Art. 3.
        Operazioni demandate alle associazioni di produttori
   Per le operazioni relative all'attivita' del centro  di  raccolta,
le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di
carico  e  scarico, vidimato dalla regione competente per territorio,
riportante in entrata, le indicazioni relative alle  generalita'  del
socio, le quantita' e varieta' del prodotto conferito in uscita.
   Il  suddetto  registro deve riportare, oltre all'indicazione delle
quantita', le  caratteristiche  qualitative  del  prodotto  conferito
nonche'   gli   estremi   del   documento   di  trasporto.  Eventuale
documentazione probante il trasporto del  prodotto,  in  sostituzione
delle  abolite  bolle di accompagnamento, dovra' essere spedita dalle
associazioni  dei  produttori,  agli   assessorati   territorialmente
competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione,
qualora non coincidenti.
   Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle
industrie  trasformatrici devono essere accompagnate da una distinta,
vistata   dal   rappresentante   dell'associazione   dei   produttori
responsabile  del  centro  di  raccolta,  tale  distinta  deve essere
redatta in triplice copia e deve  recare  la  suddivisione  varietale
delle patate in questione.
   Delle  tre copie della distinta una viene trattenuta dal centro di
raccolta mentre le altre  seguono  il  vettore  fino  all'impresa  di
trasformazione.   Di   queste   due  copie  una  rimarra'  agli  atti
dell'impresa, l'altra sara' vistata da un  responsabile  dell'impresa
stessa  e  consegnata  al  vettore  per  la restituzione al centro di
raccolta.