Art. 9-sexies. Disposizioni in materia di soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) 1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed e' attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza. 2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU. 3. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonche' dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato. 4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare un componente della Commissione stessa. 5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti da gli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attivita' consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale gia' dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, e' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvedera' ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sara' trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attivita' di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS puo', con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS. 7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennita' integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza, dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti. 8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Riferimenti normativi Comma 1: - L'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) cosi' recita: "Art. 19 (Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS e all'INAIL). - 1. Con decorrenza 1 luglio 1995 lo SCAU e' soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalita' specifiche, con tempi e modalita' stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 2. I contributi di cui all'art 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalita' stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo". Comma 2: - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 724/1994 si veda in nota al comma 1. Comma 5: - Il testo degli articoli 10 e 15 del D.Lgs. n. 375/1993, cosi' recita: "Art. 10 (Ricorsi in materia di accertamento contributivo). 1. Contro i provvedimenti adottati dallo SCAU in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni e data facolta' ai datori di lavoro ed ai concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia di proporre ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU entro trenta giorni dalla data della notifica. 2. La decisione della commissione e pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU". "Art. 15 (Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale). - 1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali, nonche' contro la non iscrizione, e' data facolta' agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU. 2. La decisione e' pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso; trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti, in base alla normativa anteriore, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU". - Per il testo del comma 2 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993, si veda in nota all'art. 9-ter, al comma 2. Comma 7: - L'art. 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitaire locali) cosi' recita: "Art. 75. (Opzione per la posizione assicurativa in atto). - Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unita' sanitarie locali. La facolta' di opzione di cui al precedente comma puo' essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In favore del personale di cui ai precedenti commi e' costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni. Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di previdenza e' trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma. Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS a norma dei precedenti commi e' assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale fine saranno utilizzate le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico. Ai fini dell'applicazione dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dalla data di costituzione della gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' dovuta esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria restante in ogni caso non dovuto sulla pensione integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364".