Art. 9-bis.
              Disposizioni in mateteria di collocamento
 1.  Nell'ambito  di  applicazione  della disciplina del collocamento
ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati  e
gli   enti   pubblici  economici  procedono  a  tutte  le  assunzioni
nell'osservanza delle  disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia.
Restano  ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle
liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui  all'articolo  8
della  legge  30  dicembre  1986,  n.  943,  e  dell'articolo  2, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
 2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma
1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per
l'impiego  una  comunicazione contenente il nominativo del lavoratore
assunto, la  data  dell'assunzione,  la  tipologia  contrattuale,  la
qualifica ed il trattamento economico e normativo.
 3.  A  decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto a
consegnare   al    lavoratore,    all'atto    dell'assunzione,    una
dichiarazione,  sottoscritta,  contenente  i dati della registrazione
effettuata nel libro matricola  in  uso.  Nel  caso  in  cui  non  si
applichi  il  contratto  collettivo  il  datore di lavoro e' altresi'
tenuto ad indicare la  durata  delle  ferie,  la  periodicita'  della
retribuzione,  i  termini  del preavviso di licenziamento e la durata
normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata  consegna  al
lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato
invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione
di  cui  al  comma  2contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
puniti  con  la  sanzione  amministrativa  da  lire  500.000  a  lire
3.000.000  per  ciascun  lavoratore  interessato.    Con  la medesima
sanzione e' punita l'omessa esibizione del libro matricola  nel  caso
in  cui  quest'ultima  consegua  l'impossibilita' di accertare che il
registo sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
 4. Nei confronti del lavoratore domestico gli  obblighi  di  cui  ai
commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale
della   previdenza   sociale   (I.N.P.S.)   prevista   dalle  vigenti
disposizioni.  Il predetto Istituto provvede periodicamente  a  darne
comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
 5.  Ove  il  datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni
eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di  cui  al
comma  2,  viene  integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo
necessari. La sezione circoscrizionale per  l'impiego  provvede  alle
conseguenti   comunicazioni   agli   enti   gestori   delle  predette
agevolazioni.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale viene  determinato  un  modello  semplificato  per  tutte  le
predette comunicazioni e dichiarazioni.
 6.  Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e
le comunicazioni di cui  ai  commi  precedenti  per  il  tramite  dei
soggetti  di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
degli altri soggetti abilitati dalle vigenti  disposizioni  di  legge
alla  gestione  e  all'amministrazione  del  personale dipendende del
settore agricolo ovvero dell'associazione  sindacale  dei  datori  di
lavoro  alla  quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti
di  quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con  riferimento  alle
predette   dichiarazioni   e   comunicazioni,   la  facolta'  di  cui
all'articolo 5, comma  1,  della  citata  legge.  Nei  confronti  del
soggetto  incaricato  dall'associazione  sindacale  alla  tenuta  dei
documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
 7. Il datore di lavoro  che  assume  senza  osservare  l'obbligo  di
riserva  di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' punito con la sanzione amministrativa prevista  dal  comma
3,  terzo  periodo,  per  ogni  lavoratore  riservatario non assunto.
Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo'
godere di benefici previsti dalla legislazione statale  e  da  quella
regionale,  con  riferimento  ai  lavoratori  che  abbia  assunto dal
momento della violazione.
 8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego  possono  essere
costituiti  nuclei  speciali di vigilanza con particolare riguardo ai
controlli  sul  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nei   commi
precedenti.  Ai  predetti  nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' essere  temporaneamente
adibito  anche  personale  di  profilo professionale non ispettivo in
possesso di adeguata professionalita'. A questo ultimo personale sono
attribuiti,  per  il  periodo  della  adibizione,  i  poteri  di  cui
all'articolo   3   del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
 9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione  e  di
servizi  all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione
professionale  per  il  personale   interessato,   finalizzati   allo
svolgimento  della  attivita'  di  vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997  e  1998.  Al
relativo  onere,  comprensivo  delle  spese  di missione per tutto il
personale, di qualsiasi livello coinvolto  nell'attivita'  formativa,
si  provvede  a  carico  del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del
decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo
1,  comma  13,  del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano
efficacia.
 11. Salvo diversa determinazione  della  commissione  regionale  per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i  lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni
locali  o  periferiche  sono  individuati  tra  i  soggetti  che   si
presentano  presso  le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego nel
giorno  prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli   uffici,
attraverso   i   mezzi  di  informazione,  provvedono  a  dare  ampia
diffusione alle richieste pervenute,  da  evadere  entro  15  giorni.
All'individuazione  dei  lavoratori  da  avviare  si perviene secondo
l'ordine di punteggio con precedenza per coloro  che  risultino  gia'
inseriti  nelle  graduatone  di  cui  all'aricolo  16  della legge 28
febbraio 1987, n. 56.
 12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si
tiene  conto  dell'anzianita'  di  iscrizione  nelle liste nel limite
massimo  di  sessanta  mesi,  salvo   diversa   deliberazione   delle
commissioni   regionali   per   l'impiego   le  quali  possono  anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma  3,  della  legge  28
febbraio 1987, n.  56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi
che  concorrono  alle  loro  formazione.  Gli  orientamenti  generali
assunti in materia dalla commissione centrale per  l'impiego  valgono
anche  ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  capo
III, contemplate dal comma 13.
 13.  Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n.  537,  al  fine  di  realizzare  una  piu'
efficiente  azione  amministrativa  in  materia di collocamento, sono
dettate  disposizioni  modificative  delle  norme  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  345,  intese  a
semplificare   e   razionalizzare   i   procedimenti   amministrativi
concernenti  gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori  di  iavoro,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto. del
Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  346.  Il  relativo
decreto  del  Presidente della Repubblica e' emanato entro 180 giorni
dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, su proposta  del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata  dal
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.   346 del 1994,
anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.    Fino  alla
data  di  entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non
superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto  rimane  sospesa  l'efficacia  delle  norme recate dai citati
decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV  e  l'allegata  tabella  dei
criteri per la formazione delle graduatorie.
 14.  In  attesa  della  piena  attuazione  del riordino degli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  il
personale  dei  nuclei  dell'Arma  dei carabinieri in servizio presso
l'ispettorato provinciale del  lavoro  dipende,  funzionalmente,  dal
capo  dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal
comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e  operante  alle
dirette  dipendenze  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, il quale,  con  proprio  decreto,  puo'  attribuire  compiti
specifici  in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di
vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del  lavoro.
La  dotazione  organica  del contingente dell'Arma dei carabinieri di
cui all'articolo 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  19
marzo  1955, n. 520, e' aumentata di 143 unita' di cui due ufficiali,
90 unita' ripartite tra  i  vari  gradi  di  maresciallo,  22  unita'
ripartite  tra  i  gradi  di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere
capo, 29  unita'  appartenenti  al  ruolo  appuntati  e  carabinieri.
All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unita' valutato
in  lire  1.800  milioni  per  l'anno  1995 e in lire 5.423 milioni a
decorrere dall'anno 1996 si  provvede  a  carico  dello  stanziamento
iscritto,  sul  capitolo  2509  del  medesimo stato di previsione per
l'anno  1995  e  corrispondenti  capitoli  per  gli  anni  successvi.
All'onere  relativo alle residue 41 unita' si provvede ai sensi e per
gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza
sociale,  della  formazione  professionale  e  dell'emigrazione della
regione siciliana in data 21 maggio 1996  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.
 15.  Contro  i  provvedimenti  adottati dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione in materia di  rilascio  e  revoca
delle    autorizzazioni   al   lavoro   in   favore   dei   cittadini
extracomunitari,  nonche'  contro  i  provvedimenti  adottati   dagli
ispettorati  provinciali  del  lavoro  in  materia  di  rilascio  dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di  lavoratori,
e'  ammesso  ricorso,  entro  il  termine  di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato rispettivamente, al direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima  occupazione  e  al
direttore  dell'ispettorato  regionale  del  lavoro,  competenti  per
territorio, che decidono, con  provvedimento  definitivo.  I  ricorsi
avverso  i  predetti  provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale.
          Riferimenti normativi
            - L'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in
          materia  di  collocamento  e  di trattamento dei lavoratori
          extracomunitari  immigrati   e   contro   le   immigrazioni
          clandestine) e' il seguente:
            "Art.  8. - 1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi
          di  lavoro,  il  lavoratore  extracomunitario  deve  essere
          munito  del  visto  rilasciato  dalle  competenti autorita'
          consolari  sulla  base  delle  autorizzazioni   al   lavoro
          concesse  dai  competenti  uffici  provinciali del lavoro e
          della massima occupazione, in conformita' alle direttive di
          cui all'art.  5.
            2. Il visto di cui al comma 1 puo' essere rilasciato  dal
          consolato  italiano presso lo Stato di origine o di stabile
          residenza del  lavoratore  qualora  egli  sia  in  possesso
          dell'autorizzazione  al  lavoro,  corredata  da  nulla osta
          provvisorio  della  competente  autorita'  provinciale   di
          pubblica sicurezza.
            3.  Gli  uffici  provinciali  del  lavoro e della massima
          occupazione  provvedono  al  rilascio   dell'autorizzazione
          previo   accertamento  di  indisponibilita'  di  lavoratori
          italiani e comunitari aventi qualifiche  professionali  per
          le  quali  e'  stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e
          previa verifica delle  condizioni  offerte  dal  datore  di
          lavoro  al  lavoratore  extracomunitario.  In ogni caso, ai
          sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potra'  essere
          inferiore  a quello stabilito per i lavoratori italiani dai
          contratti collettivi di categoria.
            4. L'autorizzazione al lavoro  ha  validita'  biennale  e
          riguarda   le   mansioni   per  le  quali  viene  richiesta
          l'assunzione.
            5. In caso di rimpatrio  il  lavoratore  extracomunitario
          conserva  i  diritti  previdenziali  e di sicurezza sociale
          maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza  di
          un accordo di reciprocita'.
            6.   Gli   enti   locali  di  residenza  provvederanno  a
          facilitare attraverso i servizi sociali  ogni  esigenza  di
          inserimento  nella comunita' e la preventiva disponibilita'
          di  idonei  alloggi,  eventualmente   istituendo   apposite
          consulte.
            7.  La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 e',
          anche  per  eventuali  membri  supplenti,  gratuita,  senza
          pagamento di gettoni di presenza, ne' rimborso di spese.
            8.  Le  attribuzioni  degli  istituti  di  patronato e di
          assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del  Capo
          provvisorio   dello   Stato  29  luglio  1947,  n.  804,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  sono  estese  ai
          lavoratori  extracomunitari che prestino regolare attivita'
          di lavoro in Italia.".
            - L'art. 2 del D.L. 31 luglio 1987, n.  317,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  3  ottobre  1987, n. 398
          (Norme  in  materia  di  tutela  dei  lavoratori   italiani
          operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle
          pensioni  erogate  dai fondi speciali gestiti dall'INPS) e'
          il seguente:
            "Art. 2 (Autorizzazione preventiva per  l'assunzione  dei
          lavoratori   italiani   da   impiegare   o   da  trasferire
          all'estero). - 1.-2. (Abrogati dall'art. 6  del  D.P.R.  18
          aprile 1994, n. 346).
            3.  Il  Ministero degli affari esteri accerta, attraverso
          la rete diplomatico-consolare, che le  condizioni  generali
          nei  Paesi  di  destinazione  offrono  idonee garanzie alla
          sicurezza  del  lavoratore,  portando  a   conoscenza   del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale l'esito di
          tale accertamento.
            4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai
          fini del rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  1,
          accerta che:
             a)  il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la
          possibilita', dopo  il  trasferimento  all'estero,  che  il
          datore  di  lavoro destini il lavoratore assunto a prestare
          la propria attivita' presso consociate  estere,  garantisca
          le condizioni di lavoro di cui alla successiva lettera;
             b)   il   trattamento  economico-normativo  offerto  sia
          complessivamente  non  inferiore  a  quello  previsto   dai
          contratti  collettivi  di  lavoro  vigenti in Italia per la
          categoria   di   appartenenza   del   lavoratore   e    sia
          distintamente   prevista  l'entita'  delle  prestazioni  in
          denaro o in natura connesse con lo  svolgimento  all'estero
          del rapporto di lavoro;
             c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorita'
          del  Paese  di impiego pongano restrizione ai trasferimenti
          di valuta, la possibilita' per i lavoratori di ottenere  il
          trasferimento  in Italia della quota di valuta trasferibile
          delle retribuzioni corrisposte all'estero,  fermo  restando
          il  rispetto  delle  norme  valutarie  italiane e del Paese
          d'impiego;
             d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani
          inviati  all'estero  a   svolgere   attivita'   lavorativa,
          un'assicurazione  per  ogni  viaggio di andata nel luogo di
          destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i  casi  di
          morte o di invalidita' permanente;
             e)  il  contratto  stabilisca  il  tipo  di sistemazione
          logistica;
             f)  il  contratto  impegni  il  datore  di   lavoro   ad
          apprestare  idonee misure in materia di sicurezza ed igiene
          del lavoro.
            5. Limitatamente alle domande presentate  dai  datori  di
          lavoro  che  hanno  depositato i contratti-tipo, concordati
          con   le    organizzazioni    sindacali    aderenti    alle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale, o che vi  hanno  espressamente  aderito,  se  il
          Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  non
          provvede  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricezione  della  domanda,  corredata  dalla documentazione
          indicata al comma 2, questa deve intendersi  accolta.  Tale
          termine  e'  prorogato  fino  a  novanta  giorni  quando il
          Ministero degli affari esteri o il Ministero del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  comunicano  al datore di lavoro
          interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere
          ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di
          cui al presente decreto.
            6.  I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  5  possono
          effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessita' ed
          urgenza,  l'assunzione,  ovvero  i trasferimenti nelle more
          del  rilascio  dell'autorizzazione,  previa  comunicazione,
          entro   i   tre   giorni   precedenti  le  assunzioni  o  i
          trasferimenti, ai  Ministeri  degli  affari  esteri  e  del
          lavoro e della previdenza sociale".
          Comma 6:
            -  L'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per
          l'ordinamento della professione di consulente  del  lavoro)
          e' il seguente:
            "Art.  1  (Esercizio  della professione di consulente del
          lavoro).  - Tutti gli adempimenti  in  materia  di  lavoro,
          previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
          quando  non  sono curati dal datore di lavoro, direttamente
          od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
          se non da coloro che siano iscritti all'albo dei consulenti
          del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge,  salvo
          il  disposto  del successivo art. 40, nonche' da coloro che
          siano iscritti negli  albi  degli  avvocati  e  procuratori
          legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
          commerciali,  i  quali  in  tal  caso  sono  tenuti a darne
          comunicazione agli ispettorati del  lavoro  delle  province
          nel   cui   ambito   territoriale  intendono  svolgere  gli
          adempimenti di cui sopra.
            I dipendenti del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale  che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni,
          con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati
          del lavoro, sono esonerati  dagli  esami  per  l'iscrizione
          all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e dal tirocinio per
          esercitare tale attivita'. Il personale di cui al  presente
          comma  non  potra' essere iscritto all'albo della provincia
          dove  ha  prestato  servizio  se  non  dopo  4  anni  dalla
          cessazione del servizio stesso.
            Il titolo di consulente del lavoro  spetta  alle  persone
          che,  munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
          iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
            Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge  25
          luglio  1956,  n.  860,  nonche'  le altre piccole imprese,
          anche in forma cooperativa, possono  affidare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti
          dalle  rispettive  associazioni  di categoria. Tali servizi
          possono essere  organizzati  a  mezzo  dei  consulenti  del
          lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni".
            -  Il  testo  dell'art.  5  della  legge n. 12/1979 e' il
          seguente:
            "Art. 5 (Tenuta dei libri e documenti di lavoro).  -  Per
          lo  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  all'art.  2 della
          presente legge i documenti dei  datori  di  lavoro  possono
          essere  tenuti  presso lo studio dei consulenti del lavoro.
          In tal caso devono essere tenuti sul  luogo  di  lavoro,  a
          disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del
          libro  di  matricola ed un registro sul quale effettuare le
          scritturazioni previste all'art. 20, primo  comma,  n.  2),
          del  testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
            Le norme del decreto del Presidente della  Repubblica  30
          giugno  1965,  n.  1124,  concernenti il libro di paga e di
          matricola, si applicano  anche  alla  copia  del  libro  di
          matricola ed al registro di cui al comma precedente.
            I datori di lavoro che intendono avvalersi della facolta'
          di  cui al primo comma devono comunicare preventivamente al
          competente  ispettorato  del  lavoro  le  generalita'   del
          professionista  al  quale  e'  stato  affidato  l'incarico,
          nonche' il recapito dello  studio  ove  sono  reperibili  i
          documenti.
            Il  consulente  del  lavoro  ed  i  professionisti di cui
          all'art. 1 che, senza giustificato motivo, non  ottemperino
          entro 15 giorni alla richiesta dell'ispettorato del lavoro,
          o  di  altro organo ispettivo a cio' abilitato dalla legge,
          di esibire la documentazione in loro possesso, sono  puniti
          con  la  sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000.
          In caso di recidiva, la misura della sanzione varia  da  L.
          100.000 a L. 400.000".
          Comma 7:
            -  Il comma 1 dell'art. 25 della legge n. 223/1991, cosi'
          recita:
            "Art.  25  (Riforma  delle  procedure  di  avviamento  al
          lavoro).  - 1.  A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di
          lavoro privati, che, ai sensi della legge 29  aprile  1949,
          n.  264,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sono
          tenuti ad assumere  i  lavoratori  facendone  richiesta  ai
          competenti   organi  di  collocamento,  hanno  facolta'  di
          assumere tutti i lavoratori mediante richiesta  nominativa.
          Tali  datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di
          dieci  dipendenti  e  qualora  effettuino  assunzioni,   ad
          eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
          obbligatorio,  a  riservare  il  dodici  per  cento di tali
          assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
          al comma 5, anche quando  siano  assunzioni  a  termine  ai
          sensi  dell'art.    17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          purche' rapportate al tempo annuale di lavoro".
          Comma 8:
            -  L'art.  3  del  D.L.  12  settembre  1983,   n.   463,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11 novembre
          1983, n. 638 (Misure urgenti  in  materia  previdenziale  e
          sanitaria  e  per  il  contenimento  della  spesa pubblica,
          disposizioni    per    vari    settori    della    pubblica
          amministrazione e proroga di taluni termini) cosi' recita:
            "Art.  3. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5
          della  legge  22  luglio  1961,  n.  628,   ai   funzionari
          dell'Istituto    nazionale    della   previdenza   sociale,
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul lavoro, dell'Ente di previdenza e assistenza
          per i lavoratori  dello  spettacolo,  del  Servizio  per  i
          contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali
          sussiste   la   contribuzione  obbligatoria,  addetti  alla
          vigilanza, nonche' gli addetti alla  vigilanza  presso  gli
          ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:
             a)  di  accedere  a  tutti  i locali delle aziende, agli
          stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di
          lavoro, per esaminare  i  libri  di  matricola  e  paga,  i
          documenti   equipollenti   ed  ogni  altra  documentazione,
          compresa quella contabile, che abbia  diretta  o  indiretta
          pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e
          l'erogazione delle prestazioni;
             b)  di  assumere  dai  datori di lavoro, dai lavoratori,
          dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli  istituti
          di   patronato,  dichiarazioni  e  notizie  attinenti  alla
          sussistenza di rapporti di lavoro, alle retribuzioni,  agli
          adempimenti  contributivi  e assicurativi e alla erogazione
          delle prestazioni.
            2. I soggetti di cui al comma  precedente  possono  anche
          esercitare   gli  altri  poteri  spettanti  in  materia  di
          previdenza e assistenza sociale agli ispettori del  lavoro,
          ad  eccezione  di  quello  di contestare contravvenzioni, e
          debbono,  a   richiesta,   presentare   un   documento   di
          riconoscimento  rilasciato  dagli istituti di appartenenza.
          Essi devono  porre  la  data  e  la  firma  sotto  l'ultima
          scritturazione   del  libro  paga  e  matricola  e  possono
          estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.
            3. I datori  di  lavoro  e  i  loro  rappresentanti,  che
          impediscano  ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai
          soggetti indicati nel precedente comma  1  l'esercizio  dei
          poteri  di  vigilanza  di  cui  al  presente articolo, sono
          tenuti  a  versare  alle  Amministrazioni  da  cui   questi
          dipendono,  a  titolo di sanzione amministrativa, una somma
          da  L.  500.000  a  L.  5.000.000,   ancorche'   il   fatto
          costituisca  reato.  Qualora  forniscano  scientemente dati
          errati o incompleti, che comportino evasione  contributiva,
          i  datori  di  lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a
          versare alle amministrazioni stesse, a titolo  di  sanzione
          amministrativa,  una  somma  pari  a  L.  500.000  per ogni
          dipendente cui si riferisce  l'inadempienza,  ancorche'  il
          fatto costituisca reato.
            4.  A  richiesta  di  uno degli enti di cui al precedente
          comma 1, l'amministrazione che ha proceduto a  redigere  un
          verbale    ispettivo    e'   tenuta   ad   inviarne   copia
          congiuntamente ad ogni altra notizia utile.
            5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad
          osservare il  segreto  sui  processi  e  sopra  ogni  altro
          particolare  di  lavorazione che venisse a loro conoscenza.
          La violazione  di  tali  obbligo  e'  punita  con  la  pena
          stabilita  dall'art.  623  del  codice penale, salvo che il
          fatto costituisca piu' grave reato.
            6. L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i poteri
          di  coordinamento  ad  esso   attribuiti   anche   mediante
          programmi   annuali   per  la  repressione  delle  evasioni
          contributive in materia di previdenza e assistenza  sociale
          obbligatoria,    sentiti    gli    istituti    interessati.
          L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce  annualmente
          al   Ministro   del   lavoro  e  della  previdenza  sociale
          sull'attivita' di coordinamento effettuata.
            7. (Soppresso).
            8. Ai soggetti di cui al comma 1  del  presente  articolo
          non  compete  la  qualifica  di  ufficiale  o  di agente di
          polizia giudiziaria".
          Comma 9:
            - Per il testo del  comma  7  dell'art.  1  del  D.L.  n.
          148/1993,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          236/1993, si veda in nota all'art.  4, comma 9.
          Comma 10:
            - Il comma 13 dell'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 511
          (Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro
          e previdenza nel  settore  agricolo,  di  disciplina  degli
          effetti  della  soppressione  del Servizio per i contributi
          agricoli  unificati  -  SCAU  -   nonche'   di   promozione
          dell'occupazione)  e'  il  seguente:  "13.  In attesa della
          riforma dei servizi all'impiego, gli uffici  regionali  del
          lavoro e della massima occupazione e gli uffici provinciali
          del  lavoro e della massima occupazione, nonche' le agenzie
          per l'impiego, sperimentano, mediante convenzione con  enti
          pubblici,   organismi   a   partecipazione  pubblica,  enti
          bilaterali e con gli organismi di cui all'art. 7, comma  2,
          lettera  d),  nuovi servizi per il monitoraggio del mercato
          del lavoro, l'orientamento scolastico e  professionale,  la
          preselezione,  l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro,
          nonche' lo svolgimento dei tirocini di cui all'art. 7".
          Comma 11:
            - Il testo dell'art. 16 della  legge  n.  56/1987  (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinques, del  D.L.
          21  marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella
          legge  20  maggio  1988,  n.  160, e dall'art. 30, comma 1,
          della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente:
            "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato  e  gli  enti
          pubblici).    -  1. Le amministrazioni dello Stato anche ad
          ordinamento autonomo, gli enti  pubblici  non  economici  a
          carattere  nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in  quelle  di  mobilita'  che  abbiano la professionalita'
          eventualmente  richiesta  e  i   requisiti   previsti   per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente  alla  selezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
            2. I lavoratori di cui al comma 1 possono  trasferire  la
          loro   iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della
          nuova  sezione   circoscrizionale   avviene   con   effetto
          immediato.
            3.  Gli  avviamenti  vengono  effettuati sulla base delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
            4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori  nonche'  le
          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
            5. Le amministrazioni  centrali  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quelli che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.    Con  il  decreto  di  cui  al  comma 4 sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la
          informatizzazione delle liste.
            6.  Le  offerte  di  lavoro  da  parte   della   pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal
          Ministro per la funzione pubblica.
            7.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di princpio  e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
            8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le
          assunzioni   presso  le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati".
            - Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n.  86/1988  (Norme
          in  materia  previdenziale,  di  occupazione giovanile e di
          mercato  del  lavoro,  nonche'  per  il  potenziamento  del
          sistema  informatico  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge  28
          febbraio  1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di
          assunzione a tempo determinato  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
          alle   assunzioni   temporanee   di   personale  presso  le
          amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art.  6  della
          legge   20   marzo  1975,  n.  70  (riguardante  assunzioni
          temporanee  di  personale  straordinario  presso  gli  enti
          pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
          a  termine  consentite  nelle  regioni a statuto ordinario,
          nelle  provincie,  nei  comuni  e  nelle  unita'  sanitarie
          locali".
          Comma 12:
            -  Il  comma  3 dell'art. 10 della legge n. 56/1987 e' il
          seguente:   "3.  La  commissione  regionale  per  l'impiego
          stabilisce  uniformi  criteri di valutazione degli elementi
          che concorrono alla formazione  delle  graduatorie  tenendo
          conto  del  carico  familiare, della situazione economica e
          patrimoniale dei lavoratori e dell'anziania' di  iscrizione
          nelle  liste,  secondo  gli  orientamenti  generali assunti
          dalla commissione centrale per l'impiego".
            - Le disposizioni del capo III del D.P.R. 9 maggio  1994,
          n.   487   (Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
          forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi)   sono   le
          seguenti:    "Capo  III  -  Assunzioni  mediante gli uffici
          circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16  della
          legge 28 febbraio 1987, n. 56.
            Art.  23 (Campo di applicazione). - 1. Le amministrazioni
          pubbliche effettuano le assunzioni  per  le  categorie,  le
          qualifiche  ed  i  profili  professionali  per  i  quali e'
          richiesto il  solo  requisito  della  scuola  dell'obbligo,
          sulla  base  di  selezioni tra gli iscritti, nelle liste di
          collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della  legge  28
          febbraio  1987,  n.  56,  che  abbiano  la professionalita'
          eventualmente  richiesta  ed  i  requisiti   previsti   per
          l'accesso  al  pubblico  impiego. I lavoratori sono avviati
          numericamente   alla   selezione   secondo   l'ordine    di
          graduatoria    risultante   dalle   liste   delle   sezioni
          circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti.
            2.  Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche
          chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al
          1962.
            3. I lavoratori possono iscriversi in una sola  lista  di
          collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza.
            4.   La   presente  disciplina  non  si  applica  per  le
          assunzioni del personale  militare  e  militarizzato  delle
          Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco.
            5.  Gli  avviamenti  sono  effettuati  sulla  base  delle
          graduatorie circoscrizionali, oppure, nel caso di  enti  la
          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della regione.
            "Art.  24  (Iscrizioni  nelle  liste)  -  1.  Le  sezioni
          circoscrizionali  per  l'impiego  formano  una  graduatoria
          relativa  a  categorie,  qualifiche  e  profili  generici e
          diverse graduatorie per categorie, qualifiche e profili che
          richiedono   specifiche   professionalita',   nelle   quali
          l'inserimento,  a  differenza della prima, e' operato sulla
          base del possesso di qualifica riconosciuta con attestati o
          sulla base di  precedenti  lavorativi,  anche  nell'impiego
          privato.  Le  graduatorie  sono  formate  sulla  base degli
          elementi di cui alla tabella allegata al presente  decreto,
          valutati  uniformemente  in  tutto  il territorio nazionale
          secondo i coefficienti ivi indicati.
            2.  Hanno  titolo  a  partecipare  alle   selezioni   per
          l'assunzione:
             a)  presso  le  amministrazioni  e  gli enti a carattere
          infraregionale o uffici periferici anche di amministrazioni
          e di enti a carattere nazionale e  pluriregionale,  il  cui
          ambito  territoriale  di  competenza e' compreso o coincide
          con quello di una sezione circoscrizionale per l'impiego, i
          lavoratori  inseriti  nella  graduatoria  della   selezione
          stessa;
             b)  presso  le  amministrazioni  e  gli  enti,  o uffici
          periferici,  il  cui  ambito  territoriale  e'  compreso  o
          coincide  con quello di piu' sezioni della stessa provincia
          o  della  stessa  regione,  i  lavoratori  inseriti   nelle
          graduatorie   di  tutte  le  sezioni  circoscrizionali  per
          l'impiego rispettivamente interessate;
             c) presso le  sedi  ministeriali  delle  amministrazioni
          centrali  dello  Stato,  le sedi delle direzioni generali e
          centrali delle amministrazioni ad  ordinamento  autonomo  e
          degli  enti  a  carattere  nazionale  o ultraregionale e le
          strutture  alle  sedi  stesse  direttamente  riferibili,  i
          lavoratori  iscritti nella graduatoria di qualsiasi sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego  operante  nel  territorio
          nazionale.
            3.  Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve
          dichiarare alla sezione di iscrizione, ai sensi della legge
          4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei  requisiti  generali
          di  ammissione  agli  impieghi  e  la non sussistenza delle
          ipotesi    di    esclusione.    E'    comunque    riservato
          all'amministrazione  o  ente  che procede all'assunzione di
          provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei  modi
          di legge.
            4.  I  lavoratori  che si trovino nelle condizioni di cui
          all'art.   30 della legge 31  maggio  1975,  n.  191,  come
          sostituito  dall'art.   19 della legge 24 dicembre 1986, n.
          958, debbono produrre  alle  sezioni  circoscrizionali  per
          l'impiego    apposita   certificazione   rilasciata   dagli
          organismi militari competenti. La sezione  circoscrizionale
          per  l'impiego  annota  il  titolo  a  fianco  dei nomi dei
          lavoratori interessati  nella  graduatoria  degli  iscritti
          nelle liste di collocamento.
            5.  I  dipendenti  aventi  titolo  alla  riserva di posti
          partecipano alle  prove  selettive  previste  dal  presente
          decreto,  di  norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle
          liste di collocamento appositamente  avviati  e  convocati.
          Per  la  copertura  di  posti  riservati  a  dipendenti  in
          servizio ed ai destinatari  dell'art.  19  della  legge  24
          dicembre  1986,  n.  958,  eventualmente  dagli  stessi non
          ricoperti, si provvede con lavoratori da  assumere  con  le
          procedure previste dal presente decreto.
            6. Ai fini delle assunzioni con rapporti a tempo parziale
          e  a  tempo  determinato,  i lavoratori interessati debbono
          espressamente  dichiarare  la  propria  disponibilita'.  La
          dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non
          risponda   alla   convocazione  o  rifiuti  l'avviamento  a
          selezione, limitatamente al relativo tipo di  rapporto.  Le
          sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  formano,  con le
          medesime modalita per le assunzioni a tempo  indeterminato,
          separate  graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato
          la disponibilita' ai predetti rapporti.
            7. I lavoratori assunti con rapporto a tempo  determinato
          permanangono  nelle  graduatorie  per le assunzioni a tempo
          indeterminato.
            Art. 25 (Procedure per l'avviamento a selezione a livello
          locale o periferico). - 1. Le amministrazioni  e  gli  enti
          con   circoscrizione   amministrativa,   anche  periferica,
          compresa in  quella  di  competenza  di  una  sola  sezione
          circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla
          sezione  medesima la richiesta di avviamento a selezione di
          un numero  di  lavoratori  pari  al  doppio  dei  posti  da
          ricoprire,  con  l'indicazione  del titolo di studio, della
          qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento  e  del
          livello   retributivo.   La  sezione  circoscrizionale  per
          l'impiego,  entro  dieci  giorni  dalla   ricezione   della
          richiesta,   salvo   eccezionale  e  motivato  impedimento,
          procede ad avviare a  selezione  i  lavoratori  nel  numero
          richiesto  secondo  l'ordine  di graduatoria degli iscritti
          aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.
            2.  Le  amministrazioni  e  gli  enti  con circoscrizione
          amministrativa, anche periferica,  compresa  in  quelle  di
          competenza  di piu' sezioni circoscrizionali per l'impiego,
          inoltrano a ciascuna  di  dette  sezioni  richiesta  di  un
          numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire.
          La   richiesta  deve  essere  trasmessa  anche  all'ufficio
          provinciale del lavoro e  della  massima  occupazione,  nel
          caso  in  cui  siano  interessate piu' circoscrizioni della
          stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e
          della  massima  occupazione,  nel   caso   in   cui   siano
          interessate  circoscrizioni  di  province  diverse, perche'
          formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni
          circoscrizionali interessate,  apposita  graduatoria  unica
          integrata dal lavoratori individuati dalle sezioni medesime
          secondo  l'ordine  delle  rispettive graduatorie approvate.
          La graduatoria unica e' resa pubblica  mediante  affissione
          all'albo   degli   uffici   e  delle  sezioni  interessate.
          L'ufficio provinciale o  l'ufficio  regionale  del  lavoro,
          entro  dieci  giorni dalla ricezione della richiesta, salvo
          eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad  avviare
          a selezionare i lavoratori secondo ordine della graduatoria
          unica  in  numero  corrispondente  al  doppio  dei posti da
          ricoprire.
            3. Le amministrazioni e gli enti  obbligati  ad  assumere
          militari   in   ferma   di   leva  prolungata  e  volontari
          specializzati  delle  tre  Forze  armate  congedati   senza
          demerito  al  termine  della  ferma  o  rafferma contratta,
          debbono indicare nella richiesta di  avviamento  il  numero
          dei  posti  riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi
          dell'art.   30, comma 1, della legge  31  maggio  1975,  n.
          191), come modificato dall'art. 19, legge 24 dicembre 1986,
          n. 958.
            Art.  26  (Assunzioni  nelle  sedi  centrali).  -  1.  Le
          selezioni  di   personale   per   le   sedi   centrali   le
          amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
          e degli enti pubblici non economici a  carattere  nazionale
          sono   effettuate   dalla   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri-Dipartimento  della  funzione  pubblica,  mediante
          selezioni  uniche  per  le  stesse  categorie, qualifiche e
          profili interessanti piu' amministrazioni ed enti.
            2. Le amministrazioni di cui  al  comma  1,  entro  il  1
          febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti da
          coprire   distinti   per  categoria,  qualifica  e  profilo
          professionale.
            3.  I  lavoratori  iscritti  nelle  liste  delle  sezioni
          circoscrizionali   per   l'impiego,   interessati   a  tali
          assunzioni, presentano domanda secondo le modalita'  e  nei
          termini  previsti  dal  bandi  di offerta di lavoro emanati
          dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento,
          della  funzione   pubblica,   pubblicati   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica.
            4.  I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti,
          distinti per profilo professionale e  per  amministrazione,
          nonche' l'aliquota di posti riservati.
            5.  Le  domande  degli  aspiranti,  compilate  su modelli
          predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena
          di  nullita',  da  apposita  certificazione  della  sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego  d'iscrizione,  attestante
          l'iscrizione nelle liste di collocamento della  medesima  e
          la  relativa qualifica, nonche' la posizione in graduatoria
          ed il  punteggio  attribuito.  L'attestazione  puo'  essere
          apposta anche in calce alla domanda.
            6.  Con  riferimento  ai  profili professionali di cui al
          bando di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria
          integrata, ordinata secondo il  punteggio  attestato  dalle
          sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego. Nella gradutoria
          sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.
            7.  La  graduatoria  e'  resa  pubblica  con  le   stesse
          modalita' previste per il bando di offerta di lavoro. Entro
          dieci  giorni  dalla  pubblicazione,  i  lavoratori possono
          proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se
          derivante  da  errata  trascrizione   del   punteggio.   La
          rettifica  e'  effettuata  nei cinque giorni successivi. La
          collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine
          di precedenza per la convocazione  dei  lavoratori  per  le
          prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari
          al doppio dei posti da ricoprire.
            8.  In  casi  di  particolare  urgenza,  qualora  non sia
          possibile provvedere tempestivamente con  le  procedure  di
          cui  sopra,  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, su
          proposta del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  puo'
          autorizzare    amministrazioni    ed   enti   ad   attivare
          direttamente  graduatorie   integrate   con   le   medesime
          modalita' indicate nel presente articolo.
            Art.  27 (Selezione). - 1. Le amministrazioni e gli enti,
          entro dieci giorni dalla ricezione delle  comunicazioni  di
          avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -  Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni
          dalla pubblicazione delle  graduatorie  integrali,  debbono
          convocare   i   candidati  per  sottoporli  alle  prove  di
          idoneita', rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e
          di graduatoria  integrata,  indicando  giorno  e  luogo  di
          svolgimento delle stesse
            2.  La  selezione  consiste  nello  svolgimento  di prove
          pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni  lavorative
          i  cui  contenuti sono determinati con riferimento a quelli
          previsti nelle declaratorie e nei mansionari di  qualifica,
          categoria   e   profilo   professionale   dei  comparti  di
          appartenenza   od   eventualmente   anche   delle   singole
          amministrazioni  e comunque con riferimento ai contenuti ed
          alle modalita' stabilite per le prove di idoneita' relative
          al conseguimento degli attestati di professionalita'  della
          regione  nel  cui  ambito ricade l'amministrazione che deve
          procedere alla selezione, alla stregua degli articoli 14  e
          18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
            3.  La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente
          l'idoneita' del lavoratore a svolgere le relative  mansioni
          e non comporta valutazione comparativa.
            4.  Alla  sostituzione  dei  lavoratori  che  non abbiano
          risposto alla convocazione o non abbiano superato le  prove
          o  non abbiano accettato la nomina ovvero non siano piu' in
          possesso dei requisiti richiesti,  si  provvede  fino  alla
          copertura  dei  posti  con ulteriori avviamenti effettuati,
          secondo  l'ordine  della  stessa  graduatoria  vigente   al
          momento  della  richiesta, in seguito alla comunicazione da
          parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
            5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di  nullita',
          pubbliche  e  sono  precedute  dall'affissione  di apposito
          avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente.  A  tutte
          le  operazioni  provvede  la  stessa commissione, fino alla
          completa  copertura  dei  posti  complessivamente  indicati
          nella  richiesta  di  avviamento  o nel bando di offerta di
          lavoro.
            Art. 28 (Assunzioni in servizio). - 1. Le amministrazioni
          e gli enti interessati procedono a nominare in prova  e  ad
          immettere  in  servizio i lavoratori utilmente selezionati,
          anche  singolarmente  o   per   scaglioni,   nel   rispetto
          dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.
            2.   La   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri  -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   nel   rispetto
          dell'ordine   della   graduatoria   integrata,   assegna  i
          lavoratori utilmente selezionati  alle  amministrazioni  ed
          enti  di  cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina
          in prova ed immissione in servizio".
          Comma 13:
            - Il comma 9 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n.
          537 (Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica)  e'  il
          seguente: "9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano
          ai seguenti criteri e principi:
             a)  semplificazione  dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
             b) riduzione dei termini attualmente prescritti  per  la
          conclusione del procedimento;
             c)  regolazione  uniforme  dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
             d)  riduzione del numero dei procedimenti amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita';
             e)  semplificazione  e  accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli  atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  ci
          all'art.  51, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni;
             f) unificazione a livello regionale, oppure  provinciale
          su  espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il
          rilascio delle autorizzazioni previste  dalla  legislazione
          vigente    nelle    materie   dell'inquinamento   acustico,
          dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
             g)  snellimento  per  le  piccole  imprese  operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
             h)  individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo".
            -  Il  D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345 (Regolamento recante
          disciplina dei procedimenti di  autorizzazione  all'esonero
          parziale  dell'obbligo  di assumere l'intera percentuale di
          invalidi prescritti e di autorizzazione alla  compensazione
          territoriale  e  per  la  disciplina  del  procedimento  di
          denuncia) e' pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  8  giugno
          1994, n.  132.
            -  Per  le disposizioni contenute nel capo III del D.P.R.
          n. 487/1994 si veda in nota al comma  12.  Le  disposizioni
          del  capo  IV del predetto decreto sono le seguenti:  "Capo
          IV - Assunzioni di  soggetti  appartenenti  alle  categorie
          protette mediante gli uffici circiscrizionali per l'impiego
          ai  sensi  della  legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
          modifiche  ed  integrazioni  -  Campo  di  applicazione   -
          Requisiti e modalita' di iscrizione e di assunzione.
            Art.  29.  (Campo  di  applicazione).  - 1. Le assunzioni
          obbligatorie presso le amministrazioni  ed  enti  pubblici,
          dei  soggetti di cui all'art.  1 della legge 2 aprile 1968,
          n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5  febbraio
          1992,  n.  104,  avvengono  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'art. 30 del presente regolamento.
            Art. 30. (Modalita' di iscrizione e requisiti).  -  1.  I
          soggetti  appartenenti  alle  categorie protette presentano
          domanda di iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro  e
          della  massima  occupazione.  La domanda deve essere munita
          della necessaria documentazione, concernente la sussistenza
          dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio
          ed attestate le attitudini lavorative e  professionali  del
          richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira e
          deve  essere,  altresi',  corredata,  per  coloro che hanno
          menomazioni  fisiche,  da  dichiarazione  di  un  ufficiale
          sanitario  comprovante  che l'invalido, per la natura ed il
          grado  di  mutilazione  o  di  invalidita',   non   e'   di
          pregiudizio  alla  salute  o  incolumita'  dei  compagni di
          lavoro o alla sicurezza degli impianti.
            2. I soggetti appartenenti  alle  categorie  protette  al
          momento  dell'iscrizione  negli  appositi  elenchi  formati
          dall'ufficio provinciale del lavoro devono  dichiarare,  ai
          sensi  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei
          requisiti  generali  di  ammissione  nelle  amministrazioni
          pubbliche previsti dalla normativa vigente.
            3.  E' comunque riservata all'amministrazione od ente che
          procede   all'assunzione   la   facolta'   di    provvedere
          all'accertamento  dei  titoli  e  dei requisiti nei modi di
          legge.
            4.   Il  titolo  di  studio  richiesto  e'  quello  delle
          declaratorie  dei  profili  professionali  o  qualifica   o
          categoria nelle quali e' prevista l'assunzione.
            5.  Gli  uffici  provinciali  del  lavoro  inseriscono  i
          lavoratori negli elenchi previo accertamento del  grado  di
          invalidita'.
            Art.  31. (Graduatorie). - 1. Le graduatorie dei soggetti
          di cui all'art. 30 hanno validita' annuale e  sono  formate
          dagli   uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
            2. I criteri da adottare ed i punteggi da attribuire  per
          la    formazione    della    graduatoria   sono   riportati
          nell'allegata tabella.
            3. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni
          ed enti pubblici anche a carattere  nazionale  e  regionale
          devono  essere  rivolte  all'ufficio provinciale del lavoro
          competente nella sede presso la quale il lavoratore  dovra'
          prestare   servizio.  Tali  richieste  devono  essere  rese
          pubbliche mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica - 4 serie speciale ''concorsi ed esami''.
            Art.  32.  (Modalita'  di  assunzione).  -  1. Gli uffici
          provinciali del lavoro  e  della  massima  occupazione,  in
          analogia  a  quanto  previsto  per  le  assunzioni  di  cui
          all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avviano  i
          soggetti   protetti   alla   prova  tendente  ad  accertare
          l'idoneita'  a  svolgere  le  mansioni,  in  misura  doppia
          rispetto   ai  posti  da  ricoprire,  secondo  l'ordine  di
          graduatoria risultante dagli  elenchi  degli  iscritti  per
          ogni singola categoria.
            2. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono
          preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni
          del profilo nel quale avviene l'assunzione.
            3.   In  mancanza  di  iscritti  appartenenti  ad  alcune
          categorie,     l'ufficio     di     collocamento      invia
          proporzionalmente i riservatari di altre categorie".
            -  Si  riporta il testo della tabella allegata al decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  487/1994,  richiamata
          dall'art.   31   dello   stesso   decreto  sopratrascritto:
          "Tabella CRITERI PER LA  FORMAZIONE  DELLE  GRADUATORIE  A)
          Elementi che concorrono alla formazione delle gradutorie.
            a)  carico  familiare,  si  intende quello rilevato dallo
          stato  di  famiglia  e  determinato  secondo  le  modalita'
          previste  per  la corresponsione dell'assegno per il nucleo
          familiare.
            Le persone a carico da considerare sono:
             1) coniuge convivente e disoccupato  iscritto  in  prima
          classe;
             2) figlio minorenne convivente a carico;
             3)   figlio   maggiorenne   fino   al   compimento   del
          ventiseiesimo  anno  di  eta'  se  studente  e  disoccupato
          iscritto  in  prima classe, oltre che convivente e a carico
          ovvero senza limiti di eta' se invalido permanentemente  al
          lavoro;
             4) fratello o sorella minorenne convivente a carico;
            b)  situazione  economica  e patrimoniale del lavoratore.
          Deve intendersi la condizione  reddituale  derivante  anche
          dal  patrimonio  immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con
          esclusione del suo nucleo familiare;
            c)  anzianita'  di  iscrizione.  Deve  intendersi  quella
          maturata in costanza di iscrizione nella prima classe delle
          liste  di  collocamento  -  compresi  i  periodi relativi a
          rapporti di lavoro a termine  con  durata  complessiva  non
          superiore   a  4  mesi  nell'anno  solare,  nonche'  quella
          maturata in costanza di rapporti di lavoro a tempo parziale
          con orario non superiore a 20 ore settimanali - o quella di
          decorrenza del trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale senza rotazione.  B) Variazione degli elementi.
            A  tutti  gli  iscritti  e'  attribuito un punteggio base
          uguale a + 1.000 riferito alla data convenzionale del  mese
          di  aprile  di  ogni  anno;  su tale punteggio base sono da
          operare le seguenti variazioni,  con  l'avvertenza  che  il
          punteggio  da  attribuire  per  l'anziamta' di iscrizione o
          reiscrizione e'  quello  relativo  al  mese  a  cui  si  fa
          riferimento, senza considerare le frazioni:
             I)  per  ogni mese di anzianita' pregressa alla suddetta
          data punti - 1;
             II) per  le  iscrizioni  e  le  reiscrizioni  effettuate
          successivamente  alla data convenzionale del mese di aprile
          di ogni anno, si dovranno aggiungere al punteggio base  per
          ogni mese punti - 1;
             III) perogni persona a carico, punti - 12;
             IV)  per  redditi  annui  a  qualsiasi titolo imputabili
          personalmente al lavoratore:
              fino a L. 1.000.000 punti 0
              da L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000 punti + 1
              da L. 2.000.000 fino a L. 3.000.000 punti + 2
              da L. 3.000.000 fino a L. 4.000.000 punti + 3
              da L. 4.000.000 fino a L. 5.000.000 punti + 6
              da L. 5.000.000 fino a L. 6.000.000 punti + 12
              da L. 6.000.000 fino a L. 7.000.000 punti + 18
              da L. 7.000.000 fino a L. 8.000.000 punti + 24
              da L. 8.000.000 fino a L. 9.000.000 punti + 36
              da L. 9.000.000 fino a L. 10.000.000 punti + 48
              per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori  +
          12.
            Il  punteggio  conseguito  dal  lavoratore iscritto nella
          prima classe delle  liste  di  collocamento  della  sezione
          circoscrizionale   di   residenza   e'   diminuito   di  un
          coefficiente del dieci per cento qualora il tasso ufficiale
          di  disoccupazione  del  territorio  circoscrizionale   sia
          superiore di un terzo a quello medio razionale.
            Il  punteggio  complessivo  di  graduatoria  deve  essere
          riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
            Il punteggio per  i  figli  a  carico  e'  attribuito  ad
          entrambi  i  genitori disoccupati; in caso di assunzione di
          uno dei due coniugi la posizione in graduatoria  dell'altro
          rimasto  disoccupato  e'  immediatamente  rideterminata non
          computando il punteggio prima attribuito per il coniuge  ed
          i figli.
            Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria
          il  lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parita' i
          lavoratori  sono  collocati  in  graduatoria   secondo   la
          maggiore  anzianita'  di iscrizione e, in caso di ulteriore
          parita', in ordine decrescente di data di nascita".
            - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 346  (Regolamento  recante
          semplificazione    del   procedimento   di   autorizzazione
          all'immissione e al trasferimento all'estero di  lavoratori
          italiani)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
          1994, n. 132.
          Comma 14:
            -  L'art.  16  del  D.P.R.  19   marzo   1955,   n.   520
          (Riorganizzazione  centrale  e periferica del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale) e' il seguente:
            "Art. 16. - Per i servizi di vigilanza per l'applicazione
          delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e  sull'assistenza
          sociale,   sono  assegnati  all'Ispettorato  del  lavoro  i
          seguenti  militari  dell'Arma  dei  carabinieri,  collegati
          fuori   quadro   in  soprannumero  ai  ruoli  organici  dei
          rispettivi gradi e in aumento ai pari grado che si  trovano
          nella    medesima   posizione   per   effetto   del   regio
          decreto-legge 26 luglio 1929,  n.  1430,  convertito  nella
          legge 23 dicembre 1929, n. 2294:
   marescialli d'alloggio maggiori   n.   4
   marescialli d'alloggio capi       "    6
   marescialli d'alloggio            "    8
   brigadieri                        "   11
   vice brigadieri                   "   11
   appuntati                         "   11
   carabinieri                       "  179".
            - Il dispositivo del decreto dell'assessorato del lavoro,
          della  previdenza sociale, della formazione professionale e
          dell'emigrazione della regione siciliana in data 21  maggio
          1996  (Assegnazione  di personale dell'Arma dei carabinieri
          negli  ispettorati  del  lavoro  della  Sicilia),   e'   il
          seguente:
            "Art. 1. - Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza
          per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza
          e    sull'assistenza   sociale   vengono   assegnati   agli
          ispettorati  del  lavoro  della  Sicilia  n.  41   militari
          dell'Arma dei carabinieri, cosi' ripartiti:
          Ispettorato regionale del lavoro per la Sicilia - Palermo
            n. 1 ispettore;
          Ispettorato provinciale del lavoro di Agrigento
            n.    2    ispettori,   n.   1   sovrintendente,   n.   1
          appuntato/carabiniere;
          Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanisetta
            n.   2   ispettori,   n.   1   sovrintendente,    n.    1
          appuntato/carabiniere;
          Ispettorato provinciale del lavoro di Catania
            n.    2    ispettori,   n.   2   sovrintendenti,   n.   1
          appuntato/carabiniere;
          Ispettorato provinciale del lavoro di Enna
            n.    2    ispettori,   n.   1   sovrintendente,   n.   1
          appuntato/carabiniere;
          Ispettorato provinciale del lavoro di Messina
            n.   2   ispettori,   n.   2   sovrintendenti,    n.    1
          appuntato/carabiniere;
          Ispettorato provinciale del lavoro di Palermo
            n.    3    ispettori,   n.   2   sovrintendenti,   n.   1
          appuntato/carabiniere;
          Ispettorato provinciale del lavoro di Ragusa
            n.   2   ispettori,   n.   1   sovrintendente,    n.    1
          appuntato/carabiniere;
          Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa
            n.    2    ispettori,   n.   1   sovrintendente,   n.   1
          appuntato/carabiniere;
          Ispettorato provinciale del lavoro di Trapani
            n.   2   ispettori,   n.   1   sovrintendente,    n.    1
          appuntato/carabiniere".
            "Art.  2.  - I militari assegnati saranno alle dipendenze
          funzionali  dei  capi  degli  ispettorati  del   lavoro   e
          gerarchiche  del  Comando  carabinieri  tutela  del  lavoro
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale".
            "Art. 3. - Sono a carico dell'Arma  dei  carabinieri  gli
          oneri   relativi  all'armamento  nonche'  al  vestiario  ed
          equipaggiamento militare del personale dei reparti.
            Sono a  carico  dell'Assessorato  regionale  del  lavoro,
          della  previdenza sociale, della formazione professionale e
          dell'emigrazione i rimborsi semestrali degli oneri relativi
          agli  assegni   fissi,   l'indennita'   di   missione,   la
          collocazione  dei  reparti  nei  vari  uffici,  gli  arredi
          d'ufficio,    nonche'    le    altre     spese     connesse
          all'approvvigionamento,   gestione   e  manutenzione  degli
          automezzi  ove  forniti  dall'Arma,  il  materiale  e   gli
          apparati necessari al funzionamento dei nuclei".
            "Art.  4.  -  Il  presente  decreto  sara' trasmesso alla
          Gazzetta  Ufficiale  della   regione   siciliana   per   la
          pubblicazione  e alla ragioneria dell'assessorato regionale
          del lavoro per il visto".