IL DIRETTORE GENERALE
                    del servizio per l'attuazione
                   della programmazione economica
  Visto l'art. 9  della legge 16 maggio 1970, n.  281, istitutivo del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista  la  legge   9  gennaio  1991,  n.  10,   recante  norme  per
l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11
che prevede la concessione da parte
  del Ministro  dell'industria, del commercio e  dell'artigianato, di
contributi in conto capitale  per iniziative finalizzate al risparmio
energetico  e all'utilizzazione  dei fondi  rinnovabili di  energia o
assimilate;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha stabilito, tra  l'altro, che, a decorrere dal 1  gennaio 1994, gli
interventi di cui all'art. 11  della legge n. 10/1991, finanziati con
gli stanziamenti del  capitolo 7717, dello stato  di previsione della
spesa  del  Ministero  dell'industria,  si  intendono  di  competenza
regionale e  che, pertanto, le relative  disponibilita' confluiscono,
previa riduzione del 15%, nel fondo  di cui all'art. 9 della legge n.
281/1970, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno
1990, n. 158;
  Visti i  criteri direttivi  del 1  dicembre 1994,  della Conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome, in particolare, il punto 2 con il quale viene stabilito che
il Ministero  del bilancio e della  programmazione economica provvede
ad  impegnare  ed  erogare  le  somme spettanti  ad  ogni  regione  e
provincia  autonoma,  in  attuazione  della  ripartizione  effettuata
secondo   l'ubicazione   territoriale  delle   iniziative   utilmente
collocate in graduatoria e non  ancora finanziate, tenuto conto delle
somme  disponibili  per  l'intero  quadriennio 1994/97  pari  a  lire
754,375 miliardi;
  Considerato  che la  legge  finanziaria  del 1996,  n.  550 del  28
dicembre  1995 con  l'art. 3  taglia  i finaziamenti  a favore  delle
regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1996;
  Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1996, n. 644, per il 1997;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
convertito nella legge 28 febbraio 1997,  n. 30, con il quale, per il
1997, la facolta' di impegnare e' consentita per ciascun bimestre nel
limite del 10% dello stanziamento annuo;
  Considerato che  le disponibilita' 1997,  per le regioni  a statuto
speciale, confluite al capitolo 7081 sono pari a L. 31.283.566.600;
  Considerato che l'importo complessivo da  trasferire per il 1997, a
favore delle regioni a statuto speciale, e' di L. 31.283.565.380;
  Ritenuto  di dover  impegnare la  somma di  lire 18.770.139.230,  a
favore delle  regioni a  statuto speciale,  pari al  60% dell'importo
complessivo da trasferire;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma complessiva  di L.  18.770.139.230 e'  impegnata, per  le
finalita' esposte in premessa, a favore delle
  regioni a statuto  speciale, secondo le quote a  fianco di ciascuna
indicate:
       Regioni interessate                       Importi
              -                                     -
Friuli-Venezia Giulia ....................     13.338.781.680
Sardegna .................................      4.342.744.880
Sicilia ..................................      1.016.753.730
Val d'Aosta ..............................         71.858.940
                                               --------------
                        Totale . . . . . .     18.770.139.230