Art. 4. Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati, di esercitare nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessita' che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attivita' connessa alla contrattazione de quo ed alla relativa trasformazione. Allo scopo di favorire l'attivita' di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonche' i quantitativi di proddotto finito ottenuto. Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta e presso le industrie di trasformazione dovranno essere trasmessi all'A.I.M.A. da parte delle regioni competenti di norma entro trenta giorni a chiusura dei centri di raccolta e a ricevimento del prodotto da parte delle industrie. Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonche' i quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione. Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.