Art. 9-septies. Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. 2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi al formazione/selezione, non retributi, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo. 3. Il Ministro de tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. 4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni: a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature; b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale; c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita'; d) l'affiancamento di un tutor specializzato. 5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea. 7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Riferimenti normativi Comma 1: - Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1995, n. 25. - L'obiettivo n. 1 dei programmi comunitari e' il seguente: "A.3.1. Obiettivo 1 L'Obiettivo 1 ha finalita' di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo. Nell'ambito dell'Obiettivo 1 il Fondo sociale europeo sostiene le azioni finalizzate a: a) favorire la stabilita' e sotenere la crescita dell'occupazione, in particolare attraverso la formazione continua, le attivita' di orientamento e di consiglio rivolte ai lavoratori, ed alle lavoratrici, specialmente quelli delle piccole e medie imprese e quelli minacciati dalla disoccupazione, ed alle persone che hanno perduto il posto di lavoro, nonche' attraverso il contributo allo sviluppo di sistemi adeguati di formazione, ivi compresa quella dei formatori, ed il miglioramento dei servizi dell'occupazione; b) rafforzare il potenziale umano in materia di ricerca, di scienza e di tecnologia, in particolare attraverso la formazione del terzo ciclo e la formazione di gestori e tecnici degli istituti di ricerca; c) rafforzare e migliorare i sistemi di insegnamento e di formazione, in particolare tramite la formazione degli insegnanti, dei formatori o delle formatrici e del personale amministrativo, attraverso l'incoraggiamento dei collegamenti fra i centri di formazione o gli istituti di istruzione superiore e le imprese, nonche' attraverso il finanziamento della formazione fornita dai sistemi nazionali d'istruzione secondaria, o equivalenti, e di istruzione superiore, che abbia un evidente collegamento con il mercato del lavoro, le nuove tecnologie o lo sviluppo economico; d) contribuire allo sviluppo attraverso la formazione di funzionari quando cio' risulti necessario per l'attuazione delle politiche di sviluppo e di adeguamento strutturale". Comma 7: - Per il testo del comma 5 dell'art. 7 della legge n. 223/1991, si veda in nota all'art. 4, comma 11.