Art. 4.
        Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni
   Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e
della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le  regioni
interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati,
di  esercitare  nel  corso della campagna, con cadenza da valutarsi a
seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessita'
che riterranno opportune, presso le imprese  di  trasformazione  e  i
centri  di  raccolta,  gli opportuni controlli sul conferimento della
materia prima e su ogni altra attivita' connessa alla  contrattazione
de quo ed alla relativa trasformazione.
   Allo  scopo  di  favorire  l'attivita' di controllo da parte degli
organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro  sul
quale  saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonche'
i quantitativi di proddotto finito ottenuto.
   Le  risultanze  degli  accertamenti  effettuati  dagli   organismi
regionali   nei   centri   di  raccolta  e  presso  le  industrie  di
trasformazione dovranno essere trasmessi all'A.I.M.A. da parte  delle
regioni competenti di norma entro trenta giorni a chiusura dei centri
di raccolta e a ricevimento del prodotto da parte delle industrie.
   Gli  organismi  regionali  dovranno  accertare  il quantitativo di
patate entrate nelle varie  industrie  di  trasformazione  nonche'  i
quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione.
   Tali  risultanze  sono  necessarie  al  fine  dell'erogazione  del
contributo spettante alle associazioni dei produttori.