Art. 9-octies.
          Piani per l'inserimento professionale dei giovani
             nelle aree ad alto tasso di disoccupazione
 1.  Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451, e' sostituito dal seguente:
  "3.  I  progetti  di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni dei datori di  lavoro,  ovvero  da  ordini  e/o  collegi
professionali  sulla  base  di  apposite  convenzioni  predisposte di
concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle  commissioni
regionali per l'impiego.".
 2.  Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451, e' sostituito dal seguente:
  "7.  L'assegnazione  dei  giovani  avviene  a  cura  delle  sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base di  criteri  fissati  dalle
commissioni regionali per l'impiego.".
 3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale puo' disporre, in considerazione
della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale,
modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali  il
carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza.
 4.  I  piani  di  cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.
          Riferimenti normativi
          Commi 1, 2 e 4:
            -   Per  il  testo  dell'art.  15  del  D.L.  n.  299/94,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  451/94,  si
          veda in nota all'art. 1, comma 1.