Art. 9-ter.
             Disposizioni in materia di lavoro agricolo
 1.   Al   fine   di   venire  incontro  alle  esigenze  di  maggiore
flessibilita' nelle  modalita'  di  assunzione  e  di  garantire  nel
contempo   il   tempestivo  accertamento  delle  giornate  di  lavoro
effettuate, anche con  rapporti  di  compartecipazione,  nel  settore
dell'agricoltura,  i  datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 9-bis, commi  2  e  3,  mediante  documenti  tratti  dal
registro  di  impresa di cui all'articolo 9-quater.  L'obbligo di cui
all'articolo  9-bis,  comma  2,  e'  adempiuto  anche  nei  confronti
dell'INPS  e  viene  meno  nei  confronti di quest'ultimo nel momento
della realizzazione del sistema  telematico  integrato,  in  ciascuna
provincia,  tra  il  predetto  Istituto  ed il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Fino alla  data  del  31dicembre  1995  gli
obblighi di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, continuano ad essere
assolti con le modalita' previste per gli altri settori.  A decorrere
dal  1  gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto
dall'articolo  25  della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   trova
applicazione,  con  riferimento  alle assunzioni a tempo determinato,
anche ai datori di lavoro agricolo  che  nell'anno  precedente  hanno
occupato  lavoratori  per  un numero di giornate superiore a 1350. Il
potere di delibera previsto dai commi 5, lettera c), e 6  del  citato
articolo   25   e'   esercitato,  anche  con  riferimento  ad  ambiti
circoscrizionali, dalle commissioni  provinciali  per  la  manodopera
agricola le quali possono altresi' determinare criteri e modalita' di
applicazione del predetto onere di riserva.
 2.   Costituiscono   titolo   alle   prestazioni   previdenziali  ed
assistenziali, oltre all'elenco annuale,  anche  la  decisione  della
commissione  circoscrizionale  per  il collocamento in agricoltura ai
sensi dell'articolo 8  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la
decisione di accoglimento del ricorso  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato  del  lavoro  di  riconoscimento  al  lavoratore  di
giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo,  nonche'  la
sentenza definitiva del giudice ordinario.
 3.  Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3,
lettera a), 6 e 7, l'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e
8, comma 4, del decreto  legislativo  11  agosto  1993,  n.  375.  E'
a'ltresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996; l'articolo 15 del
decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo  14,  primo  comma,  del
citato  decreto-legge  n.  7  del  1970,  non  trova applicazione con
riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va
rinnovata  solo  nel  caso  di  modificazioni  aventi   significativa
rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si
chieda   il  passaggio  al  modello  semplificato  del  del  registro
d'impresa  di  cui  all'articolo  9-quater,  comma  1.  Il  comma   3
dell'articolo  8  del  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e'
sostituito dal seguente:
 "3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno  di  occupazione
determinato  sulla  base  della  stima  tecnica e' significativamente
supeiore alle giornate risultanti  dalle  dichiarazioni  trimestrali,
l'INPS  diffida  il  datore di lavoro a fornirne motivazione entro il
termine di quaranta  giorni.  Nel  caso  in  cui  non  venga  fornita
adeguata  motivazione  e  non  siano  stati  individuati i lavoratori
utilizzati e le relative  giornate  di  occupazione,  l'INPS  procede
all'imposizione   dei   contributi  da  liquidare  sulla  base  delle
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del  Presidente
della  Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive, modificazioni
ed integrazioni.".   I commi 1  e  2  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono sostituiti dai seguenti:
 "1.   Chiunque   produca   dichiarazioni   di   manodopera  occupata
finalizzate all'attribuzione indebita di giornate  lavorative  perde,
ferme  restando  le  sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il
diritto ad ogni beneficio di  legge,  ivi  comprese  le  agevolazioni
ovvero   le   riduzioni  contributive  di  cui  al  presente  decreto
legislativo.
 2.  Le  agevolazioni  contributive   previste   dalla   legge   sono
riconosciute  ai  datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi nazionali  di  categoria  ovvero  i  contratti  collettivi
territoriali  ivi  previsti.".  L'articolo  14,  comma 1, lettera b),
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il
versamento dei contributi nel settore agricolo.
 4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12  settembre  1983,
n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione  del
diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
sono  richiesti  35  anni  di  anzianita' assicurativa e un requisito
minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione  di  quelle
coperte  da  contribuzione  figurativa  per malattia e per indennita'
ordinaria di disoccupazione. L'anno  di  contribuzione  dei  suddetti
operai  agricoli  ai  fini  del  diritto  a pensione di anzianita' e'
costituito da 156 contributi giornalieri.
 5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite
ad anni antecedenti  il  1  gennaio  1984,  la  rivalutazione  con  i
coefficienti  2,60  e  3,86,  di  cui al comma 12 dell'articolo 7 del
decreto-legge di cui al comma 4, non  puo'  determinare  per  ciascun
anno  il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156
giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.
 6.  I  termini  relativi  al  versamento  dei  contributi   agricoli
unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel
primo   trimestre   1996   sono,  rispettivamente,  differiti,  senza
interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al  15  novembre  1996.
L'onere  derivante  dalla  presente disposizione, valutato in lire 23
miliardi, e' a, carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9, e'
utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il
concorso al finanziamento di  servizi  di  trasporto  contemplati  da
convenzioni  stipulate  dalle  commissioni regionali per l'impiego ai
sensi  dell'articolo  17  della  legge  28  febbraio 1987, n. 56, per
programmare rilevanti flussi stagionali di  manodopera  agricola  che
interessino  ambiti  territoriali  comprendenti anche regioni diverse
nelle aree determinate con decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  previo  parere  della  Commissione  centrale per
l'impiego.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            - L'art. 25 della legge n. 223/1991 e' il seguente:
            "Art.  25  (Riforma  delle  procedure  di  avviamento  al
          lavoro). - 1.  A decorrere dal 1  gennaio 1989, i datori di
          lavoro  privati,  che, ai sensi della legge 29 aprile 1949,
          n. 264 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono
          tenuti  ad  assumere  i  lavoratori  facendone richiesta ai
          competenti  organi  di  collocamento,  hanno  facolta'   di
          assumere  tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.
          Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu'  di
          dieci   dipendenti  e  qualora  effettuino  assunzioni,  ad
          eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
          obbligatorio, a riservare  il  dodici  per  cento  di  tali
          assunzioni al lavoratori appartenenti alle categorie di cui
          al  comma  5,  anche  quando  siano assunzioni a termine al
          sensi dell'art.  17 della legge 28 febbraio  1987,  n.  56,
          purche' rapportate al tempo annuale di lavoro.
            2.  Tra  le  suddette assunzioni non rientrano quelle del
          personale  appartenente   alle   qualifiche   appositamente
          individuate  nei  contratti collettivi di categoria, quelle
          relative  alle  categorie  dei  dirigenti,  dei  lavoratori
          destinati  a  svolgere  mansioni di guardia giurata, quando
          questi siano  in  possesso  di  attestazione  di  idoneita'
          rilasciata   dalle   competenti   autorita'   di   pubblica
          sicurezza, quelle relative al  personale  da  destinare  ad
          attivita' di pubblica sicurezza, nonche' quelle relative al
          personale  da destinare ad attivita' di produzione ovvero a
          servizi    essenziali    ai    fini    dell'integrita'    e
          dell'affidabilita'  di strutture rilevanti per la sicurezza
          dello Stato, determinate con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro
          e   della   previdenza   sociale,   sentiti   il   Comitato
          interministeriale  per  le  informazioni  e  la  sicurezza,
          istituito al sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1977,
          n. 801 e le asoociazioni sindacali di categoria dei  datori
          di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale.
            3.  Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma
          1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di  cui
          al   comma   2.     Il  datore  di  lavoro  puo'  differire
          l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in
          cui,  nell'ambito  della  Regione  e  delle  circoscrizioni
          contermini  rispetto  a  quella  nella  quale va effettuata
          l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle  categorie  di
          cui al comma 5 in possesso della professionalita' richiesta
          siano  meno  di  tre. Con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, sentita la Commissione centrale
          per  l'impiego,  vengono  determinate   le   modalita'   di
          applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
          articolo.
            4. Il lavoratore non puo' essere adibito a  mansioni  non
          equivalenti   a   quelle   risultanti  dalla  richiesta  di
          avviamento.
            5. I lavoratori di cui al secondo  periodo  del  comma  1
          sono:
             a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima
          classe  delle  liste  di  collocamento  e che risultino non
          iscritti da almeno tre anni negli  elenchi  ed  albi  degli
          esercenti  attivita'  commerciali,  degli  artigiani  e dei
          coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
             b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6;
             c)  le  categorie  di  lavoratori   determinate,   anche
          specifiche   aree  territoriali,  mediante  delibera  della
          commissione regionale per  l'impiego,  approvata  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.
            6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra
          iscritti  alla  prima  classe della lista di collocamento e
          popolazione residente in eta'  di  lavoro,  superiore  alla
          media  nazionale,  le  commissioni  regionali per l'impiego
          possono, con delibera motivata da  assumere  a  maggioranza
          dei  loro componenti, proporre di riservare una quota delle
          assunzioni di cui al comma  1  a  beneficio  esclusivo  dei
          lavoratori  delle  categorie  previste  alla lettera b) del
          comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre  una
          elevazione  della percentuale di assunzioni di cui al comma
          1 ad una misura non superiore al venti per cento.
            7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma
          6, possono essere assunte anche limitatamente  a  territori
          subregionali;   esse   vengono   sottoposte  dal  direttore
          dell'ufficio  regionale  del   lavoro   e   della   massima
          occupazione  all'approvazione  del  Ministro  del  lavoro e
          della  previdenza  sociale,  il   quale   adotta   le   sue
          determinazioni  entro  trenta  giorni dal ricevimento della
          delibera.
            8.  Le  commissioni  regionali  per   l'impiego   emanano
          disposizioni  alle  commissioni circoscrizionali dirette ad
          agevolare gli  avviamenti  delle  lavoratrici  in  rapporto
          all'iscrizione  alle  liste  di  mobilita' e agli indici di
          disoccupazione nel territorio.
            9.  Per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista   di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di
          contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi
          diciotto mesi, quella prevista per  gli  apprendisti  dalla
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.
            10.   Con   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione,
          di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845  da
          finalizzare  al finanziamento di azioni formative riservate
          ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui  al  comma
          5. Tale quota e' ripartita tra le regioni in proporzione al
          numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie,
          presenti in ciascuna regione.
            11.  Il  lavoratore  che  abbia  rifiutato  una  proposta
          formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo
          le modalita' determinate dalla  commissione  regionale  per
          l'impiego,   perde,   per   un   periodo  di  dodici  mesi,
          l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui  all'art.  6,
          comma 1.
            12.  L'iscrizione  nelle  liste ordinarie di collocamento
          produce effetti solo ai fini dell'avviamento  al  lavoro  o
          della   corresponsione  di  prestazioni  previdenziali.  E'
          abrogata ogni disposizione contraria".
          Comma 2:
            - L'art. 8 del D.L. 3 febbraio 1970,  n.  7,  convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 (Norme
          in materia di collocamento e  accertamento  dei  lavoratori
          agricoli) e' il seguente:
            "Art.  8.  -  Quando il datore di lavoro abbia assunto un
          lavoratore agricolo in violazione degli  obblighi  previsti
          dal   presente   decreto,   il   lavoratore  puo'  chiedere
          l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al  successivo
          art.  15  ovvero l'indicazione negli elenchi medesimi delle
          giornate di lavoro in tal modo effettute, mediante  domanda
          alla sezione dell'ufficio del lavoro da presentarsi, a pena
          di  decadenza,  entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di
          pubblicazione degli elenchi nominativi riferentisi all'anno
          in cui il lavoro  e'  stato  prestato.    La  domanda  deve
          contenere  l'indicazione del datore o dei datori di lavoro,
          nonche' del tempo e del luogo delle prestazioni.
            La  commissione  locale  valutate  le  dichiarazioni  del
          lavoratore,  decide  sulla  domanda e dispone le necessarie
          integrazioni degli elenchi nominativi.
            La sezione da' notizia  all'ispettorato  provinciale  del
          lavoro   e  all'ufficio  provinciale  del  servizio  per  i
          contributi agricoli unificati della domanda del  lavoratore
          e della decisione della commissione entro otto giorni dalla
          decisione medesima".
            - L'art. 11 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione
          dell'art.  3, comma 1, lettera aa),  della legge 23 ottobre
          1992,  n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di
          accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi
          contributi) e' il seguente:
            "Art.  11  (Ricorsi  in  materia  di   accertamento   dei
          lavoratori agricoli).  - 1. Contro i provvedimenti adottati
          in  materia  di  accertamento degli operai agricoli a tempo
          determinato  ed   indeterminato   e   dei   compartecipanti
          familiari  e  piccoli  coloni e contro la non iscrizione e'
          data  facolta'  agli  interessati  di  proporre,  entro  il
          termine   di   trenta   giorni,  ricorso  alla  commissione
          provinciale per la manodopera  agricola  che  decide  entro
          novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso
          si intende respinto.
            2.  Contro le decisioni della commissione l'interessato e
          il dirigente  della  competente  sede  dello  SCAU  possono
          proporre,  entro  trenta  giorni,  ricorso alla commissione
          centrale preposta al predetto  Servizio  che  decide  entro
          novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso
          si intende respinto.
            3.  I  ricorsi  previsti  dal  comma  1  che  siano stati
          prodotti in base  alle  norme  anteriori,  in  primo  o  in
          secondo  grado,  entro  la  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo  caso,
          in  via  definitiva  dalla  commissione  provinciale per la
          manodopera agricola e,  nel  secondo  caso,  dal  direttore
          dell'ufficio  regionale  del  lavoro sentita la commissione
          regionale per la manodopera agricola".
          Comma 3:
            - Le disposizioni dell'art. 1, commi 1, 3, lettera a),  6
          e  7, dell'art.   2, commi 1, 3, 4 e 5 e degli articoli 7 e
          8, comma 4, del D.Lgs.  n. 375/1993, abrogate dal  presente
          articolo, cosi' recitavano:
            "Art.  1  (Comunicazioni  di  avviamento  al  lavoro e di
          cessazione del rapporto di lavoro). - 1.  Le  comumicazioni
          relative  all'avviamento  al  lavoro ed alla cessazione dei
          rapporti di lavoro di cui all'art.  12 della legge 11 marzo
          1970, n. 83, devono essere effettuate con apposito  modello
          a piu' copie, di cui parte a lettura  ottica, distintamente
          per ciascun lavoratore.
            2. (Omissis).
            3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale sono fissate:
             a)  le  caratteristiche  tecniche ed i dati da acquisire
          con il modello di cui al comma 1;
             b)-d) (Omissis).
            4.-5. (Omissis).
            6. Copia del modello di cui al comma 1 deve essere:
             a) consegnata al lavoratore avviato al lavoro  per  ogni
          verifica  ritenuta necessaria dall'ispettorato del lavoro e
          dagli enti previdenziali;
             b)  trasmessa,   entro   quattro   giorni,   all'ufficio
          provinciale   dello   SCAU  che  garantisce  la  tempestiva
          disponibilita' delle relative informazioni  per  l'anagrafe
          dei   lavoratori   e  per  gli  enti  previdenziali,  anche
          avvalendosi dei servizi messi a  disposizione  dall'INPS  e
          dall'INAIL in base ad apposita convenzione.
            7.  Con  i  decreti  di  cui  al comma 3 sono definite le
          modalita'   di   comunicazione,   entro   quattro   giorni,
          dell'assunzione  diretta, per i coltivatori diretti, fino a
          due lavoratori e, per tutte le imprese, di parenti entro il
          terzo grado  ed  affini  entro  il  secondo  grado  di  cui
          all'art.  10,  quarto  comma,  del decreto-legge 3 febbraio
          1970, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla  legge  11
          marzo 1970, n.  83".
            "Art.  2  (Registro  d'impresa).  -  1. A decorrere dal 1
          gennaio 1994 i datori di lavoro agricolo devono  tenere  un
          registro  nel  quale  devono  essere  annotati, per ciascun
          lavoratore  occupato,  le  generalita',  la  residenza,  il
          codice  fiscale,  nonche'  i dati relativi all'occupazione,
          ivi compresi quelli riguardanti la categoria, la qualifica,
          i periodi di occupazione, le giornate di  lavoro  prestato,
          il  lavoro svolto, le retribuzioni corrisposte, le ritenute
          fiscali operate ai fini IRPEF. Le annotazioni devono essere
          operate entro il termine di tre giorni dalla data cui  esse
          si riferiscono. Il registro ha validita' anche agli effetti
          dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'art.
          3 della legge 26 settembre 1985 n. 482.
            (Omissis).
            3. Le caratteristiche, le modalita' di tenuta, di impiego
          e  di  conservazione  del registro e tutti i dati che sullo
          stesso  devono  essere   riportati   sono   stabiliti,   in
          conformita' con le disposizioni in vigore nei settori extra
          agricoli,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale da emanarsi entro novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
            4.  Il  datore  di  lavoro  che  non osserva l'obbligo di
          tenuta del registro o che lo  tiene  in  luogo  diverso  da
          quello  prescritto e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del  pagamento  di  una  somma   non   inferiore   a   lire
          duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.
            5.  Il  datore  di lavoro che ometta di registrare i dati
          prescritti o li registri in modo incompleto o  infedele  e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma non inferiore a lire duecentomila e non  superiore  a
          lire cinquecentomila".
            "Art.  7. (Piano colturale). - 1. I commi quarto e quinto
          dell'art.   11 del decreto-legge 3  febbraio  1970,  n.  7,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
          n. 83, sono sostituiti dai seguenti:
            ''4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno tutti  i  datori
          di   lavoro   agricolo   sono   tenuti  a  presentare  alle
          commissioni circoscrizionali  per  la  manodopera  agricola
          competenti  per  territorio il piano colturale previsto per
          l'anno successivo ed il relativo fabbisogno  qualitativo  e
          quantitativo di manodopera sulla base di apposito modello a
          lettura ottica predisposto dal Ministero del lavoro e della
          previdenza   so'ciale.     Copia  del  piano  colturale  va
          trasmessa  entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno  alle
          competenti sedi dello SCAU, dell'INPS e dell'INAIL.
            5.  In  caso  di omissione o di dichiarazione infedele il
          datore di lavoro e' tenuto a  versare  una  somma  da  lire
          duecentomila  a  lire  cinquecento,  a  titolo  di sanzione
          amministrativa,   secondo   i   criteri   stabiliti   dalla
          commissione centrale preposta al servizio medesimo''".
          "Art.  8, comma 4. Nel caso in cui a seguito della stima di
          cui al comma 2 si rilevi una evidente contraddizione tra le
          esigenze lavorative dell'azienda, secondo le  diverse  fasi
          temporali   del   ciclo   produttivo  agrario,  ed  i  dati
          occupazionali del lavoratore  relativamente  alle  mansioni
          cui  il  medesimo e' stato adibito, nonche' al periodo e ai
          giorni di lavoro prestati dal medesimo, gli uffici, laddove
          ravvisino l'impossibilita' che la prestazione di lavoro sia
          stata effettuata in tutto o in parte, emettono pronuncia di
          disconoscimento  di  detta  prestazione  di  lavoro ai fini
          della tutela previdenziale".
            -  L'art.  15  del  D.L.   n.   7/1970   convertito   con
          modificazioni, dalla legge n. 83/1970, cosi' recita:
            "Art.  15.  -  Gli  elenchi  compilati  a norma del n. 5)
          dell'art. 7 dalla  commissione  locale  per  la  manodopera
          agricola  sono trasmessi, con la relativa documentazione, a
          cura della sezione, all'ufficio  provinciale  del  servizio
          per i contributi agricoli unificati che provvede a renderli
          esecutivi  mediante la pubblicazione, dopo averli integrati
          con i dati relativi alle prestazioni di lavoro agricolo non
          dipendente.
            L'ufficio  provinciale  del  servizio  per  i  contributi
          agricoli  unificati  apporta  direttamente  modifiche  agli
          elenchi compilati  dalla  commissione  locale  al  fine  di
          correggere eventuali errori materiali.
            Nei  casi  in  cui,  prima della pubblicazione, l'ufficio
          provinciale del servizio per i cotributi agricoli unificati
          accerti posizioni  individuali,  risultanti  dagli  elenchi
          compilati  dalla  commissione  locale, non rispondenti agli
          atti del collocamento, ad effettive prestazioni  di  lavoro
          ovvero  ai valori medi stabiliti ai sensi dei commi terzo e
          quarto del precedente articolo  7,  invita  la  commissione
          locale ad un nuovo esame, con provvedimento motivato in cui
          sono  anche  indicate  le  modifiche  ritenute  necessarie.
          Qualora la  commissione  locale  confermi,  entro  quindici
          giorni,  la propria deliberazione originaria precisandone i
          motivi, ufficio provinciale del servizio per  i  contributi
          agricoli  unificati  e'  tenuto  a  pubblicare  gli elenchi
          escludendo dagli elenchi stessi i nominativi  per  i  quali
          ravvisi  motivi di manifesta illegittimita'. In tal caso il
          provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei  motivi,
          e'  notificato agli interessati ed e' trasmesso al Ministro
          per il lavoro e la previdenza  sociale  per  le  definitive
          determinazioni.
            L'ufficio  provinciale  del  servizio  per  i  contributi
          agricoli  unificati   da'   notizia   delle   deliberazioni
          confermate,  di  cui  al  comma  precedente,  agli istituti
          previdenziali  interessati,  ai  fini  del   ricorso   alla
          commissione  provinciale  per  la  manodopera  agricola, ai
          sensi del successivo art. 17.
            Gli elenchi sono pubblicati nell'albo pretorio del comune
          o  dei  comuni  interessati,  su   richiesta   dell'ufficio
          provinciale   del   servizio   per  i  contributi  agricoli
          unificati entro sessanta giorni dal  loro  invio  da  parte
          della commissione locale per la manodopera agricola.  Della
          pubblicazione,  a  cura  del  comune,  viene data notizia a
          mezzo di pubbliche affissioni".
            - Il primo comma dell'art. 14 del D.L. n.  7/1970,  cosi'
          recita:     "Entro  quattro  giorni  dalla  cessazione  del
          rapporto,  il  datore  di  lavoro   e'   tenuto   a   darne
          comunicazione    alla    sezione    che    ha    provveduto
          all'avviamento".
            - L'art. 5 del D.Lgs. n. 375/1993 e' il seguente:
            "Art.  5.  (Denuncia  aziendale). - 1. I datori di lavoro
          agricolo sono tenuti a presentare agli  uffici  provinciali
          dello   SCAU,  ai  fini  dell'accertamento  dei  contributi
          previdenziali dovuti per gli  operai  agricoli  occupati  e
          della  gestione  dell'anagrafe  delle  aziende agricole, la
          denuncia aziendale contenente i seguenti dati:
             a) ubicazione, denominazione ed estensione  dei  terreni
          distintamente per titolo del possesso e per singole colture
          praticate;
             b)  generalita',  codice  fiscale, residenza e domicilio
          fiscale del datore di lavoro;
             c) indicazione della ditta intestata in catasto e  delle
          partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
             d)  numero  dei capi di bestiame allevati, distintamente
          per specie, e modalita' di allevamento;
             e) attivita' complementari ed  accessorie  connesse  con
          l'attivita' agricola;
             f)  parco  macchine  ed  ogni  altra notizia utile sulle
          caratteristiche dell'azienda.
            2.  La  denuncia  aziendale  e   compilata   su   modello
          predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni
          dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente.
            3.  Nei  casi  di  modificazioni  verificatesi  nei  dati
          precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori
          di lavoro sono tenuti a  presentare,  entro  trenta  giorni
          dalla  intervenuta modificazione, le denuncie di variazione
          da compilare su modello predisposto dallo SCAU.
            4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto
          la denuncia iniziale e' presentata da  tutti  i  datori  di
          lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.
            5.  Le  denuncie  aziendali  di  cui al presente articolo
          fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione  o  di
          attestazione  reticente  o  infedele degli elementi in esse
          contenuti, il datore di lavoro  e  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma non inferiore a
          lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila".
            - L'art. 8 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, cosi'  come
          modificato, e' il seguente:
            "Art.  8 (Controlli). - 1. Nei casi di omissione e per il
          controllo dei dati dichiarati, gli uffici provinciali dello
          SCAU, nell'esercizio degli accertamenti di ufficio, possono
          tra l'altro:
             a) relativamente alle denunce di cui all'art. 5:
             1) invitare i datori di lavoro agricolo, indicandone  il
          motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
             2) inviare loro questionari relativi a dati e notizie di
          carattere  specifico  con  invito a restituirli compilati e
          firmati:
             3) richiedere agli uffici pubblici, che hanno  l'obbligo
          di  fornirli  anche  su  supporti  informatici  o  in  rete
          telematica qualora  dispongano  di  idonea  strumentazione,
          dati,  notizie  ed  elementi  rilevanti nei confronti delle
          aziende  e  di singoli lavoratori, con esenzione di spese e
          diritti.  Dei   risultati   degli   accertamenti   e   data
          comunicazione agli interessati.
             b)  per quanto riguarda le dichiarazioni di cui all'art.
          6, avvalersi degli atti  del  collocamento  e  di  elementi
          attinenti  a  posizioni individuali riferibili ad effettive
          prestazioni di lavoro sulla scorta di ogni  altro  elemento
          di   riscontro.   Gli  effetti  di  carattere  contributivo
          derivanti dall'accertamento sono notificati  ai  datori  di
          lavoro.
            2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e
          gli  elementi  relativi  alla manodopera occupata acquisiti
          sulla base delle risultanze del  collocamento,  gli  uffici
          dello  SCAU  provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita
          ispettiva e determinano il numero delle giornate di  lavoro
          occorrenti   in  relazione  all'ordinamento  colturale  dei
          terreni, al bestiame allevato, ai  sistemi  di  lavorazione
          praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei
          lavori,    nonche'   alle   consuetudini   locali,   previa
          decurtazione:
             a) delle prestazioni  di  lavoro  componenti  il  nucleo
          familiare   nei   casi   di  aziende  diretto-coltivatrici,
          mezzadrili e coloniche;
             b) delle effettive, documentate  prestazioni  di  lavoro
          svolte dai contoterzisti;
             c)  delle  prestazioni  di  lavoro  svolte, nello stesso
          periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
             d) delle prestazioni  di  lavoro  riguardanti  fasi  non
          eseguite del ciclo produttivo agrario.
             ''3.  Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di
          occupazione determinato sulla base della stima  tecnica  e'
          significativamente superiore alle giornate risultanti dalle
          dichiarazioni  trimestrali,  l'INPS  diffida  il  datore di
          lavoro a fornirne motivazione entro il termine di  quaranta
          giorni.   Nel  caso  in  cui  non  venga  fornita  adeguata
          motivazione e non  siano  stati  individuati  i  lavoratori
          utilizzati  e  le  relative giornate di occupazione, l'INPS
          procede all'imposizione dei contributi da  liquidare  sulla
          base  delle  retribuzioni  medie di cui all'articolo 28 del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,  n.
          488, e successive modificazioni e integrazioni.''.
            4. (Soppresso).
            5. Il provvedimento motivato conseguente all'accertamento
          di  cui  al  comma  2  e'  notificato  al  datore di lavoro
          interessato, nonche' al lavoratore  interessato  quando  da
          esso  derivi  una non iscrizione, totale o parziale, ovvero
          cancellazione,  dandone  comunicazione   alla   commissione
          circoscrizionale per il collocamento in agricoltura".
            - L'art. 20 del D.Lg. n. 375/1993, cosi' come modificato,
          e' il seguente:
            "Art. 20. (Sanzioni). - Chiunque produca dichiarazioni di
          manodopera  occupata  finalizzate all'attribuzione indebita
          di giornate lavorative perde, ferme  restando  le  sanzioni
          previste  dalle  vigenti  disposizioni,  il diritto ad ogni
          beneficio  di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le
          riduzioni  contributive  di   cui   al   presente   decreto
          legislativo.
            2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono
          riconosciute  ai datori di lavoro agricolo che applicano, i
          contratti  colttivi  nazionali  di   categoria   ovvero   i
          contratti collettivi territoriali ivi previsti".
            - L'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre
          1991,  n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica)
          cosi' recita:
            "1. Entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, le somme dovute all'INPS dai soggetti
          contribuenti   devono  essere  versate,  con  modalita'  da
          stabilire  a  cura  dell'Istituto  stesso,   esclusivamente
          presso  gli uffici dell'amministrazione delle poste e delle
          telecomunicazioni e le aziende di credito che  adottano  il
          sistema    telematico    per   la   rendicontazione   della
          documentazione  utilizzata  per  il  pagamento  da  ciascun
          soggetto  contribuente. Il trasferimento dei fondi da parte
          delle aziende di credito nelle contabilita' speciali accese
          all'INPS presso le competenti tesorerie  provinciali  dello
          Stato,   deve  avvenire  entro  quattro  giorni  lavorativi
          bancabili, successivi a quello  di  esazione  e,  da  parte
          degli  uffici  postali,  con accreditamento giornaliero sui
          conti aperti  all'INPS.  Fino  allo  scadere  del  predetto
          termine, le somme dovute all'INPS dai soggetti contribuenti
          sono versate:
             a) (Omissis)
             b)  presso  le aziende di credito per il trasferimento a
          cura  delle  stesse  aziende  nelle  suddette  contabilita'
          speciali  entro tre giorni lavorativi bancabili, successivi
          a quello di esazione. Le  aziende  di  credito,  che  prima
          dello  scadere  del  termine rendicontano in via telematica
          all'INPS  la   documentazione   utilizzata   dai   soggetti
          contribuenti per il versamento, secondo modalita' stabilite
          dall'Istituto  stesso, sono ammesse a versare i fondi nelle
          contabilita' speciali entro  i  quattro  giorni  lavorativi
          bancabili  successivi a quello di esazione, a decorrere dal
          mese nel quale effettuano la rendicontazione  all'INPS  con
          le predette modalita'. In deroga ai predetti termini di tre
          o  quattro  giorni,  le somme riscosse entro il 27 dicembre
          devono comunque essere versate  dalle  aziende  di  credito
          nelle  contabilita' speciali accese all'INPS entro l'ultimo
          giorno lavorativo bancabile dello stesso mese".
          Comma 4:
            - Il comma 9 dell'art. 7 del D.L. n. 463/83,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e'
          il seguente:
            "9.    Ai    fini   dell'accertamento   del   diritto   e
          dell'anzianita' contributiva per  la  determinazione  della
          misura  delle  pensioni  di  vecchiaia,  di  anzianita', di
          invalidita' ed ai  superstiti  degli  operai  agricoli,  da
          liquidire  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti,  il  requisito minimo di contribuzione annua e'
          elevato  a  270  giornate   di   contribuzione   effettiva,
          volontaria  o  figurativa e, conseguentemente, il requisito
          minimo di contiribuzione, per tutte le categorie di  operai
          agricoli,  resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione
          di quelle coperte da contribuzione figurativa per  malattia
          e  per  indennita'  ordinaria  di  disoccupazione,  per  il
          diritto alla pensione di anzianita'. Per  il  conseguimento
          dello  stesso diritto e' altresi' richiesto il requisito di
          35  anni  di  iscrizione  negli   elenchi   nominativi   di
          categoria;  4.050  giornate per il diritto alla pensione di
          vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla  pensione  di
          cui  almeno  270  nel  quinquennio precedente la domanda di
          pensione".
          Comma 5:
            - Il comma 12 dell'art. 7  del  D.L.  n.  463/83,  e'  il
          seguente:   "12.     I  contributi  versati  o  accreditati
          relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1
          gennaio 1984 in numero inferiore a 270  giornate  per  anno
          sono   rivalutati   per   i   coefficienti   2,60  e  3,86,
          rispettivamente,  per  gli  uomini  e  per  le  donne  e  i
          ragazzi".
          Comma 6:
            -  Per  il  testo  del  comma  7  dell'art. 1 del D.L. n.
          148/1993, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          236/1993, si veda in nota all'art.  4, comma 9.
          Comma 7:
            -  Per  il  testo  dell'art. 17 della legge n. 56/1987 si
          veda in nota all'art. 6, comma 6.