Art. 2.
                         Centri di raccolta
   I  centri  di  raccolta  saranno  gestiti  dalle  associazioni  di
produttori  al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti
di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni  o
cooperative  di  produttori,  tali  centri  potranno essere istituiti
anche all'interno degli stabilimenti.
   I centri suddetti debbono essere forniti di  bilico  possibilmente
automativo  per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati
in modo da favorire al massimo le operazioni  di  raccolta  ed  avvio
all'industria del prodotto.
   Le  associazioni  di  produttori  pataticoli  sono  incaricate  ad
esercitare nei centri  di  raccolta  le  operazioni  specificate  nel
successivo art. 3.
   Le  associazioni  di  produttori  devono  notificare  alle regioni
competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta  ed  il
giorno di apertura.