Art. 9-sexies.
               Disposizioni in materia di soppressione
       del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU)
 1.  Per  effetto  della  soppressione  del Servizio per i contributi
agricoli unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23  dicembre
1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e
dei  contributi  di  previdenza  ed  assistenza sociale, dovuti per i
lavoratori subordinati  ed  autonomi  del  settore  agricolo,  rimane
unificata  ed  e'  attribuita all'Istituto nazionale della previdenza
sociale  (INPS)  che  ne  dispone  la  ripartizione  tra   l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e le gestioni di pertinenza.
 2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo
19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995
l'INPS  subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al
soppresso SCAU.
 3. E' costituita, quale organo dell'INPS,  la  Commissione  centrale
per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
di  cui  al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti
dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di  lavoro
e  dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  del  tesoro  e  delle risorse
agricole, alimentari e  forestali,  nonche'  dai  direttori  generali
dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.
 4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i
propri  membri  il  presidente che, in caso di assenza o impedimento,
puo' delegare un componente della Commissione stessa.
 5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti da  gli
articoli  10  e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e,
in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11  del
predetto  decreto;  formula  pareri  in  ordine  alla  determinazione
annuale dei salari medi provinciali degli  operai  agricoli  a  tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di
manodopera  per  singola  coltura  e  per  ciascun  capo di bestiame;
esercita  attivita'  consultiva  nei  confronti  del   consiglio   di
vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia
di  previdenza  agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione
e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
 6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale gia'
dipendente dello SCAU alla data  di  soppressione  del  medesimo,  e'
istituita  presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
una commissione tecnica, composta di due dirigenti per  ciascuno  dei
Ministeri  del  lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle
risorse  agricole,   alimentari   e   forestali.   Tale   commissione
provvedera'  ad  individuare  entro il 30 settembre 1995 il personale
dello  SCAU  che,  provvisoriamente  assegnato   all'INPS   per   gli
adempimenti  connessi  alle funzioni di cui ai precedenti commi sara'
trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del    Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL
prevedono,  nell'ambito  della  propria  autonomia  organizzativa   e
funzionale,  apposite  strutture centrali e periferiche, da definirsi
nell'ordinamento   dei   servizi.      Per   le   esigenze   connesse
all'esercizio,  da  parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dell'attivita' di coordinamento, indirizzo  e  vigilanza  in
materia  di  previdenza  e  collocamento in agricoltura, il personale
dello SCAU trasferito all'INPS puo',  con  il  suo  consenso,  essere
comandato  a  prestare  servizio  presso il predetto Ministero per un
periodo massimo di tre anni  e  nel  limite  di  un  contingente  non
superiore  al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra
le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e
gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.
 7.  I  trattamenti      integrativi,   comprensivi   dell'indennita'
integrativa  speciale,  erogati dal  Fondo integrativo di previdenza,
dello SCAU relativi al personale cessato  dal  servizio  fino  al  30
settembre  1995,  sono  posti  a  carico  della  gestione speciale ad
esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi  dell'articolo  75  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di  copertura,
costituiti  dalle  riserve  matematiche  relative  alle posizioni dei
singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti
costituiti a  fronte  delle  prestazioni  del  Fondo  integrativo  di
previdenza  dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di
copertura faranno carico  al  bilancio  dell'INPS  e  dell'INAIL,  in
proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti.
 8.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati
le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in  essere  nel  periodo
intercorrente  tra  il  30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore
del presente decreto.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            - L'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724  (Misure
          di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita:
            "Art.  19  (Soppressione dello SCAU e trasferimento delle
          relative  funzioni  all'INPS  e  all'INAIL).   -   1.   Con
          decorrenza  1  luglio  1995 lo SCAU e' soppresso e tutte le
          strutture, le  funzioni  e  il  personale  sono  trasferiti
          all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS), e
          all'Istituto  nazionale  per  gli  infortuni   sul   lavoro
          (INAIL),  secondo  le  rispettive  competenze,  in apposite
          strutture,    salvaguardando    le    esperienze    e    le
          professionalita'   specifiche,   con   tempi   e  modalita'
          stabiliti con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del
          tesoro e delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,
          sentite  le  competenti commissioni permanenti della Camera
          dei deputati e del Senato della Repubblica.
            2. I contributi di cui all'art  11,  primo  comma,  della
          legge  12  marzo  1968,  n.  334,  sono riscossi dall'INPS,
          conformemente  alle  modalita'   stabilite   dall'autonomia
          contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica
          nei  confronti  dei  soggetti che applicano o recepiscono i
          contratti collettivi di lavoro del settore agricolo".
          Comma 2:
            - Per il testo dell'art. 19 della legge  n.  724/1994  si
          veda in nota al comma 1.
          Comma 5:
            - Il testo degli articoli 10 e 15 del D.Lgs. n. 375/1993,
          cosi' recita:
            "Art.    10   (Ricorsi   in   materia   di   accertamento
          contributivo). 1.   Contro i provvedimenti  adottati  dallo
          SCAU in materia di accertamento dei contributi dovuti per i
          lavoratori  agricoli  dipendenti  e  per  i compartecipanti
          familiari e piccoli coloni e data  facolta'  ai  datori  di
          lavoro  ed  ai  concedenti  di  terreni a compartecipazione
          familiare ed a piccola colonia di proporre ricorso in unico
          grado alla commissione centrale preposta  allo  SCAU  entro
          trenta giorni dalla data della notifica.
            2.  La decisione della commissione e pronunciata entro il
          termine di novanta giorni dalla data di  presentazione  del
          ricorso.  Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si
          intende respinto a tutti gli effetti.
            3. I  ricorsi  previsti  dal  comma  1  che  siano  stati
          prodotti  in  base  alle  norme  anteriori,  in  primo o in
          secondo grado, entro la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso,
          in via definitiva  dalla  commissione  provinciale  per  la
          manodopera  agricola  e, nel secondo caso, dal Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, sentita  la  commissione
          centrale preposta allo SCAU".
            "Art. 15 (Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e
          coloni  e degli imprenditori agricoli a titolo principale).
          -  1.  Contro  i  provvedimenti  adottati  in  materia   di
          accertamento   dei  coltivatori  diretti,  dei  mezzadri  e
          coloni, degli imprenditori agricoli a titolo  principale  e
          in   materia   di   accertamento  dei  relativi  contributi
          previdenziali, nonche' contro la non  iscrizione,  e'  data
          facolta'  agli interessati di proporre, entro il termine di
          trenta giorni, ricorso  in  unico  grado  alla  commissione
          centrale preposta allo SCAU.
            2.  La  decisione  e'  pronunciata  entro  il  termine di
          novanta giorni dalla data  di  presentazione  del  ricorso;
          trascorso  inutilmente  tale termine, il ricorso si intende
          respinto a tutti gli effetti.
            3. I  ricorsi  previsti  dal  comma  1  che  siano  stati
          prodotti,  in  base alla normativa anteriore, in primo o in
          secondo grado, entro la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso,
          in via definitiva  dalla  commissione  provinciale  di  cui
          all'art.  12  della  legge  9  gennaio  1963,  n. 9, e, nel
          secondo caso, dal Ministro del lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sentita  la  commissione  centrale  preposta allo
          SCAU".
            -  Per  il  testo  del comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n.
          375/1993, si veda in nota all'art. 9-ter, al comma 2.
          Comma 7:
            - L'art. 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979,  n.  761  (Stato
          giuridico  del  personale  delle  unita'  sanitaire locali)
          cosi' recita:
            "Art. 75.  (Opzione  per  la  posizione  assicurativa  in
          atto).  -  Al  personale  contemplato nell'art. 74, secondo
          comma, o ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per
          il   mantenimento   della   posizione   assicurativa   gia'
          costituita    nell'ambito    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria  e  degli  eventuali  fondi   integrativi   di
          previdenza   esistenti  presso  gli  enti  di  provenienza.
          L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla  data
          di  iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai
          servizi delle unita' sanitarie locali.
            La facolta' di opzione di cui al  precedente  comma  puo'
          essere  esercitata,  nello  stesso  termine di sei mesi ivi
          previsto, dai dipendenti di cui al settimo e  ottavo  comma
          dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
            In  favore  del  personale  di cui ai precedenti commi e'
          costituita  presso  l'INPS   una   gestione   speciale   ad
          esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti,
          a  carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo
          le disposizioni regolamentari  dei  preesistenti  fondi  di
          previdenza,  anche  per  quanto  concerne il versamento dei
          contributi  previdenziali  ripartiti  secondo  le   attuali
          proporzioni.
            Per  garantire  la continuita' delle prestazioni a carico
          dei fondi integrativi di previdenza di  cui  ai  precedenti
          commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi
          relativi  ai  predetti  fondi  di  previdenza e' trasferito
          all'INPS con le procedure stabilite  dall'art.    67  della
          legge  23  dicembre  1978,  n.  833 previa integrazione dei
          contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo
          comma.
            Il finanziamento della gestione speciale  ad  esaurimento
          costituita  presso  l'INPS  a norma dei precedenti commi e'
          assicurato,  per  le  pregresse   posizioni   previdenziali
          relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante
          versamento  dei corrispettivi capitali di copertura. A tale
          fine saranno utilizzate le  disponibilita'  finanziarie  di
          cui  all'art.  77,  quinto  comma, ovvero sesto comma della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833.
            Nei confronti del personale di cui al secondo  comma  che
          chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a
          norma  del  D.P.R.    24 luglio 1977, n. 618, o negli altri
          ruoli delle amministrazioni dello Stato,  si  applicano  le
          disposizioni  contenute  nei  regolamenti  dei preesistenti
          fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per
          riduzione di organico.
            Ai fini dell'applicazione dell'art.  19  della  legge  21
          dicembre   1978,   n.   843,  con  effetto  dalla  data  di
          costituzione della gestione speciale prevista dal  presente
          articolo,  la  quota  aggiuntiva  di  cui  al  terzo  comma
          dell'art.  10  della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' dovuta
          esclusivamente sulla pensione a  carico  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  restante  in  ogni  caso non dovuto
          sulla pensione integrativa speciale di cui all'art. 1 della
          legge 31 luglio 1975, n. 364".