Art. 8.
           Norme in materia di finanziamento dei patronati
 1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e
di  assistenza  sociale  per  l'esercizio  1991  sono definitivamente
ripartite tra gli istituti  medesimi,  che  hanno  operato  nell'anno
stesso,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sulla  base  delle
aliquote  di  ripartizione  concordate con documenti sottoscritti dai
legali rappresentanti degli istituti  interessanti  ed  inoltrati  ai
predetti  Ministeri  entro  il  31  luglio  1992.  Restano  ferme  le
ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
 2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e
di  assistenza  sociale  per  gli   esercizi   1992   e   1993   sono
definitivamente  ripartite  tra  gli  istituti  medesimi,  che  hanno
operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
  a)  quanto  al  61,60  per cento tra i seguenti istituti: Patronato
delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto
nazionale confederale di assistenza  (INCA),  Istituto  nazionale  di
assistenza  sociale  (INAS)  e  Istituto  di  tutela  e assistenza ai
lavoratori (ITAL);
  b) quanto al 28,90 per cento  tra  i  seguenti  istituti:  Ente  di
patrocinio  e  di  assistenza  per  i  coltivatori  agricoli (EPACA),
Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente  nazionale
di   assistenza  sociale  per  gli  esercenti  attivita'  commerciale
(ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli
artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e  patronato  per
gli  artigiani  (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani
(EASA),  Istituto  per  la  tutela  e  l'assistenza  degli  esercenti
attivita'  commerciali,  turistiche  e  dei  servizi  (ITACO) ed Ente
nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
  c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti  istituti:  Istituto  di
patronato   per   l'assistenza  sociale  (IPAS),  Ente  nazionale  di
assistenza  sociale  (ENAS),  Ente  nazionale  per  l'assistenza   ai
coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL),
Patronato  della  Confederazione  delle libere associazioni artigiane
italiane (CLAAI), Ente nazionale  confederale  assistenza  lavoratori
(ENCAL),  Istituto  nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL),
Istituto di patronato e di assistenza sociale per il  clero  italiano
(FACI),  Servizio  italiano  assistenza sociale per i servizi sociali
dei  lavoratori   (SIAS),   Patronato   dell'associazione   cristiana
artigiani italiani (ACAI); Patronato sozialer beratungsring (SBR).
 3.  Ai  fini  della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai
singoli istituti, ciascun raggruppamento fara'  pervenire,  entro  15
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, ai
Ministeri del lavoro e della  previdenza  sociale  e  del  tesoro  un
documento sottoscrittoda tutti i legali rappresentanti degli istituti
inseriti  nel  raggruppamento  medesimo,  recante l'indicazione delle
aliquote  concordate  con riferimento all'organizzazione esistente ed
alle attivita'  assistenziali  svolte  sul  territorio  nazionale  ed
all'estero.
 4.  Rimangono  acquisiti  i versamenti comunque effettuati, ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio  1947,  n.  804,  relativi
sino  all'esercizio  1990,  dagli  enti di previdenza e di assistenza
sociale per i liberi professionisti.
 5. In attesa di pervenire ad  un  riordinamento  della  legislazione
regolante  gli  istituti  di  patronato  e  di assistenza sociale, da
effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del presente decreto, una quota non superiore
allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente  all'erogazione
del  contributo  al finanziamento degli istituti stessi e' utilizzata
dal Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  per  procedere,
con  proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in
materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero
finalizzate alla verifica  dell'organizzazione  e  dell'attivita'  di
tali  sedi.   Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
predette somme  non  impegnate  in  ciascuno  esercizio  finanziario,
possono esserlo per le medesime finalita' nell'esercizio successivo.
 6.  Il  Ministro  del tesoro, su proposta del Ministero del lavoro e
della previdenza  sociale,  ha  facolta'  di  integrare,  con  propri
decreti,  le  dotazioni  di  cassa  dei  capitoli  di  spesa relativi
all'attuazione del decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato  29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente
ai maggiori
 residui risultanti alla chiusura dell'esercizio  rispetto  a  quelli
presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.
          Riferimenti normativi
          Comma 3:
            -  Gli  articoli  4 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n.
          804 (Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e
          di assistenza sociale, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          29 agosto 1947, n. 197) sono i seguenti:
            "Art. 4. - Al finanziamento degli istituti di patronato e
          di  assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del
          presente  decreto,  si  provvede  con  il  prelevamento  di
          un'aliquota   percentuale   sul   gettito   dei  contributi
          incassati, a termine di legge o  di  contratto  collettivo,
          dagli  istituti che gestiscono le varie forme di previdenza
          sociale.
            L'aliquota prevista nel comma precedente  e'  determinata
          ogni  anni  con  decreto  del  Ministro  per il lavoro e la
          previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro,
          in misura non superiore al 0,50 per  cento  dei  contributi
          versati agli Istituti di previdenza.
            I  fondi  raccolti  con  il  prelevamento  della predetta
          aliquota non possono avere destinazione diversa  da  quella
          indicata nel primo comma del presente articolo".
            "Art.  5.  - I fondi di cui al precedente articolo devono
          essere versati dagli istituti che gestiscono le varie forme
          di previdenza sociale in un conto  intestato  al  Ministero
          del  lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria
          centrale dello Stato.
            La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e
          di   assistenza  sociale  e'  effettuata  con  decreto  del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro per  il  tesoro,  sentite  le  associazioni
          nazionali  dei  lavoratori  interessati,  in relazione alla
          estensione o  all'efficienza  dei  servizi  degli  Istituti
          stessi.
            Agli  effetti  della ripartizione dei fondi, gli Istituti
          di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a  fornire
          al  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, nei
          modi e termini da questo indicati, la documentazione  della
          loro organizzazione e delle attivita' assistenziali, svolte
          nei singoli esercizi".