Art. 9-septies.
               Misure straordinarie per la promozione
          del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno
 1.  Per  favorire  la  diffusione  di  forme  di lavoro autonomo, la
Societa' per l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.,  costituita  ai
sensi  del  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, cura la selezione, il
finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti  relativi  all'avvio
di   attivita'   autonome  realizzate  da  inoccupati  e  disoccupati
residenti  nei  territori  di  cui  all'obiettivo  1  dei   programmi
comunitari.
 2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi al
formazione/selezione,  non  retributi,  della durata di quattro mesi,
durante i quali  viene  definitivamente  verificata  la  fattibilita'
dell'idea   progettuale   e   vengono  trasferite  ai  proponenti  le
principali  conoscenze  in  materia  di  gestione.  La  struttura   e
l'impostazione  delle  attivita'  formative  sono ispirate ai criteri
previsti dall'Unione  europea  per  i  programmi  del  Fondo  sociale
europeo.
 3.  Il  Ministro de tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  fissa  con  proprio  decreto  criteri  e
modalita' di concessione delle agevolazioni.
 4.   Per   le   finalita'   di  cui  al  comma  1  la  Societa'  per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede  ai  soggetti,  la  cui
proposta  sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico,
le seguenti agevolazioni:
  a)  fino  a  trenta  milioni  a  fondo  perduto,  per   l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
  b)  fino  a  venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni
con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante  iscrizione  di
privilegio speciale;
  c)  fino  a  dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio
sostenute nel primo anno di attivita';
  d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
 5.  Per  l'attuazione  del  presente  articolo   la   Societa'   per
l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.  stipula apposita convenzione
con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
 6. Per le finalita' di cui al presente articolo  e'  autorizzata  la
spesa  di  lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per
l'anno 1996.  Le  predette  somme  possono  essere  utilizzate  quale
copertura   della  quota  di  finanziamento  nazionale  di  programmi
coofinanziati dall'Unione europea.
 7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso possono
cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio  previsto
dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            -  Il  D.L.  31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge   29   marzo   1995,   n.   95
          (Disposizioni   urgenti  per  la  ripresa  delle  attivita'
          imprenditoriali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31
          gennaio 1995, n. 25.
            -  L'obiettivo  n.  1  dei  programmi  comunitari  e'  il
          seguente:  "A.3.1. Obiettivo 1
            L'Obiettivo 1 ha finalita' di promuovere  lo  sviluppo  e
          l'adeguamento  strutturale delle regioni il cui sviluppo e'
          in ritardo.
            Nell'ambito dell'Obiettivo 1  il  Fondo  sociale  europeo
          sostiene le azioni finalizzate a:
             a)   favorire  la  stabilita'  e  sotenere  la  crescita
          dell'occupazione, in particolare attraverso  la  formazione
          continua,  le  attivita'  di  orientamento  e  di consiglio
          rivolte ai lavoratori, ed  alle  lavoratrici,  specialmente
          quelli  delle  piccole  e medie imprese e quelli minacciati
          dalla disoccupazione, ed alle persone che hanno perduto  il
          posto  di  lavoro,  nonche'  attraverso  il contributo allo
          sviluppo di sistemi adeguati di  formazione,  ivi  compresa
          quella  dei  formatori,  ed  il  miglioramento  dei servizi
          dell'occupazione;
             b) rafforzare il potenziale umano in materia di ricerca,
          di scienza e di tecnologia, in  particolare  attraverso  la
          formazione  del  terzo  ciclo  e la formazione di gestori e
          tecnici degli istituti di ricerca;
             c) rafforzare e migliorare i sistemi di  insegnamento  e
          di  formazione,  in particolare tramite la formazione degli
          insegnanti,  dei  formatori  o  delle  formatrici   e   del
          personale  amministrativo, attraverso l'incoraggiamento dei
          collegamenti fra i centri di formazione o gli  istituti  di
          istruzione  superiore  e  le imprese, nonche' attraverso il
          finanziamento  della   formazione   fornita   dai   sistemi
          nazionali  d'istruzione  secondaria,  o  equivalenti,  e di
          istruzione superiore, che abbia  un  evidente  collegamento
          con  il  mercato  del  lavoro,  le  nuove  tecnologie  o lo
          sviluppo economico;
             d) contribuire allo sviluppo attraverso la formazione di
          funzionari quando cio' risulti necessario per  l'attuazione
          delle politiche di sviluppo e di adeguamento strutturale".
          Comma 7:
            -  Per  il  testo  del comma 5 dell'art. 7 della legge n.
          223/1991, si veda in nota all'art. 4, comma 11.