Art. 2. Misure di carattere previdenziale e contributivo 1. Al fine di asicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenzie e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612: a) con decorrenza 1 gennaio 1994: 1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A; 2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'art. 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, e' abrogato; 3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'art. 25 del regolamento del Fondo, la tabella A, sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; 4) cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente comma. L'importo dell'indennita' di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazone del requisito di eta' per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennita' di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993; b) e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Le posizioni assicurative costituite dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianita' contributiva, previsto dal citato articolo 8. 4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1 ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali; sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto. 5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28 febbraio 1995. 6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio, delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, e' autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998. 7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attivita' dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 8, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, si applicano alla Societa' italiana autori editori (SIAE) e all'Unione, nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport. 9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data. 10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: "9-bis. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. 9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita con le modalita' di cui al comma 5.". 11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi e 9-bis e 9-ter, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalita' dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge, 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 1994, n. 451. 13. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in attivita' di servizio e' assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. e' tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data. 14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. e' assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data. 15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1 gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonche' di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvedera' al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalita' da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonche' l'Ente stesso. 16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "nel medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dell'anno 1996". 17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: "dall'articolo 5, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,". Riferimenti normativi Comma 1: - La legge 22 dicembre 1990, n. 1612 (Ricopnoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1961. - L'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) cosi' recita: "Art. 11. (Perequazione automatica delle pensioni) - 1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui". - L'art. 31 del regolamento del Fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali, approvato con D.M. 30 ottobre 1973, ora abrogato, cosi' recitava: "Art. 31. - Gli importi delle pensioni erogate dal fondo sono aumentati con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice, in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento. L'aumento della pensione non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entita' dell'aumento dell'indice del costo della vita. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli aumenti derivanti dalla applicazione del presente articolo si applicano sia alle pensioni gia' in godimento al 1 gennaio di ciascun anno sia a quelle concesse nel corso dell'anno medesimo". - L'art. 25 del regolamento del Fondo approvato con D.M. 30 ottobre 1973, e' il seguente: "Art. 25. - La pensione ordinaria spetta, su domanda, all'iscritto che abbia compiuto almeno sessanta anni di eta' e che abbia altresi' maturato una anzianita' di iscrizione al fondo non inferiore ai venti anni. La pensione corrispondente all'anzianita' di iscrizione minima di cui al precedente comma e' stabilita nella misura di L. 1.625.000 annue. Per ogni anno di iscrizione al fondo in piu' dei venti, l'importo predetto e' maggiorato di un ventesimo, fino a raggiungere il limite massimo di L. 3.250.000 annue, corrispondenti alla anzianita' complessiva di quaranta anni. Ai fini del computo della anzianita' di iscrizione le frazioni di un anno, se superiori a sei mesi, sono considerate come anno compiuto. A favore dell'iscritto cui sia stato riconosciuto dalla competente autorita' il diritto alle campagne di guerra, si applicano, sempreche' lo stesso abbia gia' maturato l'anzianita' di iscrizione minima di cui al primo comma del presente articolo, le disposizioni previste per i dipendenti dello Stato. La valutazione delle campagne di guerra e' esclusa nei confronti degli iscritti che fruiscano di altra pensione non di guerra ai fini della quale le campagne stesse siano state gia' computate. La pensione ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della cancellazione dall'elenco degli iscritti al fondo se la domanda e' presentata entro i due anni dalla cancellazione; trascorso inutilmente tale termine, la pensione decorre dalla data della domanda". - L'art. 1 del D.Lgs. n. 503/1992, con allegata tabella A, e' il seguente: "Art. 1 (Eta' per il pensionamento di vecchiaia). - 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' subordinato al compimento dell'eta' indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata. 2. Il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e' elevato fino al compimento del 65 anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato art. 6, comma 2; sono altresi' esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati. 3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianita' contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le eta' di cui al comma 1, e' incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di eta' per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. 4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di eta' prevista dal comma 1. 5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non puo' comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti. 6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data dei 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti. 7. Il conseguimento dei diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro. 8. L'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento". "Tabella A Eta' richiesta per il pensionamento di vecchiaia Periodo di riferimento - Uomini - Donne - dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995 61 anno 56 anno dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 62 anno 57 anno dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998 63 anno 58 anno dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999 64 anno 59 anno dal 1 gennaio 2000 in poi 65 anno 60 anno". - L'art. 32 del regolamento del Fondo previdenziale per gli spedizionieri doganali e' il seguente: "Art. 32. - A ciascun iscritto al fondo, all'atto della cancellazione o radiazione dall'albo professionale, compete una indennita' di buonuscita, commisurata agli anni di effettiva iscrizione al fondo, computando come anno compiuto le frazioni di anno superiori a sei mesi. In caso di morte dell'iscritto, si applica la disposizione di cui all'art. 2122 del codice civile. L'importo della indennita' e' stabilito, per ogni anno di effettiva iscrizione, in misura pari ad un tredicesimo della pensione ordinaria minima vigente alla data della cancellazione dell'elenco degli iscritti al fondo ovvero del decesso. A favore degli iscritti che vengono cancellati o radiati dall'albo professionale prima di aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria e che non abbiano titolo per ottenere la pensione per invalidita' l'importo della indennita' e' stabilito, per ogni anno di effettiva iscrizione, in misura pari a due tredicesimi della pensione ordinaria minima vigente alla data della cancellazione dall'elenco". - Il quarto comma dell'art. 2120 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e' il seguente: "Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente". Comma 3: - La legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 23 febbraio 1973. - L'art. 8 della legge n. 12/1973 e' il seguente: "Art. 8 (Prosecuzione volontaria). - Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che dichiarino di aver cessato, temporaneamente o definitivamente, l'attivita' per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia e' a carico del preponente. Detta prosecuzione e' subordinata alla sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di anzianita' contributiva all'atto della sospensione dell'attivita' e sempreche' la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata, entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di cessazione o sospensione dell'attivita'. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio non pensionati che abbiano cessato l'attivita', temporaneamente o definitivamente, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro due anni dalla stessa data, chiedere di essere ammessi all'effettuazione di versamenti volontari per gli anni non coperti da contributi obbligatori, purche' sussista il requisito di cui al comma precedente. L'ammontare del contributo volontario annuo puo' essere determinato dall'iscritto in misura non superiore al contributo commisurato alla media delle "provvigioni liquidate" negli ultimi cinque anni anche non consecutivi secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento; comunque il contributo volontario annuo non puo' essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi, fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attivita' per un solo preponente, in atto alla data del versamento. Le modalita' di versamento dei contributi volontari sono fissate dal regolamento di esecuzione. ll diritto alla prosecuzione volontaria cessa allorche' risulti che gli agenti ed i rappresentanti di commercio abbiano ripreso la loro attivita' e, in ogni caso, con il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali". Comma 4: - L'art. 4 della legge n. 274/1991 e' il seguente: "Art. 4 (Iscrizioni). - 1. L'art. 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, e' abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni contenute nel citato art. 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative gia' verificatesi alla predetta data. 2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e' estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorche' l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attivita' non istituzionali. 3. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, e' obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purche' la laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera. 4. Dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177. 5. Il personale delle scuole materne equiparate della provincia autonoma di Trento, di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e successive moddicazioni ed integrazioni, e' iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con ricongiunzione del servizio pregresso ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29". - L'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) cosi' recita: "Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli artt. 1 e 2". Comma 5: L'art. 8 del D.L. n. 299/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, come modificato ed integrato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 8 (Disposizioni inerenti il settore siderurgico). - 1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, e' autorizzato, nel limite massimo di 17.100 unita', un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonche' dalle imprese, gia' beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attivita' al 1 gennaio 1994, di eta' non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, e' concesso un aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di eta' ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianita' contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e di incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'. 1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche lavoratori dipendenti, alla data del 1 gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di corresponsione anticipata dell'indennita' ai sensi dell'art. 7, comma 5, della medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati per cessazione o riduzione di attivita' entro il 28 febbraio 1995 avendo maturato almeno trenta anni di anzianita' contributiva. 2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. 2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilita' successivamente al 1 gennaio 1995. 3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro". Comma 6: - Il comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente: "Art. 22. - Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuzione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1; b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a16 dell'art. 1; c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1; d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarita' professionali e lavorative presenti nei settori interessati". Comma 8: - L'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e' il seguente: "Art. 9. - Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi: a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualita' di sostituti d'imposta, nonche' dati rilevati ai fini contributivi; b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui piu' elevate siano le possibilita' di omissioni o irregolarita': c) alle dichiarazioni di cui all'art. 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi. 3. (Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103). 4. Le comunicazioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale". - I commi 11 e 11-bis dell'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale) cosi' recitano: "11. Non e' considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra l'Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, i comuni e loro consorzi e le comunita' montane, il Servizio per i contributi agricoli unificati, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali. 11-bis. Non costituisce altresi' violazione del segreto di ufficio la fornitura, per fini di cui al comma 11, di dati e di notizie alle predette Amministrazioni da parte delle aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di fornitura di servizi telefonici nonche' delle societa' ad esse collegate". Comma 9: - L'art. 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 (Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali) cosi' recita: "Art. 3. - Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonche' le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato. Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 78, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria". Comma 10: - L'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), come integrato dal presente articolo, risulta il seguente: "Art. 5. - I lavoratori che siano disponibili a svolgere attivita' ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non e' incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonche' nella lista dei lavoratori a tempo parziale. 2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro. 3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire: a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno; b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale; c) le modalita' temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale. 3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e' riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorita' per coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2. 5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. 7. Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 8. L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' sostituito dal seguente: "Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro. Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dellart. 2". 9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. 9-bis. La retribuzione tabellare e' determinata su base ordinaria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. 9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita con le modalita' di cui al comma 5. 10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, e' ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. 11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonche' della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di quello normale. 13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 e' tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi. 14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 e' assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 e' tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000. 15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli. 16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attivita' ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite ninimo di retribuzione giornaliera indicato al conuna 1 dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e' fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. 17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori: a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale; b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza; c) attivita' di culto, formazione religiosa ed attivita' similari; d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa; e) credito, per il solo personale ausiliario; f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione; g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso. 18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' essere disposta l'appplicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attivita' lavorativa e' caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere. 19. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 dell'art. 7 del predetto decreto-legge non puo' essere inferiore al 5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. 20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, non trova applicazione nel settore stesso la disposizione contenuta nell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984". Comma 11: - Per il testo dell'art. 5 del decreto legge n. 726/1984 si veda in nota al comma 10. - L'art. 18 del D.L. n. 299/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 18 (Fiscalizzazione oneri sociali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e modalita' previsti dal predetto decreto. 2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali operanti nel territorio della provincia di Gorizia nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'art. 4 della legge 29 genaaio 1986, n. 26, si considera regolarmente assolto con i versamenti dalle predette imprese effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsne del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale". - L'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia) cosi' recita: "Art. 4. - 1. Alle imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali e' concesso, per la durata di quattro anni a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, uno sgravio aggiuntivo di due punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali. 2. In relazione a nuove assunzioni che si verifichino a decorrere dal 1 giugno 1985 fino al 31 dicembre 1991 e che comportino incrementi delle unita' effettivamente occupate alla medesima data del 1 giugno 1985 lo sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma e' concesso in ragione di 7,5 punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali. Tale agevolazione e' concessa altresi' per le assunzioni derivanti da nuove iniziative. Essa e' comunque condizionata al mantenimento dell'incremento occupazionale per tutta la durata dell'agevolazione concessa. 3. Alle minori entrate derivanti dallo sgravio degli oneri relativi all'assistenza sanitaria di cui al presente articolo si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall'anno 1986. Nel medesimo stato di previsione, a decorrere dall'anno 1988, sono altresi' iscritte le somme occorrenti sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali, per il rimborso all'INPS delle minori entrate derivanti dalla concessione dello sgravio degli oneri previdenziali previsto dai precedenti commi". - Il comma 17 dell'art. 2 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) e' il seguente: "17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto e' concesso alle imprese che gia' fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali". Comma 16: - L'art. 1, comma 32, della legge n. 335/1995, come modificato dal presente comma, cosi' recita: "32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresi': a) per i lavoratori di cui all'art. 13, comma 4, lettera e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita'; b) per i i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'art. 18, della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel corso dell'anno 1996 presentino la domanda di pensionamento". Comma 17: - Il comma 2 dell'art. 29 del D.L. n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, come modificato dal presente comma, e' il presente: "2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1".