Art. 9-ter. Disposizioni in materia di lavoro agricolo 1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilita' nelle modalita' di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui all'articolo 9-quater. L'obbligo di cui all'articolo 9-bis, comma 2, e' adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le modalita' previste per gli altri settori. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera c), e 6 del citato articolo 25 e' esercitato, anche con riferimento ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresi' determinare criteri e modalita' di applicazione del predetto onere di riserva. 2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la sentenza definitiva del giudice ordinario. 3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, l'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E' a'ltresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996; l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del del registro d'impresa di cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e' sostituito dal seguente: "3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente supeiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni.". I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono sostituiti dai seguenti: "1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo. 2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti.". L'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei contributi nel settore agricolo. 4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianita' assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianita' e' costituito da 156 contributi giornalieri. 5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non puo' determinare per ciascun anno il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'. 6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono, rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996. L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23 miliardi, e' a, carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9, e' utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego. Riferimenti normativi Comma 1: - L'art. 25 della legge n. 223/1991 e' il seguente: "Art. 25 (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facolta' di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni al lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine al sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purche' rapportate al tempo annuale di lavoro. 2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneita' rilasciata dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attivita' di pubblica sicurezza, nonche' quelle relative al personale da destinare ad attivita' di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrita' e dell'affidabilita' di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito al sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e le asoociazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro puo' differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalita' richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 4. Il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento. 5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono: a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti; b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6; c) le categorie di lavoratori determinate, anche specifiche aree territoriali, mediante delibera della commissione regionale per l'impiego, approvata Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7. 6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' di lavoro, superiore alla media nazionale, le commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento. 7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera. 8. Le commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita' e agli indici di disoccupazione nel territorio. 9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. 10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota e' ripartita tra le regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna regione. 11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' determinate dalla commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'art. 6, comma 1. 12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. E' abrogata ogni disposizione contraria". Comma 2: - L'art. 8 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli) e' il seguente: "Art. 8. - Quando il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore agricolo in violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, il lavoratore puo' chiedere l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al successivo art. 15 ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle giornate di lavoro in tal modo effettute, mediante domanda alla sezione dell'ufficio del lavoro da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno in cui il lavoro e' stato prestato. La domanda deve contenere l'indicazione del datore o dei datori di lavoro, nonche' del tempo e del luogo delle prestazioni. La commissione locale valutate le dichiarazioni del lavoratore, decide sulla domanda e dispone le necessarie integrazioni degli elenchi nominativi. La sezione da' notizia all'ispettorato provinciale del lavoro e all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati della domanda del lavoratore e della decisione della commissione entro otto giorni dalla decisione medesima". - L'art. 11 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi) e' il seguente: "Art. 11 (Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli). - 1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facolta' agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola". Comma 3: - Le disposizioni dell'art. 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, dell'art. 2, commi 1, 3, 4 e 5 e degli articoli 7 e 8, comma 4, del D.Lgs. n. 375/1993, abrogate dal presente articolo, cosi' recitavano: "Art. 1 (Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro). - 1. Le comumicazioni relative all'avviamento al lavoro ed alla cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 12 della legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere effettuate con apposito modello a piu' copie, di cui parte a lettura ottica, distintamente per ciascun lavoratore. 2. (Omissis). 3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissate: a) le caratteristiche tecniche ed i dati da acquisire con il modello di cui al comma 1; b)-d) (Omissis). 4.-5. (Omissis). 6. Copia del modello di cui al comma 1 deve essere: a) consegnata al lavoratore avviato al lavoro per ogni verifica ritenuta necessaria dall'ispettorato del lavoro e dagli enti previdenziali; b) trasmessa, entro quattro giorni, all'ufficio provinciale dello SCAU che garantisce la tempestiva disponibilita' delle relative informazioni per l'anagrafe dei lavoratori e per gli enti previdenziali, anche avvalendosi dei servizi messi a disposizione dall'INPS e dall'INAIL in base ad apposita convenzione. 7. Con i decreti di cui al comma 3 sono definite le modalita' di comunicazione, entro quattro giorni, dell'assunzione diretta, per i coltivatori diretti, fino a due lavoratori e, per tutte le imprese, di parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado di cui all'art. 10, quarto comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83". "Art. 2 (Registro d'impresa). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 i datori di lavoro agricolo devono tenere un registro nel quale devono essere annotati, per ciascun lavoratore occupato, le generalita', la residenza, il codice fiscale, nonche' i dati relativi all'occupazione, ivi compresi quelli riguardanti la categoria, la qualifica, i periodi di occupazione, le giornate di lavoro prestato, il lavoro svolto, le retribuzioni corrisposte, le ritenute fiscali operate ai fini IRPEF. Le annotazioni devono essere operate entro il termine di tre giorni dalla data cui esse si riferiscono. Il registro ha validita' anche agli effetti dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge 26 settembre 1985 n. 482. (Omissis). 3. Le caratteristiche, le modalita' di tenuta, di impiego e di conservazione del registro e tutti i dati che sullo stesso devono essere riportati sono stabiliti, in conformita' con le disposizioni in vigore nei settori extra agricoli, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. Il datore di lavoro che non osserva l'obbligo di tenuta del registro o che lo tiene in luogo diverso da quello prescritto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila. 5. Il datore di lavoro che ometta di registrare i dati prescritti o li registri in modo incompleto o infedele e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila". "Art. 7. (Piano colturale). - 1. I commi quarto e quinto dell'art. 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, sono sostituiti dai seguenti: ''4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno tutti i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare alle commissioni circoscrizionali per la manodopera agricola competenti per territorio il piano colturale previsto per l'anno successivo ed il relativo fabbisogno qualitativo e quantitativo di manodopera sulla base di apposito modello a lettura ottica predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza so'ciale. Copia del piano colturale va trasmessa entro il 31 dicembre di ciascun anno alle competenti sedi dello SCAU, dell'INPS e dell'INAIL. 5. In caso di omissione o di dichiarazione infedele il datore di lavoro e' tenuto a versare una somma da lire duecentomila a lire cinquecento, a titolo di sanzione amministrativa, secondo i criteri stabiliti dalla commissione centrale preposta al servizio medesimo''". "Art. 8, comma 4. Nel caso in cui a seguito della stima di cui al comma 2 si rilevi una evidente contraddizione tra le esigenze lavorative dell'azienda, secondo le diverse fasi temporali del ciclo produttivo agrario, ed i dati occupazionali del lavoratore relativamente alle mansioni cui il medesimo e' stato adibito, nonche' al periodo e ai giorni di lavoro prestati dal medesimo, gli uffici, laddove ravvisino l'impossibilita' che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, emettono pronuncia di disconoscimento di detta prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale". - L'art. 15 del D.L. n. 7/1970 convertito con modificazioni, dalla legge n. 83/1970, cosi' recita: "Art. 15. - Gli elenchi compilati a norma del n. 5) dell'art. 7 dalla commissione locale per la manodopera agricola sono trasmessi, con la relativa documentazione, a cura della sezione, all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati che provvede a renderli esecutivi mediante la pubblicazione, dopo averli integrati con i dati relativi alle prestazioni di lavoro agricolo non dipendente. L'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati apporta direttamente modifiche agli elenchi compilati dalla commissione locale al fine di correggere eventuali errori materiali. Nei casi in cui, prima della pubblicazione, l'ufficio provinciale del servizio per i cotributi agricoli unificati accerti posizioni individuali, risultanti dagli elenchi compilati dalla commissione locale, non rispondenti agli atti del collocamento, ad effettive prestazioni di lavoro ovvero ai valori medi stabiliti ai sensi dei commi terzo e quarto del precedente articolo 7, invita la commissione locale ad un nuovo esame, con provvedimento motivato in cui sono anche indicate le modifiche ritenute necessarie. Qualora la commissione locale confermi, entro quindici giorni, la propria deliberazione originaria precisandone i motivi, ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati e' tenuto a pubblicare gli elenchi escludendo dagli elenchi stessi i nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimita'. In tal caso il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei motivi, e' notificato agli interessati ed e' trasmesso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per le definitive determinazioni. L'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati da' notizia delle deliberazioni confermate, di cui al comma precedente, agli istituti previdenziali interessati, ai fini del ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, ai sensi del successivo art. 17. Gli elenchi sono pubblicati nell'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, su richiesta dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati entro sessanta giorni dal loro invio da parte della commissione locale per la manodopera agricola. Della pubblicazione, a cura del comune, viene data notizia a mezzo di pubbliche affissioni". - Il primo comma dell'art. 14 del D.L. n. 7/1970, cosi' recita: "Entro quattro giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione alla sezione che ha provveduto all'avviamento". - L'art. 5 del D.Lgs. n. 375/1993 e' il seguente: "Art. 5. (Denuncia aziendale). - 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati: a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro; c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalita' di allevamento; e) attivita' complementari ed accessorie connesse con l'attivita' agricola; f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda. 2. La denuncia aziendale e compilata su modello predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente. 3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denuncie di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU. 4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale e' presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993. 5. Le denuncie aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila". - L'art. 8 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, cosi' come modificato, e' il seguente: "Art. 8 (Controlli). - 1. Nei casi di omissione e per il controllo dei dati dichiarati, gli uffici provinciali dello SCAU, nell'esercizio degli accertamenti di ufficio, possono tra l'altro: a) relativamente alle denunce di cui all'art. 5: 1) invitare i datori di lavoro agricolo, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; 2) inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati: 3) richiedere agli uffici pubblici, che hanno l'obbligo di fornirli anche su supporti informatici o in rete telematica qualora dispongano di idonea strumentazione, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti delle aziende e di singoli lavoratori, con esenzione di spese e diritti. Dei risultati degli accertamenti e data comunicazione agli interessati. b) per quanto riguarda le dichiarazioni di cui all'art. 6, avvalersi degli atti del collocamento e di elementi attinenti a posizioni individuali riferibili ad effettive prestazioni di lavoro sulla scorta di ogni altro elemento di riscontro. Gli effetti di carattere contributivo derivanti dall'accertamento sono notificati ai datori di lavoro. 2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonche' alle consuetudini locali, previa decurtazione: a) delle prestazioni di lavoro componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche; b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti; c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli; d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario. ''3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni.''. 4. (Soppresso). 5. Il provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al comma 2 e' notificato al datore di lavoro interessato, nonche' al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura". - L'art. 20 del D.Lg. n. 375/1993, cosi' come modificato, e' il seguente: "Art. 20. (Sanzioni). - Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo. 2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano, i contratti colttivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti". - L'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) cosi' recita: "1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalita' da stabilire a cura dell'Istituto stesso, esclusivamente presso gli uffici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le aziende di credito che adottano il sistema telematico per la rendicontazione della documentazione utilizzata per il pagamento da ciascun soggetto contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte delle aziende di credito nelle contabilita' speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, deve avvenire entro quattro giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione e, da parte degli uffici postali, con accreditamento giornaliero sui conti aperti all'INPS. Fino allo scadere del predetto termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti sono versate: a) (Omissis) b) presso le aziende di credito per il trasferimento a cura delle stesse aziende nelle suddette contabilita' speciali entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi a quello di esazione. Le aziende di credito, che prima dello scadere del termine rendicontano in via telematica all'INPS la documentazione utilizzata dai soggetti contribuenti per il versamento, secondo modalita' stabilite dall'Istituto stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle contabilita' speciali entro i quattro giorni lavorativi bancabili successivi a quello di esazione, a decorrere dal mese nel quale effettuano la rendicontazione all'INPS con le predette modalita'. In deroga ai predetti termini di tre o quattro giorni, le somme riscosse entro il 27 dicembre devono comunque essere versate dalle aziende di credito nelle contabilita' speciali accese all'INPS entro l'ultimo giorno lavorativo bancabile dello stesso mese". Comma 4: - Il comma 9 dell'art. 7 del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' il seguente: "9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita' contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidire con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e' elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contiribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianita'. Per il conseguimento dello stesso diritto e' altresi' richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione". Comma 5: - Il comma 12 dell'art. 7 del D.L. n. 463/83, e' il seguente: "12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi". Comma 6: - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota all'art. 4, comma 9. Comma 7: - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 56/1987 si veda in nota all'art. 6, comma 6.