Art. 2.
  1.  Il  sovrapprezzo  unitario  di vendita delle batterie al piombo
previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988,
n. 475, e' determinato, a decorrere dal 1 novembre 1996,  secondo  lo
schema   allegato  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, ed e' applicato  alle  seguenti  tipologie  di  batterie  al
piombo:
    a) batterie avviamento di capacita' minore o uguale a 20 Ah;
    b)  batterie avviamento di capacita' maggiore di 20 Ah e minore o
uguale a 70 Ah;
    c) batterie avviamento di capacita' maggiore di 70 Ah;
    d) batterie industriali.