Art. 5. Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordiprovinciali debbono prevedere in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi e' riconosciuta validita' pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula. 3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici conenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione, che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento. 4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti e' quella fissata, dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre. 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo compresi quelli gia' stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo. 6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attivita' ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare. Riferimenti normativi Comma 1: - L'art. 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), abrogato dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, cosi' recitava: "Art. 1. - (Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione). - (1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e' destinato agli interventi indicati all'art. 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato daila legge finanziaria per il 1985. 2. Le attivita' e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttivita economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualita' della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del progranma triennale di sviluppo. 3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 2 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e' aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attivita' e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della citata legge 1 dicembre 1983, n. 651, ed al D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c), le modalita' sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attivita' produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attivita' promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del citato testo unico. 4. Il CIPE determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1983, n. 651. La determinazione e' compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito pro capite, l'emigrazione. 5. Al secondo comma dell'art. 2, della legge 1 dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: "dalla presente legge", sono aggiunte le seguenti: "e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche". 6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali. 7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale: a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalita' per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti; b) indicano i criteri, le modalita' e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente; c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attivita' produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario; d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge. 8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonche', per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. I termini e le modalita' per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge)". - Il comma 9 dell'art. 6 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) e' il seguente: "9. - Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che: a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali; b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1; c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dell'art. 1, comma 1". Comma 4: - Per il testo del comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389/1989, si veda in nota al comma 1. Il comma 11 del citato art. 6 e' il seguente: "11. - Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art. 1, comma 1, da verificare semestralmente, puo' essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione e' disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali".