Art. 9-quinquies. Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo 1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni. Provvede, altresi', alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali. 2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciscun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore. 3. L'elenco nominativo annuale e' pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo. 4. L'elenco nominativo annuale e' notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cua dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato. 5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione. 6. Il lavoratore, ove riscontri difformita' tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta. 7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita. 8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalita' e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato del lavoro. 9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti. 10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura puo' disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6. L'integrazione e' disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione. 11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma 15. 13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da copia autenticata del contrato registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonche' dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame. 14. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203, compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 maggio 1993, n. 375, in assenza di contratto registrato, puo' essere corredata da dichiarazione personale di responsabilita' resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni. 15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame. 16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1 gennaio 1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori di cui al comma 11. 17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della commissione centrale. 18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre anni. 19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e suppletivi trimestrali, limitatamente all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Riferimenti normativi Comma 1: - Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 375/1993, si veda in nota all'art. 9-quater, comma 19. - L'art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e' il seguente: "Art. 12 (Elenchi dei lavoratori dell'agricoltura). - A cura delle unioni della confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e' compilato, per ciascun comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati e fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'eta' di ciascuno. Ogni tre mesi possono essere compilati elenchi suppletivi con le variazioni. In detti elenchi, per ciascun nominativo e' indicata la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione. A cura delle dette unioni e' effettuata ogni cinque anni la revisione generale degli iscritti negli elenchi e la compilazione di nuovi elenchi. Copia degli elenchi e' trasmessa dalle unioni dei lavoratori dell'agroltura alle unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni. Il prefetto provvede, per mezzo dei podesta', alla pubblicazione per quindici giorni degli elenchi principali e suppletivi all'albo pretorio dei singoli commi, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalita' relative. Contro la iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la assegnazione in una o in un'altra categoria, e' data facolta' agli interessi ed alle associazioni professionali di ricorrere al prefetto. Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel comune di residenza degli iscritti. Per cio' che concerne la decisione del prefetto sui ricorsi, la comunicazione e notifica della decisione stessa, il gravame al Ministro per le corporazioni (ora, Ministro del lavoro e la previdenza sociale, n.d.r.) e la conseguente comunicazione e notifica, si applicano le disposizioni dei commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 8". Gli elenchi sono, oggi, predisposti dagli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Vedi art. 4, D.Lgs. Lgt. 8 febbraio 1945, n. 75. Comma 6: - Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 7/1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83/1970, si veda in nota all'art. 9-ter, comma 2. Comma 10: - Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 7/1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83/1970, si veda in nota all'art. 9-ter, comma 2. Comma 11: - L'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura) e' il seguente: "Art. 8. - I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna. I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51 giornate annue e che svolgono anche attivita' di coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrrenza di 51 giornate annue. I contributi per le giornate portate ad integrazione di quelle di giornaliero di campagna sono a carico del lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la norma di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Per avvalersi dalla facolta' di cui al precedente secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza". - Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 375/1993, si veda in nota all'art. 9-quater, comma 19. Comma 13: - Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 375/1993, si veda in nota all'art. 9-quater, comma 19. Comma 14: - La legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1982, n. 121. - Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 375/1993, si veda in nota all'art. 9-quater, comma 19. - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. - L'art. 7 del D.L. n. 7/1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83/1970, cosi' recita: "Art. 7. - La commissione locale per la manodopera agricola ha il compito: 1) di stabilire, in conformita' ai criteri fissati dalla commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi del n. 4) del precedente art. 5, se debbono essere effettuati turni di lavoro a rotazione; di fissare i turni medesimi; di compilare ed aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro; 2) di rilasciare il nulla-osta per l'avviamento al lavoro in accoglimento di richiesta nominative, avanzate ai sensi del successivo articolo 11; 3) di convalidare l'avviamento al lavoro in accoglimento di richieste nominative autorizzato provvisoriamente dalla sezione ai sensi del successivo art. 12; 4) di adottare i provvedimenti difinitivi di cui al comma secondo del successivo art. 9; 5) di compilare, limitatamente ai lavoratori agricoli subordinati e in conformita' ai dati forniti dalla sezione, gli elenchi nominativi, principali e suppletivi, dei lavoratori dell'agricoltura, di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, da trasmettere all'ufficio pronvinciale del servizio per i contributi agricoli unificati ai sensi del successivo art. 15, rispettivamente entro il 20 gennaio di ciascun anno ed entro 20 giorni dalla fine di ciascun trimestre; 6) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno locale di manodopera agricola. Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero cinque, la commissione locale per la manodopera agricola ha altresi' il compito di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributi delle giornate di lavoro di cui al comma precedente si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle commissioni provinciali di cui al presente decreto avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonche' alle consuetudini locali. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le giornate accertate sono comulate a tutti gli effetti a quelle prestate dai medesimi soggetti in qualita' di lavoratori subordinati. Avverso le deliberazioni adottate dalla commissione locale per la manodopera agricola nell'espletamento dei compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il quale decide, in via definitiva, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso avverso le risultanze degli elenchi e' ammesso in conformita' alle disposizioni di cui al successivo art. 17. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro puo' con provvedimento motivato, disporre l'annullamento delle deliberazioni della commissione locale relative ai compiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo, quando queste risultino in contrasto con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale ovvero adottate in violazione delle norme del presente decreto". - Il comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 375/1993, e' il seguente: "2. Le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura provvedono, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti le iscrizioni, le cancellazioni ele variazioni relative ai periodi anteriori alla data di cui al comma 1". Comma 20: - Per il testo dell'art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, si veda in nota al comma 1. - Per il testo dell'art. 7 del D.L. n. 7/70, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83/70 e per l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 375/1993, si veda in nota al comma 19.