Art. 9-quinquies.
     Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo
 1.  Per  l'accertamento  ai  fini previdenziali e contributivi delle
giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato,
l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera  occupata  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.  375, a
decorrere  dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi
annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre  1940,
n.   1949,  e  successive  modificazioni.  Provvede,  altresi',  alla
compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
 2. Gli elenchi trimestrali,  con  l'indicazione  delle  giornate  di
lavoro prestate presso ciscun datore di lavoro, sono pubblicati entro
il  terzo  mese successivo alla scadenza del termine di presentazione
delle dichiarazioni della manodopera  occupata,  mediante  affissione
per  giorni  quindici  all'albo  pretorio del comune di residenza del
lavoratore.
 3. L'elenco nominativo annuale e'  pubblicato  entro  il  31  maggio
dell'anno  successivo.  Esso  contiene  l'indicazione  delle giornate
complessivamente attribuite al lavoratore in base alle  dichiarazioni
trimestrali  della  manodopera  occupata,  tenuto  anche  conto delle
integrazioni   e   modificazioni,   intervenute   prima   della   sua
compilazione,  conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle
risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo.
 4.  L'elenco  nominativo  annuale  e'   notificato   ai   lavoratori
interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio
del  comune  di  residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune
viene  data  notizia  a  cua  dell'INPS   attraverso   i   mezzi   di
informazione.  In  caso  di  riconoscimento  o  di disconoscimento di
giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e  pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica
al lavoratore interessato.
 5.  Gli  elenchi  trimestrali  e  l'elenco nominativo annuale devono
essere trasmessi a cura dell'INPS alle  commissioni  circoscrizionali
per   il   collocamento   in   agricoltura  non  oltre  venti  giorni
dall'avvenuta compilazione.
 6. Il lavoratore, ove riscontri difformita' tra le giornate lavorate
e quelle risultanti nell'elenco  nominativo  trimestrale  ed  intenda
attivare  la procedura di riconoscimento prevista dall'articolo 8 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dallalegge   11   marzo   1970,   n.   83,   deve   inviare  al  capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro  competente  per  territorio,
entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione del
predetto  elenco,  una  informazione  circostanziata  relativa   alla
prestazione lavorativa non riconosciuta.
 7.  La  comunicazione  deve  contenere  l'indicazione  del datore di
lavoro, del luogo  della  prestazione,  dei  giorni  lavorati,  della
tipologia   della   lavorazione,   delle   mansioni  svolte  e  della
retribuzione percepita.
 8.  Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalita'
e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore  a
non essere discriminato sul mercato del lavoro.
 9.  L'ispettorato  provinciale  del  lavoro provvede ad inviare alle
commissioni circoscrizionali  per  il  collocamento  in  agricoltura,
entro  il  30  settembre  successivo  alla  pubblicazione dell'elenco
annuale cui l'istanza si riferisce,  una  copia  delle  comunicazioni
ricevute, con l'esito degli accertamenti.
 10.   La   commissione   circoscrizionale  per  il  collocamento  in
agricoltura  puo'  disporre  l'integrazione  dell'elenco   nominativo
annuale  ai  sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  1970,  n.
83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata
ai  sensi  del  comma  6. L'integrazione e' disposta sulla base delle
risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e  comunque
non   oltre  le  giornate  indicate  dal  lavoratore  nella  predetta
informazione.
 11.  L'INPS  accerta,  ai  fini  contributivi  e  previdenziali,  le
giornate  prestate  dai  compartecipanti  familiari, piccoli coloni e
piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo  8  della  legge  12
marzo  1968,  n.  334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi
nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai  sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375.
 12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11,
l'INPS  applica  i  valori  medi  d'impiego di manodopera per singola
coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi  del  comma
15.
 13.  La  dichiarazione  prevista  dall'articolo  6, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata  da
copia  autenticata  del  contrato  registrato  ovvero  stipulato  con
l'assistenza delle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei
datori  di  lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in
concessione,  dagli  stati  di  famiglia   del   concedente   e   del
concessionario,    nonche'    dall'indicazione    della   prevedibile
ripartizione  tra  ciascun  componente  del  nucleo  familiare  delle
giornate  di  lavoro  derivanti  dall'applicazione  dei  valori  medi
d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
 14.  In  presenza   di   contratti   di   piccola   colonia   e   di
compartecipazione  familiare  in essere antecedentemente alla vigenza
delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203,  compresi  i
contratti   in   regime   di   proroga,   la  dichiarazione  prevista
dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 maggio 1993,
n. 375, in assenza di contratto registrato, puo' essere corredata  da
dichiarazione  personale di responsabilita' resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un  accordo  per
la coltivazione dei terreni.
 15.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme
parere della commissione centrale per la  riscossione  unificata  dei
contributi   in   agricoltura,   previa  proposta  delle  commissioni
provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto  conto  delle
caratteristiche   fisiche   del  territorio,  dei  modi  correnti  di
coltivazione dei terreni e di allevamento  e  governo  del  bestiame,
nonche'  delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia,
con proprio decreto, i valori  medi  di  impiego  di  manodopera  per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
 16.  I  valori  medi,  determinati ai sensi del comma 15, valgono, a
decorrere  dal  1  gennaio   1997,   per   l'accertamento   ai   fini
previdenziali  e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori
di cui al comma 11.
 17. In fase di prima attuazione i valori  medi  saranno  determinati
entro  il  30  aprile  1997, sulla base di proposte delle commissioni
provinciali da inviare al Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  non  oltre  il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle
proposte nei termini sopraindicati si provvede  con  il  solo  parere
della commissione centrale.
 18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a
revisione almeno ogni tre anni.
 19.  A  decorrere  dalla  data del 3 febbraio 1996 e con riferimento
all'elenco anagrafico con il quale  sono  accertate  le  giornate  di
lavoro  agricolo  dell'anno  1996  e  seguenti, cessa la compilazione
degli elenchi  suppletivi  trimestrali  di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo  13,  comma  2,  del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
 20.  Ai  fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore
agricolo e della formazione degli  elenchi  anagrafici  principali  e
suppletivi  trimestrali,  limitatamente  all'anno  1995 e precedenti,
restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12  del  regio
decreto  24  settembre  1940,  n.  1949,  e successive modificazioni,
nonche' l'articolo  7  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e
l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11  agosto  1993,  n.
375.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            -  Per  il  testo  dell'art. 6 del D.Lgs. n. 375/1993, si
          veda in nota all'art. 9-quater, comma 19.
            - L'art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n.  1949,  e'  il
          seguente:
            "Art.  12  (Elenchi dei lavoratori dell'agricoltura). - A
          cura  delle  unioni  della  confederazione   fascista   dei
          lavoratori   dell'agricoltura  e'  compilato,  per  ciascun
          comune,     l'elenco     nominativo     dei      lavoratori
          dell'agricoltura,  distinti in impiegati, salariati e fissi
          e assimilati, obbligati o  braccianti  fissi,  avventizi  e
          assimilati,  coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari.
          L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare  i  componenti
          della famiglia e l'eta' di ciascuno.
            Ogni tre mesi possono essere compilati elenchi suppletivi
          con le variazioni. In detti elenchi, per ciascun nominativo
          e'  indicata  la  data  di  decorrenza  della  iscrizione o
          cancellazione.
            A cura delle dette unioni e' effettuata ogni cinque  anni
          la  revisione  generale  degli  iscritti negli elenchi e la
          compilazione di  nuovi  elenchi.  Copia  degli  elenchi  e'
          trasmessa  dalle  unioni dei lavoratori dell'agroltura alle
          unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni.
            Il  prefetto  provvede,  per  mezzo  dei  podesta',  alla
          pubblicazione per quindici giorni degli elenchi  principali
          e  suppletivi  all'albo  pretorio  dei singoli commi, dando
          notizia con pubblico manifesto di tale  pubblicazione,  del
          termine  utile  per  presentare  ricorso  e delle modalita'
          relative.
            Contro la iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la
          assegnazione in  una  o  in  un'altra  categoria,  e'  data
          facolta'  agli interessi ed alle associazioni professionali
          di ricorrere al prefetto.
            Il ricorso deve essere presentato nel termine  di  trenta
          giorni  dall'ultimo  di  pubblicazione  degli  elenchi  nel
          comune di residenza degli iscritti.
            Per cio' che  concerne  la  decisione  del  prefetto  sui
          ricorsi,   la  comunicazione  e  notifica  della  decisione
          stessa, il gravame al Ministro per  le  corporazioni  (ora,
          Ministro  del  lavoro e la previdenza sociale, n.d.r.) e la
          conseguente  comunicazione  e  notifica,  si  applicano  le
          disposizioni dei commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 8".
            Gli   elenchi   sono,   oggi,  predisposti  dagli  uffici
          provinciali del servizio per  gli  elenchi  nominativi  dei
          lavoratori  e  per  i  contributi unificati in agricoltura.
          Vedi art. 4, D.Lgs. Lgt. 8 febbraio 1945, n. 75.
          Comma 6:
            -  Per  il  testo  dell'art.  8  del  D.L.   n.   7/1970,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 83/1970, si
          veda in nota all'art. 9-ter, comma 2.
          Comma 10:
            -  Per  il  testo  dell'art.  8  del  D.L.   n.   7/1970,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 83/1970, si
          veda in nota all'art. 9-ter, comma 2.
          Comma 11:
            - L'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334  (norme  per
          l'accertamento  dei lavoratori agricoli aventi diritto alle
          prestazioni  previdenziali   e   per   l'accertamento   dei
          contributi unificati in agricoltura) e' il seguente:
            "Art.  8.  -  I  compartecipanti  familiari  ed i piccoli
          coloni sono equiparati, ai  fini  dei  contributi  e  delle
          prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.
            I  lavoratori  agricoli  che siano iscritti negli elenchi
          speciali  dei  giornalieri  di  campagna  per  meno  di  51
          giornate   annue   e   che   svolgono  anche  attivita'  di
          coltivatore diretto per  la  conduzione  di  fondi  il  cui
          fabbisogno  di  giornate  sia  inferiore  a  quello  minimo
          previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione
          negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le
          giornate di iscrizione negli  elenchi  dei  giornalieri  di
          campagna fino alla concorrrenza di 51 giornate annue.
            I  contributi  per le giornate portate ad integrazione di
          quelle  di  giornaliero  di  campagna  sono  a  carico  del
          lavoratore  interessato.   Non si applica a tale contributo
          la norma di cui  all'art.  15,  secondo  comma,  del  regio
          decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
            Per avvalersi dalla facolta' di cui al precedente secondo
          comma,  i lavoratori interessati debbono presentare domanda
          motivata  al  servizio  per  gli  elenchi  nominativi   dei
          lavoratori  e  per i contributi   unificati in agricoltura,
          entro il 31 gennaio  dell'anno  successivo    a  quello  di
          competenza".
            -  Per  il  testo  dell'art. 6 del D.Lgs. n. 375/1993, si
          veda in nota all'art. 9-quater, comma 19.
          Comma 13:
            - Per il testo dell'art. 6 del  D.Lgs.  n.  375/1993,  si
          veda in nota all'art. 9-quater, comma 19.
          Comma 14:
            -  La  legge  3  maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti
          agrari) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  5  maggio
          1982, n. 121.
            -  Per  il  testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 375/1993,  si
          veda in nota all'art. 9-quater, comma 19.
            -  La  legge  4  gennaio  1968,  n.   15   (Norme   sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione  di  firme)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
            -   L'art.   7   del  D.L.  n.  7/1970,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 83/1970, cosi' recita:
            "Art. 7.  -  La  commissione  locale  per  la  manodopera
          agricola ha il compito:
             1) di stabilire, in conformita' ai criteri fissati dalla
          commissione provinciale per la manodopera agricola ai sensi
          del  n.  4)  del  precedente  art.  5,  se  debbono  essere
          effettuati turni di lavoro a rotazione; di fissare i  turni
          medesimi;  di  compilare  ed  aggiornare  periodicamente la
          graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro;
             2) di  rilasciare  il  nulla-osta  per  l'avviamento  al
          lavoro in accoglimento di richiesta nominative, avanzate ai
          sensi del successivo articolo 11;
             3) di convalidare l'avviamento al lavoro in accoglimento
          di  richieste nominative autorizzato provvisoriamente dalla
          sezione ai sensi del successivo art. 12;
             4) di adottare i  provvedimenti  difinitivi  di  cui  al
          comma secondo del successivo art. 9;
             5)  di  compilare,  limitatamente ai lavoratori agricoli
          subordinati e in conformita' ai dati forniti dalla sezione,
          gli  elenchi  nominativi,  principali  e  suppletivi,   dei
          lavoratori  dell'agricoltura,  di cui all'art. 12 del regio
          decreto  24  settembre   1940,   n.   1949   e   successive
          modificazioni,  da trasmettere all'ufficio pronvinciale del
          servizio per i contributi agricoli unificati ai  sensi  del
          successivo art.  15, rispettivamente entro il 20 gennaio di
          ciascun  anno  ed  entro  20  giorni  dalla fine di ciascun
          trimestre;
             6) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno
          locale di manodopera agricola.
            Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero
          cinque, la commissione locale per la manodopera agricola ha
          altresi' il compito di  accertare,  su  richiesta  motivata
          degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti
          familiari,  piccoli  coloni  e  coltivatori  diretti di cui
          all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
            Per l'accertamento, ai fini  previdenziali  e  contributi
          delle  giornate  di  lavoro  di  cui al comma precedente si
          applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola
          coltura e per  ciascun  capo  di  bestiame,  stabiliti  con
          deliberazione  delle  commissioni  provinciali  di  cui  al
          presente  decreto  avuto  riguardo  ai  modi  correnti   di
          coltivazione  dei  terreni  e di allevamento e custodia del
          bestiame, nonche' alle consuetudini locali.
            Le  deliberazioni  di  cui  al  comma   precedente   sono
          approvate,  sentita la commissione centrale di cui all'art.
          1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio  1945,
          n.  75,  con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e la
          previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica.
            Le giornate accertate sono comulate a tutti gli effetti a
          quelle  prestate  dai  medesimi  soggetti  in  qualita'  di
          lavoratori subordinati.
            Avverso   le  deliberazioni  adottate  dalla  commissione
          locale per la  manodopera  agricola  nell'espletamento  dei
          compiti  di  cui  ai numeri 1), 2), 3) e 4) gli interessati
          possono ricorrere, entro trenta giorni dalla  notifica,  al
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione il quale  decide,  in  via  definitiva,
          previo   parere   della   commissione  provinciale  per  la
          manodopera agricola.   Il  ricorso  avverso  le  risultanze
          degli  elenchi  e' ammesso in conformita' alle disposizioni
          di cui al successivo art. 17.
            Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro puo' con
          provvedimento  motivato,  disporre   l'annullamento   delle
          deliberazioni  della commissione locale relative ai compiti
          di cui ai numeri 1), 2), 3) e  4)  del  presente  articolo,
          quando   queste   risultino  in  contrasto  con  i  criteri
          stabiliti dalla commissione provinciale ovvero adottate  in
          violazione delle norme del presente decreto".
            -  Il  comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 375/1993, e' il
          seguente:   "2.  Le  commissioni  circoscrizionali  per  il
          collocamento  in  agricoltura  provvedono,  per  gli operai
          agricoli a tempo  indeterminato,  alla  compilazione  degli
          elenchi    suppletivi   concernenti   le   iscrizioni,   le
          cancellazioni ele variazioni relative ai periodi  anteriori
          alla data di cui al comma 1".
          Comma 20:
            -  Per  il testo dell'art. 12 del R.D. 24 settembre 1940,
          n. 1949, si veda in nota al comma 1.
            - Per il testo dell'art. 7 del D.L. n. 7/70,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge n. 83/70 e per l'art. 13,
          comma 2, del decreto legislativo n. 375/1993,  si  veda  in
          nota al comma 19.