Art. 6. Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarieta' e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale. 1. Al fine di consentire "maggiore celerita' nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalita' di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilita'. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura. 2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile". 3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante e' pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario. 4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta', ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilita' preordinate nel Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento. 5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio l994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto. 6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalita' della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti. 7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. Riferimenti normativi Commi 2, 3 e 4: - Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, cosi' come modificato, si veda in nota all'art. 4, comma 9. - Per il testo degli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2052/88 si veda in nota all'art. 1, comma 11. Comma 5: - Per il testo del comma 5 dell'art. 5 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota all'art. 4, comma 9. - Il comma 4 dell'art. 12 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, e' il seguente: "4. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni". Comma 6: - Il comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, e' il seguente: "Art. 7 (Misure sperimentali di flessibilita' della durata del lavoro). - 1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale nonche' a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, puo' concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i seguenti benefici: a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di integrazione salariale dall'art. 12, primo comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonche' una integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresi' determinino la durata dell'orario settimanale come media di un periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi". - L'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), cosi' recita: "Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego). - 1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonche', in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facolta' di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo' prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile. 2. La convenzione puo' anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attivita' formative. 3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale e' trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni. 4. Il nulla osta di avviamento e' rilasciato dalla sezione circoscrizionale. 5. Gli oneri conseguenti all'attivita' formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845". Comma 7: - Per il testo del comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 299/1994, si veda in nota al comma 6.