Art. 9-novies.
               Disposizioni per il settore siderurgico
 1.  All'articolo  8,  comma  1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1994,  n.
451,  le parole: ''di 15.500 unita''' sono sostituite dalle seguenti:
''di 17.100 unita'''.
 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato  in  lire  15
miliardi  per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
1998,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1996  all'uopo  parzialmente  utilizzando le proiezioni per i
medesimi   anni    dell'accantonamento    relativo    al    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            -   Per   il  testo  dell'art.  8  del  D.L.  n.  299/94,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  451/94,  si
          veda in nota all'art. 2, comma 5.