Art. 3. Operazioni demandate alle associazioni di produttori Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalita' del socio, le quantita' e varieta' del prodotto conferito in uscita. Il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantita', le caratteristiche qualitative del prodotto conferito nonche' gli estremi del documento di trasporto. Eventuale documentazione probante il trasporto del prodotto, in sostituzione delle abolite bolle di accompagnamento, dovra' essere spedita dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti. Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta, tale distinta deve essere redatta in triplice copia e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione. Delle tre copie della distinta una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarra' agli atti dell'impresa, l'altra sara' vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.