IL DIRETTORE GENERALE del servizio per l'attuazione della programmazione economica Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11 che prevede la concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione dei fondi rinnovabili di energia o assimilate; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che, a decorrere dal 1 gennaio 1994, gli interventi di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991, finanziati con gli stanziamenti del capitolo 7717, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilita' confluiscono, previa riduzione del 15%, nel fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158; Visti i criteri direttivi del 1 dicembre 1994, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in particolare, il punto 2 con il quale viene stabilito che il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, in attuazione della ripartizione effettuata secondo l'ubicazione territoriale delle iniziative utilmente collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle somme disponibili per l'intero quadriennio 1994/97 pari a lire 754,375 miliardi; Considerato che la legge finanziaria del 1996, n. 550 del 28 dicembre 1995 con l'art. 3 taglia i finaziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1996; Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 644, per il 1997; Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale, per il 1997, la facolta' di impegnare e' consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo; Considerato che le disponibilita' 1997, per le regioni a statuto speciale, confluite al capitolo 7081 sono pari a L. 31.283.566.600; Considerato che l'importo complessivo da trasferire per il 1997, a favore delle regioni a statuto speciale, e' di L. 31.283.565.380; Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 18.770.139.230, a favore delle regioni a statuto speciale, pari al 60% dell'importo complessivo da trasferire; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 18.770.139.230 e' impegnata, per le finalita' esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto speciale, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate: Regioni interessate Importi - - Friuli-Venezia Giulia .................... 13.338.781.680 Sardegna ................................. 4.342.744.880 Sicilia .................................. 1.016.753.730 Val d'Aosta .............................. 71.858.940 -------------- Totale . . . . . . 18.770.139.230