Art. 5.
  1.  Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo sono
obbligati a  versare  il  sovrapprezzo,  nei  tempi  e  nella  misura
stabiliti  dal  presente  decreto,  al  consorzio  obbligatorio delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi  ed  a  fornire  le
informazioni da questo richieste.
  2.  Chiunque,  pur  avendo  denunciato al consorzio l'immissione in
commercio di batterie  in  Italia,  ritardi  od  ometta  il  relativo
pagamento del sovrapprezzo, sara' perseguito dal consorzio a norma di
statuto.
   Roma, 30 settembre 1996
                                            Il Ministro dell'ambiente
                                                     RONCHI
 Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
           BERSANI
 Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1996
 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 261