IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 128 della Costituzione;
  Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante:  "Ordinamento  delle
autonomie locali";
  Considerato  che  al fine di dare maggiore impulso all'attivita' di
coordinamento nei rapporti fra lo Stato e gli enti locali,  si  rende
necessaria  l'istituzione  di uno strumento di confronto e conoscenza
delle esigenze degli enti locali sia in relazione agli  indirizzi  di
politica  generale  incidenti nella sfera delle autonomie locali, che
devono essere valutati in relazione  alla  effettiva  attuazione  del
principio  di  sussidiarieta', sia ai fini dell'approfondimento delle
problematiche comuni in materia  di  gestione  dei  servizi  pubblici
essenziali  e  di  sviluppo  e  promozione delle attivita' economiche
sociali e culturali di interesse degli enti locali;
  Ritenuta l'opportunita' di istituire, assicurandone il raccordo con
la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Stato-citta'  e  autonomie
locali  quali  sede  di coordinamento fra lo Stato e gli enti locali,
con compiti di approfondimento e di studio sulle questioni di diretto
interesse degli enti locali nonche' quale sede nella quale  anche  le
regioni  partecipano  con  gli  enti locali al confronto con lo Stato
quando  gli  argomenti  trattati  coinvolgano   anche   interesse   o
competenze regionali;
  D'intesa con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  di  seguito  denominata
conferenza,  con compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e
le autonomie locali, e  di  studio  informazione  e  confronto  sulle
problematiche  connesse  agli  indirizzi  di  politica  generale  che
possono incidere sulle funzioni proprie di comuni  e  province  e  su
quelle delegate ai medesimi enti da leggi dello Stato.
  2. La Conferenza in particolare e' sede di discussione e di esame:
    a) dei problemi relativi all'ordinamento e al funzionamento degli
enti  locali,  ivi  compresi  gli  aspetti  concernenti  le politiche
finanziarie e di bilancio e le risorse umane e  strumentali,  nonche'
delle  iniziative legislative e degli atti generali di Governo a cio'
attinenti;
    b)  dei  problemi  relativi  alle  attivita'  di  gestione  e  di
erogazione dei servizi pubblici;
    c)  di  ogni  altro  problema  connesso  con  gli scopi di cui al
presente articolo che venga sottoposto al parere della Conferenza dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
  La Conferenza ha inoltre il compito di favorire:
    a) l'informazione  e  le  iniziative  per  il  miglioramento  del
livello di efficienza dei servizi pubblici locali;
    b)  la  promozione  di  accordi o contratti di programma ai sensi
dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
    c)  le  attivita'  relative alla organizzazione di manifestazioni
che coinvolgono  piu'  comuni  o  province  da  celebrare  in  ambito
nazionale.