(parte 1)
                               Art. 4.
                Disposizioni in materia di interventi
                       a sostegno del reddito
 1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni dalla legge 19  luglio  1994,  n.  451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  al  comma 16 le parole: ''fino al 30 giugno 1994'' e le parole:
''la somma di lire 9  miliardi''  sono,  rispettivamente,  sostituite
dalle  seguenti:  ''fino e non oltre il 31 maggio 1995'' e ''la somma
di lire 21,5 miliardi'';
  b) al comma 17 le parole: ''in scadenza alla  data  del  30  giugno
1994''  sono  sostituite  dalle  seguenti: ''in scadenza entro l'anno
1994'' e le parole: ''di ulteriori  quattro  mesi''  sono  sostituite
dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 1994'';
  c)  al  comma  18  le  parole:  ''di  ulteriori quattro mesi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 1994'';
  d) al comma 19 le parole: ''di quattro mesi'' sono sostituite dalle
seguenti: ''fino e non oltre il 31 maggio 1995''.
 2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio  1995,
per   i   lavoratori   rientranti  nell'area  di  applicazione  delle
disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d),  il  trattamento
straordinario  di  cassa  integrazione  guadagni e' fissato in misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
 3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree  di
cui  al  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/1993   del  Consiglio  del  20  luglio  1993,  per  i  quali  il
trattamento di mobilita' e' scaduto o scade entro il secondo semestre
1994, il medesimo e' prorogato  sino  al  31  dicembre  1994,  previa
domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS da parte dei
soggetti  interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante la persistenza dello stato  di
disoccupazione.
 4.   Per  i  lavoratori  beneficiari  del  trattamento  speciale  di
disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,  della  legge  23
luglio  1991,  n.    223,  nei territori di cui al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n.  218 per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data.
 5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma  1,
del   decreto-legge   26  novembre  1993,  n.  478,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56 e' prorogato al  31
dicembre  1995.   Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza
della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla  richiesta
dell'impresa.
 6.  I  periodi  di proroga dei trattamenti di integrazione salariale
concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26  gennaio  1994,  n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31
dicembre   1995,   nonche'   i  periodi  di  durata  del  trattamento
straordinario di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma  2  del
predetto  articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo
di dodici mesi, con  pari  riduzione  del  trattamento  economico  di
mobilita'.  In  tali casi il trattamento e' pari all'80 per cento del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione  guadagni.   Tale
proroga   non   opera   per   i  lavoratori  che,  interessati  dalle
disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2  del  predetto  articolo  1,  non
abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilita'.
 7.  Il  limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto
nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,
convertito  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre  1994,
previsto  nel  medesimo  comma,  si  intende riferito alla decorrenza
della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla  richiesta
dell'impresa.
 8.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre
1993, n.  559,  vanno  interpretate  quale  formale  declaratoria  di
soppressione  del  Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito
dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo  per
il  finanziamento  integrativo  dei  progetti  speciali di formazione
professionale, istituito dall'articolo 26  della  legge  21  dicembre
1978,  n.  845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993,  n.  236, erano gia' confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993,
nel Fondo di  cui  ai  commi  5  e  10  dell'articolo  9  del  citato
decreto-legge  n.  148  del 1993. I finanziamenti e le disponibilita'
relative ai due Fondi sopracitati  restano  pertanto  definitivamente
acquisiti  allo  stesso  Fondo  di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono  anche  le
somme  eventualmente  gia'  riversate  ai  sensi  dei commi 1 e 2 del
citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, per essere
destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  148,  ai  fini  dello  svolgimento  delle connesse
attivita'. Per lo svolgimento del  servizio  di  cassa  del  predetto
Fondo  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale puo'
stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da  parte
dei  fondi  ai  predetti  istituti  e'  corrispondente  all'effettivo
ammontare dei pagamenti da eseguire.
 9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 va interpretato
nel senso che ai contratti  di  solidarieta'  stipulati  nel  periodo
compreso  tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non
danno luogo  ai  particolari  benefici  previsti  dai  commi  2  e  4
dell'articolo   stesso   in  conseguenza  dei  limiti  delle  risorse
finanziarie  preordinate  allo  scopo  nell'ambito  del   Fondo   per
l'occupazione   di   cui   all'articolo   1,   comma  7,  del  citato
decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate,  per  quanto
concerne,  l'entita'  del  trattamento  di integrazione salariale, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863. Per le  finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  13,  del
decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui  all'articolo  1,
comma  7,  del  citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' incrementato
per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
 10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va  inteso  riferito  alla
scadenza  delle  sospensioni  alla  predetta data, come desunta dalla
richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel
campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge  16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11,  comma  2,  della  legge  23
luglio  1991,  n.  223,  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale puo' disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la  proroga
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter  del
decreto-legge   26   novembre   1993,   n.   478,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi
di fruizione del trattamento straordinario di integrazione  salariale
comportano  la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali
di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione  del
trattamento,  del  periodo  di integrazione salariale cosi' concesso.
Entro il 31 dicembre i 995, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  nel  caso  di  aziende  dichiarate   fallite   nelle   aree
individuate  ai  sensi  degli  obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88,   quando   sussistano   fondate   prospettive   di   ripresa
dell'attivita'   e  di  salvaguardia,  anche  parziale,  dei  livelli
occupazionali, puo' altresi' disporre, nel limite delle risorse  allo
scopo  preordinate,  per  un  importo non superiore a lire 8 miliardi
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la  concessione
del  beneficio  di  cui  al  presente comma, per lavoratori edili non
aventi i requisiti di  effettiva  prestazione  lavorativa  presso  la
medesima   azienda  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 299 del 1994.
 11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma  1,  e  7,  comma  4,
della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, si considerano acquisiti dai
lavoratori con riferimento al lavoro prestato con  passaggio  diretto
presso  le  imprese  dello stesso settore di attivita' che presentino
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero  risultino  in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati
licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
 12.  Ai  lavoratori titolari di indennita' di mobilta', con scadenza
entro il 31 dicembre 1996 e nel limite  massimo  di  200  unita',  da
aziende  ubicate  in  zone  interessate  da accordi di programma gia'
stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986,  n.  64,
ed  operanti  alla  data  di  approvazione  dell'accordo  stesso,  il
trattamento di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23  luglio
1991,  n.    223,  e'  prorogato fino alla realizzazione dei progetti
previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata  legge
n. 223 del 1991.
 13.  I  termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  19
luglio  1994,  n.  451,  possono  essere  prolungati dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale per un massimo di  40  giorni,  nei
casi  in  cui  occorra  acquisire,  nel  corso  della  procedura,  le
valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva,  del  Comitato
di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
 14. Nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 18, primo comma,
lettera  h),  della  legge  21  dicembre 1978, n. 845, possono essere
organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che  siano
da   almeno   diciotto  mesi  soci  di  cooperative,  non  operative,
finalizzate  all'esercizio  di   attivita'   alle   quali   risultino
funzionali   i  profili  professionali  posti  come  obiettivo  delle
attivita' formative stesse.    Per  la  individuazione  degli  aventi
diritto,  le  prefetture  competenti per territorio verificheranno la
regolarita' delle cooperative e comunicheranno gli  appositi  elenchi
dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
 15.  Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di  spedizione  e
di  trasporto  che occupino piu' di cinquanta addetti e' prorogato al
31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo,  si
applicano  anche  le  norme  in materia di mobilita' ed indennita' di
mobilita'.  Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo  comma
7 dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2,
comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: ''con
piu'  di  50  addetti''  aggiungere le seguenti: ''e delle imprese di
vigilanza''.
 16. La percentuale di commisurazione  dell'importo  del  trattamento
ordinario di disoccupazione e' stabilita dal 10 gennaio1995 al 30 per
cento.
 17.  E'  differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di iscrizione
alla lista di mobilita' di cui all'articolo 6, comma 1,  della  legge
23  luglio  1991,  n.  223,  prevista  dall'articolo  4, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 18.  E'  differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
 19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo  2,
comma  1,  del  decreto-legge  21 giugno 1993, n. 199, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  1993,  n.  293,  gia'  prorogati
dall'articolo  7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno.    I
trattamenti  in  questione,  entro il limite massimo di 1.800 unita',
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresi', essere autorizzati per un periodo massimo  di  dodici  mesi
nei  confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio
1994 che siano licenziati o sospesi nel  corso  dell'anno  1995,  con
prelazione  per  i  licenziati nel limite massimo di 1.100 unita'. Ai
relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni  1995  e  1996
degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1,
comma  4,  del  decreto-legge  21 giugno 1993 n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993,  n.  293.  Per  quanto  non
diversamente  disposto continuano a trovare applicazione gli articoli
1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
 20.  Al  comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''anche se  il  requisito
occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto al pensionamento anticipato''.
 21.  L'articolo  5,  comma  8,  del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451,  trova  applicazione, per le domande presentate, con riferimento
ad esso prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto,
anche  nel  caso  in  cui,  in  luogo  degli  accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo  abbia
stipulato  protocolli  d'intesa  o intese di programma con le regioni
ovvero le parti  sociali  per  la  reindustrializzazione  delle  aree
interessate.  Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede,
con proprio decreto,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,  in  deroga  alla  normativa  vigente  in  materia  di cassa
integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il  Ministro
del  lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere, anche
in deroga alla normativa vigente,  il  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con decorrenza non successiva al 31 ottobre
1996 e per la durata massima di dodici mesi, a  beneficio  di  unita'
produttive,  diverse  da quelle di cui al periodo precedente, ubicate
nelle  aree  ricomprese  tra  quelle  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le  quali  il  Governo  abbia
stipulato,  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto, un protocollo d'intesa  o  una  intesa  di  programma  sulla
reindustrializzazione   con  le  regioni  ovvero  le  parti  sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione
guadagni straordinaria  un  progetto  di  lavori  socialmente  utili,
approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga   all'articolo  1,  un  progetto  elaborato  dall'agenzia  per
l'impiego e gestito dall'impresa.  Nei casi di  cui  all'articolo  1,
comma  2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i  trattamenti  di
integrazione   salariale  sono  prorogati  per  dodici  mesi,  previo
incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
progetto di lavori socialmente utili per  i  lavoratori  interessati.
Per   i   periodi   successivi   alla  concessione  del  trattamento,
l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata all'effettivo impegno dei
lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili,  la  cui  durata
per  i  lavoratori  collocati in mobilita' puo' essere prorogata, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo  di
iscrizione  nelle  liste  di mobilita', con il diritto dei lavoratori
medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per  i  quali
non  hanno  titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con onere a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre
1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di presentare
il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre  1995.  Per  gli
interventi  di  cui  al  presente  comma si provvede nei limiti delle
somme previste per tale  finalita'  dall'articolo  5,  comma  8,  del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
 22.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a
comunicare tempestivamente al Comitato tecnico  di  cui  all'articolo
19,  comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai
provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  comma   21   ed   ai   sensi
dell'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
che  ne  verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse
disponibili.  Il Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  e'
tenuto,  altresi',  a  comunicare  mensilmente  al  predetto Comitato
tecnico  i  dati  relativi  alle  concessioni  dei   trattamenti   di
integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarieta', di
fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
 23.  Le  cessioni di beni relativi ad attivita' produttive dismesse,
effettuate   gratuitamente   nei   confronti   degli   enti    locali
territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale
(ASI),  delle  societa'  di  promozione  a  prevalente partecipazione
pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti
gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di  plusvalenze;  il
valore  fiscalmente  riconosciuto  dei  beni  ceduti  e'  ammesso  in
deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in
parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o
la  revoca  dei  contributi  stessi.  Qualora  dette  cessioni  siano
effettuate  a  favore  di  aree di sviluppo industriale (ASI) di enti
pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del  testo  unico
delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  sulle  successioni  e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
e di societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica,  le
stesse  sono  soggette  agli  altri  tributi  indiretti  sugli affari
relativi  al  trasferimento,  con  esclusione  dell'imposta  comunale
sull'incremento  di valore degli immobili, nella misura fissa di lire
150.000 per  ogni  tributo;  l'imposta  comunale  sull'incremento  di
valore  degli  immobili  e'  ridotta al 25 per cento.  In deroga alle
vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera
della  giunta,  sono  autorizzati  ad   accettare   i   beni   ceduti
gratuitamente.  Le  successive  cessioni gratuite dei beni ricevuti a
seguito  di  quanto  sopra  previsto,  ovvero,   la   loro   gratuita
concessione  in  uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono
attivita' commerciale,  non  sono  soggette  all'imposta  sul  valore
aggiunto   e  alle  disposizioni  relative  alle  cessioni  dei  beni
patrimoniali  degli  enti  territoriali,  sono  esenti   dall'imposta
comunale  sull'incremento  di  valore degli immobili, dall'imposta di
registro, da quella  sulle  donazioni,  dalle  imposte  ipotecarie  e
catastali  e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune,
con delibera della giunta, puo' sospendere l'applicazione di  tributi
comunali  per  il  periodo  di  tempo occorrente al risanamento, alla
ristrutturazione  ed  alla  ricollocazione  dei  beni  ceduti.  Nella
delibera  la  giunta  comunale  deve indicare il minor gettito che si
verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei  tributi
comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
 24.  L'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio  1994,  n.
56,  si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti puo'
essere  riferita  anche  a  piu'  unita'  produttive.   La   predetta
disposizione   si   applica  relativamente  agli  accordi  collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994.
 25. Sino  al  31  dicembre  1996,  quando  un  contratto  collettivo
stipulato  presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge  29  dicembre
1990,  n.  428,  limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura
dell'amministrazione straordinaria, consente la  salvaguardia  di  un
rilevante   livello   di   occupazione,  avuto  riguardo  anche  alle
caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale puo' concedere, con  proprio  decreto,  al
datore  di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui
all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  i
benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma
9,  della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, nel limite delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui  all'articolo  1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 26.   Al   fine   di   favorire   l'attuazione   di   programmi   di
ristrutturazione,  riorganizzazione,  conversione  ovvero risanamento
aziendale, nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un  arco
di  riferimento  esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze
sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione  dell'impresa
ed  alla  sua  collocazione  sul territorio, in merito ai quali siano
stati stipulati accordi con  le  organizzazioni  sindacali,  in  sede
governativa,  prima  del  31  dicembre 1994, e si siano utilizzate le
disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge  23  luglio
1991,   n.   223,   ovvero  quelle  dell'articolo  3,  comma  4,  del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451, le medesime si applicano ai
lavoratori collocati in mobilita'  entro  il  30  giugno  1997  dalle
imprese  interessate  entro il limite massimo di 10.000 unita'. Per i
predetti lavoratori collocati in mobilita' per effetto  dell'articolo
7,  comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione
le disposizioni e la  disciplina  sulla  pensione  di  anzianita'  in
vigore alla data del 1 settembre 1992.
 27.  Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al
comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro  e  della
previdenza  sociale  entro  il  15  settembre  1995. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale accerta, con  proprio  decreto,  la
sussistenza  dei  requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda,
entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in  mobilita'
entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unita', il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale provvede ad assegnare alle
aziende che hanno gia' presentato la domanda nei termini previsti  le
unita'  residue,  in  base  alle  ulteriori  domande presentate dalle
aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione  alle  esigenze
derivanti  dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali gia' posti
a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia  stata
accolta  rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui
agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le  medesime
aziende,  se  appartenenti  al  settore  della  manifattura  e  della
installazione di impianti di telecomunicazioni,  possono  presentare,
in  relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che
formino  oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni
sindacali, in sede  governativa,  una  nuova  istanza,  entro  il  31
ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il
Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei
presupposti richiesti, assegna alle  aziende  richiedenti  le  unita'
aggiuntive  entro il limite massimo di 2.000 unita'. Per i lavoratori
collocati  in  mobilita'  ai  fini  del  presente  comma,  gli  oneri
conseguenti  dal  permanere  nelle liste di mobilita', oltre i limiti
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, sono posti a  carico  delle  imprese,  ivi  compreso  l'onere
relativo   alla   contribuzione   figurativa,   che   a   tal   fine,
corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla  fine  di  ciascun
anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere
per  l'anticipo  del  pensionamento valutato in lire 114 miliardi per
l'anno 2000, in lire 233  miliardi  per  l'anno  2001,  in  lire  176
miliardi  per  l'anno  2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in
lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60  miliardi  per  l'anno
2005  e'  posto  a  carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in
mobilita' entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000  unita',
assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  provvede  ad  assegnare  le  unita' residue alle
aziende  appartenenti  al   settore   della   manifattura   e   della
installazione  di  impianti  di  telecomunicazioni  o  ad imprese del
settore  chimico  relativamente,  per  queste   ultime,   ad   unita'
produttive  ubicate  nei  territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
del Regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio del  20  luglio  1993,
che  presentino  domanda  entro  il 31 gennaio 1997, per i lavoratori
collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997.
 28. Dopo il comma 2 dell'articolo  8  del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, e' inserito il seguente:
 2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal  comma
1  del  presente  articolo  si  applica  anche  nel  caso  in  cui  i
lavoratori,  le  cui  domande  di   pensionamento   anticipato   sono
selezionate   e   trasmesse  dalle  imprese  ai  competenti  istituti
previdenziali ai sensi del comma  2,  siano  collocati  in  mobilita'
successivamente al 1 gennaio 1995.
 29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilita' aperte, per
piu'  di  500  lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di
imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni  e
conclusesi,  entro  il  31  dicembre  1995,  con  accordi collettivi,
stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori
il cui rapporto venga a cessare, la  corresponsione  di  trattamenti,
aggiuntivi  al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno
il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla
data di maturazione della pensione  di  anzianita'  o  di  vecchiaia,
nonche'  il  subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della
contribuzione volontaria dei predetti  lavoratori,  il  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo' concedere contributi alle
predette  imprese  con  riferimento  all'onere  della   contribuzione
volontaria  da  esse  sostenuto  per  i primi tre anni. Ai fini della
retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi  volontari,
in  deroga  all'articolo  2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modifcazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.  537,
per  i  lavoratori  di  cui  al presente comma che superano il limite
massimo retributivo fissato nella  tabella  F  allegata  alla  citata
legge,   i   versamenti  vanno  calcolati  oltre  l'ulima  classe  di
contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo puo' essere
concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori
che,  entro  il  30  novembre  1996,  maturino  almeno  30  anni   di
contribuzione  comuque utili nell'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  o   in   forme
sostitutive  della  medesima  ed  entro il 31 dicembre 1996 inoltrino
domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione.   Le  istanze
delle  aziende  vanno  presentate  al  Ministero  del  lavoro e della
previdenza  sociale  entro  il  15  febbraio   1996.   In   caso   di
insufficienza  delle  risorse  si provvede mediante riduzione lineare
delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma,  per  l'anno
1996,  e'  a  carico  del  Fondo  di cui all'articolo 1, comma 4, nel
limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire  15
miliardi.
 30.  L'Eni  S.p.a. e' responsabile in solido del pagamento di quanto
dovuto  agli  enti  previdenziali  dalle  aziende  del   gruppo   che
subentrano,  con  le modalita' stabilite nel comma 29, ai lavoratori,
aventi i requisiti  di  cui  al  comma  29  medesimo,  che  risolvono
consensualmente  il  proprio  rapporto  di  lavoro  in  relazione  ai
riassetti organizzativi e  produttivi  del  gruppo  stesso,  di'  cui
all'articolo   9-ter  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In
tale caso, l'ENI S.p.a. e'  altresi'  responsabile  in  solido  delle
liberalita'  aggiuntive  al trattamento di fine rapporto di lavoro, a
carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a  quelle  di
cui  al  comma  29  e comunque in misura non superiore al trattamento
pensionistico spettante alla  data  di  maturazione  del  trattamento
medesimo.
 31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attivita' di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi
nelle  regioni,  ove  e'  stato  dichiarato  lo stato di emergenza, i
lavoratori dipendenti o gia' dipendenti  da  discariche  autorizzate,
che   siano  state  o  che  saranno  progressivamente  chiuse,  nella
prospettiva del riutilizzo delle risorse  umane  nelle  attivita'  di
smaltimento  dei  rifiuti  nel  quadro  del  generale  riassetto  del
settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque  non
antecedentemente  al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino al
31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita'
prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche  quanto  indicato
nell'articolo  8  della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento
alla permanenza nelle liste anche  oltre  la  predetta  data  del  31
dicembre  1997.  L'iscrizione  dei suddetti lavoratori nelle liste di
mobilita' avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori  da
licenziare  inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai
singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che provvedera'  nel  limite  massimo  di
spesa   di   20   miliardi,  ivi  compresi  gli  oneri  previdenziali
figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono  posti  a  carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
 32.  I  soggetti  chiamati  a  gestire,  allestire  e  costruire  le
discariche sia direttamente che in regime di convenzione,  appalto  o
sub-appalto  in esercizio provvisorio nonche' gli impianti definitivi
di  nuova  costituzione,  ivi  compresi  le  attivita'  e  i  servizi
collegati,  come  individuati con decreto del Ministro dell'ambiente,
assumono, in via prioritaria, in deroga  alla  normativa  vigente  in
materia  di  avviamento  al  lavoro,  il personale di cui al comma 31
secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del  Ministro  del
lavoro  e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e  i  comuni  interessati
possono   presentare,   enro  il  30  giugno  1996,  alla  competente
commissione regionale per l'impiego progetti per  lavori  socialmente
utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine
di  non  disperdere  la  professionalita'  dei  predetti  lavoratori,
possono organizzare altresi' appositi corsi  di  aggiornamento  e  di
specializzazione  professionale  sulle nuove tecnologie di raccolta e
trattamento dei rifiuti.
 34. La durata  dell'intervento  salariale  di  cui  all'articolo  7,
comma,  10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende  in
deroga  ai  limiti  di  cui  all'articolo  1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
 35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
 36.  All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo le parole: ''e degli  operatori  turistici''  sono  inserite  le
seguenti:  ''nonche'  delle  imprese di spedizione e di trasporto'' e
dopo le parole: ''31 dicembre 1997'' sono inserite le seguenti:   ''e
per  le  imprese  di  spedizione  e  di trasporto fino al 31 dicembre
1996''.
 37.  Il  fondo  per  lo  sviluppo  di  cui  all'articolo  1-ter  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  e'  incrementato  di  lire  100
miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
 38. All'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio 1991,
n, 223, le parole: ''preventiva comunicazione'' sono sostituite dalle
seguenti: ''comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione''.
 39.  Fatto  salvo  quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31
all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
in complessive lire 1.116 miliardi  per  l'anno  1995,  in  lire  748
miliardi  per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in
lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
  a) quanto a lire 717  miliardi  per  l'anno  1995  a  carico  degli
stanziamenti  iscritti  sui  capitoli  1176  e  3664  dello  stato di
previsione del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  per
l'anno  1995  nonche'  a  carico  del  capitolo  7765  dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro   per   il   medesimo   anno,
rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per
lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente
utilizzo  delle  disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  e  sucessive  modificazioni  e
integrazioni.  Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli  degli  stati  di
previsione  dei  Ministeri  interessati;  quanto a lire 31 miliardi a
valere sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994,  n.  451;  quanto  a  lire  330  miliardi
mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese
previste per i trattamenti di integrazioni salariale;
  b)  quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi
per l'anno 1997 e a lire 640  miliardi  a  decorrere  dall'anno  1998
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            -   L'art.  5  del  D.L.  n.  299/1994,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n.   451/1994,   cosi'   come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
            "Art.  5  (Misure temporanee in materia di gestione delle
          eccedenze occupazionali). - 1. Fino al 31 dicembre 1996, ai
          fini del computo  dei  periodi  massimi  di  godimento  del
          trattamento   ordinario   di   integrazione  salariale  una
          settimana si considera trascorsa  quando  la  riduzione  di
          orario  sia  stata  di  ammontare  almeno pari al dieci per
          cento  dell'orario  settimanale  relativo   ai   lavoratori
          occupati   nell'unita'   produttiva   e  destinatari  della
          normativa sulle integrazioni  salariali.  Le  riduzioni  di
          ammontare  inferiore  si  cumulano  ai fini del computo dei
          predetti periodi massimi.
            2. Nell'art. 7, comma  6,  del  decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio  1993,  n.  236,  le parole: "a quindici dipendenti"
          sono sostituite dalle seguenti:  "a cinquanta dipendenti".
            3. La disciplina in materia di indennita' di mobilita' e'
          estesa   alle   aziende   destinatarie   del    trattamento
          straordinario  di integrazione salariale di cui all'art. 7,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, alle stesse condizioni ivi previste.
            4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'art. 7,
          commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  gia'
          prorogato  dall'art.    6,  comma  10, del decreto-legge 20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ulteriormente prorogato al
          31 dicembre 1994.
            5.  Le  disposizioni  dell'art.  7, commi 5, 6 e 7, della
          legge 23 luglio 1991, n.  223,  si  applicano  altresi'  ai
          lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1994
          da   imprese   appartenenti   ai   settori  della  chimica,
          dell'industria   della   difesa,   dell'industria    minero
          metallurgica    non    ferrosa,   dell'industria   tessile,
          dell'abbigliamento e delle calzature,  nonche'  da  imprese
          che   si   trovano   nelle   aree  di  declino  industriale
          individuate ai  sensi  del  regolamento  CEE  n.  2081/1993
          (obiettivo  n.  2). Per i lavoratori collocati in mobilita'
          in  conseguenza  di  procedura  per  la  dichiarazione   di
          mobilita'  avanzata successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi
          del presente comma su base settoriale operano a  condizione
          che  la  dichiarata  eccedenza  venga  accertata, nel corso
          della  predetta  procedura,  dall'ufficio  provinciale  del
          lavoro e della massima occupazione.
            6.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 7, commi 5, 6 e 7,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223,  trovano  applicazione,
          entro  il  termine del 31 dicembre 1994, previsto dal comma
          4, anche nei confronti dei lavoratori  occupati  in  unita'
          produttive  che  non  rientrano  nell'area  di applicazione
          delle  predette  disposizioni  e  collocati  in   mobilita'
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, a condizione che:
             a) le predette unita' produttive appartengano ad impresa
          che  occupa  piu'  di  cinquecento dipendenti dei quali non
          meno di un terzo in una o piu'  unita'  produttive  situate
          nelle  aree territoriali cui trovano applicazione le citate
          disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto;
             b)  vi  sia stato l'accertamento, da parte del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, che  l'eccedenza  di
          personale  interessi  anche  le  unita' produttive presenti
          nelle predette aree territoriali.
            7. La disposizione di cui all'art. 6, comma  10-bis,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  si
          interpreta  nel  senso che il riferimento alle disposizioni
          legislative in materia di  pensionamento  di  vecchiaia  in
          vigore   al  31  dicembre  1992,  opera  sia  relativamente
          all'eta'  richiesta  per  l'ammissione  al  beneficio   del
          prolungamento   dell'indennita'   di   mobilita',   sia  al
          requisito di eta' per il pensionamento di vecchiaia.
            8. Fino al 31 dicembre 1995,  per  le  unita'  produttive
          interessate      da     accordi     di     programma     di
          reindustrializzazione  gestiti  da  un  unico  soggetto   e
          situate  nelle  aree di cui all'art. 1 del decreto-legge 20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  19  luglio 1993, n. 236, la durata del programma per
          crisi aziendale puo' essere fissata, in deroga all'art.  1,
          comma  5,  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, fino ad un
          massimo di ventiquattro  mesi.  L'indennita'  di  mobilita'
          spettante  ai  lavoratori  delle predette unita' produttive
          che siano stati licenziati prima del termine del  programma
          di  utilizzo  del trattamento di integrazione salariale per
          crisi aziendale e' prolungata di un periodo pari  a  quello
          intercorrente  tra  la  data  di  estinzione del rapporto e
          quella del termine del programma. In tali casi la riduzione
          dell'ammontare dell'indennita' di mobilita' viene operata a
          decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo  a
          quello  in  cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di
          integrazione  salariale. La somma dovuta ai sensi dell'art.
          5, comma  4,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e'
          aumentata  di  un importo pari a quello della contribuzione
          addizionale   prevista   dall'art.   8,   comma   1,    del
          decreto-legge   21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e
          successive  modificazioni,  calcolata  con  riferimento  al
          predetto residuo periodo.
            9. All'art. 1, comma 3,  del  decreto-legge  26  novembre
          1993,  n.   478, convertito, con modificazioni, dalla legge
          26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo periodo e' soppresso.
            10. All'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  26  novembre
          1993,  n.   478, convertito, con modificazioni, dalla legge
          26 gennaio 1994, n. 56, al secondo periodo le parole: "Tale
          proroga non opera"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Le
          proroghe  di  cui  al  presente comma e di cui ai commi 1 e
          1-bis non operano".
            11. Le proroghe di cui  all'art.1  del  decreto-legge  26
          novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26 gennaio 1994, n. 56, non operano, oltre che per i
          casi previsti dall'ultimo periodo del comma  2  del  citato
          art.  1,  anche  per  i  lavoratori nei confronti dei quali
          ricorrano le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
          dai  commi  4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'art. 3 del presente
          decreto.
            12. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 26  novembre
          1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          gennaio  1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi
          di durata del trattamento straordinario ivi  previsti  sono
          concessi anche in deroga ai limiti di cui all'art. 1, commi
          3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
            13.  L'art.  1  del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  1993,
          n.  293,  si  interpreta  nel senso che nelle procedure ivi
          previste non trova applicazione quanto stabilito  dall'art.
          1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
            14.   Per  i  dipendenti  delle  societa'  non  operative
          costituite  dalla  GEPI,   operanti   nei   territori   del
          Mezzogiorno  indicati  nel  testo  unico  delle leggi sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno  approvato  con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, di cui
          all'art.  6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236, per i dipendenti dell'INSAR,  nonche'  per  i
          dipendenti  di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio
          1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          aprile  1985,  n.  143,  e  successive modificazioni, per i
          quali il trattamento di mobilita' cessa nel corso del  1994
          e  per  i  quali il periodo di fruizione dell'indennita' di
          mobilita' risulta ridotto per effetto dell'applicazione  di
          norme   di   legge   che   hanno  concesso  trattamenti  di
          integrazione salariale con pari  riduzione  della  predetta
          indennita',  quest'ultima  e'  attribuita per un periodo di
          sei mesi.
            15.  Per  l'applicazione  dell'art.  1,  comma   3,   del
          decreto-legge  9  ottobre  1993,  n.  404,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,  n.  501,  il
          termine  del  1  gennaio  1991 di cui all'art.  7, comma 7,
          della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e'  differito  al  31
          dicembre 1992.
            16.  Per  consentire la prosecuzione; fino e non oltre il
          31 maggio 1995 degli  interventi  di  cui  all'art.  4  del
          decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  108,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  1  giugno  1991,  n.  169,  e'
          assegnata alla GEPI la somma di lire 21,5 miliardi
           da  utilizzare  con  le  modalita'  di  cui al comma 8 del
          predetto art.  4.
            17. Per i lavoratori di cui all'art. 22,  commi  7  e  8,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione
          dei  relativi trattamenti, in scadenza entro l'anno 1994 e'
          prorogato fino al  31  dicembre  1994  previa  domanda,  da
          inoltrarsi  alle  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego
          competenti   per   territorio   da   parte   dei   soggetti
          interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della
          legge  4  gennaio  1968,  n.  15, attestante la persistenza
          dello stato di disoccupazione.
            18. Per i lavoratori iscritti nelle  liste  di  mobilita'
          nelle  aree  di  cui  al  citato  testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  per  i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto o
          scade   entro  il  primo  semestre  1994,  il  medesimo  e'
          prorogato fino al 31 dicembre 1994.
            19.   Il   trattamento    di    integrazione    salariale
          straordinario  di  cui all'articolo 2-ter del decreto-legge
          29 settembre 1992, n. 393, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  26  novembre  1992,  n.  460, come sostituito
          dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio  1993,  n.  236, e' prorogato fino e non oltre il 31
          maggio 1995 limitatamente al contingente numerico definito,
          in attuazione del predetto art. 2-ter, con delibera CIPI in
          data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          151 del 30 giugno 1993".
          Comma 3:
            -  Il  testo del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico
          delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale
           29 maggio 1978, n. 146.
            - Per il testo dell'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
          2081/93 si veda in nota all'art. 1, comma 11.
            -  La  legge  4  gennaio  1968,  n.   15   (Norme   sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  di  firme)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
          Comma 4:
            Il  comma  2  dell'art.  11 della legge n. 223/1991 cosi'
          recita: "2.  Nelle aree nelle quali il  CIPI,  su  proposta
          del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta
          la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione
          conseguente   al   previsto   completamento   di   impianti
          industriali o di opere pubbliche di grandi  dimensioni,  ai
          lavoratori  edili che siano stati impegnati, in tali aree e
          nelle  predette  attivita',  per  un  periodo   di   lavoro
          effettivo  non  inferiore  a  diciotto  mesi  e siano stati
          licenziati dopo che l'avanzamento dei  lavori  edili  abbia
          superato  il settanta per cento, il trattamento speciale di
          disoccupazione  e'  corrisposto   nella   misura   prevista
          dall'art.    7  e  per  un periodo non superiore a diciotto
          mesi, elevabile a ventisette nelle aree  di  cui  al  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          6  marzo  1978,  n.  218.  I trattamenti di cui al presente
          articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37
          della legge 9 marzo 1989, n. 88".
            - Il testo del D.P.R. n.  218/1978  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146.
          Comma 5:
            - Per il testo del comma 1 dell'art. del D.L. 26 novembre
          1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          gennaio 1994, n. 56, si veda in nota all'art. 1, comma 5.
          Comma 6:
            -  Per  il  testo  dei commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 1 del
          D.L. n.  478/1993,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge n. 56/1994, si veda in nota all'art. 1, comma 5.
          Comma 7:
            -   Il   comma  5  dell'art.  7  del  D.L.  n.  148/1993,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  236/1993,
          cosi'  recita:  "5.  Sino  al  31  dicembre 1994, in deroga
          all'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio
          1991, n. 223, il CIPI puo' concedere,  entro  i  limiti  di
          spesa  di  27  miliardi  di  lire  per il 1993 e di lire 28
          miliardi per il 1994, una  proroga  del  programma  per  la
          medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i
          casi  in  cui il numero dei lavorari interessati sia pari o
          inferiore  a  100,  ove   si   riscontri   l'esistenza   di
          particolari   difficolta'   di   ordine   temporale   nella
          realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure
          vengano   riscontrate   difficolta'   anche   esterne   non
          imputabili alla volonta' dell'azienda".
          Comma 8:
            -  L'art.  16  della  legge  23  dicembre  1993,  n.  559
          (Disciplina  della  soppressione   delle   gestioni   fuori
          bilancio  nell'ambito  delle  amministrazioni  dello Stato)
          cosi' recita:
            "Art. 16 (Fondi amministrati dal Ministero del  lavoro  e
          della previdenza sociale). - 1. A seguito della soppresione
          delle  gestioni  fuori  bilancio amministrate dal Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale concernenti il  Fondo
          per  il  finanziamento  degli  istituti  di  patronato e di
          assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4 e 5
          del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
          luglio 1947, n. 804, il Fondo per  il  finanziamento  degli
          istituti  di  patronato  e  di  assistenza sociale operanti
          nella  provincia  di  Trieste,  istituito  con  ordini  del
          Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80
          del  14  aprile  1949,  il  Fondo speciale infortuni di cui
          all'art.   197  del  testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali, approvato  con  decreto
          del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
          successive modificazioni, il Fondo per la  mobilita'  della
          manodopera,  istituito  dall'art.  28 della legge 12 agosto
          1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei
          progetti speciali di  formazione  professionale,  istituito
          dall'art.  26  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e, al
          fine  di  assicurare  l'esercizio  da  parte  del  predetto
          Ministero  delle relative funzioni, i finanziamenti in atto
          previsti dalle  norme  sopra  richiamate  sono  versati  in
          appositi  capitoli  dello  stato di previsione dell'entrata
          del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti
          del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa da
          istituire nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale.
            2.  Le  disponibilita'  esistenti alla data di entrata in
          vigore della presente legge sui Fondi di  cui  al  comma  1
          sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato, per
          essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
          capitoli di spesa di cui al medesimo  comma  1.  I  crediti
          accertati  e  le  obbligazioni  risultanti alla stessa data
          costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui
          capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.
            3. Le somme non impegnate  nell'esercizio  di  competenza
          possono esserlo nell'esercizio successivo".
            -   L'art.   28  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675
          (Provvedimenti  per   il   coordinamento   della   politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  riconversione e lo
          sviluppo del settore) cosi' recita:
            "Art. 28. - E' costituito presso il Ministero del  lavoro
          e  della  previdenza  sociale  un  ''Fondo per la mobilita'
          della manodopera'', con amministrazione autonoma e gestione
          fuori bilancio  ai  sensi  dell'art.    9  della  legge  25
          novembre  1971,  n.  1041, destinato alla concessione delle
          provvidenze di cui all'art. 27 della presente legge.
            Il Fondo e' alimentato per il 50 per cento da  versamenti
          a  carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione
          industriale di cui all'art. 3 della presente legge e per il
          50  per  cento  da  versamenti   a   carico   della   Cassa
          integrazione guadagni operai dell'industria.
            Le  disponibilita'  del  Fondo  affluiscono  ad  apposita
          contabilita'  speciale  istituita   presso   la   tesoreria
          provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del
          regolamento  di  contabilita' dello Stato e dell'art. 1223,
          lettera b),  delle  istruzioni  generali  sui  servizi  del
          Tesoro.
            I  relativi  ordini  di pagamento sono emessi a firma del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e di un  suo
          delegato.
            I  versamenti  di cui al secondo comma sono effettuati in
          rate trimestrali anticipate.
            Il  fabbisogno  annuo  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro  per il tesoro, di concerto con il Ministro per il
          lavoro e la  previdenza  sociale  e  con  il  Ministro  per
          l'industria,  il  commercio  e l'artigianato; con lo stesso
          decreto viene autorizzato il prelievo della somma a  carico
          del   ''Fondo   per  la  ristrutturazione  e  riconversione
          industriale'' da versare  al  ''Fondo''  di  cui  al  primo
          comma.
            Per  il  primo  anno  l'importo  delle  rate e' stabilito
          complessivamente in lire 250 milioni ciascuna".
            - L'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n.  845  (Legge
          quadro   in  materia  di  formazione  professionale)  cosi'
          recita:
            "Art.  26   (Finanziamento   integrativo   dei   progetti
          speciali).  -  Un  terzo  delle  maggiori entrate derivanti
          dall'aumento  contributivo   di   cui   al   quarto   comma
          dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
          della  previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in
          un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
          Stato,  per  la  successiva  acquisizione  all'entrata  del
          bilancio  statale  e  contemporanea  iscrizione ad apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
          il  finanziamento  dei progetti speciali di cui all'art. 36
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, eseguiti dalle regioni, per  ipotesi  di  rilevante
          squilibrio  locale  tra  domanda  ed offerta di lavoro, nei
          territori di cui all'art.1 del testo  unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218.
            La dotazione di cui al comma precedente  e'  gestita  con
          amministrazione  autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            -  Il  testo del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con modificazioni, della  legge  19  luglio  1993,  n.  236
          (Integrazioni   urgenti  a  sostegno  dell'occupazione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1993,  n.
          167.
            -   L'art.   9  del  D.L.  n.  148/1993  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  n.  236/1993  (come  modificato
          dall'art. 9, comma 6, del presente decreto) e' il seguente:
            "Art.  9.  (Interventi  di formazione professionale) - 1.
          Per  l'analisi   e   l'approfondimento   delle   situazioni
          occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai
          fabbisogni  di  professionalita',  le regioni e le province
          autonome  possono  stipulare  convenzioni   con   organismi
          paritetici  istituiti  in  attuazione  di  accordi  tra  le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale,
          con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
            2. Il Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale
          puo' erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire,
          per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali
          per  l'impiego,  di servizi di informazione e consulenza in
          favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e
          degli  iscritti  nelle  liste  di  mobilita',   diretti   a
          favorirne  la  ricollocazione  anche in attivita' di lavoro
          autonomo e cooperativo, nonche' servizi di  informazione  e
          di   orientamento   sul   mercato   del  lavoro  in  ambito
          comunitario e scambi di domanda  e  di  offerta  di  lavoro
          nello  stesso,  con  priorita'  per quelli in attuazione di
          convenzioni stipulate tra  le  associazioni  sindacali  dei
          lavoratori  e dei datori di lavoro con gli uffici regionali
          del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello
          territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture
          pubbliche.
            3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
          regioni  le  province  autonome  possono   contribuire   al
          finanziamento  di:  interventi  di  formazione continua, di
          aggiornamento  o  riqualificazione,  per  operatori   della
          formazione   professionale,   quale   che   sia   il   loro
          inquadramento professionale, dipendenti degli enti  di  cui
          all'art.  1,  comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
          interventi di formazione continua a lavoratori occupati  in
          aziende   beneficiarie   dell'intervento  straordinario  di
          integrazione  salariale;  interventi  di riqualificazione o
          aggiornamento professionali per dipendenti da  aziende  che
          contribuiscano  in misura non inferiore al 20 per cento del
          costo delle attivita',  nonche'  interventi  di  formazione
          professionale  destinati ai lavoratori iscritti nelle liste
          di mobilita', formulate congiuntamente da imprese e  gruppi
          di  imprese  e  dalle  organizzazioni  sindacali,  anche  a
          livello   aziendale,   dei   lavoratori,    ovvero    dalle
          corrispondenti  associazioni  o  dagli organismi paritetici
          che abbiano per oggetto la formazione professionale.    Nei
          casi  di  crisi di settore, i contributi finanziari possono
          essere erogati direttamente  dal  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, d'intesa con le regioni.
            3-bis.  Il Ministro del lavoro e della previdenzaiale, le
          regioni e le province  autonome  approvano  i  progetti  di
          intervento  di  formazione continua, formulati da organismi
          aventi per oggetto la formazione professionale, diretti  ai
          soggetti  privi  di  occupazione  e  iscritti alle liste di
          collocamento   che   abbiano   partecipato   ad   attivita'
          socialmente  utili. La partecipazione a tale attivita', per
          tutto il periodo della sua durata, deve  essere  attestata,
          su  domanda  dell'interessato,  dalla commissione regionale
          per l'impiego competente per territorio entro il termine di
          trenta giorni.  Decorso  tale  termine,  l'attestazione  si
          ritiene  rilasciata.  I  soggetti  di  cui al comma 3 hanno
          diritto  a  partecipare  agli  interventi   di   formazione
          continua    secondo   la   graduatoria   delle   liste   di
          collocamento.
            4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e  3-bis  gravano
          sulle   disponibilita'   del   Fondo   per   la  formazione
          professionale  di  cui  al  comma  5,  nonche',   per   gli
          interventi  diretti  ai dipendenti degli enti di formazione
          professionale, sulla disponibilita' di cui al decreto-legge
          17 settembre  1988,  n.  408,  convertito  dalla  legge  12
          novembre 1988, n. 492.
            5.  A  far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  le  risorse  derivanti  dalle  maggiori   entrate
          costituite  dall'aumento  contributivo gia' stabilito dalla
          disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845,  affluiscono  interamente  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
          l'accesso al Fondo sociale europeo.
            6.   All'integrazione   del  finanziamento  dei  progetti
          speciali di cui all'art. 26 della legge 21  dicembre  1978,
          n.  845, per il finanziamento delle attivita' di formazione
          professionale rientranti nelle competenze  dello  Stato  di
          cui  agli  articoli  18  e 22 della medesima legge e per il
          finanziamento  del  coordinamento   operativo   a   livello
          nazionale  degli  enti  di  cui  all'art.  1 della legge 14
          febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del  Ministro
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
            7.  Ai  fini  degli  adempimenti  di cui all'art. 3 della
          legge 16 aprile 1987, n. 183,  il  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro, propone, entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  al
          CIPE  l'ammontare delle disponibilita' annuali del Fondo di
          cui al comma 5, in misura pari ai due terzi,  destinato  al
          finanziamento  degli  interventi  formativi  per i quali e'
          chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le
          modaiita' ed i tempi fissati dal regolamenti comunitari. Il
          Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  d'intesa
          con  le  regioni,  programma  le residue disponibilita' del
          Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto  ai
          fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della
          commissione centrale per l'impiego.
            8.  Per  formulare  il  parere di cui al comma 7, nonche'
          quelli di cui all'art. 17,  comma  terzo,  della  legge  21
          dicembre   1978,   n.  845,  la  commissione  centrale  per
          l'impiego,  di  cui  e'  membro  di  diritto  il  dirigente
          generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e
          la  formazione  professionale  dei  lavoratori, costituisce
          apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel
          quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.
            9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5
          sono  mantenuti  gli  impegni  esposti  nel   bilancio   di
          previsione  per  l'anno  1992 e seguenti della gestione per
          l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali  nel
          Mezzogiorno  di  cui  all'art.  26  della legge 21 dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          del Fondo per  la  mobilita'  della  manodopera,  istituito
          dall'art.    28  della  legge  12  agosto  1977,  n. 675, e
          successive modificazioni e integrazioni.
            10.  Per  assicarare  la  continuita'   operativa   delle
          attivita'  previste  dagli  articoli 18 e 22 della legge 21
          dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio  1987,  n.
          40,  gli  stanziamenti  iscritti  sui  capitoli 8055 e 8056
          dello stato di previsione del Ministero del lavoro e  della
          previdenza   sociale   per   il   1993   affluiscono   alle
          disponibilita' del Fondo di cui al comma 5.
            11.  Nell'ambito  della  stessa  gestione  e'   mantenuta
          evidenza  contabile  per  la  gestione dei residui attivi e
          passivi delle pregresse gestioni.   Nella  stessa  gestione
          confluiscono  le  disponibilita'  risultanti dall'eventuale
          riaccertamento  delle  situazioni  relative  agli  esercizi
          pregressi.
            12.   Sono   abrogate  le  disposizioni  contenute  negli
          articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre  1978,  n.
          845,  per le parti gia' disciplinate dalle disposizioni del
          presente  articolo,  nonche'  l'art.    4  della  legge  14
          febbraio 1987, n. 40.
            13.  Per  assicurare  la  copertura  dell'onere derivante
          dall'attuazione,  nell'anno  1992,  degli  interventi   per
          promuovere  l'inserimento  o  il reinserimento al lavoro di
          giovani, di disoccupati di lunga durata,  di  donne,  o  di
          altre   categorie  svantaggiate  di  lavoratori  secondo  i
          programmi  ammessi  al  finanziamento  del  Fondo   sociale
          europeo,  le  risorse  di  cui  all'art.  25 della legge 21
          dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di  lire
          100  miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante
          corrispondente  utilizzo  delle   disponibilita'   di   cui
          all'art.  26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.
          845.
            14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante
          la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le universita',
          i provveditorati agli  studi,  le  istituzioni  scolastiche
          pubbliche,  i  centri  di  formazione e/o orientamento, gli
          uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro   e   della
          previdenza   sociale,   su   indicazione   dei   rispettivi
          responsabili,   possono   avviare,    dandone    preventiva
          comunicazione  all'ispettorato  del lavoro territorialmente
          competente e per suo tramite alla commissione regionale per
          l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio  da  essi
          esercitato  presso  i datori di lavoro privati che, sentite
          le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza,
          le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  territoriali,
          siano disponibili ad ospitarli.
            15.   I   rapporti   che  il  datore  di  lavoro  privato
          intrattiene con le persone ad esso  avviate  ai  sensi  del
          comma  14 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di
          lavoro  sono  tenuti  ad  assicurare  le  persone  da  essi
          ospitate   contro   gli   infortuni   sul  lavoro  mediante
          convenzione con l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul lavoro e per la responsabilita'
          civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali
          aziendali.
            16. I rapporti di cui al comma  15  interessano  soggetti
          che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:
             a)    per   gli   utenti   in   formazione   scolastica,
          universitaria  o  professionale,  mediante  esperienze   di
          durata  non  superiore  a  due mesi, da maturare in settori
          operativi diversi, sulla base di apposite  convenzioni  tra
          le  strutture  formative  e/o di orientamento e i datori di
          lavoro interessati, garantendo comunque la presenza  di  un
          tutor  come  responsabile  didattico ed organizzativo delle
          attivita'. I predetti limiti  temporali  non  si  applicano
          agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori
          di handicap;
             b)  per  gli  utenti in uscita dal sistemi di formazione
          ancorche' non abbiano concluso il relativo iter, o comunque
          per tutti quelli  in  attesa  di  occupazione  (inoccupati,
          disoccupati,   in   mobilita'),  inseriti  in  progetti  di
          orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata
          non superiore a tre mesi da maturare in specifico  ruolo  o
          ambito  lavorativo,  sulla base di apposite convenzioni fra
          le suindicate  strutture  di  avviamento  al  lavoro  e  di
          orientamento  e  i datori di lavoro interessati, garantendo
          comunque  la  presenza  di  un  tutor   come   responsabile
          didattico ed orgazzativo delle attivita';
             b-bis)  per  gli utenti forniti di diploma di istruzione
          secondaria superiore che frequentino  corsi  post-secondari
          di  perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze
          pratiche  previste  nei  relativi  piani  di   studio,   da
          effettare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base
          di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o
          le  singole  scuole  e  le  regioni  interessate,  anche in
          relazione alle proposte delle associazioni  dei  datori  di
          lavoro,   delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori
          maggiormente rappresentative a livello  nazionale  e  degli
          ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni
          scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati
          da  specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi
          accordi o convenzioni con le universita', le  attivita'  di
          formazione  svolte  nei  corsi  possono valere come crediti
          formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi  nei
          corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi
          universitari.
            17.  Le  predette  convenzioni, finalizzate a definire le
          modalita' di svolgimento dei suindicati rapporti,  compresa
          l'individuazione  del  tutor,  delle  sue caratteristiche e
          degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di  tale
          figura  professionale, sono stipulate sulla base di criteri
          definiti a livello nazionale dal  Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale, d'intesa con il Ministero della
          pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e  della
          ricerca   scientifica   e   tecnologica,   le  regioni,  le
          associazioni datoriali e  le  orgazzzazioni  sindacali  dei
          lavoratori    maggiormente    rappresentative   a   livello
          nazionale.
            18.  Le  disposizioni  dei  commi  14,  15,  16   e   17,
          specificatamente    quelle    relative    alle    coperture
          assicurative,  sono  estese  ai  cittadini  comunitari  che
          effettuano   esperienze   professionali   in  Italia  anche
          nell'ambito dei programmi comunitari in quanto  compatibili
          con  la regolamentazione degli stessi, nonche' ai cittadini
          extracomuaitari secondo criteri  e  modalita'  da  definire
          mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,   di   concerto  con  i  Ministri  della  pubblica
          istruzione e dell'interno".
            -  L'art.  5  del  D.L.  n.  148/1993,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  236/1993, come modificato
          dall'art. 6, comma 1, del presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 5 (Contratti di solidarieta'). -  1.  La  riduzione
          dell'orario  di  lavoro  prevista  nell'art.  1 del D.L. 30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  19  dicembre  1984,  n. 863, nonche' dal comma 5 del
          presente articolo, puo' essere  stabilita  nelle  forme  di
          riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
            2.  I  datori  di  lavoro  che stipulino accordi ai sensi
          dell'art.  1 del decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20
          per cento,  beneficiano  di  una  riduzione  dell'ammontare
          della  contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi
          dovuta  per  i  lavoratori  interessati  al  trattamento di
          integrazione salariale.  La misura della riduzione  e'  del
          23  per  cento ed e' elevata al 30 per cento per le imprese
          operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla  CEE  ai
          sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88.
          Nel   caso   in   cui   l'accordo  disponga  una  riduzione
          dell'orario superiore al 30 per cento, la  predetta  misura
          e'  elevata,  rispettivamente,  al  35  e  40 per cento. La
          presente disposizione trova  applicazione  con  riferimento
          alla  contribuzione  dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e
          fino alla data di scadenza del contratto di solidarieta'  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
            3.  Sino  al  31  dicembre 1995 i periodi di integrazione
          salariale  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  1   del
          decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si
          computano ai fini dell'art.  1,  comma  9,  primo  periodo,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223.
            4.  L'ammontare del trattamento di integrazione salariale
          corrisposto per i contratti di solidarieta'  stipulati  nel
          periodo  compreso  tra  il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre
          1995, e' elevato, per un periodo massimo di due anni,  alla
          misura  del  75  per  cento del trattamento perso a seguito
          della  riduzione  di  orario  e  per  lo   stesso   periodo
          all'impresa  e'  corrisposto, mediante rate trimestrali, un
          contributo pari ad un quarto del monte retributivo da  essa
          non dovuto a seguito della predetta riduzione.
            5.  Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione
          dell'art.  1 del decreto-legge 30  ottobre  1984,  n.  726,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984, n.  863,  che,  al  fine  di  evitare  o  ridurre  le
          eccedenze  di  personale  nel  corso della procedura di cui
          all'art.  24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  stipulano
          contratti   di  solidarieta',  viene  corrisposto,  per  un
          periodo massimo di due anni, un contributo pari alla  meta'
          del  monte  retributivo  da esse non dovuto a seguito della
          riduzione di orario. Il predetto contributo  viene  erogato
          in  rate  trimestrali  e  ripartito  in  parti  uguali  tra
          l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi  il
          contributo  non  ha  natura  di  retribuzione ai fini degli
          istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
          contributivi previdenziali ed assistenziali. Al  soli  fini
          pensionistici   si  terra'  conto,  per  il  periodo  della
          riduzione,  dell'intera  retribuzione  di  riferimento.  La
          presente disposizione non trova applicazione in riferimento
          ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.
            6. Al fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza,
          corredata dall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero
          del  lavoro  e  della previdenza sociale competenti a norma
          dell'art. 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n.  223;
          l'ammissione  e'  disposta,  con  decreto  del Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  entro  quarantacinque
          giorni  dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   qualora
          l'istanza  sia stata presentata in data ad essa anteriore e
          comunque fermi restando i trattamenti in essere.
            7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a
          tutte le imprese alberghiere, nonche' alle aziende  termali
          publiche  e  private  operanti  nelle localita' termali che
          presentano gravi crisi occupazionali.   Il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, entro trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  d'intesa  con  il  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza sociale e sentite  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente    rappresentative,   forma   l'elenco   delle
          localita'   termali   cui   si   applicano   le    suddette
          disposizioni.
            8.  Le  disposizioni  di cui al comma 5 si applicano alle
          imprese artigiane non rientranti nel campo di  applicazione
          del  trattamento  straordinario  di integrazione salariale,
          anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a  condizione
          che  i  lavoratori  con  orario  ridotto da esse dipendenti
          percepiscano, a carico di  fondi  bilaterali  istituiti  da
          contratti  collettivi  nazionali  o territoriali, stipulati
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori    maggiormente    rappresentative   sul   piano
          nazionale, una prestazione di entita'  non  inferiore  alla
          meta'  della  quota  del  contributo  pubblico destinata ai
          lavoratori.
            9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro
          mesi di cui all'art. 19, comma 1,  della  legge  23  luglio
          1991,  n.  223,  e'  ridotto  a  dodici mesi. I trattamenti
          relativi   ai   dipendenti   delle   imprese   beneficiarie
          dell'intervento  straordinario di integrazione salariale da
          meno di ventiquattro mesi possono  essere  autorizzati  nei
          limiti  del  complessivo  importo  di  lire 95 miliardi con
          riferimento all'intero periodo di anticipazione.
            10. Nel contratto  di  solidarieta'  vengono  determinate
          anche  le  modalita'  attraverso  le  quali  l'impresa, per
          soddisfare temporanee  esigenze  di  maggior  lavoro,  puo'
          modificare  in  aumento,  nei  limiti  del  normale  orario
          contrattuale, l'orario  ridotto  determinato  dal  medesimo
          contratto.
            11.  Per  i contratti di solidarieta' gia' stipulati alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente   decreto,   ove   le   parti   non  provvedano  a
          disciplinare  la  materia  di  cui  al   comma   10,   puo'
          provvedervi,  su  richiesta dell'impresa, l'ispettorato del
          lavoro territorialmente competente.
            12. Il maggior lavoro prestato  ai  sensi  del  comma  10
          comporta  una  corrispondente  riduzione del trattamento di
          integrazione salariale ovvero del contributo  previsto  dal
          comma 5.
            13.  Alle finalita' del presente articolo si provvede nei
          limiti delle risorse  finanziarie  preordinate  allo  scopo
          nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma 7. Le
          modalita'   di   rimborso   alle   gestioni   previdenziali
          interessate sono definite con i decreti di cui all'art.  1,
          comma 5".
            - Si ritiene opportuno riportare l'intero testo dell'art.
          1  del  D.L. n. 148/93 convertito, con modificazioni, dalla
          legge n. 236/93, come integrato dall'art. 9, comma 17,  del
          presente decreto:
            "Art.  1  (Fondo  per  l'occupazione).  - 1. Per gli anni
          1993-1995  il  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  attua,
          sentite le regioni, e tenuto conro delle proposte formulate
          dal Comitato per  il  coordinamento  delle  iniziative  per
          l'occupazione   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri   15   settembre   1992,   misure
          straordinarie  di  politica  attiva  del  lavoro  intese  a
          sostenere  i   livelli   occupazionali:   a)   nelle   aree
          individuate  ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
          CEE n. 2052/88  o  del  regolamento  CEE  n.  328/88  cosi'
          individuate  ai  sensi  del decreto-legge 1 aprile 1989, n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989,   n.   181,   recante   misure   di   sostegno  e  di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento  della siderurgia; b) nelle aree che presentano
          rilevante squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta  di
          lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n,   616,   accertati  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali
          per l'impiego, sulla base delle  intese  raggiunte  con  la
          Commissione delle Comunita' europee.
            1-bis.  Ai fini della definizione degli interventi di cui
          al comma 1 si tiene altresi' conto:
             a) della presenza di crisi territoriali  di  particolare
          gravita'  o  di  crisi  settoriali strutturali con notevole
          impatto sui livelli occupazionali, facendo  riferimento  ai
          criteri gia' definiti sulla base della legislazione vigente
          per particolari settori;
             b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato
          o di depressione economica;
             c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di
          riconversione industriale o di deindustrializzazione;
             d)  della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale,
          economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa
          del patrimonio storico e artistico.
            2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione
          di  iniziative  per  il   sostegno   dell'occupazione   con
          caratteri  di economicita' e stabilita' nel tempo, comprese
          le dotazioni di opere  di  pubblica  utilita',  di  servizi
          terziari   e   di  edilizia  abitativa  economico-popolare,
          prevedono l'erogazione di incentivi ai  datori  di  lavoro,
          ovvero  imprenditori, per ogni unita' lavorativa occupata a
          tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non  possono
          comunque superare complessivamente una annualita' del costo
          medio del lavoro.
            3.  Le  risorse  di  cui  al  comma  7  preordinate  alle
          finalita' di cui al comma 1 sono ripartite tra le  aree  di
          cui  al  medesimo  comma  1,  e  in tutte le regioni per le
          iniziative di cui al comma 5,  in  base  alla  entita'  del
          numero  dei  disoccupati  in esse registrati. I benefici di
          cui al presente articolo sono attribuiti con  provvedimento
          dell'ufficio   regionale   del   lavoro   e  della  massima
          occupazione, nei limiti delle risorse a  ciascuno  di  essi
          assegnate  alle  imprese  che  presentino  la  domanda, nei
          termini  stabiliti  dal  Ministero  del  lavoro   e   della
          previdenza   sociale,   con  priorita'  per  le  assunzioni
          collegate  a  nuovi  insediamenti  produttivi   e   secondo
          l'ordine  di presentazione delle domande stesse. In fase di
          prima applicazione la domanda e'  presentata  entro  il  20
          luglio  1995,  per  assunzioni  da  effettuarsi entro il 31
          dicembre 1995. I  benefici  sono  attribuiti  nella  misura
          massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti
          alle  imprese,  in  tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%
          rispettivamente,  mediante  conguaglio  con  i   contributi
          previdenziali, ove possibile.
            4.  Nella  domanda  deve  essere  specificato,  sotto  la
          personale  responsabilita'  del  datore  di  lavoro  ovvero
          imprenditore,  che  le assunzioni per le quali il beneficio
          viene  richiesto  sono  collegate  a   nuovi   insediamenti
          produttivi,  ovvero  avvengono  ad incremento dell'organico
          calcolato sulla media dell'ultimo semestre e  che,  durante
          il  predetto  periodo  non  sono  intervenute  riduzioni  o
          sospensioni  di  personale   avente   analoghe   qualifiche
          professionali,   nonche'  in  quale  misura  le  assunzioni
          riguardano i lavoratori di cui all'art. 25, comma 5,  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223.
            5.  Gli  interventi  previsti  dal  comma 2 sono estesi a
          tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
          l'occupazione  di  persone   svantaggiate,   promosse   dai
          soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma 1, lettera b), della
          legge 8 novembre 1991, n. 381.
            6. Per le finalita' di cui al comma 1  il  Ministero  del
          lavoro  e  della previdenza sociale, sentite le commissioni
          regionali per l'impiego, stipula convenzioni  con  consorzi
          di  comuni  e  con  enti,  societa', cooperative o consorzi
          pubblici e privati, di comprovata  esperienza  e  capacita'
          tecnica  nelle materie di cui al presente articolo, nonche'
          con  gli  enti  gestori  dei  fondi  mutualistici  per   la
          promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma
          1  dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti
          all'incremento dell'occupazione, per progettare  modelli  e
          strumenti  di  gestione  attiva  della  mobilita'  e  dello
          sviluppo di nuova occupazione, anche delineando  metodi  di
          valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati
          conseguiti.
            7.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale.   A tale ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.
            7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la
          realizzazione  dei  servizi di informazione sul mercato del
          lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di
          lavoro tra gli Stati membri, nonche' per  le  attivita'  di
          cooperazione   tra  i  servizi  per  l'impiego  comunitari,
          verranno versati all'entrata del bilancio dello  Stato  per
          essere  assegnati  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   salvo  che  il  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale si avvalga di agenzie  specializzate  ed
          appositamente autorizzate a tal fine.
            8.  Per  il  finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e