Art. 3.
             Disposizioni per dipendenti delle societa'
                 costituite dalla GEPI e dall'INSAR
 1.  In  considerazione  delle  prospettive  di  impiego  nelle nuove
attivita'  intraprese  dalla  GEPI  per  effetto  delle   misure   di
rifinanziamento  disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993,  n.  237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonche' per
effetto della costituzione  di  societa'  miste  con  amministrazioni
pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  marzo
1995,  n.  95,  per  i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, dipendenti dalle societa' non
operative  costituite  dalla  GEPI,  operanti   nei   territori   del
Mezzogiorno  indicati  nel  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  e  nelle  aree  di
crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione  salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre
il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di  scadenza  dei  medesimi,
con   pari  riduzione  della  durata  del  trattamento  economico  di
mobilita' e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella  lista  di
mobilita'  anche  per  il  periodo  per  il quale non percepiscono le
relative indennita'. La proroga non si applica ai dipendenti in
possesso  dei  requisiti  necessari  per  usufruire  dei  trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge  23  luglio 1991, n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici
di vecchiaia e di anzianita'  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria.
 2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma
1,  la  misura  del relativo trattamento di integrazione salariale e'
ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi  di
assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8
febbraio  1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma
1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennita' di mobilita',
il trattamento di integrazione salariale e' fissato in misura pari al
sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
 3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR  ai  sensi  dell'articolo  7,
commi  6-bis,  6-ter  e  9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,
esclusi  quelli  di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari
di integrazione salariale sono prorogati  sino  e  non  oltre  il  31
maggio  1995,  con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
 4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti
dei lavoratori di cui al presente  articolo,  fermo  restando  che  i
sussidi  ivi  previsti  non  sono  dovuti  per  i mesi per i quali ai
predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'.
 5.  Per  la  GEPI  e  l'INSAR  rimangono  fermi,  nei  confronti dei
lavoratori da esse gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui
trattamenti di integrazione salariale siano cessati a  tale  data  ai
sensi  del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente,
ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI  e  l'INSAR
predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei
quali  possono  svolgere,  in  deroga  alla  normativa vigente, anche
attivita' di mediazione sul mercato del lavoro.
 6. I lavoratori di cui al comma 5  percepiranno  i  sussidi  di  cui
all'articolo  1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati
in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il
limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo  di
cui  all'articolo  1,  comma  4.  Il  sussidio  erogato  ai sensi del
presente comma, sommato a quello fruito durante la  partecipazione  a
lavori  socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva di
dodici mesi.
 7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno
nei confronti di quei lavoratori che  non  accettino  di  partecipare
alle iniziative per essi predisposte.
 8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data
del  14  giugno  1995,  presentano  al  Ministro  del  lavoro e della
previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento  della  lista  di
cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
  a)  numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove
iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese gia' esistenti,
in attivita' di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego;
  b)  numero  di  lavoratori  temporaneamente  utilizzati  in  lavori
socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
  c)  numero  di  lavoratori  impegnati  in attivita' di formazione e
riqualificazione professionale;
  d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
 9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni  del  presente  articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il
1995,  si  provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo
3664 dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per
l'anno successivo.
 10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali a
qualsiasi  titolo,  possono essere utilizzati dalla medesima societa'
anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR  dal  presente
decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.
 11.  La  societa'  INSAR,  al  fine di favorire la rioccupazione dei
propri lavoratori e' autorizzata, in analogia a quanto  previsto  dal
decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire  societa'
per  azioni  con  i  comuni e le province della Sardegna o entrare in
societa' da essi  partecipate  anche  per  la  gestione  dei  servizi
pubblici locali.
 12.  La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993, n. 237, e nei limiti,
rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995  e  di  lire  20
miliardi  per  l'anno  1996, puo' promuovere e favorire iniziative di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui
al  comma  1 secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti
in  favore  dei  quali verranno realizzate le predette iniziative non
potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.
 13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4,  comma  3,
del   decreto-legge   29   marzo   1991,   n.  108,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, la  Nova,  societa'
costituita  dalla  GEPI  e  dalla  regione Sicilia, e' autorizzata ad
effettuare  interventi  nella  regione  Sicilia  nei  confronti   dei
lavoratori  diversi  da  quelli  individuati  dal presente articolo e
dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle  risorse
finanziarie  a  tal  fine  assicurate  dalla  regione  Sicilia.  Alla
societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
 14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle
risorse allo scopo preordinate.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            - L'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n.  149,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993, n. 237
          (Interventi  urgenti  in  favore   dell'economia)   e'   il
          seguente:
            "Art.   5  (Interventi  GEPI).  -  1.  In  attesa  di  un
          provvedimento organico di riordinamento  e  di  definizione
          dell'assetto  azionario  della  GEPI S.p.a., cui il Governo
          deve provvedere entro novanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          per  consentire  l'immediata   attuazione   di   interventi
          finalizzati  alla  ristrutturazione  ed  alla riconversione
          dell'apparato produttivo nelle  aree  di  cui  all'art.  1,
          comma  1,  del  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, la
          stessa GEPI e'  autorizzata  a  contrarre  mutui  decennali
          correlati  agli  importi  dei  limiti  di impegno di cui al
          presente articolo.
            2.  Per  l'urgente  avvio  degli  interventi,  la   Cassa
          depositi  e  prestiti  e' autorizzata a concedere alla GEPI
          S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti  dai
          mutui di cui al comma 1.
            3.  Gli  oneri  di ammortamento per capitale ed interessi
          dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari  per  le
          anticipazioni  di  cui  al  comma 2 sono posti a carico del
          bilancio dello  Stato.  L'importo  dei  predetti  oneri  e'
          iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro  per essere corrisposto direttamente
          agli istituti ed aziende di credito  concedenti.  Per  tali
          finalita'  e'  autorizzato il limite di impegno di lire 100
          miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.
            4.  Fino  al riordino delle partecipazioni statali di cui
          all'art.   15 del decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n. 359, per gli  enti  di  gestione  azionisti  della  GEPI
          S.p.a.  si  intende  sospeso l'obbligo di contabilizzare le
          perdite conseguenti alle  rispettive  partecipazioni  nella
          GEPI stessa.
            5. I criteri e le modalita' per l'utilizzazione dei fondi
          di   cui   al   comma   1  sono  determinati  dal  Ministro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentito
          il   Comitato   per   il   coordinamento  delle  iniziative
          dell'occupazione istituito con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati
          alla  Commissione CEE nonche' alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle competenti commissioni parlamentari prima della
          loro applicazione.
            6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a
          lire  100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per
          l'anno 1994  e  a  lire  300  miliardi  annui  a  decorrere
          dall'anno   1995,   si   provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto in termini di  limiti
          di  impegno,  ai  fini del bilancio triennale 1993-1995, al
          capitolo 9001 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro  per  l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo  Ministero.
            7. Per consentire la prosecuzione  nell'anno  1993  degli
          interventi  di  cui  all'art.  4 del decreto-legge 29 marzo
          1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge  1
          giugno  1991,  n.  169,  e' assegnata alla GEPI la somma di
          lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le
          modalita' di cui al comma 8 della  predetta  normativa.  Al
          relativo   onere   si   provvede   mediante  corrispondente
          riduzione dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno    1993,    all'uopo    parzialmente     utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro".
            - Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 26/1995 si veda in
          nota al comma 21 dell'art. 1.
            -  Il comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 148/1993 convertito
          dalla legge n. 236/1993, cosi' recita: "9. I  provvedimenti
          assunti  sulla  base delle disposizioni di cui all'art. 22,
          comma 2,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  per  i
          trattamenti   concessi   ai   sensi   dell'art.      2  del
          decreto-legge 21 febbraio  1985,  n.  23,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  1985,  n.  143, e
          successive modificazioni,  nonche'  per  i  trattamenti  di
          integrazione  salariale straordinaria di cui al comma 6 del
          richiamato art. 22, possono essere ulteriormente  prorogati
          per  un  periodo non superiore rispettivamente a dodici e a
          sei mesi, con pari riduzione della durata  del  trattamento
          economico di mobilita' per i lavoratori interessati e ferma
          restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita'
          anche  per  il  periodo  per  il  quale non percepiscono la
          relativa indennita'".
            - Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi
          sugli  interventi  nel  Mezzogiorno)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146, S.O.
            - Per il testo dell'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
          2081/93, si veda in nota al comma 11 dell'art. 1.
            - I commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 223/1991 cosi'
          recitano:
            "6. Nelle aree di cui  al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita'  entro  la  data  del  31  dicembre  1992 che, al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  numero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
            7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data  del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa' di Gestione e  Partecipazioni  Industriali  S.p.a.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si
          prescinde  dal  requisito   dell'anzianita'   contributiva;
          l'indennita'   di   mobilita'   non  puo'  comunque  essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni".
          Comma 3:
            - I commi 6-bis, 6-ter  e  9  dell'art.  7  del  D.L.  n.
          148/1993,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          236/1993, cosi' recitano:
            "6-bis. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale, su proposta della regione Sardegna, la
          societa' Iniziative Sardegna S.p.a (INSAR)  e'  autorizzata
          ad  assumere  ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del
          decreto-legge 9 dicembre  1981,  n.  721,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  febbraio  1982,  n.  25, i
          lavoratori che, precedentemente alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge  23  luglio  1991, n. 223, siano stati
          collocati in cassa integrazione guadagni  straordinaria  ai
          sensi  della  legge  12  agosto  1977, n. 675, e successive
          modificazioni,  e  nei  confronti   dei   quali   non   sia
          intervenuto  il  rinnovo della stessa cassa integrazione, o
          che siano stati licenziati da aziende per le quali e' stata
          conclusa  o  avviata  la  procedura  di  fallimento  o   di
          liquidazione coatta amministrativa.
            6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano
          altresi'  ai  lavoratori  destinatari delle disposizioni in
          materia di trattamento  speciale  di  disoccupazione  e  di
          cassa  integrazione  guadagni  di cui alle leggi 5 novembre
          1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972,
          n.  464,  e   successive   modificazioni,   nonche'   delle
          disposizioni di
          cui  all'art.  12  della  legge  6  agosto  1975, n. 427, e
          successive modificazioni, e al  decreto-legge  13  dicembre
          1978,  n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
          febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli gia' collocati in
          mobilita'.
            7.-8. (Omissis).
            9. L'art. 2-ter del decreto-legge 29 settembre  1992,  n.
          393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre
          1992, n. 460, e' sostituito dal seguente:
            ''Art.  2-ter  (Assunzione  di  lavoratori  in esubero da
          parte dell'INSAR).  - 1. La  societa'  Iniziative  Sardegna
          S.p.a. (INSAR) e' autorizzata all'assunzione dei lavoratori
          in    esubero   dipendenti   dalle   imprese   costruttrici
          appaltatrici  e   subappaltatrici   dei   lavori   per   la
          costruzione  della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo,
          secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati
          o collocati in mobilita'.
            2. I lavoratori sono assunti  dall'INSAR  con  decorrenza
          dalla  data del licenziamento dalle imprese di cui al comma
          1 o dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
          per i lavoratori collocati nelle liste di mobilita'.
            3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui
          all'art.    5,  primo  comma,  del decreto-legge 9 dicembre
          1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
          febbraio  1982,  n.  25, e' riconosciuto, il trattamento di
          integrazione salariale straordinaria di cui all'art.    22,
          comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
            4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di  cui  al
          comma  5,  il  numero  dei  lavoratori  aventi  titolo ed i
          criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici  del
          lavoro territorialmente competenti.
            5.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo e'
          autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
          anni  1993,  1994  e  1995,  cui  si  provvede   mediamente
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  9001
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno     1993,    all'uopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
            6. Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,
          con   propri   decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
          bilancio''".
          Comma 11:
            - Il testo del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, (Disposizioni
          urgenti per la  ripresa  delle  attivita'  imprenditoriali)
          coordinato  con  la  legge di conversione 29 marzo 1995, n.
          95, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  1
          aprile 1995.
          Comma 12:
            -  Per  il  testo  dell'art.  5  del  D.L.  n.  149/1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237/1993,  si
          veda in nota al comma 1.
          Comma 13:
            -  Il comma 3 dell'art. 4 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1  giugno  1991,
          n.   169  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sostegno
          dell'occupazione)  e'  il  seguente:    "3.  La   GEPI   e'
          autorizzata,  nei  casi espressamente previsti dal CIPI con
          propria delibera da adottarsi entro sessanta  giorni  dalla
          data   di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  a
          costituire societa' aventi per  oggetto  la  promozione  di
          iniziative  produttive  idonee a consentire il reimpiego di
          lavoratori  dipendenti   strutturalmente   eccedentari   da
          aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana
          nel limite massimo di 1.000 unita'".
            -  Per  la  lettura  dei  commi  6, 7 e 8 dell'art. 4 del
          decreto legge n. 26/1995,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge n. 95/1995, si rinvia alla nota al comma 1.
          Comma 14:
            -  Per  il  testo  del  comma  9  dell'art. 7 del D.L. n.
          148/1993, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          236/1993, si veda in nota al comma 3.