Art. 2.
  Agli  effetti  della  deliberazione  sul conferimento dei premi, la
commissione si atterra'  ai  criteri  qui  di  seguito  indicati:  le
espressioni  "editore", "traduttore", "traduzione", sono riferite non
soltanto a prodotti editoriali convenzionalmente  resi  pubblici  per
mezzo  della  stampa,  ma ad ogni attivita' intesa a riformulare, per
opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio
in ulteriori e differenti  linguaggi,  indipendentemente  dalla  loro
natura   (letteraria,   scientifica,   pragmatica)  e  dai  mezzi  di
comunicazione cui vengano affidati.
  Per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere
che consentono di rilevare la spiccata personalita' e la funzione  di
mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per
l'acutezza   delle   analisi   e   la   consapevolezza   di  percorsi
metodologici, che si fondino su scelte motivate  all'interno  di  due
sistemi,  non solo di ordine linguistico e tecnico, dal cui confronto
scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici.
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             (*)  La  suddetta  somma  potra'  essere   ridotta   con
          riferimento alla disponibilita' di bilancio.
  Per  gli  editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale
delle iniziative caratterizzate, se  stranieri,  da  una  particolare
attenzione  per  la  diffusione  della  ricerca  scientifica  e della
cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e  programmi,  nei
quali  le  traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa
ed alle  condizioni  nelle  quali  essa  operi,  rivestano  un  ruolo
particolarmente significativo.