Art. 9-bis. Disposizioni in mateteria di collocamento 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicita' della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione e' punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui quest'ultima consegua l'impossibilita' di accertare che il registo sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. 4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego. 5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni. 6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendende del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo' godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione. 8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalita'. A questo ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. 9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia. 11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatone di cui all'aricolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alle loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di iavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto. del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica e' emanato entro 180 giorni dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. 14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, puo' attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e' aumentata di 143 unita' di cui due ufficiali, 90 unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unita' appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unita' valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996 si provvede a carico dello stanziamento iscritto, sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successvi. All'onere relativo alle residue 41 unita' si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996. 15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono, con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Riferimenti normativi - L'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine) e' il seguente: "Art. 8. - 1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorita' consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformita' alle direttive di cui all'art. 5. 2. Il visto di cui al comma 1 puo' essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorita' provinciale di pubblica sicurezza. 3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilita' di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali e' stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potra' essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria. 4. L'autorizzazione al lavoro ha validita' biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione. 5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita'. 6. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunita' e la preventiva disponibilita' di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte. 7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 e', anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, ne' rimborso di spese. 8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.". - L'art. 2 del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS) e' il seguente: "Art. 2 (Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero). - 1.-2. (Abrogati dall'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 346). 3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che: a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilita', dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attivita' presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alla successiva lettera; b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro; c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorita' del Paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego; d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attivita' lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita' permanente; e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica; f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo, concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale termine e' prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto. 6. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessita' ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione, entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale". Comma 6: - L'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) e' il seguente: "Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti all'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso. Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni". - Il testo dell'art. 5 della legge n. 12/1979 e' il seguente: "Art. 5 (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). - Per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'art. 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facolta' di cui al primo comma devono comunicare preventivamente al competente ispettorato del lavoro le generalita' del professionista al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti. Il consulente del lavoro ed i professionisti di cui all'art. 1 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta dell'ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a cio' abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da L. 100.000 a L. 400.000". Comma 7: - Il comma 1 dell'art. 25 della legge n. 223/1991, cosi' recita: "Art. 25 (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facolta' di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purche' rapportate al tempo annuale di lavoro". Comma 8: - L'art. 3 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) cosi' recita: "Art. 3. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonche' gli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri: a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni; b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza di rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni. 2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza. Essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro. 3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000, ancorche' il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 500.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorche' il fatto costituisca reato. 4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente comma 1, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo e' tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile. 5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tali obbligo e' punita con la pena stabilita dall'art. 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. 6. L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attivita' di coordinamento effettuata. 7. (Soppresso). 8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria". Comma 9: - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota all'art. 4, comma 9. Comma 10: - Il comma 13 dell'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati - SCAU - nonche' di promozione dell'occupazione) e' il seguente: "13. In attesa della riforma dei servizi all'impiego, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonche' le agenzie per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con enti pubblici, organismi a partecipazione pubblica, enti bilaterali e con gli organismi di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), nuovi servizi per il monitoraggio del mercato del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, la preselezione, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonche' lo svolgimento dei tirocini di cui all'art. 7". Comma 11: - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinques, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di princpio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati". - Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle provincie, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali". Comma 12: - Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 56/1987 e' il seguente: "3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anziania' di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego". - Le disposizioni del capo III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) sono le seguenti: "Capo III - Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Art. 23 (Campo di applicazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti. 2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962. 3. I lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza. 4. La presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale militare e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 5. Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, oppure, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione. "Art. 24 (Iscrizioni nelle liste) - 1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa a categorie, qualifiche e profili generici e diverse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che richiedono specifiche professionalita', nelle quali l'inserimento, a differenza della prima, e' operato sulla base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi, anche nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate sulla base degli elementi di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati. 2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione: a) presso le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui ambito territoriale di competenza e' compreso o coincide con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria della selezione stessa; b) presso le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale e' compreso o coincide con quello di piu' sezioni della stessa provincia o della stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate; c) presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio nazionale. 3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. E' comunque riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge. 4. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, debbono produrre alle sezioni circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi militari competenti. La sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento. 5. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste dal presente decreto. 6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria disponibilita'. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al relativo tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano, con le medesime modalita per le assunzioni a tempo indeterminato, separate graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilita' ai predetti rapporti. 7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permanangono nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato. Art. 25 (Procedure per l'avviamento a selezione a livello locale o periferico). - 1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa. 2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di piu' sezioni circoscrizionali per l'impiego, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate piu' circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perche' formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dal lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica e' resa pubblica mediante affissione all'albo degli uffici e delle sezioni interessate. L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo ordine della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. 3. Le amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta, debbono indicare nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 31 maggio 1975, n. 191), come modificato dall'art. 19, legge 24 dicembre 1986, n. 958. Art. 26 (Assunzioni nelle sedi centrali). - 1. Le selezioni di personale per le sedi centrali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti piu' amministrazioni ed enti. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1 febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo professionale. 3. I lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalita' e nei termini previsti dal bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento, della funzione pubblica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e per amministrazione, nonche' l'aliquota di posti riservati. 5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullita', da apposita certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego d'iscrizione, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonche' la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione puo' essere apposta anche in calce alla domanda. 6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Nella gradutoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva. 7. La graduatoria e' resa pubblica con le stesse modalita' previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica e' effettuata nei cinque giorni successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire. 8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica puo' autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalita' indicate nel presente articolo. Art. 27 (Selezione). - 1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneita', rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse 2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalita' stabilite per le prove di idoneita' relative al conseguimento degli attestati di professionalita' della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione che deve procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa. 4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano piu' in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento. 5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullita', pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Art. 28 (Assunzioni in servizio). - 1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio". Comma 13: - Il comma 9 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di ci all'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo". - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dell'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritti e di autorizzazione alla compensazione territoriale e per la disciplina del procedimento di denuncia) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132. - Per le disposizioni contenute nel capo III del D.P.R. n. 487/1994 si veda in nota al comma 12. Le disposizioni del capo IV del predetto decreto sono le seguenti: "Capo IV - Assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante gli uffici circiscrizionali per l'impiego ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni - Campo di applicazione - Requisiti e modalita' di iscrizione e di assunzione. Art. 29. (Campo di applicazione). - 1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici, dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono secondo le modalita' di cui all'art. 30 del presente regolamento. Art. 30. (Modalita' di iscrizione e requisiti). - 1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La domanda deve essere munita della necessaria documentazione, concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed attestate le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira e deve essere, altresi', corredata, per coloro che hanno menomazioni fisiche, da dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di mutilazione o di invalidita', non e' di pregiudizio alla salute o incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. 2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione negli appositi elenchi formati dall'ufficio provinciale del lavoro devono dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente. 3. E' comunque riservata all'amministrazione od ente che procede all'assunzione la facolta' di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge. 4. Il titolo di studio richiesto e' quello delle declaratorie dei profili professionali o qualifica o categoria nelle quali e' prevista l'assunzione. 5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi previo accertamento del grado di invalidita'. Art. 31. (Graduatorie). - 1. Le graduatorie dei soggetti di cui all'art. 30 hanno validita' annuale e sono formate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il 31 dicembre di ciascun anno. 2. I criteri da adottare ed i punteggi da attribuire per la formazione della graduatoria sono riportati nell'allegata tabella. 3. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici anche a carattere nazionale e regionale devono essere rivolte all'ufficio provinciale del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ''concorsi ed esami''. Art. 32. (Modalita' di assunzione). - 1. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in analogia a quanto previsto per le assunzioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avviano i soggetti protetti alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni, in misura doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria. 2. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 3. In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l'ufficio di collocamento invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie". - Si riporta il testo della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, richiamata dall'art. 31 dello stesso decreto sopratrascritto: "Tabella CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE A) Elementi che concorrono alla formazione delle gradutorie. a) carico familiare, si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalita' previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Le persone a carico da considerare sono: 1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe; 2) figlio minorenne convivente a carico; 3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta' se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a carico ovvero senza limiti di eta' se invalido permanentemente al lavoro; 4) fratello o sorella minorenne convivente a carico; b) situazione economica e patrimoniale del lavoratore. Deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare; c) anzianita' di iscrizione. Deve intendersi quella maturata in costanza di iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento - compresi i periodi relativi a rapporti di lavoro a termine con durata complessiva non superiore a 4 mesi nell'anno solare, nonche' quella maturata in costanza di rapporti di lavoro a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali - o quella di decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione. B) Variazione degli elementi. A tutti gli iscritti e' attribuito un punteggio base uguale a + 1.000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile di ogni anno; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anziamta' di iscrizione o reiscrizione e' quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni: I) per ogni mese di anzianita' pregressa alla suddetta data punti - 1; II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile di ogni anno, si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese punti - 1; III) perogni persona a carico, punti - 12; IV) per redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore: fino a L. 1.000.000 punti 0 da L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000 punti + 1 da L. 2.000.000 fino a L. 3.000.000 punti + 2 da L. 3.000.000 fino a L. 4.000.000 punti + 3 da L. 4.000.000 fino a L. 5.000.000 punti + 6 da L. 5.000.000 fino a L. 6.000.000 punti + 12 da L. 6.000.000 fino a L. 7.000.000 punti + 18 da L. 7.000.000 fino a L. 8.000.000 punti + 24 da L. 8.000.000 fino a L. 9.000.000 punti + 36 da L. 9.000.000 fino a L. 10.000.000 punti + 48 per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12. Il punteggio conseguito dal lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza e' diminuito di un coefficiente del dieci per cento qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale sia superiore di un terzo a quello medio razionale. Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Il punteggio per i figli a carico e' attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto disoccupato e' immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli. Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parita' i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianita' di iscrizione e, in caso di ulteriore parita', in ordine decrescente di data di nascita". - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 346 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'immissione e al trasferimento all'estero di lavoratori italiani) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132. Comma 14: - L'art. 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e' il seguente: "Art. 16. - Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati all'Ispettorato del lavoro i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, collegati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi e in aumento ai pari grado che si trovano nella medesima posizione per effetto del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294: marescialli d'alloggio maggiori n. 4 marescialli d'alloggio capi " 6 marescialli d'alloggio " 8 brigadieri " 11 vice brigadieri " 11 appuntati " 11 carabinieri " 179". - Il dispositivo del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996 (Assegnazione di personale dell'Arma dei carabinieri negli ispettorati del lavoro della Sicilia), e' il seguente: "Art. 1. - Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale vengono assegnati agli ispettorati del lavoro della Sicilia n. 41 militari dell'Arma dei carabinieri, cosi' ripartiti: Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia - Palermo n. 1 ispettore; Ispettorato provinciale del lavoro di Agrigento n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere; Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanisetta n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere; Ispettorato provinciale del lavoro di Catania n. 2 ispettori, n. 2 sovrintendenti, n. 1 appuntato/carabiniere; Ispettorato provinciale del lavoro di Enna n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere; Ispettorato provinciale del lavoro di Messina n. 2 ispettori, n. 2 sovrintendenti, n. 1 appuntato/carabiniere; Ispettorato provinciale del lavoro di Palermo n. 3 ispettori, n. 2 sovrintendenti, n. 1 appuntato/carabiniere; Ispettorato provinciale del lavoro di Ragusa n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere; Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere; Ispettorato provinciale del lavoro di Trapani n. 2 ispettori, n. 1 sovrintendente, n. 1 appuntato/carabiniere". "Art. 2. - I militari assegnati saranno alle dipendenze funzionali dei capi degli ispettorati del lavoro e gerarchiche del Comando carabinieri tutela del lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale". "Art. 3. - Sono a carico dell'Arma dei carabinieri gli oneri relativi all'armamento nonche' al vestiario ed equipaggiamento militare del personale dei reparti. Sono a carico dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione i rimborsi semestrali degli oneri relativi agli assegni fissi, l'indennita' di missione, la collocazione dei reparti nei vari uffici, gli arredi d'ufficio, nonche' le altre spese connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi ove forniti dall'Arma, il materiale e gli apparati necessari al funzionamento dei nuclei". "Art. 4. - Il presente decreto sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana per la pubblicazione e alla ragioneria dell'assessorato regionale del lavoro per il visto".