(all. 1 - art. 1)
                                                            Tabella A
      (prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1)
A) Valore marche previdenziali.
 Per dichiarazioni, per  importazioni  definitive,  per  esportazioni
definitive,    per   temporanee   importazioni   e   per   temporanee
esportazioni,  per  cauzioni  merci  estere,  per   introduzioni   in
deposito,  per  reimportazioni,  per  riesportazioni  e lasciapassare
merci estere:
                                                     Lire
                                                      -
  se il valore dichiarato della merce
non supera L. 30.000.000 ............                2.000
  se il valore suddetto supera
L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000 ..                2.600
  se il valore suddetto supera
L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000                  4.000
  se il valore suddetto supera
L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000                 7.000
  se il valore suddetto supera
L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000                20.000
  se il valore suddetto supera
L. 500.000.000 ......................               40.000
 Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:
  di stazza netta fino a 1.000 tonnellate            5.000
  di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate
ma non a 5.000 tonnellate ....................      10.000
  di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate
ma non a 10.000 tonnellate ...................      20.000
  di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate     40.000
 Per ogni estratto manifesto                         2.600
 Per manifesti di partenza e manifesti delle
merci arrivate per aeromobili                        5.000
 Per ogni altra dichiarazione doganale o
intervento ad essa inerente                          2.600
 Per ogni istanza                                    4.000
 Per  i  documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g)  dell'articolo
20 del decreto del Ministro delle finanze in data  30  ottobre  1973,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 303 del 24 novembre 1973, il
valore del  contributo  e'  quello  stabilito  per  le  dichiarazioni
doganali da essi sostituite o in essi comprese.
 Per  ogni  prestazione  professionale  non  riferita a dichiarazione
doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo  7,  commi
1-sexies  e  1-septies,   del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66:  5
per  cento  sull'importo   del   corrispettivo   fatturato   mediante
versamento  sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non
oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.
B) Contributo personale.
   Contributo personale annuo L. 3.840.000.
C) Contributo globale annuo.
   L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun  iscritto
al  fondo  non  puo' essere inferiore a L. 6.000.000 cosi' suddivisi:
L. 3.840.000 per contributo  personale  di  cui  al  punto  B)  e  L.
2.160.000 per contributi di cui al punto A).
  Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi
di  cui  al  punto  A  sia  inferiore  a L. 2.160.000 gli interessati
dovranno effettuare  entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo  un
versamento   integrativo   del   contributo   personale      fino  al
raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.