(parte 2)
          di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994  e  1995.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Le
          somme   non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario
          possono esserlo in quello successivo".
            - L'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863
          (Misure urgenti a sostegno  e  ad  incremento  dei  livelli
          occupazionali) cosi' recita:
            "Art.  1.  - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e
          comunque  scaduto  il  termine  ivi  previsto,  concede  il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo
          comma  2,  agli  operai  ed  agli  impiegati  delle imprese
          industriali e di quelle di cui all'art. 23 della  legge  23
          aprile  1981,  n,  155,  e all'art. 35 della legge 5 agosto
          1981,  n.    416,  le  quali  abbiano  stipulato  contratti
          collettivi   aziendali,   con  i  sindacati  aderenti  alle
          confederazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale,  che  stabiliscano  una riduzione dell'orario di
          lavoro al  fine  di  evitare,  in  tutto  o  in  parte,  la
          riduzione  o  la  dichiarazione di esuberanza del personale
          anche attraverso un suo piu' razionale impiego.
            2.  L'ammontare del trattamento di integrazione salariale
          di cui al comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta
          per cento del trattamento retributivo perso a seguito della
          riduzione di orario.  Il trattamento retributivo  perso  va
          determinato  inizialmente  non  tenendo conto degli aumenti
          retributivi previsti da contratti collettivi aziendali  nel
          periodo  di sei mesi antecedente la stipula del conratto di
          solidarieta'.  Il  predetto  trattamento  di   integrazione
          salariale,   che  grava  sulla  contabilita'  separata  dei
          trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni,
          viene  corrisposto  per  un   periodo   non   superiore   a
          ventiquattro  mesi  ed  il  suo  ammontare  e'  ridotto  in
          corrispondenza di eventuali successivi aumenti  retributivi
          intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
            3.   L'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione, accertata la  finalizzazione  della  riduzione
          concordata  di orario al riassorbimento della esuberanza di
          personale, entro trenta giorni dalla  data  di  ricevimento
          della   domanda   di   concessione   del   trattamento   di
          integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime
          su di essa parere motivato.
            4.  Il  perido  per  il  quale   viene   corrisposto   il
          trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente
          comma  2,  e'  riconosciuto  utile di ufficio ai fini della
          acquisizione del diritto, della determinazione della misura
          della  pensione  e  del  conseguimento  di  supplemento  di
          pensione    da   liquidarsi   a   carico   della   gestione
          pensionistica cui sono iscritti i  lavoratori  interessati.
          Il  contributo  figurativo  e'  a carico della contabilita'
          separata dei trattamenti di Cassa integrazione  e  guadagni
          ed  e'  commisurato  al  trattamento  retributivo  perso  a
          seguito della riduzione di orario.
            5.  Ai  fini  della   determinazione   delle   quote   di
          accantonamento  relative  al  trattamento  di fine rapporto
          trovano applicazione le disposizioni di cui al comma  terzo
          dell'art.  1  della legge 29 maggio 1982, n.  297. Le quote
          di  accantonamento  relative  alla  retribuzione  persa   a
          seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico
          della cassa integrazione guadagni.
            6.  Per  quanto  non  previsto  dal presente articolo, al
          trattamento di  integrazione  salariale  di  cui  ai  commi
          precedenti   si   applicano,   in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni della  legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  e
          successive modificazioni ed integrazioni".
            -   Il   comma  3  dell'art.  3  del  D.L.  n.  299/1994,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/94, cosi'
          recita:  "3.  Nel  caso  di  attuazione  di  programma   di
          trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,  i
          lavoratori  edili  licenziati  ai  sensi  dell'art. 4 della
          legge  23  luglio  1991,  n.  223,  i  quali  abbiano   una
          anzianita'  aziendale  di  almeno  trentasei  mesi,  di cui
          almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato,  ivi
          compresi  i  periodi di sospensione del lavoro derivanti da
          ferie,  festivita'   ed   infortuni,   hanno   diritto   al
          trattamento  di  disoccupazione speciale previsto dall'art.
          11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991".
            - Per il testo del comma 2 dell'art. 11  della  legge  n.
          223/1991 si veda in nota al comma 4.
            -  Per  il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.  478/1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n.  56/1994,  si
          veda  in  nota  all'art.  1, comma 5. Il testo dell'art. 2,
          comma 2-ter del predetto decreto cosi' recita:  "2-ter.  La
          proroga  del trattamento straordinario, per i casi previsti
          all'art. 1, commi 1 e 1-bis, puo' essere concessa anche per
          periodi antecedenti  la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,  purche'  non  sia  stata  conclusa  la
          procedura di mobilita' ovvero sia stata revocata e  purche'
          il periodo precedentemente concesso sia cessato in data non
          antecedente il 30 giugno 1993".
            -  Per  il  testo  degli  obiettivi  n.  1  e  n.  2  del
          regolamento CEE n. 2052/88, come modificati dal Regolamento
          CEE n. 2081/93, si veda in nota al comma 11 dell'art. 1.
            - Per il testo del  comma  3  dell'art.  3  del  D.L.  n.
          299/1994,  si  veda  in  nota  precedente a questo medesimo
          comma.
          Comma 11:
            - Il comma 1 dell'art. 16 della legge n.  223/1991  cosi'
          recita:    "1.  Nel  caso  di  disoccupazione  derivante da
          licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.
          24  da  parte  delle  imprese,  diverse  da  quelle  edili,
          rientranti  nel  campo  di  applicazione  della  disciplina
          dell'intervento straordinario di integrazione salariale  il
          lavoratore,  operaio, impiegato o quadro, qualora possa far
          valere una anzianita' aziendale di almeno dodici  mesi,  di
          cui  almeno  sei  di  lavoro  effettivamente  prestato, ivi
          compresi i periodi di sospensione del lavoro  derivanti  da
          ferie,  festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a
          carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto
          alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7".
            - Si riporta l'intero testo dell'art. 7  della  legge  n.
          223/1991, piu' volte richiamato dalla presente legge
            "Art.  7  (Indennita'  di  mobilita').  - 1. I lavoratori
          collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che  siano  in
          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
          diritto ad una indennita' per un periodo massimo di  dodici
          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta  nella
          misura  percentuale,  di  seguito indicata, del trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
             a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
             b)  dal  tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
          cento.
            2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,  n.  218,  la
          indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta  per  un periodo
          massimo di ventiquattro mesi, elevato  a  trentasei  per  i
          lavoratori   che   hanno  compiuto  i  quaranta  anni  e  a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni.  Essa spetta nella seguente misura:
             a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
             b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta  per
          cento.
            3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal
          1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della
          indennita'  di  contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa
          non e' comunque corrisposta successivamente alla  data  del
          compimento  dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data
          non  e'  ancora  maturato  il  diritto  alla  pensione   di
          vecchiaia,  successivamente  alla  data in cui tale diritto
          viene a maturazione.
            4. L'indennita' di mobilita'  non  puo'  comunque  essere
          corrisposta   per   un   periodo  superiore  all'anzianita'
          maturata dal lavoratore alle  dipendenze  dell'impresa  che
          abbia attivato la procedura di cui all'art.  4.
            5.  I  lavoratori  in mobilita' che ne facciano richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure  indicate  nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
          mensilita' gia' godute. Fino al 31  dicembre  1992,  per  i
          lavoratori  in  mobilita'  delle aree di cui al comma 2 che
          abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma  e'
          aumentata   di   un  importo  pari  a  quindici  mensilita'
          dell'indennita'  iniziale  di  mobilita'  e  comunque   non
          superiore  al  numero  dei  mesi mancanti al compimento dei
          sessanta anni di eta'.  Per  questi  ultimi  lavoratori  il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1,  e'  elevato  in misura pari al periodo trascorso tra la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro collocamento in mobilita'.   Le  somme  corrisposte  a
          titolo  di  anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
          cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della  legge
          27  febbraio  1985,  n.  49.  Con  decreto del Ministro del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate le modalita' e le
          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
          di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso  in
          cui  il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi a
          quello della corresponsione, assuma  una  occupazione  alle
          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui
          all'art. 15, commi 4 e 6.
            6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito delle
          circoscrizioni  o  nel  maggior  ambito  determinato  dalla
          Commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima classe della  lista  di  collocamento  e  popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita' entro la  data  del  31  dicembre  1992  che,  al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta' inferiore di non piu' di  cinque  anni  rispetto  a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita del numero di settimane  mancanti  alla  data  di
          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita' per i periodi successivi a quelli  previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
            7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta  fino  alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative  della
          Societa'  di  Gestione  e Partecipazioni Industriali S.p.a.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'  di  mobilita'  non   puo'   comunque   essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
            8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce  ogni  altra
          prestazione di  disoccupazione  nonche'  le  indennita'  di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
            9.  I  periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad esclusione di quelli  per  i  quali  si  fa  luogo  alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura  della  pensione  stessa.  Per  detti   periodi   il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione cui e' riferito il  trattamento  straordinario
          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme
          occorrenti per la copertura della contribuzione  figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti.
            10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'   di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art.  2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.   69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
            11.  I  datori  di  lavoro, ad eccezione di quelli edili,
          rientranti nel campo di applicazione  della  normativa  che
          disciplina   l'intervento   straordinario  di  integrazione
          salariale, versano alla gestione di cui all'art.  37  della
          legge  9  marzo  1989,  n.  88,  un  contributo transitorio
          calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro  la  disoccupazione  involontaria,  in misura pari a
          0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal  periodo
          di  paga  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
          presente legge e fino al periodo di paga  in  corso  al  31
          dicembre  1991  ed  in misura pari a 0,43 punti di aliquota
          percentuale a decorrere dal periodo di  paga  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di  paga  in  corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
          tenuti  al  versamento  del  contributo  transitorio   sono
          esonerati,   per   i   periodi   corrispondenti   e  per  i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11
          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
            12.   L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          regolata dalla  normativa  che  disciplina  l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
            13.  Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente
          articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di  previdenza
          dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al
          comma  11  e  all'art.  4, comma 3, sono dovuti al predetto
          Istituto. Ad esso vanno inviate le  comunicazioni  relative
          alle  procedure  previste dall'art. 4, comma 10, nonche' le
          comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
            14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n.
          1115, e successive modificazioni.
            15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni  nei
          primi  tre  anni  successivi  a quello di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro del tesoro,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          adegua i contributi  di  cui  al  presente  articolo  nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni".
          Comma 12
            - L'art. 7 della legge 1 marzo 1986,  n.  64  (Disciplina
          organica  dell'intervento  straordinario  nel Mezzogiorno),
          abrogato dall'art.  4 della legge 19 dicembre 1992, n. 448,
          cosi' recitava:
            "Art. 7 (Accordo di programma). - (1. Per gli  interventi
          previsti  nel  programma  triennale  che richiedono, per la
          completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di
          regioni,  enti  locali  ed  altri   soggetti   pubblici   e
          amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo, il
          Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno  e
          i  soggetti  interessati  promuovono  la conclusione fra di
          essi di un accordo di programma che attui il  coordinamento
          delle  azioni  di  rispettiva competenza e, fra l'altro, ne
          deterinini  i  tempi,  le  modalita'  e  il   finanziamento
          stabilendo,  altresi',  i  destinatari  della gestione, che
          puo' essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.
            2. L'accordo prevede altresi' procedimenti  di  arbitrato
          rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
            3.  L'accordo e' approvato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, previa delibera del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e  l'accordo  sono
          pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. L'accordo approvato  produce  gli  effetti  della
          intesa  di  cui  all'art.  81, terzo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.   616,
          determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione
          degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai
          partecipanti,  l'accertamento di conformita' e le intese di
          cui al citato art. 81, nonche' le concessioni edilizie.  La
          variazione degli strumenti urbanistici  e  la  sostituzione
          della  concessione  edilizia  non  si  producono  senza  il
          consenso del comune interessato nel caso in  cui  esso  non
          abbia aderito all'accordo.
            4.  Il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno  vigila  sulla   esecuzione   dell'accordo   di
          programma   e,   in   caso  di  inadempienza  dei  soggetti
          partecipanti  e  di  mancata  attuazione  delle   procedure
          sostitutive  di  cui  al  comma  2  del  presente articolo,
          promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.
            5. Per gli accordi di programma relativi a  progetti  che
          riguardino  esclusivamente le regioni a statuto speciale, i
          compiti del Ministro per gli  interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno  sono  esercitati dai presidenti delle regioni,
          d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni
          attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio decreto
          legislativo 15 maggio 1946, n.  455,  convertito  in  legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'art. 47 della
          legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3)".
            -  Per  il  testo  dell'art. 7 della legge n. 223/1991 si
          veda in nota al comma 11.
          Comma 13:
            -  Il  comma  3  dell'art.  1  del  D.L.   n.   299/1994,
          convertito,  con  modificazioni,  della  legge n. 451/1994,
          cosi'  recita:  "3.   Il   trattamento   straordinario   di
          integrazione salariale e' concesso con decreto del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni
          dalla  richiesta  nel  caso  di  crisi  aziendale  ed entro
          centoventi   giorni   dalla   richiesta   nel    caso    di
          ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.
          A tal fine l'esame congiunto di cui all'art.  5 della legge
          20   maggio  1975,  n.  164,  si  svolge  presso  l'ufficio
          provinciale del lavoro  e  della  massima  occupazione.  Il
          predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la
          trasmette  immediatamente,  con  le proprie valutazioni, al
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  nonche'
          alla  cominissione  regionale per l'impiego perche' questa,
          con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego,  possa
          esprimere  motivato  parere entro venti giorni. Nel caso in
          cui l'esame congiunto riguardi unita' produttive ubicate in
          diverse province della stessa regione o  in  piu'  regioni,
          esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale
          del   lavoro  e  della  massima  occupazione  o  presso  la
          Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale. Le  domande  di  proroga
          semestrale  del  trattamento  straordinario di integrazione
          salariale devono essere presentate al medesimo  ufficio  al
          quale    e'    stata    presentata   l'istanza   di   primo
          riconoscimento".
            - Il comma 5 dell'art. 19 della legge 28  febbraio  1986,
          n.  41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986)  e'  il
          seguente:  "5.  I  provvedimenti  del  CIPI  in  materia di
          integrazione salariale sono  adottati  sulla  base  di  una
          istruttoria  tecnica  selettiva  effettuata  da un apposito
          comitato  la  cui  composizione  e  le  cui  modalita'   di
          funzionamento   saranno   successivamente  determinate  con
          decreto del Ministro del bilancio  e  della  programmazione
          economica  di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della
          previdenza sociale e del tesoro".
          Comma 14:
            - La lettera h), primo comma, dell'art. 18 delle legge n.
          845/1978, e' la seguente: "Spettano al Ministro del  lavoro
          e della previdenza sociale:
             a)-g) (omissis);
             h)   l'assistenza   tecnica  e  il  finanziamento  delle
          iniziative di formazione  professionale,  d'intesa  con  le
          regioni  e  tramite  esse, nei casi di rilevante squilibrio
          locale tra domanda  e  offerta  di  lavoro  secondo  quanto
          previsto  dall'art.  36,  secondo  comma,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche'
          gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge  12
          agosto 1977, n. 675".
          Comma 15:
            -   Il   comma  7  dell'art.  7  del  D.L.  n.  148/1993,
          convertito, con modificazioni, della legge n. 236/1993,  e'
          il  seguente:  "7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni
          in materia di  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale  di  cui  al  comma 3 dell'art. 12 della legge 23
          luglio 1991, n. 223, sono  estese  alle  imprese  esercenti
          attivita'  commerciali  che  occupino  piu'  di 50 addetti,
          nonche' alle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi  gli
          operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle
          imprese   di   vigilanza.  Fino  al  31  dicembre  1994  le
          disposizioni del presente comma si applicano  alle  imprese
          di  spedizione  e  di  trasporto  che  occupino  piu' di 50
          addetti. Il CIPI approva i relativi programmi,  nei  limiti
          di  spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni
          1993, 1994 e 1995".
            - Il comma 22 dell'art. 2 della legge 28  dicembre  1995,
          n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
          come modificato dal presente comma e dal comma 36 sempre di
          questo  art.  4, risulta essere il seguente: "22. L'accesso
          ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e  di
          mobilita'   a  favore  delle  imprese  esercenti  attivita'
          commerciali, delle agenzie di viaggio  e  turismo  e  degli
          operatori  turistici  nonche' delle imprese di spedizione e
          di trasporto con piu' di cinquanta addetti e delle  imprese
          di  vigilanza di cui, rispettivamente, all'art. 7, comma 7,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, e
          all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio  1994,  n.
          299,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1994, n. 451, e' prorogato fino al 31 dicembre 1997, e  per
          le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre
          1996,  nei  limiti di una spesa complessiva non superiore a
          lire 40  miliardi  annui.    Per  lo  stesso  periodo  vige
          l'assoggettamento  ai  relativi  obblighi contributivi. Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono  definiti  i
          relativi  criteri  concessivi  nei  limiti  delle  predette
          risorse".
          Comma 17:
            - Il comma 1 dell'art. 6 della legge n.  223/1991,  cosi'
          recita:  "1. L'ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione,  sulla  base  delle  direttive  impartite  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
          commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica
          da parte dell'agenzia per l'impiego compila una  lista  dei
          lavoratori   in   mobilita',   sulla  base  di  schede  che
          contengano tutte le informazioni utili per  individuare  la
          professionalita', la preferenza per una mansione diversa da
          quella  originaria,  la disponibilita' al trasferimento sul
          territorio;  in  questa  lista  vengono  iscritti  anche  i
          lavoratori  di  cui  agli  articoli  11,  comma  2, e 16, e
          vengono  esclusi  quelli  che   abbiano   fatto   richiesta
          dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5".
            -   Il   comma  1  dell'art.  4  del  D.L.  n.  148/1993,
          convertito, con modificazioni, della legge n. 236/1993,  e'
          il  seguente:  "1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di
          cui all'art. 6, comma 1, della legge  23  luglio  1991,  n.
          223,  possono  essere  iscritti  i lavoratori licenziati da
          imprese, anche artigiane  o  cooperative  di  produzione  e
          lavoro,  che occupano anche meno di quindici dipendenti per
          giustificato  motivo  oggettivo   connesso   a   riduzione,
          trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, quale
          risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi
          dell'art.  2  della  legge  15  luglio  1966,  n. 604, come
          sostituito dall'art. 2, comma  2,  della  legge  11  maggio
          1990, n. 108.
            Possono  altresi' essere iscritti i lavoratori licenziati
          per   riduzione   di   personale    che    non    fruiscano
          dell'indennita'  di  cui  all'art.  7 della legge 23 luglio
          1991, n. 223.
            L'iscrizione, che non da' titolo al  trattamento  di  cui
          all'art.  7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere
          richiesta,  entro  sessanta  giorni dalla comunicazione del
          licenziamento, ovvero dalla comunicazione  dei  motivi  ove
          non  contestuale,  alla competente sezione circoscrizionale
          per l'impiego, la  quale,  previa  verifica  che  i  motivi
          dichiarati  dal  datore  di  lavoro  corrispondono a quanto
          disposto dal  presente  articolo,  trasmette  la  richiesta
          all'ufficio   regionale  del  lavoro  per  gli  adempimenti
          previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223".
          Comma 18:
            - I commi 7 e 8 dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991,
          n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), cosi'
          recitano:
             "7. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi  dell'art.
          16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56, e successive
          modificazioni ed integrazioni, si  applica,  per  tre  anni
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, una
          riserva del 50 per cento dei posti per i  lavoratori  delle
          aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di
          integrazione  salariale  straordinaria  per  piu' di dodici
          mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori  ammessi
          al   trattamento  di  integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita'  contenute  nel  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  del  25 febbraio 1991, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991.
             8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai
          lavoratori che fruiscono dell'indennita'  di  mobilita'  di
          cui all'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, da un periodo
          superiore  a dodici mesi, con chiamata da apposite liste di
          lavoratori collocati in  mobilita',  secondo  le  modalita'
          contenute  nel  citato decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri del 25 febbraio 1991.
          Comma 19:
            - Il comma 3 dell'art. 1 ed il comma 1  dell'art.  2  del
          D.L. 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 9 agosto 1993, n. 293 (Interventi in favore dei
          dipendenti  dalle imprese di spedizione internazionale, dai
          magazzini generali e dagli  spedizionieri  doganali)  cosi'
          recitano:
             "Art.  1,  comma  3.  -  Il Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  adotta  nei   confronti   dell'impresa
          richiedente  i  conseguenti  provvedimenti  di  concessione
          dell'indennita' di cui  al  comma  1  per  un  periodo  non
          superiore ad un anno".
             "Art.  2, comma 1. - Ai lavoratori gia' in servizio alla
          data del 1 gennaio 1992  e  dipendenti  dalle  imprese  del
          settore  della  spedizione  internazionale,  dai  magazzini
          generali, nonche'  dagli  spedizionieri  doganali  iscritti
          agli  albi  professionali  istituiti  con legge 22 dicembre
          1960, n. 1612, licenziati  entro  il  1993  in  conseguenza
          degli   eventi   previsti  dal  comma  1  dell'art.  1,  e'
          corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennita'  di
          cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto
          dal  comma  3  dell'art.  1; gli stessi sono iscritti nelle
          liste di mobilita' di cui alla legge  23  luglio  1991,  n.
          223".
            -  Il  comma  2  dell'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n.
          542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1996,  n.  649  (Differimento  di   termini   previsti   da
          disposizioni  legislative in materia di interventi in campo
          economico e sociale) cosi' recita: "2. - I periodi  massimi
          di  fruizione dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e
          all'art.  2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993,  n.
          199,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto
          1993,  n.  293,  possono  essere  prorogati  di  un   anno,
          limitatamente  alle  unita'  che fruiscono delle indennita'
          ivi previste alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto  e  comunque entro il limite di 1.500 unita', fermo
          restando,  relativamente  ai  lavoratori  che  percepiscono
          l'indennita'  di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno
          1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          agosto  1993,  n. 293, e per la durata della corresponsione
          della medesima, l'obbligo  del  versamento  del  contributo
          addizionale  pari  a  quello previsto dall'art. 8, comma 1,
          del decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160".
            -   Il   comma  4  dell'art.  1  del  D.L.  n.  199/1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 293/1993,  e'
          il  seguente: "4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute,
          per gli anni 1993 e 1994, al versamento  di  un  contributo
          speciale   pari  a  1  punto  percentuale  e  a  0,3  punti
          percentuali  della   retribuzione   determinata   a   norma
          dell'art.   12   della   legge  30  aprile  1969,  n.  153,
          rispettivamente  a  carico  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori,  nonche'  di  un  contributo addizionale pari a
          quello previsto dall'art. 8, comma 1,  del  D.L.  21  marzo
          1988,  n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          maggio  1988,  n.  160,  relativamente  ai  lavoratori  che
          percepiscono l'indennita' di cui al comma 1. L'ammontare di
          tali  contributi affluisce alla gestione per gli interventi
          assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali  di
          cui all'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88".
            -  Il  testo  degli  articoli  1,  2,  3  e 4 del D.L. n.
          199/1993, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          293/1993, e' il seguente:
            "Art.  1.  -  1.  In  conseguenza  dell'abolizione  delle
          frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito  del
          mercato  interno  comunitario alla data del 1 gennaio 1993,
          ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del  settore  della
          spedizione  internazionale  e  dei  magazzini generali, ivi
          compresi i centri di sdoganamento di cui all'art.  127  del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  del  23  gennaio  1973, n. 43, gia' in servizio
          alla  data  del  1 gennaio 1992 e che, a causa degli eventi
          soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993,  e'
          corrisposta  un'indennita'  pari  al trattamento massimo di
          integrazione  salariale   straordinaria,   previsto   dalle
          vigenti  disposizioni,  nonche'  gli assegni familiari, ove
          spettanti.  Per  i  lavoratori  dipendenti  dalle  predette
          imprese  lavoranti  ad orario ridotto, la citata indennita'
          e' calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.
            2. Le imprese di cui al comma 1  presentano  le  relative
          domande,   accompagnate   dal   verbale   di  consultazione
          sindacale,   redatto   con   le   OO.SS.   dei   lavoratori
          territorialmente  competenti,  al  Ministero  del  lavoro e
          della previdenza sociale. Sono altresi'  valide,  anche  ai
          fini  della  disposizione  di  cui  all'art. 2, comma 3, le
          domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  ancorche'  pervenute  agli
          uffici del lavoro.
            3.  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale
          adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti
          provvedimenti di  concessione  dell'indennita'  di  cui  al
          comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.
            4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni
          1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a
          1  punto  percentuale  e  a  0,3  punti  percentuali  della
          retribuzione determinata a norma dell'art. 12  della  legge
          30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori
          di  lavoro  e  dei  lavoratori,  nonche'  di  un contributo
          addizionale pari a quello previsto dall'art.  8,  comma  1,
          del   D.L.      21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  maggio  1988,   n.   160,
          relativamente  ai  lavoratori che percepiscono l'indennita'
          di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce
          alla  gestione  per  gli  interventi  assistenziali  e   di
          sostegno  alle  gestioni  previdenziali di cui all'art. 37,
          della legge 9 marzo 1989, n. 88.
            4-bis. Le disposizioni di cui all'art. 7,  comma  7,  del
          D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle
          imprese  di  spedizione   destinatarie   degli   interventi
          previsti  dal presente articolo e dall'art.  1 del presente
          decreto".
            "Art. 2. - 1. Ai lavoratori gia' in  servizio  alla  data
          del  1  gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore
          della spedizione internazionale,  dai  magazzini  generali,
          nonche'  dagli  spedizionieri  doganali  iscritti agli albi
          professionali istituiti con  legge  22  dicembre  1960,  n.
          1612,  licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi
          previsti dal comma 1 dell'art.  1,  e'  corrisposta,  dalla
          data del licenziamento, l'indennita' di cui al citato comma
          1  per  un  periodo  pari  a  quello  previsto  dal comma 3
          dell'art. 1;  gli  stessi  sono  iscritti  nelle  liste  di
          mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
            2.  Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese
          e dai soggetti indicati al  comma  1,  non  si  applica  la
          sospensione  dal  diritto  ai  trattamenti pensionistici di
          anzianita',   stabilita   dall'art.   1,   comma   1,   del
          decreto-legge  19  settembre  1992, n. 384, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
            3. Le imprese di cui al comma 1  presentano  le  relative
          domande,   accompagnate   dal   verbale   di  consultazione
          sindacale,   redatto   con   le   OO.SS.   dei   lavoratori
          territorialmente competenti al Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale.
            4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo e quelle
          di cui all'art. 1 non  si  applicano  ai  dipendenti  delle
          imprese   rientranti   nella   disciplina   dell'intervento
          straordinario di integrazione salariale e di  mobilita'  di
          cui   alla   legge   23   luglio  1991,  n.  223.  Ai  fini
          dell'applicazione di tale legge sono considerate  utili  le
          domande  presentate  dalle  imprese  medesime anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto".
            "Art. 3. - 1. I periodi di godimento  dell'indennita'  di
          cui  agli  articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili
          ai fini del conseguimento del diritto alla  pensione  e  ai
          fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo
          figurativo  e'  calcolato sulla base della retribuzione cui
          e' riferita la predetta indennita'.
            2. Alla  corresponsione  delle  indennita'  di  cui  agli
          articoli   1  e  2,  provvede  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale che sara' rimborsato per  la  parte  non
          coperta  dal  contributo di cui all'art.  1, comma 4, sulla
          base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale.  Il  trattamento  di
          cui  all'art.  1  verra'  anticipato  ai  lavoratori  dalle
          imprese.
            3. I lavoratori interessati alle indennita' di  cui  agli
          articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a
          3.500 unita', con prelazione per i soggetti di cui all'art.
          2  nel  limite di 1.500 unita'. L'ammissione ai conseguenti
          benefici opera in  funzione  della  data  di  presentazione
          della domanda".
            "Art.  4.  - 1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per
          gli interventi  formativi  per  la  riqualificazione  o  la
          riconversione  professionale  dei  lavoratori  di  cui agli
          articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunita' economica  europea
          per  l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo
          a titolo delle iniziative previste nel  quadro  comunitario
          di  sostegno  per  il  1993,  e  assicurato  dal  Fondo  di
          rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre  1978,
          n.  845,  per  gli  interventi  formativi e per gli aiuti a
          titolo del regolamento comunitario n.  3904 del 17 dicembre
          1992,  concernente  la  riconversione  professionale  degli
          agenti  e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento
          e' assicurato dal Fondo di  rotazione  di  cui  all'art.  5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183.
            2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della
          programmazione  1993,  dalle  regioni,  con  priorita'  per
          quelli organizzati  da  organismi  paritetici  delle  parti
          sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  che  provvede,  altresi', all'inoltro dei progetti
          per l'utilizzo degli interventi  previsti  dal  regolamento
          comunitario di cui al comma 1.
            3.  Per  la  predisposizione  dei  progetti  previsti dal
          regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del
          lavoro  e   della   previdenza   sociale   puo'   avvalersi
          dell'ausilio  tecnico delle agenzie per l'impiego, le quali
          cercheranno le interazioni con gli altri  fondi  comunitari
          operanti sul territorio di competenza".
          Comma 20:
            -  Il  comma 1 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n,
          257   (Norme   relative   alla   cessazione    dell'impiego
          dell'amianto)  come  modificato  dal  presente comma, e' il
          seguente:  "1.  Ai  lavoratori  occupati  in  imprese   che
          utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi
          di ristrutturazione e riconversione produttiva, e' concesso
          il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale
          secondo  la  normativa  vigente,  anche  se  il   requisito
          occupazionale  sia  pari  a  quindici unita' per effetto di
          decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato".
          Comma 21:
            - Per il testo del  comma  8  dell'art.  5  del  D.L.  n.
          299/1994,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n,
          451/1994, si veda in nota al comma 1.
            -  Per  il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.  148/1993,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si
          veda in nota al comma 9.
            - Per il testo del  comma  2  dell'art.  1  del  D.L.  n.
          478/1993,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          56/1994, si veda in nota all'art.  1, comma 5.
            - Per il testo del comma  4  dell'art.  14  del  D.L.  n.
          299/1994,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          451/1994, si veda in nota all'art.  1, comma 1.
            - Per il testo del  comma  8  dell'art.  5  del  D.L.  n.
          299/1994,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          451/1994, si veda in nota al comma 1.
          Comma 22:
            - Per il testo del comma 5 dell'art. 19  della  legge  28
          febbraio 1986, n. 41, si veda in nota al comma 13.
            -  Per  il  testo  del  comma  1  dell'art. 1 del D.L. n.
          726/1984, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          863/1984, si veda in nota al comma 9.
          Comma 23:
            - L'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti
          l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni  approvato  con
          D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, cosi' recita:
            "Art.  3.  -  1.  Non   sono   soggetti   all'imposta   i
          trasferimenti  a  favore  dello Stato, delle regioni, delle
          province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici
          e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che
          hanno come scopo  esclusivo  l'assistenza,  lo  studio,  la
          ricerca  scientifica,  l'educazione,  l'istruzione  o altre
          finalita' di pubblica utilita'.
            2. I  trasferimenti  a  favore  di  enti  pubblici  e  di
          fondazioni  o associazioni legalmente riconosciute, diversi
          da  quelli  indicati  nel  comma  1,  non   sono   soggetti
          all'imposta  se sono stati disposti per le finalita' di cui
          allo stesso comma.
            3. Nei casi di  cui  al  comma  2  il  beneficiario  deve
          dimostrare,    entro    cinque    anni    dall'accettazione
          dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato,
          di avere impiegato i beni o diritti  ricevuti  o  la  somma
          ricavata  dalla loro alienazione per il conseguimento delle
          finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza
          di  tale  dimostrazione  esso  e'   tenuto   al   pagamento
          dell'imposta  con  gli  interessi  legali dalla data in cui
          avrebbe dovuto essere pagata.
            4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a
          condizione  di  reciprocita' per gli enti pubblici esteri e
          per le fondazioni e associazioni costituite all'estero".
          Comma 24:
            -   Il   comma  1  dell'art.  2  del  D.L.  n.  478/1993,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  56/1994,
          cosi'  recita:  "1.  Al  fine  di  favorire  le  iniziative
          produttive  industriali  inserite  in  piani  di   recupero
          dell'occupazione,   totale   o   parziale,   relativi  alla
          cessazione  di  attivita'  o  riorganizzazione  di   unita'
          produttive  del  settore  industriale che coinvolgono oltre
          500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa
          con le regioni interessate, il Ministro del lavoro e  della
          previdenza  sociale puo' concedere, con proprio decreto, un
          intervento   di   sostegno   di   natura    temporanea    e
          straordinaria.  Tale  intervento,  erogabile  in  una unica
          soluzione  all'atto  della  dimostrazione   del   risultato
          occupazionale,   non   puo'   comunque  superare  i  limiti
          pro-capite stabiliti all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
          20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
          Comma 25:
            -  Il  comma 5 dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990,
          n.  428  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'
          europea - legge comunitaria per il 1990) cosi' recita:  "5.
          Qualora   il   trasferimento   riguardi  aziende  o  unita'
          produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato  di
          crisi  aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera
          c), della legge 12  agosto  1977,  n.  675  o  imprese  nei
          confronti   delle  quali  vi  sia  stata  dichiarazione  di
          fallimento,   omologazione   di    concordato    preventivo
          consistente   nella   cessione  dei  beni,  emanazione  del
          provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  ovvero
          di  sottoposizione  all'amministrazione  straordinaria, nel
          caso in cui la continuazione dell'attivita' non  sia  stata
          disposta  o  sia cessata e nel corso della consultazione di
          cui ai precedenti commi  sia  stato  raggiunto  un  accordo
          circa  il  mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai
          lavoratori  il  cui  rapporto  di   lavoro   continua   con
          l'acquirente  non trova applicazione l'art. 2112 del codice
          civile, salvo  che  dall'accordo  risultino  condizioni  di
          miglior  favore. Il predetto accordo puo' altresi prevedere
          che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
          e che quest'ultimo continui  a  rimanere,  in  tutto  o  in
          parte, alle dipendenze dell'alienante".
            -  Il  comma  4-bis   dell'art. 8 della legge n. 223/1991
          cosi' recita:  "4-bis. Il diritto ai benefici economici  di
          cui  ai  commi precedenti e' escluso con riferimento a quei
          lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei  sei
          mesi  precedenti,  da  parte  di  impresa dello stesso o di
          diverso   settore   di   attivita'   che,  al  momento  del
          licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
          coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che  assume  ovvero
          risulta  con  quest'ultima  in  rapporto  di collegamento o
          controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la  propria
          responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento che
          non ricorrono le menzionate condizioni ostative".
            -  Il  comma  4 dell'art. 8 della legge n. 223/1991 cosi'
          recita:  "4. Al datore di lavoro che, senza esservi  tenuto
          ai  sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato
          i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore,  un  contributo  mensile  pari al cinquanta per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta  al lavoratore. Il predetto contributo non puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero  superiore  a  ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
          mesi per le aree di cui all'art. 7, comma  6.  Il  presente
          comma non trova applicazione per i giornalisti".
            -  Il  comma 9 dell'art. 25 della legge n. 223/1991 cosi'
          recita:  "9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di
          contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
          diciotto  mesi,  quella  prevista per gli apprendisti dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni".
            - Per il testo del  comma  7  dell'art.  1  del  D.L.  n.
          148/1993,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          236/1993, si veda in nota al comma 9.
          Comma 26:
            - Per il testo dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 della legge
          n. 223/1991, si veda in nota al comma 11.
            -  Il  comma  4  dell'art.  3  del  D.L.   n.   299/1994,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 451/1994,
          cosi' recita: "4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e  per
          quelli  di  cui all'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio
          1991, n. 223 aventi i medesimi requisiti previsti al  comma
          3,  licenziati  successivamente  alla  data  di  entrata in
          vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da
          imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di  cui
          all'art.  7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
          223 anche al di la' dei limiti territoriali ivi previsti".
          Comma 27:
            - Gli articoli 4 e  24  della  legge  n,  223/1991  cosi'
          recitano:
            "Art.  4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita'). -
          1.  L'impresa  che  sia  stata   ammessa   al   trattamento
          straordinario  di integrazione salariale, qualora nel corso
          di attuazione del programma di cui all'articolo  1  ritenga
          di  non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,   ha  facolta'  di  avviare  le  procedure  di
          mobilita' ai sensi del presente articolo.
            2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui
          al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per
          iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite
          a  norma  dell'art.  19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
          nonche'  alle  rispettive  associazioni  di  categoria.  In
          mancanza  delle  predette  rappresentanze  la comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categorie
          aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale.  La comunicazione alle associazioni di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato.
            3.  La  comunicazione  di  cui  al comma 2 deve contenere
          indicazione:  dei motivi che determinano la  situazione  di
          eccedenza;  dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a  porre  rimedio  alla  predetta situazione ed evitare, in
          tutto o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita';  del
          numero,   della   collocazione   aziendale  e  dei  profili
          professionali  del  personale  eccedente;  dei   tempi   di
          attuazione  del  programma  di  mobilita';  delle eventuali
          misure programmate  per  fronteggiare  le  conseguenze  sul
          piano  sociale  della  attuazione  del  programma medesimo.
          Alla comunicazione va allegata  copia  della  ricevuta  del
          versamento  all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma
          di  cui  all'art.  5,  comma  4,  di  una  somma  pari   al
          trattamento   massimo  mensile  di  integrazione  salariale
          moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori   ritenuti
          eccedenti.
            4.  Copia  della  comunicazione di cui al comma 2 e della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente  inviate all'ufficio provinciale del lavoro
          e della massima occupazione.
            5. Entro sette giorni dalla data  del  ricevimento  della
          comunicazione   di  cui  al  comma  2,  a  richiesta  delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          sociazioni  si  procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare  l'eccedenza del personale e le possibilita' di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte,  nell'ambito  della  stessa  impresa, anche mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro.
            6.  La  procedura  di cui al comma 5 deve essere esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.     Quest'ultima  da'
          all'ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione   comunicazione  scritta  sul  risultato  della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
            7.   Qualora   non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima   occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di  un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando  proposte  per  la  realizzazione di un accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento  da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6.
            8.  Qualora  il  numero  dei lavoratori interessati dalla
          procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini  di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
            9.  Raggiunto  l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  collocare  in  mobilita'  gli impiegati, gli operai e i
          quadri eccedenti, comunicando per iscritto  a  ciascuno  di
          essi  il  recesso,  nel  rispetto dei termini di preavviso.
          Contestualmente,  l'elenco  dei  lavoratori  collocati   in
          mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo, del luogo di residenza,  della  qualifica,  del
          livello   di   inquadramento,   dell'eta',  del  carico  di
          famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle  modalita'
          con  le  quali  sono stati applicati i criteri di scelta di
          cui all'art.   5,  comma  1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto  all'ufficio  regionale del lavoro e della massima
          occupazione  competente,  alla  commissione  regionale  per
          l'impiego  e alle associazioni di categoria di cui al comma
          2.
            10. Nel caso in cui  l'impresa  rinunci  a  collocare  in
          mobilita'  i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa procede al recupero delle somme pagate in  eccedenza
          rispetto  a  quella  dovuta  ai sensi dell'art. 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi  con  il primo versamento utile successivo alla
          data di determinazione del numero dei lavoratori  posti  in
          mobilita'.
            11.  Gli  accordi  sindacali  stipulati  nel  corso delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento  totale  o  parziale dei lavoratori ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma   dell'art.   2103   del   codice   civile,  la  loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
            12. Le comunicazioni di cui al  comma  9  sono  prive  di
          efficacia  ove  siano  state  effettuate senza l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo.
            13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento   di   cassa
          integrazione,  al  termine  del  periodo  di  godimento del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda.
            14.  Il presente articolo non trova applicazione nel caso
          di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili
          e nelle attivita' stagionali o  saltuarie,  nonche'  per  i
          lavoratori   assunti   con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato.
            15.   Nei   casi   in  cui  l'eccedenza  riguardi  unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo  di  cui  al  comma  7  spetta rispettivamente al
          direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza   sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate  le
          comunicazioni previste dal comma 4.
            16. Sono abrogati gli articoli 24 e  25  della  legge  12
          agosto  1977,  n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
          nonche'   il   decreto-legge   13  dicembre  1978,  n.  795
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36".
            "Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale). -
          1. Le disposizi'oni di cui all'art. 4, commi da 2 a  12,  e
          all'art.  5,  commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che
          occupino piu' di quindici dipendenti e che, in  conseguenza
          di una riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di  centoventi  giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa  provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
          i licenziamenti che, nello stesso arco  di  tempo  e  nello
          stesso  ambito,  siano comunque riconducibili alla medesima
          riduzione o trasformazione.
            2. Le disposizioni richiamate nel comma  1  si  applicano
          anche  quando le imprese di cui al medesimo comma intendano
          cessare l'attivita'.
            3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e
          10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese
          di cui all'art.    16,  comma  1.  Il  contributo  previsto
          dall'art.  5,  comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese di cui
          all'art. 16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte  il
          trattamento  iniziale  di mobilita' spettante al lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
            4. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  non  si
          applicano  nei  casi  di  scadenza dei rapporti di lavoro a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie.
            5.  La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione
          di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge
          15 luglio 1966, n.  604 come modificato dall'art.  6  della
          legge  11 maggio 1990, n. 108, e' disciplinata dal presente
          articolo.
            6. Il presente articolo non si applica  ai  licenziamenti
          intimati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge".
            - Per il testo dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 7 della legge
          n. 223/1991, si veda in nota al comma 11.
            -  Per  il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.  148/1993,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si
          veda in nota al comma 9.
            -  Per  la  lettura  degli  obiettivi  n.  1  e  n. 2 del
          regolamento CEE n. 2081/93  del  Consiglio  del  20  luglio
          1993, si veda in nota all'art.  1, comma 11.
          Comma 28:
            -  Per  il  testo  dell'art.  8  del  D.L.  n.  299/1994,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  451/1994,
          come  integrato  dal  presente  articolo,  si  veda in nota
          all'art. 2, comma 5.
          Comma 29:
            - L'art. 2, con allegata tabella F, del  D.L.  29  luglio
          1981,  n.   402, convertito, con modificazioni, dalla legge
          26  settembre  1981,  n.  537  (Contenimento  della   spesa
          previdenziale  e  adeguamento  delle  contribuzioni)  e' il
          seguente:  "Art.  2  (Calcolo  dei  contributi   volontari.
          Requisiti  per  l'ammissione  alla  prosecuzione volontaria
          dell'assicurazione per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
          superstiti).  -  A  decorrere  dal  1 aprile 1981 l'importo
          minimo della  retribuzione  settimanale  sulla  quale  sono
          commisurati   i   contributi   volontari  non  puo'  essere
          inferiore a quello della retribuzione  media  della  decima
          classe  di retribuzione di cui alla tabella F relativa alla
          contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.
            L'importo del  contributo  volontario  minimo  dovuto  da
          tutte     le    categorie    di    prosecutori    volontari
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori  dipendenti  e
          delle  gestioni speciali per i lavoratori autonomi non puo'
          essere inferiore a quello stabilito, con i criteri  di  cui
          al  precedente  comma,  per i lavoratori dipendenti comuni.
          Per  le  categorie  tenute  al  versamento  di   contributi
          volontari mensili tale importo e' ragguagliato a mese.
            Con   decorrenza   dal   1  aprile  1981  le  aliquote  a
          percentuale dei contributi volontari dovuti dai  lavoratori
          gia'  occupati  alle  dipendenze di terzi si applicano alle
          retribuzioni medie  settimanali  delle  singole  classi  di
          retribuzioni   di   cui   alla   tabella  F  relativa  alla
          contribuzione volontaria, allegata al presente decreto.
            Gli assicurati autorizzati alla  prosecuzione  volontaria
          con  decorrenza  anteriore  al  1 aprile 1981 sono inseriti
          nella classe di retribuzione della tabella di cui al  comma
          precedente, recante lo stesso numero d'ordine della tabella
          precedentemente  in  vigore.  Gli  assicurati,  ai quali e'
          stato assegnata anteriormente alla data  predetta  l'ultima
          classe  di contribuzione, hanno facolta' di richiedere, con
          effetto dal 1 aprile 1981 ed entro un anno  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto, l'assegnazione
          della classe  piu'  elevata  eventualmente  loro  spettante
          sulla  base  della  tabella  di  cui  al  precedente comma,
          determinata ai sensi dell'art. 8  del  D.P.R.  31  dicembre
          1971, n.  1432.
            A decorrere dall'anno 1982 e con effetto dal 1 gennaio di
          ciascun  anno  le  retribuzioni  di cui al terzo comma sono
          aumentate nella stessa misura percentuale delle  variazioni
          delle  pensioni che si verificano in applicazione dell'art.
          19  della  legge  30  aprile  1969, n. 153, entro il limite
          massimo di retribuzione pensionabile  vigente  nel  periodo
          cui si riferisce il versamento.
            Ai  fini  del  calcolo della retribuzione pensionabile e'
          presa   in    considerazione    la    retribuzione    media
          corrispondente  alla  classe di contribuzione assegnata, in
          vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione.
            E' abrogato il secondo comma dell'art. 6 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432".
                                                           "Tabella F
             CLASSI DI RETRIBUZIONE E RETRIBUZIONE MEDIA
            SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA
                      CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
=====================================================================
Classi di                                               Retribuzione
contribuzione     Retribuzione settimanale                 media
                                                        settimanale
                                                         imponibile
                                                           (lire)
_____________________________________________________________________
   1                               Fino a L.   4.700        4.100
   2          Oltre L.   4.700      "     "    7.500        6.100
   3            "   "    7.500      "     "   11.700        9.600
   4            "   "   11.700      "     "   14.800       13.250
   5            "   "   14.800      "     "   17.700       16.250
   6            "   "   17.700      "     "   20.600       19.150
   7            "   "   20.600      "     "   24.600       22.600
   8            "   "   24.600      "     "   28.800       26.700
   9            "   "   28.800      "     "   33.100       30.950
  10            "   "   33.100      "     "   37.400       35.250
  11            "   "   37.400      "     "   41.600       39.500
  12            "   "   41.600      "     "   46.500       44.050
  13            "   "   46.500      "     "   51.600       49.050
  14            "   "   51.600      "     "   56.600       54.100
  15            "   "   56.600      "     "   61.500       39.050
  16            "   "   61.500      "     "   66.400       63.950
  17            "   "   66.400      "     "   71.300       68.850
  18            "   "   71.300      "     "   76.200       73.750
  19            "   "   76.200      "     "   81.200       78.700
  20            "   "   81.200      "     "   86.700       83.950
  21            "   "   86.700      "     "   92.700       89.700
  22            "   "   92.700      "     "   99.500       96.100
  23            "   "   99.500      "     "  106.900      103.200
  24            "   "  106.900      "     "  114.300      110.600
  25            "   "  114.300      "     "  122.800      118.550
  26            "   "  122.800      "     "  132.700      127.750
  27            "   "  132.700      "     "  142.600      137.650
  28            "   "  142.600      "     "  152.300      147.450
  29            "   "  152.300      "     "  162.200      157.250
  30            "   "  162.200      "     "  172.000      167.100
  31            "   "  172.000      "     "  182.900      177.450
  32            "   "  182.900      "     "  193.800      188.350
  33            "   "  193.800      "     "  204.700      199.250
  34            "   "  204.700      "     "  215.700      210.200
  35            "   "  215.700      "     "  226.600      221.150
  36            "   "  226.600      "     "  237.500      232.050
  37            "   "  237.500      "     "  248.400      242.950
  38            "   "  248.400      "     "  259.400      253.900
  39            "   "  259.400      "     "  270.300      264.850
  40            "   "  270.300      "     "  281.200      275.750
  41            "   "  281.200      "     "  292.200      286.700
  42            "   "  292.200      "     "  303.200      297.700
  43            "   "  303.200      "     "  314.200      308.700
  44            "   "  314.200      "     "  325.200      319.700
  45            "   "  325.200      "     "  336.200      330.700
  46            "   "  336.200      "     "  347.200      341.700
  47            "   "  347.200                            351.500".
          Comma 30:
            -  L'art.  9-ter  del  D.L.  n. 148/1993, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n. 236/1993, e' il seguente:
            "Art. 9-ter (Disposizioni  per  l'ENI  S.p.a.).  -  1.  A
          seguito  della  trasformazione  dell'ENI  in  societa'  per
          azioni  ai  sensi  del  D.L.    11  luglio  1992,  n.  333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n.  359,  e  dei   previsti   riassetti   organizzativi   e
          produttivi,  fino  al  31  dicembre  1994 l'ENI S.p.a. puo'
          predisporre un programma biennale  di  prepensionamenti  di
          anzianita',  riguardante  anche le societa' del gruppo, nei
          limiti di 1.500 unita'. Di tale programma deve essere  data
          comunicazione  alle  organizzazioni  sindacali  interessate
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale.
            2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento,
          di  cui  al  comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30
          anni   di   anzianita'   contributiva    ed    assicurativa
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  e  i  superstiti ovvero in forme sostitutive
          dell'assicurazione  generale   obbligatoria   Agli   stessi
          lavoratori il trattamento pensionistico di anzianita' viene
          erogato  con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva
          e  assicurativa  pari  al   periodo   necessario   per   la
          maturazione  del  requisito  dei  35  anni prescritto dalle
          disposizioni regolanti la suddetta  assicurazione  generale
          obbligatoria,  ed  in  ogni  caso  non superiore al periodo
          compreso tra la data di risoluzione del rapporto di  lavoro
          e quella del compimento dell'eta' pensionabile in vigore al
          momento della presentazione della domanda di pensione.
            3.   Le   domande   di   prepensionamento  devono  essere
          presentate irrevocabilmente alle  aziende  di  appartenenza
          dai  lavoratori che siano gia' in possesso dei requisiti di
          cui al comma 2, ovvero che li  matureranno  nel  corso  del
          1994,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto.
            4. L'ENI S.p.a., sulla base del programma di cui al comma
          1 e delle domande presentate, provvedera' a selezionare  le
          stesse,  trasmettendole  all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto
          di lavoro dei dipendenti  le  cui  domande  sono  trasmesse
          all'INPS  e  all'INPDAI  si estingue nell'ultimo giorno del
          mese  in  cui  l'azienda  effettua  la  trasmissione  delle
          domande stesse.
            5.  L'ENI  S.p.a.  e  le  societa' del gruppo interessate
          corrispondono  per  ciascun  mese  di  anticipazione  della
          pensione  ai  Fondi  pensioni  gestiti dagli enti di cui al
          comma   4,   una   somma   pari   all'importo    risultante
          dall'applicazione  dell'aliquota contributiva in vigore per
          i fondi medesimi sull'ultima retribuzione  annua  percepita
          da  ciascun  lavoratore  interessato,  ragguagliata a mese,
          nonche' una somma pari all'importo mensile  della  pensione
          anticipata,  ivi  compresa  la tredicesima mensilia'. Dette
          somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla  richiesta
          all'INPS  e all'INPDAI in unica soluzione o in un numero di
          rate mensili di pari importo, non superiore  a  quello  dei
          mesi  di  anticipazione  della  pensione,  maggiorato degli
          interessi  nella  misura  del  10  per  cento  in   ragione
          dell'anno".
          Comma 31:
            - L'art. 8 della legge n. 223/1991, cosi' recita:
            "Art.  8 (Collocamento dei lavoratori in mobilita'). - 1.
          Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento, si
          applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui  al
          sesto  comma  dell'art.   15 della legge 29 aprile 1949, n.
          264, e successive modificazioni ed integrazioni.
            2. I lavoratori in mobilita' possono essere  assunti  con
          contratto  di  lavoro  a  termine di durata non superiore a
          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore
          di  lavoro  e'  pari  a quella prevista per gli apprendisti
          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25,   e   successive
          modificazioni.   Nel   caso  in  cui,  nel  corso  del  suo
          svolgimento, il  predetto  contratto  venga  trasformato  a
          tempo  indeterminato,  il beneficio contributivo spetta per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4.
            3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia
          di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui all'art.
          16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56, e successive
          modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art.  2
          della  legge  22  agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti
          avviamenti   le   commissioni   regionali   per   l'impiego
          stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
          nelle   liste   di   collocamento,   la  percentuale  degli
          avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella  lista
          di mobilita'.
            4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi
          del  comma  1,  assuma  a  tempo  pieno  e  indeterminato i
          lavoratori iscritti nella lista di mobilita'  e'  concesso,
          per   ogni   mensilita'   di  retribuzione  corrisposta  al
          lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta  per
          cento  della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe stata
          corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non  puo'
          essere  erogato per un numero di mesi superiore a dodici e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero  superiore  a  ventiquattro mesi, ovvero a trentasei
          mesi per le aree di cui all'art. 7, comma  6.  Il  presente
          comma non trova applicazione per i giornalisti.
            4-bis.  Il  diritto ai benefici economici di cui ai commi
          precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
          siano  stati  collocati  in   mobilita',   nei   sei   mesi
          precedenti,  da  parte di impresa dello stesso o di diverso
          settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
          presenta  assetti  proprietari  sostanzialmente coincidenti
          con quelli  dell'impresa  che  assume  ovvero  risulta  con
          quest'ultima  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo.
          L'impresa   che   assume   dichiara,   sotto   la   propria
          responsabilita',  all'atto  della  richiesta di avviamento,
          che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
            5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella  lista  di
          mobilita'  trova  applicazione quanto previsto dall'art. 27
          della legge 12 agosto 1977, n. 675.
            6. Il lavoratore in mobilita'  ha  facolta'  di  svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
            7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6,
          nonche'  per quelle dei periodi di prova di cui all'art. 9,
          comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui agli articoli
          7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi.  Tali giornate non  sono
          computate  ai  fini  della  determinazione  del  periodo di
          durata dei predetti trattamenti fino al  raggiungimento  di
          un  numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi
          di spettanza del trattamento.
            8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo
          rientrano nella sfera di applicazione  dell'art.  37  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88".
          Comma 34:
            -  Il  comma  10-ter  dell'art.  7  del D.L. n. 148/1993,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  236/1993,
          cosi'  recita:  "10-ter.    Per  i dipendenti delle aziende
          commissariate in base al  D.L.  30  gennaio  1979,  n.  26,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
          n. 95, la durata dell'intervento della  cassa  integrazione
          straordinaria   e'   equiparata  al  termine  previsto  per
          l'attivita' del commissario".
            - Il comma 9 dell'art. 1 della legge  n.  223/1991  cosi'
          recita:    "9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti
          straordinari di integrazione salariale  non  possono  avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di  un  quinquennio,  indipendentemente  dalle cause per le
          quali sono stati concessi,  ivi  compresa  quella  prevista
          dall'art.  1  del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si
          computano, a tal  fine,  anche  i  periodi  di  trattamento
          ordinario    concessi   per   contrazioni   o   sospensioni
          dell'attivita'   produttiva   determinate   da   situazioni
          temporanee  di  mercato.  Il  predetto  limite  puo' essere
          superato, secondo condizioni e  modalita'  determinate  dal
          CIPI  ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3
          della presente legge, dall'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984,
          n. 726,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre  1984,  n.  863,  dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre
          1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga  di  cui
          al comma 3".
          Comma 35:
            -  Per  il  testo  del comma 9 dell'art. 1 della legge n.
          223/1991, si veda in nota al comma 34.
          Comma 36:
            - Per il testo del comma 22 dell'art. 2  della  legge  n.
          549/1995, come modificato, si veda in nota al comma 15.
          Comma 37:
            -  L'art.  1-ter  del  D.L.  n. 148/1993, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n. 236/1993, e' il seguente:
            "Art. 1-ter (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per  consentire
          la   realizzazione   nelle   aree  di  intervento  e  nelle
          situazioni  individuate  ai  sensi  dell'art.  1  di  nuovi
          programmi  di  reindustrializzazione,  di interventi per la
          creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione
          dell'apparato  produttivo  esistente,  con  priorita'   per
          l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni
          statali,  nonche'  per  promuovere  azioni  di  sviluppo  a
          livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione
          dell'efficienza  complessiva  dell'area  anche   attraverso
          interventi   volti   alla   creazione   di   infrastrutture
          tecnologiche,   in   relazione    ai    connessi    effetti
          occupazionali,  e' istituito presso il Ministero del lavoro
          e della  previdenza  sociale,  un  apposito  Fondo  per  lo
          sviluppo  con  la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi
          per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per  ciascuno  degli
          anni 1994 e 1995.
            2.   I   criteri   e   le  modalita'  di  utilizzo  delle
          disponibilita' del Fondo di cui al comma 1  sono  stabiliti
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          del  tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma
          1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto.
            3.  Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
          1, il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          d'intesa  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  puo'   avvalersi   delle   societa'   di
          promozione   industriale  partecipate  dalle  societa'  per
          azioni  derivanti  dalla  trasformazione  degli   enti   di
          gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15
          del  decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da
          enti di gestione disciolti, nonche' della GEPI S.p.a.
            4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui  al  comma  1
          sono  determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488.
            5.  Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono
          essere utilizzate, nei  limiti  delle  quote  indicate  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma  2,  per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche
          ed agli operatori pubblici  e  privati  interessati,  della
          quota  di  finanziamento  a carico del bilancio dello Stato
          per l'attuazione  di  programmi  di  politica  comunitaria,
          secondo  le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile 1987,
          n. 183, e successive modificazioni.
            6.  All'onere  derivante  dall'attazione   del   presente
          articolo,  pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire
          100 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1994  e  1995,  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale".
          Comma 38:
            -  La  lettera  d) del comma 1 dell'art. 9 della legge n.
          223/91, cosi' come  modificata,  e'  la  seguente:  "1.  Il
          lavoratore  e' cancellato dalla lista di mobilita' e decade
          dai trattamenti e dalle indennita' di cui agli articoli  7,
          11, connna 2, e 16, quando:
             a) - c); (omissis);
             d)  non  abbia  provveduto  a  dare  comunicazione entro
          cinque  giorni   dall'assunzione   alla   competente   sede
          dell'INPS  del  lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma
          6".
          Comma 39:
            - Per il testo dell'art. 25 della legge  n.  845/1978  si
          veda in nota all'art. 1, comma 15.
            -  L'art.  13  del  D.L.  n.  299/1994,  convertito,  con
          modificaziioni, dalla legge n. 451/1994, e' il seguente:
            "Art. 13 (Oneri). - 1.  Al  complessivo  onere  derivante
          dall'applicazione  del  presente  capo,  con  esclusione di
          quello derivante dall'applicazione degli articoli 5,  comma
          19,  6,  7 e 11, valutato in lire 1.654 miliardi per l'anno
          1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno  1995  ed  in  lire
          1.375  miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire
          947 miliardi per l'anno 1994, a  lire  1.010  miliardi  per
          l'anno  1995  ed  a  lire  940  miliardi  per  l'anno 1996,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1994-1996, al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro  per  l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e  della
          previdenza sociale; quanto a lire 170 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1994,  1995  e  1996,  mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,
          all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
          del  lavoro  e  della previdenza sociale; quanto a lire 537
          miliardi per l'anno 1994, a lire 185  miliardi  per  l'anno
          1995  ed  a  lire  265  miliardi  per l'anno 1996, mediante
          riduzione delle disponibilita del Fondo  per  l'occupazione
          di cui all'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993,
          n.    537    intendendosi    corrispondentemente    ridotta
          l'autorizzazione di spesa di cui  ai  commi  31  e  32  del
          predetto art. 11".