Art. 2. 1. Gli accreditamenti in conto corrente bancario sono effettuati tramite la Banca d'Italia previa emissione da parte del Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili di ordinativi diretti collettivi. Tali titoli di spesa devono pervenire alla Banca d'Italia, almeno dieci giorni prima della data di accreditamento fissata al giorno 28 dei mesi dispari come previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni, tenuto conto altresi' che le somme devono essere riconosciute alle banche tre giorni lavorativi prima della data di accreditamento sui conti correnti dei beneficiari. Gli stessi sono corredati di supporti cartacei ed informatici contenenti informazioni, distinte per banca, relative ai beneficiari (nominativi data e luogo di nascita, residenza, codice identificativo, codice fiscale, importo ad accreditare, coordinate bancarie). 2. I titoli di spesa, sottoscritti dal competente dirigente, sono emessi sulla base dei dati relativi ai decreti di concessione a favore dei beneficiari adottati dai prefetti. La responsabilita' del loro corretto inserimento in forma automatizzata, secondo la procedura attualmente in vigore, fa capo alle prefetture. Il Ministero dell'interno, assicurata con procedura informatizzata la trasmissione alla coesistente ragioneria centrale dei dati inerenti alle determinazioni assunte, inoltra a quest'ultima entro il giorno 5 del mese di erogazione tali titoli per l'accertamento della legittimita' e regolarita' dei pagamenti, unitamente al decreto autorizzativo a firma del Direttore generale. La Ragioneria centrale, all'esito positivo del controllo, appone il visto di competenza ed invia i titoli direttamente alla Banca d'Italia nel rispetto del termine previsto al comma 1. 3. Le somme che per qualsiasi motivo non fossero state accreditate dalle banche prescelte dagli interessati nei termini fissati dalla citata legge 18 dicembre 1973, n. 854 saranno versate - per ogni singolo nominativo - dalle banche con imputazione al capo XIV capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno" presso le tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio. La quietanza di versamento dovra' essere inviata alla locale prefettura da parte della sezione competente. 4. Le prefetture interessate, qualora siano stati ordinati pagamenti per somme non dovute, e non sia possibile recuperarle a carico della mensilita' successiva, possono, prima che sia stato effettuato l'accreditamento, intervenire direttamente presso lo sportello bancario, anche a mezzo di comunicazione telegrafica, e richiederne la sospensione e il versamento del relativo importo con le modalita' di cui al precedente punto 3. 5. A prescindere dalle ipotesi di cui sopra, l'interessato ed i suoi aventi causa sono comunque tenuti alla restituzione di somme indebitamente percepite.