Art. 6.
Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarieta'
   e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.
 1.  Al  fine di consentire "maggiore celerita' nella concessione dei
trattamenti di  integrazione  salariale  straordinaria,  fino  al  31
dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario
per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica soluzione
quando   il   piano   contenga  prospettive  di  risanamento  e,  ove
necessario,  modalita'  di  gestione  degli  esuberi  alternativi  al
collocamento  dei  lavoratori  in  mobilita'. Tale disposizione trova
applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame
degli organi della procedura.
 2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite  dalle  seguenti:
"o mensile".
 3.  L'articolo  5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente
alla  data  del  14  giugno  1995.  Per  questi  ultimi la misura del
trattamento di integrazione salariale spettante e'  pari  al  60  per
cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
 4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta', ad
eccezione  di  quelli  di  cui  all'articolo  5,  commi 5, 7 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle
disponibilita'  preordinate  nel  Fondo  per  l'occupazione,  di  cui
all'articolo  1,  comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi,
ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale  ed
assistenziale  ad  essi  dovuta  per  i  lavoratori interessati dalla
riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per  cento.
La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per
cento  per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in  cui  l'accordo
disponga  una  riduzione  dell'orario  superiore  al 30 per cento, la
predetta misura e' elevata, rispettivamente,  al  35  ed  al  40  per
cento.
 5.  L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si
interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato
dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio l994, n. 451,
segna esclusivamente il  periodo  entro  il  quale  il  contratto  di
solidarieta'  deve  essere  stipulato per poter accedere al beneficio
ivi previsto.
 6. I contratti ad  incremento  degli  organici  per  i  quali  trova
applicazione  il  beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera
a), del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1994, n. 451, sono stipulati
sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della
legge  28  febbraio  1987,  n.  56.  Il  Ministro  del lavoro e della
previdenza   sociale,   sentite   le   organizzazioni    maggiormente
rappresentative   dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,  fissa
l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e  determina
le  modalita'  della  spesa  e  della  sua  attivazione attraverso le
commissioni regionali per l'impiego.  Con  il  medesimo  decreto  una
parte  delle  risorse  di  cui al presente comma viene riservata alle
imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
 7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al
31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione  di
cui  all'articolo  1,  comma  4, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo.
          Riferimenti normativi
          Commi 2, 3 e 4:
            -  Per  il  testo  dell'art.  5  del  D.L.  n.  148/1993,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 236/1993,
          cosi' come modificato, si veda in nota all'art. 4, comma 9.
            -  Per  il  testo  degli  obiettivi  n.  1  e  n.  2  del
          regolamento  CEE  n.  2052/88  si  veda in nota all'art. 1,
          comma 11.
          Comma 5:
            - Per il testo del  comma  5  dell'art.  5  del  D.L.  n.
          148/1993,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          236/1993, si veda in nota all'art.  4, comma 9.
            -  Il  comma  4  dell'art.  12  del  D.L.  n.   299/1994,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, e'
          il seguente: "4. Il Fondo di cui all'art. 1, comma  7,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.    236,  e'
          rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire
          123  miliardi  per  l'anno  1995, per lire 158 miliardi per
          l'anno 1996  e  per  lire  72  miliardi  per  l'anno  1997,
          intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti
          anni".
          Comma 6:
            -   Il   comma  1  dell'art.  7  del  D.L.  n.  299/1994,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994,  e'
          il seguente:
            "Art.  7  (Misure  sperimentali  di  flessibilita'  della
          durata del lavoro). - 1. In  attesa  di  un  intervento  di
          ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un
          diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa
          o  di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, al fine  di  promuovere,
          in  via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale
          nonche' a  forme  di  utilizzo  flessibile  dell'orario  di
          lavoro,  puo'  concedere,  fino  al  31  dicembre 1995, nei
          limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del
          Fondo di cui all'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, e  in  applicazione  delle  disposizioni  del
          decreto di cui al comma 3, i seguenti benefici:
             a)   una   riduzione,   a   beneficio   delle   imprese,
          dell'aliquota  contributiva  per  l'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti, relativamente ai contratti di  lavoro  a  tempo
          parziale  stipulati  ad incremento degli organici esistenti
          alla data di entrata in vigore del presente decreto  ovvero
          sulla  base  di accordi collettivi di gestione di eccedenze
          di personale che contemplino la trasformazione di contratti
          di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
             b)  una  riduzione,  a  beneficio  delle  imprese,   non
          inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per
          il  trattamento  di  integrazione  salariale  dall'art. 12,
          primo comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n.  164,  e
          successive   modificazioni,  nonche'  una  integrazione  al
          trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui
          vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'art.  2
          del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.  863,  che
          altresi' determinino la durata dell'orario settimanale come
          media  di  un  periodo  plurisettimanale  non  inferiore  a
          quattro mesi".
            - L'art. 17 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56  (Norme
          sull'organizzazione del mercato del lavoro), cosi' recita:
            "Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni regionali
          o  circoscrizionali  per  l'impiego).  -  1. L'impresa o il
          gruppo  di  imprese,  anche   tramite   le   corrispondenti
          associazioni  sindacali,  possono proporre alla commissione
          regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma  di
          assunzioni  di  lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla
          legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta  e
          dell'esame   preventivo  con  le  organizzazioni  sindacali
          territoriali dei lavoratori e  dei  datori  di  lavoro,  la
          commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una
          convenzione  con  l'impresa  o  il  gruppo di imprese nella
          quale  siano  stabiliti  i  tempi  delle   assunzioni,   le
          qualifiche  e i requisiti professionali ed attitudinali dei
          lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale
          ritenuti  necessari,  da  organizzare  di  intesa  con   la
          regione,  nonche',  in  deroga  alle  norme  in  materia di
          richiesta numerica, l'eventuale facolta'  di  assumere  con
          richiesta  nominativa  una  quota di lavoratori per i quali
          sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo'
          prevedere  misure  tendenti  a   promuovere   l'occupazione
          femminile e giovanile.
            2.  La  convenzione  puo'  anche prevedere l'ammissione a
          periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei
          lavoratori. In  detta  convenzione  saranno  determinati  i
          requisiti  e  i  criteri  di  selezione e di avviamento per
          l'ammissione ai predetti periodi di formazione.  Al termine
          di  tali  periodi,  l'impresa  ha  facolta'   di   assumere
          nominativamente  coloro  che  hanno  svolto  tali attivita'
          formative.
            3.    La    convenzione   stipulata   dalla   commissione
          circoscrizionale e'  trasmessa  per  la  approvazione  alla
          commissione  regionale  per l'impiego.   Nel caso in cui la
          deliberazione della commissione regionale per l'impiego non
          sia  intervenuta  nel  termine   di   trenta   giorni   dal
          ricevimento  della  convenzione, quest'ultima e' sottoposta
          all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale e si intende  approvata  quando  siano  inutilmente
          trascorsi ulteriori trenta giorni.
            4.  Il  nulla  osta  di  avviamento  e'  rilasciato dalla
          sezione circoscrizionale.
            5.  Gli   oneri   conseguenti   all'attivita'   formativa
          organizzata  di  intesa  con le regioni sono a carico delle
          regioni, ai sensi dell'art.   22 della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845".
          Comma 7:
            -  Per  il  testo  del  comma  1  dell'art. 7 del D.L. n.
          299/1994, si veda in nota al comma 6.