Art. 3.
  1.  Il  sovrapprezzo sara' anticipato al consorzio dai produttori e
importatori di batterie con cadenza trimestrale.
  2. I costi di riscossione  del  sovrapprezzo  sono  determinati  in
ragione  dell'11,3%  dell'entita'  globale del sovrapprezzo prima del
trasferimento al consorzio.