Art. 2.
       Termini e modalita' per la presentazione delle domande
  Il  comma  1  dell'art.  5  del decreto citato in premessa e' cosi'
modificato:
  "Per le annualita' 1995 e 1996, le domande di  contributo  dovranno
pervenire entro le ore 12 del giorno 28 ottobre 1996.
  Per  l'annualita'  1997,  le  domande di contributo potranno essere
presentate dal 2 gennaio al 28 febbraio 1997.
  Le domande ritenute ammissibili a contributo per le annualita' 1995
e 1996 e non finanziate  per  esaurimento  dei  fondi  di  competenza
concorreranno per l'annualita' 1997".