Art. 2. Termini e modalita' per la presentazione delle domande Il comma 1 dell'art. 5 del decreto citato in premessa e' cosi' modificato: "Per le annualita' 1995 e 1996, le domande di contributo dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 28 ottobre 1996. Per l'annualita' 1997, le domande di contributo potranno essere presentate dal 2 gennaio al 28 febbraio 1997. Le domande ritenute ammissibili a contributo per le annualita' 1995 e 1996 e non finanziate per esaurimento dei fondi di competenza concorreranno per l'annualita' 1997".