Art. 9-novies. Disposizioni per il settore siderurgico 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: ''di 15.500 unita''' sono sostituite dalle seguenti: ''di 17.100 unita'''. 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Riferimenti normativi Comma 1: - Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 299/94, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/94, si veda in nota all'art. 2, comma 5.