Art. 9-quater.
               Registro d'impresa nel settore agricolo
 1.  I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa
previsto dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale  -  n.  240  del  13  ottobre  1995.  Il  registro  e'
rilasciato   dall'INPS   subordinatamente  alla  presentazione  della
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  11
agosto  1993, n.  375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di
dichiarazioni trimestali della manodopera occupata, assumono  per  un
numero  di  giornate non superiore a 270 hanno facolta' di optare per
il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino  operai
a tempo indeterminato.
 2.  In  sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995,
provvede ad inviare  alle  aziende  agricole  registrate  nei  propri
archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo
da  tale  data  rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia
aziendale, il registro di impresa ovvero il modello  semplificato  di
quest'ultimo.    In  sede  di  prima  applicazione,  fermo  rimanendo
l'obbligo  della  presentazione  della  denuncia  aziendale,   l'INPS
rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro  che  risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero
di giornate non superiore a 270, salvo che occupino  operai  a  tempo
indeterminato.
 3.  Nella  sezione  matricola  e paga del registro d'impresa debbono
essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della  loro
assunzione,  con  l'indicazione  dei dati anagrafici, codice fiscale,
luogo  di  svolgimento   della   prestazione,   mansioni,   contratto
collettivo  applicato  a  livello d'inquadramento ovvero retribuzione
lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i  lavoratori  a
tempo   determinato   vanno   inoltre  indicate  la  tipologia  della
lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di
svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di  formazione  e
lavoro  vanno altresi' indicati il tipo di contratto e la sua durata,
il  livello  iniziale  e  finale  di   inquadramento,   gli   estremi
dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.
 4.  La  sezione  matricola  e  paga  e'  composta di fogli a lettura
ottica.    Ciascun  foglio  e'  riprodotto   in   cinque   esemplari,
predisposti  per  la  compilazione  a  ricalco,  di  cui  i primi tre
contenenti soltanto la parte matricola e gli  ultimi  due  contenenti
anche  la  parte paga.   Il primo esemplare va inviato all'INPS entro
cinque giorni dalla data  di  assunzione,  il  secondo  alla  sezione
circoscrizionale  per  l'impiego e per il collocamento in agricoltura
entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato  al
lavoratore  all'atto  dell'assunzione,  il  quarto, denominato foglio
sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di  lavoro.
Il  quinto  esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al
mese, puo' essere utilizzato in sostituzione del  documento  previsto
per  l'adempimento  dell'obbligo  di  cui  all'articolo 4 del decreto
legislativo  11  agosto  1993,  n. 375. I termini della comunicazione
all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego  si  computano
escludendo i giorni festivi.
 5.  In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella
sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma  4,
deve  essere  effettuata  con  riferimento  a ciascuna fase o periodo
lavorativo. E' consentita  altresi'  un'unica  registrazione  qualora
l'assunzione  riguardi  piu'  fasi o periodi lavorativi, a condizione
che  gli  stessi  siano  preventivamente  indicati  con  le  relative
giornate.
 6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata
ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avente per
oggetto  programmi  di  assunzione  di operai a tempo determinato, il
datore di lavoro, in deroga al comma  precedente,  potra'  effettuare
un'unica  registrazione  e comunicazione delle assunzioni programmate
nell'anno, ovvero nel piu' breve periodo previsto  dalla  convenzione
medesima.
 7.  Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a
ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati  anagrafici
del  lavoratore,  l'anno,  il  mese  e  il giorno in cui si svolge la
prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri  dei
fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.
 8.  Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti
gli  operai  nell'ordine  cronologico  della  loro  assunzione,   con
l'indicazione   dei   dati   anagrafici,  codice  fiscale,  luogo  di
svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione,
giornate di  lavoro  previste  e  relativo  periodo  di  svolgimento,
contratto  collettivo  applicato  e  livello  di inquadramento ovvero
retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
 9. Il registro d'impresa semplificato e' composto di fogli a lettura
ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari, predisposti
per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto
la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la  parte  paga.
Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego
e  per  il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data
di  assunzione,  il   terzo   consegnato   al   lavoratore   all'atto
dell'assunzione,  il  quarto,  denominato  foglio sezione matricola e
paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare,
in caso di rapporti di durata non  superiore  al  mese,  puo'  essere
utilizzato  in  sostituzione del documento previsto per l'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11  agosto
1993,  n.  375.  In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al
mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel registro d'impresa  la
retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro,
il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  per  ciascun  periodo  di  paga a
rilasciare al lavoratore analogo documento.
 10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze  del  registro
d'impresa, nonche' il registro d'impresa semplificativo devono essere
numerati  in  ogni  pagina  e  devono  contenere  nell'ultima  pagina
l'indicazione del numero dei fogli che  li  compongono,  nonche'  del
primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve
essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
 11.   La   sezione   matricola   e   paga   va  compiltata  all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di  lavoro  che  si  avvale
della facolta' di tenere il predetto documento o parti di esso presso
i  soggetti  di  cui  all'art.  9-bis,  comma  6,  e'  tenuto a darne
preventiva comuniazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla
sede INPS competenti per territorio. Nel caso in cui il datore non si
sia avvalso della predetta facolta', la sezione matricola e paga deve
essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni
richiesta dei  funzionari  preposti  alla  vigilanza  sull'osservanza
delle  disposizioni  in  materia di legislazione sociale e del lavoro
nonche' in materia di imposte.
 12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa  va
compilata  entro il giorno successivo a quello in cui si e' svolta la
prestazione.  Sul  luogo  di   lavoro   devono   essere   disponibili
informazioni  sugli  estremi  della  registrazione  effettuata  nella
sezione matricola e paga.
 13.  Il  registro  d'impresa  semplificato  va  compilato   all'atto
dell'assunzione  del  lavoratore.  Il  datore di lavoro che si avvale
della facolta' di tenere il predetto documento presso i  soggetti  di
cui  all'articolo  9-bis,  comma  6,  e'  tenuto  a  darne preventiva
comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio.   Il datore  di  lavoro  che  esercita  la
predetta  facolta' deve tenere copia del registro sul posto di lavoro
e deve esibirla  ad  ogni  richiesta  dei  funzionari  preposti  alla
vigilanza   sull'osservanza   delle   disposizioni   in   materia  di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte.
 14.  I  sistemi  di  registrazione  devono  comunque  garantire   la
inalterabilita'  e  la  indelebilita'  dei  dati  assunti;  ove siano
necessarie correzioni, queste  dovranno  eseguirsi  in  modo  che  le
registrazioni corrette siano leggibili.
 15.  Il datore di lavoro puo' sostituire il registro d'impresa o sue
sezioni, rilasciato dall'INPS, con  altri  sistemi  equipollenti,  in
conformita'  a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli,
secondo le modalita' stabilite dal predetto Istituto.
 16. All'atto dell'assunzione delle norme in  materia  di  iscrizione
nelle  liste  di  collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal
lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1)  ed  allegarlo
alla   comunicazione   di   assunzione   da   inviare   alla  sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in  agricoltura,
salvo   che   il   lavoratore   medesimo   dichiari  di  non  esserne
momentaneamente in  possesso  indicandone  i  motivi.  Il  datore  di
lavoro,  che  e'  tenuto  a  riportare  sul  registro d'impresa e sul
modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non    risponde
della loro veridicita'.
 17.  In  sede  di  prima  applicazione della presente normativa, gli
operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data
del 3 febbraio 1996 devono essere registrati sui documenti di cui  ai
commi  3  e  8. Il predetto obbligo puo' essere assolto entro un mese
dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente agli operai a
tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed
al numero di giorni di  lavoro  devono  essere  riferite  al  periodo
residuo  compreso  tra  la  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto ed il termine del rapporto, indicato nella  comunicazione  di
assunzione.
 18.  La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4
e l'infedele compilazione del registro di impresa  sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per  ciascun
lavoratore  interessato. La medesima sanzione si applica a carico del
datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i documenti di cui
ai commi 3 e 8 che egli e' obbligato a tenere nella  sede  aziendale.
Con  la  medesima sanzione e' punita l'omessa esibizione del registro
di impresa nel caso in cui da quest'ultima consegua  l'impossibilita'
di  accertare  che  il  registro sia stato compilato antecedentemente
all'assunzione. Il presente comma trova applicazione con  riferimento
alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.
 19.  L'omessa,  incompleta  o  infedele  presentazione all'INPS, nei
termini prescritti, della  dichiarazione  della  manodopera  occupata
prevista  dall'articolo  6,  commi  1 e 2, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e' punita con la sanzione amministrativa da lire
25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.
 20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal  presente
articolo  e  dall'articolo  9-bis  sono  versati su apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere  riassegnati  al  capitolo  1176 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9.
 21.  Per  quanto  non  previsto  dal   presente   articolo   trovano
applicazione   le   vigenti   disposizioni   in  materia  di  tenuta,
compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.
 22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  delle  risorse
agricole,  alimentari  e forestali puo', con proprio decreto, sentite
le   organizzazioni   sindacali   e   imprenditoriali    maggiormente
rappresentative  del  settore  a livello nazionale, determinare nuovi
modelli dei registri  d'impresa  di  cui  al  presente  articolo,  in
considerazione dell'esperienza applicativa.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            -  Il  dispositivo  del decreto del Ministro del lavoro e
          della   previdenza   sociale   del   29   settembre    1995
          (Determinazione   delle  caratteristiche  del  modello  del
          registro d'impresa e del  registro  d'impresa  semplificato
          per i datori di lavoro agricolo), e' il seguente:
            "Art.  1.  -  1. Il registro d'impresa, costituito da una
          sezione  matricola  e  paga  e  da  una  sezione  presenze,
          predisposte  in  due  distinti  documenti,  e'  determinato
          secondo il modello contenuto nell'allegato A, che fa  parte
          integrante del presente decreto.
            2.  Il  registro d'impresa semplificato, costituito da un
          unico  documento,  e'  determinato   secondo   il   modello
          contenuto  nell'allegato  B,  che  fa  parte integrante del
          presente decreto".
            "Art. 2.  -  1.  Il  registro  d'impresa  e  il  registro
          d'impresa   semplificato   sono   rilasciati  dall'Istituto
          nazionale della previdenza  sociale  subordinatamente  alla
          presentazione  della  denuncia  aziendale di cui all'art. 5
          del decreto legislativo 11  agosto  1993,  n.  375.  L'INPS
          provvedera',  inoltre, a rilasciare la predetta modulistica
          preintestata  in  relazione  alle  ulteriori  esigenze  dei
          singoli datori di lavoro".
            -  Per  il  testo  dell'art. 5 del D.Lgs. n. 375/1993, si
          veda in nota all'art. 9-ter, comma 3.
          Comma 4:
            - L'art. 4 del D.Lgs. n. 375/1993, e' il seguente:
            "Art.  4  (Prospetto  di  paga).  -   1.   L'obbligo   di
          corrispondere  la retribuzione a mezzo di prospetto di paga
          di cui all'art. 1 della legge 5  gennaio  1953,  n.  4,  e'
          esteso   ai   datori  di  lavoro  agricolo.    In  caso  di
          inosservanza  di  detto  obbligo  si  applica  la  sanzione
          prevista  dall'art. 5 della citata legge 5 gennaio 1953, n.
          4, e successive modificazioni ed integrazioni".
          Comma 6:
            - L'art. 17 della legge n. 56/1987, e' il seguente:
            "Art. 17 (Convenzioni tra imprese e commissioni regionali
          o circoscrizionali per l'impiego).  -  1.  L'impresa  o  il
          gruppo   di   impresa,   anche  tramite  le  corrispondenti
          associazioni sindacali, possono proporre  alla  commissione
          regionale  o circoscrizionale per l'impiego un programma di
          assunzioni  di  lavoratori,  ivi  compresi  quelli  di  cui
          allalegge  2  aprile  1968,  n.  482.  Sulla  base  di tale
          proposta e  dell'esame  preventivo  con  le  organizzazioni
          sindacali  territoriali  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro, la commissione regionale  o  circoscrizionale  puo'
          stipulare  una  convenzione  con  l'impresa  o il gruppo di
          imprese  nella  quale  siano  stabiliti   i   tempi   delle
          assunzioni,  le  qualifiche  e i requisiti professionali ed
          attitudinali  dei  lavoratori  da  assumere,  i  corsi   di
          formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare
          di  intesa con la regione, nonche', in deroga alle norme in
          materia di  richiesta  numerica,  l'eventuale  facolta'  di
          assumere  con  richiesta nominativa una quota di lavoratori
          per i quali sarebbe  prevista  la  richiesta  numerica.  La
          convenzione  puo'  prevedere  misure  tendenti a promuovere
          l'occupazione femminile e giovanile.
            2. La convenzione puo'  anche  prevedere  l'ammissione  a
          periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei
          lavoratori.  In  detta  convenzione  saranno  determinati i
          requisiti e i criteri di  selezione  e  di  avviamento  per
          l'ammissione ai predetti periodi di formazione.  Al termine
          di   tali   periodi,  l'impresa  ha  facolta'  di  assumere
          nominativamente coloro  che  hanno  svolto  tali  attivita'
          formative.
            3.    La    convenzione   stipulata   dalla   commissione
          circoscrizionale e'  trasmessa  per  la  approvazione  alla
          commissione  regionale  per l'impiego.   Nel caso in cui la
          deliberazione della commissione regionale per l'impiego non
          sia  intervenuta  nel  termine   di   trenta   giorni   dal
          ricevimento  della  convenzione, quest'ultima e' sottoposta
          all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale e si intende  approvata  quando  siano  inutilmente
          trascorsi ulteriori trenta giorni.
            4.  Il  nulla  osta  di  avviamento  e'  rilasciato dalla
          sezione circoscrizionale.
            5.  Gli   oneri   conseguenti   all'attivita'   formativa
          organizzata  di  intesa  con le regioni sono a carico delle
          regioni, ai sensi dell'art.   22 della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845".
          Comma 9:
            -  Per  il  testo  dell'art. 4 del D.Lgs. n. 375/1993, si
          veda in nota al comma 4.
          Comma 19:
            - L'art. 6 del D.Lgs. n. 375/1993, cosi' recita:
            "Art. 6 (Dichiarazione della manodopera occupata). - 1. I
          datori di lavoro agricolo sono  tenuti  a  presentare  agli
          uffici  provinciali  dello  SCAU, ai fini dell'accertamento
          dei contributi di  previdenza  ed  assistenza  sociale,  la
          dichiarazione degli operai agricoli occupati.
            2.  Detta  dichiarazione, compilata su modulo predisposto
          dal servizio medesimo e prodotta entro  il  venticinquesimo
          giorno  dalla  fine  di  ciascun  trimestre,  deve comunque
          contenere: le generalita', il codice fiscale e la residenza
          del datore di lavoro;  il  codice  contribuente  attribuito
          dallo  SCAU;  le  generalita',  la  residenza  ed il codice
          fiscale dei lavoratori occupati, nonche', per  ciascuno  di
          essi,  la  categoria,  la  qualifica,  il lavoro svolto, il
          periodo  di  lavoro,  il  numero  di  giornate  prestate  o
          comunque   retribuite   in   ciascun   mese  del  trimestre
          precedente. La dichiarazione stessa, per gli operai a tempo
          indeterminato,  deve  altresi'  contenere  le  retribuzioni
          mensili  soggette  a  contribuzione,  determinate  ai sensi
          dell'art.  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
          successive  modificazioni ed integrazioni, arrotondate alle
          mille lire per eccesso o  per  difetto  a  seconda  che  si
          tratti   di   frazioni  non  inferiori  od  inferiori  alle
          cinquecento lire.
            3. I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare
          e a piccola colonia sono tenuti a  presentare  agli  uffici
          provinciali   dello  SCAU  competenti  per  territorio,  su
          apposito  modulo  predisposto  dal  servizio  stesso,   una
          dichiarazione   concernente   la  composizione  del  nucleo
          familiare   occupato   nella   coltivazione   del    fondo,
          l'estensione  e  l'ubicazione dei terreni, le colture e gli
          allevamenti di specie animali praticati.
            4. La dichiarazione di cui al comma 3, controfirmata  dal
          titolare  concessionario, deve essere prodotta entro trenta
          giorni dalla  stipula  del  contratto  e,  successivamente,
          entro il 30 gennaio di ciascun anno; detta dichiarazione e'
          altresi' presentata, nei casi di variazioni intervenute nel
          corso   dell'anno  e  riferibili  ai  dati  precedentemente
          dichiarati o accertati,  entro  trenta  giorni  dalla  data
          dell'evento.      Copia  della  dichiarazione  deve  essere
          consegnata  al  titolare   concessionario   perche'   possa
          utilizzarla  ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  7,
          comma secondo, del decreto-legge 3  febbraio  1970,  n.  7,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,
          n.  83.  Qualora  il  concedente  ometta  di  presentare la
          dichiarazione,  la  stessa  puo'  essere   presentata   dal
          concessionario entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun
          anno.      L'ufficio   provinciale   dello   SCAU  effettua
          l'accertamento sulla sussistenza del rapporto e ne comunica
          l'esito ai diretti interessati,  nonche'  alla  commissione
          circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.
            5. Il fabbisogno di manodopera per ciascun fondo concesso
          a compartecipazione familiare e piccola colonia continua ad
          essere  determinato secondo le modalita' previste dall'art.
          7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970,
          n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  marzo
          1970, n. 83.
            6.  Le  dichiarazioni  di  cui al presente articolo fanno
          fede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze  di
          legge  in  caso  di omissione o di attestazione reticente o
          infedele degli elementi in esse contenuti".