di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo". - L'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) cosi' recita: "Art. 1. - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n, 155, e all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego. 2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del conratto di solidarieta'. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilita' separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare e' ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. 3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato. 4. Il perido per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, e' riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo e' a carico della contabilita' separata dei trattamenti di Cassa integrazione e guadagni ed e' commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. 5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni". - Il comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/94, cosi' recita: "3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano una anzianita' aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'art. 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991". - Per il testo del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 223/1991 si veda in nota al comma 4. - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 478/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/1994, si veda in nota all'art. 1, comma 5. Il testo dell'art. 2, comma 2-ter del predetto decreto cosi' recita: "2-ter. La proroga del trattamento straordinario, per i casi previsti all'art. 1, commi 1 e 1-bis, puo' essere concessa anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, purche' non sia stata conclusa la procedura di mobilita' ovvero sia stata revocata e purche' il periodo precedentemente concesso sia cessato in data non antecedente il 30 giugno 1993". - Per il testo degli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2052/88, come modificati dal Regolamento CEE n. 2081/93, si veda in nota al comma 11 dell'art. 1. - Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 299/1994, si veda in nota precedente a questo medesimo comma. Comma 11: - Il comma 1 dell'art. 16 della legge n. 223/1991 cosi' recita: "1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7". - Si riporta l'intero testo dell'art. 7 della legge n. 223/1991, piu' volte richiamato dalla presente legge "Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. 2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento. 3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione. 4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4. 5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'art. 15, commi 4 e 6. 6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni. 8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di malattia e di maternita' eventualmente spettanti. 9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita', ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti. 10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico. 12. L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3. 14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni. 15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni". Comma 12 - L'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), abrogato dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 448, cosi' recitava: "Art. 7 (Accordo di programma). - (1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne deterinini i tempi, le modalita' e il finanziamento stabilendo, altresi', i destinatari della gestione, che puo' essere affidata a consorzi a tal fine costituiti. 2. L'accordo prevede altresi' procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformita' e le intese di cui al citato art. 81, nonche' le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo. 4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento. 5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3)". - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 223/1991 si veda in nota al comma 11. Comma 13: - Il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, della legge n. 451/1994, cosi' recita: "3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. A tal fine l'esame congiunto di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' alla cominissione regionale per l'impiego perche' questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in piu' regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le domande di proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al medesimo ufficio al quale e' stata presentata l'istanza di primo riconoscimento". - Il comma 5 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e' il seguente: "5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro". Comma 14: - La lettera h), primo comma, dell'art. 18 delle legge n. 845/1978, e' la seguente: "Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: a)-g) (omissis); h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675". Comma 15: - Il comma 7 dell'art. 7 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, della legge n. 236/1993, e' il seguente: "7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995". - Il comma 22 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) come modificato dal presente comma e dal comma 36 sempre di questo art. 4, risulta essere il seguente: "22. L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto con piu' di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza di cui, rispettivamente, all'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' prorogato fino al 31 dicembre 1997, e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui. Per lo stesso periodo vige l'assoggettamento ai relativi obblighi contributivi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i relativi criteri concessivi nei limiti delle predette risorse". Comma 17: - Il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 223/1991, cosi' recita: "1. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilita', sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalita', la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilita' al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5". - Il comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, della legge n. 236/1993, e' il seguente: "1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresi' essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che non da' titolo al trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223". Comma 18: - I commi 7 e 8 dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), cosi' recitano: "7. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, secondo le modalita' contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991. 8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai lavoratori che fruiscono dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, da un periodo superiore a dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori collocati in mobilita', secondo le modalita' contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1991. Comma 19: - Il comma 3 dell'art. 1 ed il comma 1 dell'art. 2 del D.L. 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293 (Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali) cosi' recitano: "Art. 1, comma 3. - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennita' di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno". "Art. 2, comma 1. - Ai lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonche' dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'art. 1, e' corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennita' di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'art. 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223". - Il comma 2 dell'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) cosi' recita: "2. - I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unita' che fruiscono delle indennita' ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unita', fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160". - Il comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 199/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 293/1993, e' il seguente: "4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88". - Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.L. n. 199/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 293/1993, e' il seguente: "Art. 1. - 1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1 gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, gia' in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, e' corrisposta un'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennita' e' calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate. 2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono altresi' valide, anche ai fini della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, le domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorche' pervenute agli uffici del lavoro. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennita' di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno. 4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonche' di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'art. 8, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 4-bis. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'art. 1 del presente decreto". "Art. 2. - 1. Ai lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonche' dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'art. 1, e' corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennita' di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'art. 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. 2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai soggetti indicati al comma 1, non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianita', stabilita dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'art. 1 non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai fini dell'applicazione di tale legge sono considerate utili le domande presentate dalle imprese medesime anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". "Art. 3. - 1. I periodi di godimento dell'indennita' di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita la predetta indennita'. 2. Alla corresponsione delle indennita' di cui agli articoli 1 e 2, provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale che sara' rimborsato per la parte non coperta dal contributo di cui all'art. 1, comma 4, sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'art. 1 verra' anticipato ai lavoratori dalle imprese. 3. I lavoratori interessati alle indennita' di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a 3.500 unita', con prelazione per i soggetti di cui all'art. 2 nel limite di 1.500 unita'. L'ammissione ai conseguenti benefici opera in funzione della data di presentazione della domanda". "Art. 4. - 1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunita' economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, e assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento e' assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorita' per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresi', all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1. 3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie per l'impiego, le quali cercheranno le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza". Comma 20: - Il comma 1 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n, 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) come modificato dal presente comma, e' il seguente: "1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente, anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato". Comma 21: - Per il testo del comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n, 451/1994, si veda in nota al comma 1. - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota al comma 9. - Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 478/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/1994, si veda in nota all'art. 1, comma 5. - Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, si veda in nota all'art. 1, comma 1. - Per il testo del comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, si veda in nota al comma 1. Comma 22: - Per il testo del comma 5 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si veda in nota al comma 13. - Per il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, si veda in nota al comma 9. Comma 23: - L'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, cosi' recita: "Art. 3. - 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalita' di pubblica utilita'. 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui allo stesso comma. 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocita' per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero". Comma 24: - Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 478/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/1994, cosi' recita: "1. Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attivita' o riorganizzazione di unita' produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere, con proprio decreto, un intervento di sostegno di natura temporanea e straordinaria. Tale intervento, erogabile in una unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale, non puo' comunque superare i limiti pro-capite stabiliti all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". Comma 25: - Il comma 5 dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria per il 1990) cosi' recita: "5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unita' produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante". - Il comma 4-bis dell'art. 8 della legge n. 223/1991 cosi' recita: "4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento che non ricorrono le menzionate condizioni ostative". - Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 223/1991 cosi' recita: "4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti". - Il comma 9 dell'art. 25 della legge n. 223/1991 cosi' recita: "9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni". - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota al comma 9. Comma 26: - Per il testo dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 223/1991, si veda in nota al comma 11. - Il comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, cosi' recita: "4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui all'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 anche al di la' dei limiti territoriali ivi previsti". Comma 27: - Gli articoli 4 e 24 della legge n, 223/1991 cosi' recitano: "Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita'). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita' ai sensi del presente articolo. 2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categorie aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilita'; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive sociazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. 6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da' all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6. 8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'. 9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. 10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'. 11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. 13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda. 14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. 15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4. 16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36". "Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale). - 1. Le disposizi'oni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione. 2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attivita'. 3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali o saltuarie. 5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e' disciplinata dal presente articolo. 6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge". - Per il testo dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 7 della legge n. 223/1991, si veda in nota al comma 11. - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota al comma 9. - Per la lettura degli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, si veda in nota all'art. 1, comma 11. Comma 28: - Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, come integrato dal presente articolo, si veda in nota all'art. 2, comma 5. Comma 29: - L'art. 2, con allegata tabella F, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni) e' il seguente: "Art. 2 (Calcolo dei contributi volontari. Requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti). - A decorrere dal 1 aprile 1981 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della decima classe di retribuzione di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato a mese. Con decorrenza dal 1 aprile 1981 le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori gia' occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni medie settimanali delle singole classi di retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria, allegata al presente decreto. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1 aprile 1981 sono inseriti nella classe di retribuzione della tabella di cui al comma precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella precedentemente in vigore. Gli assicurati, ai quali e' stato assegnata anteriormente alla data predetta l'ultima classe di contribuzione, hanno facolta' di richiedere, con effetto dal 1 aprile 1981 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione della classe piu' elevata eventualmente loro spettante sulla base della tabella di cui al precedente comma, determinata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432. A decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento. Ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile e' presa in considerazione la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione. E' abrogato il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432". "Tabella F CLASSI DI RETRIBUZIONE E RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA ===================================================================== Classi di Retribuzione contribuzione Retribuzione settimanale media settimanale imponibile (lire) _____________________________________________________________________ 1 Fino a L. 4.700 4.100 2 Oltre L. 4.700 " " 7.500 6.100 3 " " 7.500 " " 11.700 9.600 4 " " 11.700 " " 14.800 13.250 5 " " 14.800 " " 17.700 16.250 6 " " 17.700 " " 20.600 19.150 7 " " 20.600 " " 24.600 22.600 8 " " 24.600 " " 28.800 26.700 9 " " 28.800 " " 33.100 30.950 10 " " 33.100 " " 37.400 35.250 11 " " 37.400 " " 41.600 39.500 12 " " 41.600 " " 46.500 44.050 13 " " 46.500 " " 51.600 49.050 14 " " 51.600 " " 56.600 54.100 15 " " 56.600 " " 61.500 39.050 16 " " 61.500 " " 66.400 63.950 17 " " 66.400 " " 71.300 68.850 18 " " 71.300 " " 76.200 73.750 19 " " 76.200 " " 81.200 78.700 20 " " 81.200 " " 86.700 83.950 21 " " 86.700 " " 92.700 89.700 22 " " 92.700 " " 99.500 96.100 23 " " 99.500 " " 106.900 103.200 24 " " 106.900 " " 114.300 110.600 25 " " 114.300 " " 122.800 118.550 26 " " 122.800 " " 132.700 127.750 27 " " 132.700 " " 142.600 137.650 28 " " 142.600 " " 152.300 147.450 29 " " 152.300 " " 162.200 157.250 30 " " 162.200 " " 172.000 167.100 31 " " 172.000 " " 182.900 177.450 32 " " 182.900 " " 193.800 188.350 33 " " 193.800 " " 204.700 199.250 34 " " 204.700 " " 215.700 210.200 35 " " 215.700 " " 226.600 221.150 36 " " 226.600 " " 237.500 232.050 37 " " 237.500 " " 248.400 242.950 38 " " 248.400 " " 259.400 253.900 39 " " 259.400 " " 270.300 264.850 40 " " 270.300 " " 281.200 275.750 41 " " 281.200 " " 292.200 286.700 42 " " 292.200 " " 303.200 297.700 43 " " 303.200 " " 314.200 308.700 44 " " 314.200 " " 325.200 319.700 45 " " 325.200 " " 336.200 330.700 46 " " 336.200 " " 347.200 341.700 47 " " 347.200 351.500". Comma 30: - L'art. 9-ter del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, e' il seguente: "Art. 9-ter (Disposizioni per l'ENI S.p.a.). - 1. A seguito della trasformazione dell'ENI in societa' per azioni ai sensi del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI S.p.a. puo' predisporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianita', riguardante anche le societa' del gruppo, nei limiti di 1.500 unita'. Di tale programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianita' contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianita' viene erogato con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'eta' pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione. 3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano gia' in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. L'ENI S.p.a., sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvedera' a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse. 5. L'ENI S.p.a. e le societa' del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilia'. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno". Comma 31: - L'art. 8 della legge n. 223/1991, cosi' recita: "Art. 8 (Collocamento dei lavoratori in mobilita'). - 1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4. 3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilita'. 4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. 4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative. 5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' trova applicazione quanto previsto dall'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui all'art. 9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento. 8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88". Comma 34: - Il comma 10-ter dell'art. 7 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, cosi' recita: "10-ter. Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al D.L. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria e' equiparata al termine previsto per l'attivita' del commissario". - Il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 cosi' recita: "9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3". Comma 35: - Per il testo del comma 9 dell'art. 1 della legge n. 223/1991, si veda in nota al comma 34. Comma 36: - Per il testo del comma 22 dell'art. 2 della legge n. 549/1995, come modificato, si veda in nota al comma 15. Comma 37: - L'art. 1-ter del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, e' il seguente: "Art. 1-ter (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate dalle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI S.p.a. 4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni. 6. All'onere derivante dall'attazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale". Comma 38: - La lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 223/91, cosi' come modificata, e' la seguente: "1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita' e decade dai trattamenti e dalle indennita' di cui agli articoli 7, 11, connna 2, e 16, quando: a) - c); (omissis); d) non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6". Comma 39: - Per il testo dell'art. 25 della legge n. 845/1978 si veda in nota all'art. 1, comma 15. - L'art. 13 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificaziioni, dalla legge n. 451/1994, e' il seguente: "Art. 13 (Oneri). - 1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione del presente capo, con esclusione di quello derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 19, 6, 7 e 11, valutato in lire 1.654 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.375 miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 940 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi per l'anno 1994, a lire 185 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione delle disponibilita del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto art. 11".