  richiesta  delle  Amministrazioni  interessate,   con
          decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
          sentito   il   Comitato  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo luogotenenziale 9  novembre  1945,  n.  78,  le
          imprese  industriali  degli  enti  pubblici  possono essere
          assoggettate    all'applicazione    delle    norme    sulla
          integrazione dei guadagni degli operai dell'industria".
          Comma 10:
            -  L'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19  dicembre  1984,  n.  863
          (Misure  urgenti  a  sostegno  e  ad incremento dei livelli
          occupazionali),  come  integrato  dal  presente   articolo,
          risulta il seguente:
            "Art.  5. - I lavoratori che siano disponibili a svolgere
          attivita' ad orario inferiore rispetto a  quello  ordinario
          previsto  dai  contratti collettivi di lavoro o per periodi
          predeterminati  nel  corso  della  settimana,  del  mese  o
          dell'anno  possono  chiedere di essere iscritti in apposita
          lista  di  collocamento.  L'iscrizione  nella   lista   dei
          lavoratori  a  tempo  parziale  non  e'  incompatibile  con
          l'iscrizione nella  lista  ordinaria  di  collocamento.  Il
          lavoratore  che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale
          puo' chiedere  di  mantenere  l'iscrizione  nella  prima  o
          seconda  classe  della  lista ordinaria nonche' nella lista
          dei lavoratori a tempo parziale.
            2.  Il  contratto  di  lavoro  a  tempo   parziale   deve
          stipularsi  per iscritto. In esso devono essere indicate le
          mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento  al
          giorno,  alla  settimana,  al  mese  e  all'anno. Copia del
          contratto  deve  essere  inviata  entro  trenta  giorni  al
          competente ispettorato provinciale del lavoro.
            3.  I  contratti  collettivi,  anche  aziendali,  possono
          stabilire:
             a)  il  numero  percentuale  dei  lavoratori che possono
          essere impiegati a tempo parziale rispetto  al  numero  dei
          lavoratori a tempo pieno;
             b)   le  mansioni  alle  quali  possono  essere  adibiti
          lavoratori a tempo parziale;
             c)  le  modalita'   temporali   di   svolgimento   delle
          prestazioni a tempo parziale.
            3-bis.  In  caso di assunzione di personale a tempo pieno
          e' riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti  dei
          lavoratori  con  contratto  a tempo parziale, con priorita'
          per coloro che, gia'  dipendenti,  avevano  trasformato  il
          rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
            4.  Salvo  diversa previsione dei contratti collettivi di
          cui al precedente comma 3, espressamente  giustificata  con
          riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata
          la  prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di
          lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai  sensi
          del precedente comma 2.
            5.  La  retribuzione minima oraria da assumere quale base
          per il calcolo dei contributi previdenziali  dovuti  per  i
          lavoratori  a tempo parziale, si determina rapportando alle
          giornate  di  lavoro  settimanale  ad  orario  normale   il
          minimale  giornaliero  di  cui  all'art.  7  del  D.L.   12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo
          cosi'  ottenuto  per  il numero delle ore di orario normale
          settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale  di
          categoria per i lavoratori a tempo pieno.
            6.  Gli  assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo
          parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una
          prestazione lavorativa settimanale di durata non  inferiore
          al minimo di ventiquattro ore.  A tal fine sono cumulate le
          ore  prestate  in  diversi  rapporti  di  lavoro.   In caso
          contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le
          giornate di lavoro effettivamente prestate,  qualunque  sia
          il numero delle ore lavorate nella giornata.
            7.   Qualora   non   si   possa  individuare  l'attivita'
          principale per gli effetti dell'art.  20  del  testo  unico
          delle  norme  sugli assegni familiari, approvato con D.P.R.
          30 maggio 1955,  n.  797,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   gli   assegni  familiari  sono  corrisposti
          direttamente  dall'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale.
            8.  L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
          30 maggio 1955, n. 797, e'  sostituito  dal  seguente:  "Al
          pagamento  degli  assegni  familiari  si  provvede  con  il
          contributo a carico dei datori di lavoro.    Il  contributo
          non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni
          a norma dellart. 2".
            9.  La retribuzione da valere ai fini della assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione
          tabellare   prevista   dalla    contrattazione    per    il
          corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
            9-bis.  La  retribuzione tabellare e' determinata su base
          ordinaria in relazione  alla  durata  normale  annua  della
          prestazione di lavoro espressa in ore.
            9-ter.  La  retribuzione  minima oraria da assumere quale
          base di calcolo dei premi per  l'assicurazione  di  cui  al
          comma 9 e' stabilita con le modalita' di cui al comma 5.
            10.  Su  accordo  delle parti risultante da atto scritto,
          convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito  il
          lavoratore  interessato,  e' ammessa, fermo restando quanto
          previsto dai commi 2, 3  e  3-bis,  la  trasformazione  del
          rapporto  di  lavoro  a tempo pieno in rapporto di lavoro a
          tempo parziale.
            11. Nel caso di trasformazione del rapporto di  lavoro  a
          tempo  pieno  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo parziale e
          viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare  del
          trattamento  di pensione si computa per intero l'anzianita'
          relativa  ai  periodi   di   lavoro   a   tempo   pieno   e
          proporzionalmente    all'orario    effettivamente    svolto
          l'anzianita'  inerente  ai  periodi  di  lavoro   a   tempo
          parziale.  La  predetta disposizione trova applicazione con
          riferimento ai periodi di lavoro successivi  alla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto.
            12.   Ai   fini   della   qualificazione    dell'azienda,
          dell'accesso   a   benefici   di  carattere  finanziario  e
          creditizio previsti dalle  leggi,  nonche'  della  legge  2
          aprile  1968,  n.  482,  i lavoratori a tempo parziale sono
          computati  nel  numero  complessivo  dei   dipendenti,   in
          proporzione  all'orario svolto riferito alle ore lavorative
          ordinarie  effettuate  nell'azienda,   con   arrotondamento
          all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di
          quello normale.
            13.  Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori
          a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al
          precedente comma 3 e' tenuto al pagamento, a  favore  della
          gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000
          per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
            14.   Il   datore   di   lavoro   che  contravvenga  alla
          disposizione di cui al precedente comma 4  e'  assoggettato
          alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13.
          Il   datore  di  lavoro  che  contravvenga  all'obbligo  di
          comunicazione previsto nel precedente comma 2 e' tenuto  al
          pagamento,    a    favore    della   gestione   contro   la
          disoccupazione, della somma di L. 300.000.
            15. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non
          trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.
            16.  A  decorrere  dal periodo di paga in corso alla data
          del 1 gennaio 1984 per i lavoratori  occupati  nei  settori
          indicati  nel  successivo  comma  17 in attivita' ad orario
          ridotto, non superiore  alle  quattro  ore  giornaliere,  i
          quali  non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma
          dei commi precedenti,  il  limite  ninimo  di  retribuzione
          giornaliera   indicato   al   conuna   1  dell'art.  7  del
          decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  11  novembre 1983, n. 638, e'
          fissato  nella  misura  del  4  per  cento dell'importo del
          trattamento minimo mensile di pensione a carico  del  Fondo
          pensioni  lavoratori  dipendenti  in vigore al 1 gennaio di
          ciascun anno.
            17. Le disposizioni di cui  al  precedente  comma  16  si
          applicano ai seguenti settori:
             a)  istruzione  ed  educazione  scolare e prescolare non
          statale;
             b) assistenza  sociale  svolta  da  istituzioni  sociali
          assistenziali  ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza
          ed assistenza;
             c) attivita' di culto, formazione religiosa ed attivita'
          similari;
             d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
             e) credito, per il solo personale ausiliario;
             f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;
             g) proprietari di  fabbricati,  per  il  solo  personale
          addetto  alla  pulizia  negli  stabili  adibiti  ad  uso di
          abitazione od altro uso.
            18.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza  sociale  puo'  essere  disposta l'appplicazione
          delle disposizioni di cui al precedente comma 16  ad  altri
          settori  in cui l'attivita' lavorativa e' caratterizzata da
          un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.
            19. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma
          16, per le  categorie  di  lavoratori  per  le  quali  sono
          stabiliti  salari  medi  convenzionali  il limite minimo di
          retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 dell'art. 7 del
          predetto decreto-legge non puo' essere inferiore al  5  per
          cento   dell'importo  del  trattamento  minimo  mensile  di
          pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori  dipendenti
          in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
            20.  In  attesa  del  riordino generale della materia nel
          settore dell'istruzione prescolare, non trova  applicazione
          nel  settore  stesso la disposizione contenuta nell'art. 7,
          comma 1, ultimo periodo,  del  decreto-legge  12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
          novembre  1983,  n. 638. La disposizione del presente comma
          ha effetto dal periodo di paga in corso  alla  data  del  1
          gennaio 1984".
          Comma 11:
            -  Per il testo dell'art. 5 del decreto legge n. 726/1984
          si veda in nota al comma 10.
            -  L'art.  18  del  D.L.  n.  299/1994  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  451/1994, come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  18  (Fiscalizzazione  oneri  sociali).  -   1.   A
          decorrere  dal  1  gennaio 1994 sono confermati gli esoneri
          contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  dell'art.  2  del
          decreto-legge  22  marzo  1993,  n.    71,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n.  151, secondo
          condizioni,  limiti  e  modalita'  previsti  dal   predetto
          decreto.
            2.  L'obbligo  contributivo  per  le  imprese industriali
          operanti nel territorio  della  provincia  di  Gorizia  nei
          confronti   degli   enti   previdenziali  ed  assistenziali
          previsto dall'art. 4 della legge 29 genaaio 1986, n. 26, si
          considera  regolarmente  assolto  con  i  versamenti  dalle
          predette  imprese  effettuati  anteriormente  alla  data di
          entrata in vigore dell'art.  2, comma 17, del decreto-legge
          9 ottobre 1989,  n.  338,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
            3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in
          lire 2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi
          per  l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1994-1996, al capitolo 6856 dello  stato  di  previsne  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale".
            - L'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26  (Incentivi
          per  il  rilancio dell'economia delle province di Trieste e
          Gorizia) cosi' recita:
            "Art. 4. - 1. Alle imprese operanti nei territori di  cui
          all'articolo  1  e  che  fruiscono  di  sgravi  degli oneri
          sociali e' concesso,  per  la  durata  di  quattro  anni  a
          decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata
          in  vigore  della presente legge, uno sgravio aggiuntivo di
          due  punti  per  ciascuna  delle   aliquote   contributive,
          assistenziali e previdenziali.
            2.  In  relazione a nuove assunzioni che si verifichino a
          decorrere dal 1 giugno 1985 fino al 31 dicembre 1991 e  che
          comportino  incrementi delle unita' effettivamente occupate
          alla medesima data del 1 giugno 1985 lo sgravio  aggiuntivo
          di  cui  al  precedente comma e' concesso in ragione di 7,5
          punti   per   ciascuna   delle    aliquote    contributive,
          assistenziali   e   previdenziali.   Tale  agevolazione  e'
          concessa altresi' per  le  assunzioni  derivanti  da  nuove
          iniziative.  Essa  e' comunque condizionata al mantenimento
          dell'incremento   occupazionale   per   tutta   la   durata
          dell'agevolazione concessa.
            3.  Alle  minori  entrate  derivanti  dallo sgravio degli
          oneri relativi all'assistenza sanitaria di cui al  presente
          articolo  si  provvede  mediante  apposito  stanziamento da
          iscrivere nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale a decorrere dall'anno
          1986.  Nel  medesimo  stato  di  previsione,  a   decorrere
          dall'anno  1988, sono altresi' iscritte le somme occorrenti
          sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali,
          per il rimborso all'INPS  delle  minori  entrate  derivanti
          dalla  concessione  dello sgravio degli oneri previdenziali
          previsto dai precedenti commi".
            - Il comma 17 dell'art. 2 del D.L.  9  ottobre  1989,  n.
          338,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
          1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia  di  evasione
          contributiva,  di  fiscalizzazione  degli oneri sociali, di
          sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento  dei
          patronati)  e'  il  seguente: "17. Il primo e secondo comma
          dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n.  26,  vanno
          interpretati  nel  senso  che  lo  sgravio  aggiuntivo  ivi
          previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono  degli
          sgravi  degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle
          due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali".
          Comma 16:
            - L'art. 1, comma  32,  della  legge  n.  335/1995,  come
          modificato  dal  presente  comma,  cosi'  recita:  "32.  Le
          previgenti disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita'
          continuano  a  trovare applicazione: nei casi di cessazione
          dal servizio per invalidita' derivanti o meno da  cause  di
          servizio;  nei  casi  di  trattamenti di mobilita' previsti
          dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,  n.
          223;  nei  casi  di  pensionamenti  anticipati, previsti da
          norme  specifiche  alla  data  del  30  aprile   1995,   in
          connessione  ad  esuberi  strutturali  di manodopera; per i
          lavoratori privi di  vista.  Le  predette  disposizioni  si
          applicano altresi':
             a) per i lavoratori di cui all'art. 13, comma 4, lettera
          e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il
          requisito  contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti
          durante  il  periodo  di   fruizione   dell'indennita'   di
          mobilita';
             b) per i i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995
          il  requisito  contributivo  previsto  dall'art.  18, della
          legge 30 aprile 1969, n.  153, in base ai benefici  di  cui
          all'art.  13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n.
          257, e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996
          presentino la domanda di pensionamento".
          Comma 17:
            -  Il  comma  2  dell'art.  29  del  D.L.  n.   244/1995,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 341/1995,
          come modificato dal presente comma,  e'  il  presente:  "2.
          Sull'ammontare   delle   contribuzioni   previdenziali   ed
          assistenziali diverse da quelle  di  pertinenza  del  fondo
          pensioni   lavoratori   dipendenti,   dovute   all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale  e  all'INAIL,  per  gli
          operai   occupati  con  un  orario  di  lavoro  di  40  ore
          settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al  comma
          1,  si  applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari
          al 9,50 per cento. Tale  agevolazione  si  cumula  con  gli
          sgravi  degli  oneri  sociali  per  il  Mezzogiorno  e  con
          l'esonero  previsto   dall'articolo   2,   comma   4,   del
          decreto-legge 22 marzo 1993, n.  71, convertito dalla legge
          20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto
          ai  singoli  fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni
          di  cui  all'art.  6,  commi  9,  10,  11,  12  e  13,  del
          decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, comprese quelle
          di cui al comma 1".