Art. 9-quater. Registro d'impresa nel settore agricolo 1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro e' rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di dichiarazioni trimestali della manodopera occupata, assumono per un numero di giornate non superiore a 270 hanno facolta' di optare per il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai a tempo indeterminato. 2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo indeterminato. 3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato a livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresi' indicati il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta. 4. La sezione matricola e paga e' composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, puo' essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi. 5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. E' consentita altresi' un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi piu' fasi o periodi lavorativi, a condizione che gli stessi siano preventivamente indicati con le relative giornate. 6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avente per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente, potra' effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel piu' breve periodo previsto dalla convenzione medesima. 7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore. 8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. 9. Il registro d'impresa semplificato e' composto di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, puo' essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro e' tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento. 10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonche' il registro d'impresa semplificativo devono essere numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonche' del primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 11. La sezione matricola e paga va compiltata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facolta' di tenere il predetto documento o parti di esso presso i soggetti di cui all'art. 9-bis, comma 6, e' tenuto a darne preventiva comuniazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore non si sia avvalso della predetta facolta', la sezione matricola e paga deve essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte. 12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si e' svolta la prestazione. Sul luogo di lavoro devono essere disponibili informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella sezione matricola e paga. 13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facolta' di tenere il predetto documento presso i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 6, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta facolta' deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte. 14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilita' e la indelebilita' dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili. 15. Il datore di lavoro puo' sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformita' a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli, secondo le modalita' stabilite dal predetto Istituto. 16. All'atto dell'assunzione delle norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che e' tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicita'. 17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo puo' essere assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo residuo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di assunzione. 18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli e' obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima sanzione e' punita l'omessa esibizione del registro di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilita' di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996. 19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e' punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente. 20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'articolo 9-bis sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9. 21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di lavoro. 22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in considerazione dell'esperienza applicativa. Riferimenti normativi Comma 1: - Il dispositivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995 (Determinazione delle caratteristiche del modello del registro d'impresa e del registro d'impresa semplificato per i datori di lavoro agricolo), e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il registro d'impresa, costituito da una sezione matricola e paga e da una sezione presenze, predisposte in due distinti documenti, e' determinato secondo il modello contenuto nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. 2. Il registro d'impresa semplificato, costituito da un unico documento, e' determinato secondo il modello contenuto nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto". "Art. 2. - 1. Il registro d'impresa e il registro d'impresa semplificato sono rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. L'INPS provvedera', inoltre, a rilasciare la predetta modulistica preintestata in relazione alle ulteriori esigenze dei singoli datori di lavoro". - Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 375/1993, si veda in nota all'art. 9-ter, comma 3. Comma 4: - L'art. 4 del D.Lgs. n. 375/1993, e' il seguente: "Art. 4 (Prospetto di paga). - 1. L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, e' esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della citata legge 5 gennaio 1953, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni". Comma 6: - L'art. 17 della legge n. 56/1987, e' il seguente: "Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego). - 1. L'impresa o il gruppo di impresa, anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori, ivi compresi quelli di cui allalegge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonche', in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facolta' di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione puo' prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile. 2. La convenzione puo' anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attivita' formative. 3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale e' trasmessa per la approvazione alla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni. 4. Il nulla osta di avviamento e' rilasciato dalla sezione circoscrizionale. 5. Gli oneri conseguenti all'attivita' formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845". Comma 9: - Per il testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 375/1993, si veda in nota al comma 4. Comma 19: - L'art. 6 del D.Lgs. n. 375/1993, cosi' recita: "Art. 6 (Dichiarazione della manodopera occupata). - 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la dichiarazione degli operai agricoli occupati. 2. Detta dichiarazione, compilata su modulo predisposto dal servizio medesimo e prodotta entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, deve comunque contenere: le generalita', il codice fiscale e la residenza del datore di lavoro; il codice contribuente attribuito dallo SCAU; le generalita', la residenza ed il codice fiscale dei lavoratori occupati, nonche', per ciascuno di essi, la categoria, la qualifica, il lavoro svolto, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite in ciascun mese del trimestre precedente. La dichiarazione stessa, per gli operai a tempo indeterminato, deve altresi' contenere le retribuzioni mensili soggette a contribuzione, determinate ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori od inferiori alle cinquecento lire. 3. I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU competenti per territorio, su apposito modulo predisposto dal servizio stesso, una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti di specie animali praticati. 4. La dichiarazione di cui al comma 3, controfirmata dal titolare concessionario, deve essere prodotta entro trenta giorni dalla stipula del contratto e, successivamente, entro il 30 gennaio di ciascun anno; detta dichiarazione e' altresi' presentata, nei casi di variazioni intervenute nel corso dell'anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati, entro trenta giorni dalla data dell'evento. Copia della dichiarazione deve essere consegnata al titolare concessionario perche' possa utilizzarla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma secondo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. Qualora il concedente ometta di presentare la dichiarazione, la stessa puo' essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno. L'ufficio provinciale dello SCAU effettua l'accertamento sulla sussistenza del rapporto e ne comunica l'esito ai diretti interessati, nonche' alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura. 5. Il fabbisogno di manodopera per ciascun fondo concesso a compartecipazione familiare e piccola colonia continua ad essere determinato secondo le modalita' previste dall'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. 6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti".