Art. 3. Disposizioni per dipendenti delle societa' costituite dalla GEPI e dall'INSAR 1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attivita' intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonche' per effetto della costituzione di societa' miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennita'. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. 2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale e' ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennita' di mobilita', il trattamento di integrazione salariale e' fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5. 3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5. 4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'. 5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attivita' di mediazione sul mercato del lavoro. 6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva di dodici mesi. 7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte. 8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi: a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese gia' esistenti, in attivita' di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego; b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati in lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali; c) numero di lavoratori impegnati in attivita' di formazione e riqualificazione professionale; d) numero di lavoratori cancellati dalla lista. 9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo. 10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa' anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo. 11. La societa' INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori e' autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire societa' per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in societa' da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali. 12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, puo' promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6. 13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, la Nova, societa' costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, e' autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. 14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate. Riferimenti normativi Comma 1: - L'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (Interventi urgenti in favore dell'economia) e' il seguente: "Art. 5 (Interventi GEPI). - 1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI e' autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo. 2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1. 3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalita' e' autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. 4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa. 5. I criteri e le modalita' per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE nonche' alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari prima della loro applicazione. 6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e' assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalita' di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro". - Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 26/1995 si veda in nota al comma 21 dell'art. 1. - Il comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 148/1993 convertito dalla legge n. 236/1993, cosi' recita: "9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonche' per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato art. 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennita'". - Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146, S.O. - Per il testo dell'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, si veda in nota al comma 11 dell'art. 1. - I commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 223/1991 cosi' recitano: "6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni". Comma 3: - I commi 6-bis, 6-ter e 9 dell'art. 7 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, cosi' recitano: "6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la societa' Iniziative Sardegna S.p.a (INSAR) e' autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali e' stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresi' ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli gia' collocati in mobilita'. 7.-8. (Omissis). 9. L'art. 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e' sostituito dal seguente: ''Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). - 1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e' autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilita'. 2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilita'. 3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, e' riconosciuto, il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediamente corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''". Comma 11: - Il testo del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali) coordinato con la legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1995. Comma 12: - Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 149/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237/1993, si veda in nota al comma 1. Comma 13: - Il comma 3 dell'art. 4 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione) e' il seguente: "3. La GEPI e' autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana nel limite massimo di 1.000 unita'". - Per la lettura dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legge n. 26/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/1995, si rinvia alla nota al comma 1. Comma 14: - Per il testo del comma 9 dell'art. 7 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota al comma 3.