IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 128 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: "Ordinamento delle autonomie locali"; Considerato che al fine di dare maggiore impulso all'attivita' di coordinamento nei rapporti fra lo Stato e gli enti locali, si rende necessaria l'istituzione di uno strumento di confronto e conoscenza delle esigenze degli enti locali sia in relazione agli indirizzi di politica generale incidenti nella sfera delle autonomie locali, che devono essere valutati in relazione alla effettiva attuazione del principio di sussidiarieta', sia ai fini dell'approfondimento delle problematiche comuni in materia di gestione dei servizi pubblici essenziali e di sviluppo e promozione delle attivita' economiche sociali e culturali di interesse degli enti locali; Ritenuta l'opportunita' di istituire, assicurandone il raccordo con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali quali sede di coordinamento fra lo Stato e gli enti locali, con compiti di approfondimento e di studio sulle questioni di diretto interesse degli enti locali nonche' quale sede nella quale anche le regioni partecipano con gli enti locali al confronto con lo Stato quando gli argomenti trattati coinvolgano anche interesse o competenze regionali; D'intesa con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali; Decreta: Art. 1. 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di seguito denominata conferenza, con compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, e di studio informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie di comuni e province e su quelle delegate ai medesimi enti da leggi dello Stato. 2. La Conferenza in particolare e' sede di discussione e di esame: a) dei problemi relativi all'ordinamento e al funzionamento degli enti locali, ivi compresi gli aspetti concernenti le politiche finanziarie e di bilancio e le risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di Governo a cio' attinenti; b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione e di erogazione dei servizi pubblici; c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente articolo che venga sottoposto al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato. La Conferenza ha inoltre il compito di favorire: a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.