Art. 5.
                Disposizioni in materia di contratti
                    di riallineamento retributivo
 1.  Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire
la  regolarizzazione  retributiva  e  contributiva  per  le   imprese
industriali   ed   artigiane   operanti   nei  territori  individuati
all'articolo 1 della legge  1  marzo  1986,  n.  64,  e'  sospesa  la
condizione   di  corresponsione  dell'ammontare  retributivo  di  cui
all'articolo 6, comma 9, lettera  c),  del  decreto-legge  9  ottobre
1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti  di
quelle  imprese  che  abbiano  recepito  o  recepiscano  gli  accordi
provinciali   di   riallineamento   retributivo    stipulati    dalle
associazioni   imprenditoriali  ed  organizzazioni  sindacali  locali
aderenti o comunque organizzativamente collegate con le  associazioni
ed  organizzazioni  nazionali  di  categoria firmatarie del contratto
collettivo nazionale di riferimento. Tali accordiprovinciali  debbono
prevedere  in  forme  e  tempi  prestabiliti,  programmi  di graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei  lavoratori  ai  livelli
previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ai   predetti   accordi  e'  riconosciuta  validita'  pari  a  quella
attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento
quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le
normative nazionali e comunitarie.  Per  il  riconoscimento  di  tale
sospensione,  l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale
di recepimento con le stesse  parti  che  hanno  stipulato  l'accordo
provinciale.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi  di  tempo
per   stipulare  gli  accordi  territoriali  e  quelli  aziendali  di
recepimento  da  depositare  rispettivamente,  ai  competenti  uffici
provinciali  del lavoro e della massima occupazione, e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
  3. La sospensione di cui al comma 1  cessa  di  avere  effetto  dal
periodo  di  paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del
programma  graduale  di  riallineamento  dei  trattamenti   economici
conenuto   nell'accordo   territoriale.   L'applicazione   nel  tempo
dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche  per  i  periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione
ovvero  di  sgravi  contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a
condizione, che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto
e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.
  4. La retribuzione da prendere a riferimento  per  il  calcolo  dei
contributi  di  previdenza  e  assistenza  sociale  dovuti  e' quella
fissata, dagli accordi di riallineamento.  La  presente  disposizione
deve  intendersi  come interpretazione autentica delle norme relative
alla corresponsione retributiva ed alla  determinazione  contributiva
di   cui   al   combinato   disposto  dell'articolo  1,  comma  1,  e
dell'articolo 6, commi 9, lettera c),  e  11,  del  decreto  legge  9
ottobre  1989,  n.  338,  convertito dalla legge 7 dicembre. 1989, n.
389.  Restano  comunque  salvi  e  conservano  la  loro  efficacia  i
versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5.  E'  ammessa  una sola variazione ai programmi di riallineamento
contributivo compresi quelli gia' stipulati, limitatamente  ai  tempi
ed  alle  percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale
modifica sia oggettivamente  giustificata  da  intervenuti  rilevanti
eventi   non   prevedibili   e  che  incidano  sostanzialmente  sulle
valutazioni effettuate al  momento  della  stipulazione  dell'accordo
territoriale,  ed  a  condizione  che  l'intesa  di aggiustamento sia
sottoscritta dalle medesime parti che hanno  stipulato  il  primitivo
accordo.
  6.   L'ispettorato   provinciale   del   lavoro,   nel  programmare
l'attivita' ispettiva di concerto  con  gli  istituti  previdenziali,
sente  le  commissioni  eventualmente istituite a livello provinciale
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di  lavoro
al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            -  L'art.  1  della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina
          organica dell'intervento  straordinario  nel  Mezzogiorno),
          abrogato dall'art.  4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488,
          cosi' recitava:
            "Art. 1. - (Intervento straordinario, programma triennale
          per   lo  sviluppo  del  Mezzogiorno  e  piani  annuali  di
          attuazione). - (1. L'intervento straordinario e  aggiuntivo
          nei  territori  meridionali  di  cui all'art.   1 del testo
          unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ha  durata
          novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo
          1985-1993  con  un  apporto  complessivo  di  lire  120.000
          miliardi, dei quali e' destinato agli  interventi  indicati
          all'art.  1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, un apporto
          annuale non inferiore a  10.000  miliardi,  fermo  restando
          l'apporto fissato daila legge finanziaria per il 1985.
            2. Le attivita' e le iniziative, con particolare riguardo
          alle   produzioni   sostitutive   di  importazioni  e  alle
          innovazioni,     che     concorrono     al     risanamento,
          all'ammodernamento     e    all'espansione    dell'apparato
          produttivo, all'accrescimento dei livelli  di  produttivita
          economica,   al  riequilibrio  territoriale  interno,  alla
          valorizzazione delle  risorse  locali  e  al  miglioramento
          della   qualita'   della  vita,  al  potenziamento  e  alla
          riqualificazione  delle  istituzioni   locali   economiche,
          tecnico-scientifiche     e    culturali,    formative    ed
          amministrative,    possono    rientrare     nell'intervento
          straordinario   ed   essere   finanziate   o  agevolate  in
          esecuzione del progranma triennale di sviluppo.
            3. Il  programma  triennale  di  sviluppo,  formulato  ed
          approvato  ai  sensi  e  con le procedure di cui all'art. 2
          della  legge  1  dicembre  1983,  n.  651,  e'   aggiornato
          annualmente con le medesime procedure anche con riferimento
          alle  disposizioni  della legge finanziaria.   Esso indica,
          tra l'altro, le attivita' e le iniziative da  promuovere  e
          realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere
          a), b) e c) dell'art. 1 della citata legge 1 dicembre 1983,
          n. 651, ed al D.L. 18 settembre 1984, n. 581, convertito in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n.
          775, i soggetti pubblici relativamente agli  interventi  di
          cui  alla  lettera  a)  e  i  soggetti  pubblici  e privati
          relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e  c),
          le  modalita' sostitutive nel caso di carenza di iniziative
          o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le  quote
          finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare
          riguardo  alle  risorse  da  destinare  alle incentivazioni
          delle attivita' produttive, sulla base  anche  delle  linee
          generali della politica industriale e delle indicazioni del
          piano  agricolo nazionale; individua i criteri generali per
          lo sviluppo dell'attivita'  promozionale  e  di  assistenza
          tecnica   alle   imprese;   formula   i   criteri   per  il
          finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di
          sviluppo di cui all'art. 44 del citato testo unico.
            4. Il CIPE determina, entro novanta giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, le regioni e le
          aree particolarmente svantaggiate di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  2  della  legge  1  dicembre  1983,  n.  651. La
          determinazione  e'  compiuta  sulla  base   di   indicatori
          oggettivi  di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero
          della forza-lavoro in cerca di occupazione  e  il  rapporto
          tra  occupazione  industriale  e  popolazione residente, il
          reddito pro capite, l'emigrazione.
            5. Al secondo comma dell'art. 2, della legge  1  dicembre
          1983, n.  651, dopo le parole: "dalla presente legge", sono
          aggiunte le seguenti:  "e tenendo conto dei programmi delle
          amministrazioni pubbliche".
            6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede
          mediante   piani   annuali  di  attuazione,  formulati  dal
          Ministro per gli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          sentito   il  comitato  dei  rappresentanti  delle  regioni
          meridionali,  sulla  base  sia  di  progetti  di   sviluppo
          regionale  inviati  dalle  regioni  entro  il  31 maggio al
          Ministro  stesso,  sia  di  progetti  interregionali  o  di
          interesse  nazionale previsti dal programma triennale. Tali
          progetti indicano i  riferimenti  temporali,  territoriali,
          occupazionali,  i soggetti tenuti all'attuazione e le quote
          finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri
          uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro  per  gli
          interventi   straordinari   nel   Mezzogiorno,  sentito  il
          comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.
            7.  I  piani  annuali  di   attuazione,   da   approvarsi
          contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:
             a)  specificano,  nel quadro di una rigorosa valutazione
          tecnica  e  finanziaria,  l'occupazione   derivante   dalla
          realizazione   delle   singole  opere  e  degli  interventi
          infrastrutturali, precisando strumenti, tempi  e  modalita'
          per  la  verifica  dei risultati e per la individuazione di
          iniziative  volte  a  rimuovere  le  cause   di   eventuali
          scostamenti;
             b)  indicano  i  criteri, le modalita' e le procedure di
          esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;
             c) indicano i mezzi finanziari  occorrenti  al  fine  di
          garantire  un  quadro  finanziario  certo nell'ambito degli
          stanziamenti  previsti  dalla  presente   legge,   per   la
          incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attivita'
          produttive,  precisando  i  settori  da  agevolare ai sensi
          della   legge   medesima,   tenendo   anche   conto   della
          programmazione  e  del grado di attuazione della erogazione
          degli  stanziamenti  previsti  da   parte   dell'intervento
          ordinario;
             d)   individuano  i  soggetti  che  dovranno  curare  la
          gestione delle opere finanziate dalla presente legge.
            8.  Ai  fini  della  formulazione  del  primo  piano   di
          attuazione  le regioni, nonche', per la parte riguardante i
          progetti  interregionali  o  di  interesse  nazionale,   le
          amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento autonomo, e
          gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  le   rispettive
          proposte  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            9. I termini e le modalita' per gli adempimenti di cui ai
          precedenti commi e le  procedure  sostitutive  in  caso  di
          carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto
          del   Ministro   per   gli   interventi   straordinari  nel
          Mezzogiorno, sentito il comitato dei  rappresentanti  delle
          regioni  meridionali,  entro  trenta  giorni  dalla data di
          entrata in vigore della presente legge)".
            - Il comma 9 dell'art. 6 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n.  389  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   evasione
          contributiva,  di  fiscalizzazione  degli oneri sociali, di
          sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento  dei
          patronati)  e'  il  seguente:  "9. - Le riduzioni di cui al
          presente articolo non spettano per i lavoratori che:
             a)   non   siano   stati   denunciati   agli    istituti
          previdenziali;
             b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro
          inferiori   a   quelli  effettivamente  svolti  ovvero  con
          retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma
          1;
             c) siano stati retribuiti con retribuzioni  inferiori  a
          quelle previste dell'art. 1, comma 1".
          Comma 4:
            -  Per  il  testo  del  comma  9  dell'art. 6 del D.L. n.
          338/1989, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  n.
          389/1989,  si  veda  in  nota  al  comma 1. Il comma 11 del
          citato art. 6  e'  il  seguente:  "11.  -  Per  le  imprese
          operanti nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico
          delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
          D.P.R.  6  marzo  1978,  n.  218, e successive modifiche ed
          integrazioni, e nell'art.  7 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.
          902, e successive modifiche ed  integrazioni,  al  fine  di
          salvaguardare  i  livelli  occupazionali e sulla base di un
          programma  graduale  di riallineamento alle retribuzioni di
          cui all'art. 1, comma 1, da verificare semestralmente, puo'
          essere  sospesa,  anche  temporaneamente,   la   condizione
          prevista  dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione e'
          disposta con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentite    le    confederazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative,  nei  limiti  della  spesa  prevista   dal
          presente   decreto   per  la  fiscalizzazione  degli  oneri
          sociali".