Art. 2.
  1.  Gli  accreditamenti  in conto corrente bancario sono effettuati
tramite la Banca d'Italia previa emissione  da  parte  del  Ministero
dell'interno  -  Direzione  generale dei servizi civili di ordinativi
diretti collettivi. Tali titoli di spesa devono pervenire alla  Banca
d'Italia,  almeno  dieci  giorni  prima  della data di accreditamento
fissata al giorno 28 dei mesi dispari come previsto  dalla  legge  18
dicembre  1973,  n.  854,  e  successive  modificazioni, tenuto conto
altresi' che le somme devono  essere  riconosciute  alle  banche  tre
giorni  lavorativi  prima  della  data  di  accreditamento  sui conti
correnti dei beneficiari.  Gli  stessi  sono  corredati  di  supporti
cartacei  ed informatici contenenti informazioni, distinte per banca,
relative  ai  beneficiari  (nominativi  data  e  luogo  di   nascita,
residenza,   codice   identificativo,   codice  fiscale,  importo  ad
accreditare, coordinate bancarie).
  2. I titoli di spesa, sottoscritti dal competente  dirigente,  sono
emessi  sulla  base  dei  dati  relativi  ai decreti di concessione a
favore dei beneficiari adottati dai prefetti. La responsabilita'  del
loro   corretto   inserimento  in  forma  automatizzata,  secondo  la
procedura attualmente in vigore, fa capo alle prefetture.
  Il Ministero dell'interno, assicurata con procedura  informatizzata
la   trasmissione  alla  coesistente  ragioneria  centrale  dei  dati
inerenti alle determinazioni assunte, inoltra a quest'ultima entro il
giorno 5 del mese di erogazione tali titoli per l'accertamento  della
legittimita'  e  regolarita'  dei  pagamenti,  unitamente  al decreto
autorizzativo a firma del Direttore generale.
  La Ragioneria centrale, all'esito positivo del controllo, appone il
visto di  competenza  ed  invia  i  titoli  direttamente  alla  Banca
d'Italia nel rispetto del termine previsto al comma 1.
  3.  Le somme che per qualsiasi motivo non fossero state accreditate
dalle banche prescelte dagli interessati nei  termini  fissati  dalla
citata  legge  18  dicembre  1973,  n. 854 saranno versate - per ogni
singolo nominativo  -  dalle  banche  con  imputazione  al  capo  XIV
capitolo  3560  "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero
dell'interno" presso le tesorerie provinciali dello Stato  competenti
per territorio.
  La  quietanza  di  versamento  dovra'  essere  inviata  alla locale
prefettura da parte della sezione competente.
  4.  Le  prefetture  interessate,  qualora  siano   stati   ordinati
pagamenti  per  somme  non  dovute, e non sia possibile recuperarle a
carico della mensilita' successiva,  possono,  prima  che  sia  stato
effettuato   l'accreditamento,  intervenire  direttamente  presso  lo
sportello bancario, anche a mezzo  di  comunicazione  telegrafica,  e
richiederne  la  sospensione e il versamento del relativo importo con
le modalita' di cui al precedente punto 3.
  5. A prescindere dalle ipotesi di cui  sopra,  l'interessato  ed  i
suoi  aventi  causa  sono  comunque tenuti alla restituzione di somme
indebitamente percepite.